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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/09/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2189 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 2189 2024 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Boni Lisa e Bertolini Ilaria, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VERONA,
CORSO PORTA NUOVA N. 20 37122
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. CALABRESE CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
ROMA, VIA FRANCESCO JACOVACCI 3 00197
APPELLATO
e contro
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1 Oggetto: Separazione giudiziale appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2709/2024 del 19.11.2024, pubblicata il 22/11/2024
Conclusioni di parte attrice: “PRELIMINARMENTE
1. Si fa istanza affinché – laddove ciò non fosse già accaduto, anche ed eventualmente per verifiche operate dal Giudice Olandese – l'Ill.mo
Giudice Adito, o in subordine l'Autorità Centrale Italiana preposta, possa fornire comunicazione al
Tribunale di Limburg - Sede di Maastricht, in relazione al procedimento ivi pendente rubricato
C/03/339022/ FA RK 25-312, circa l'avvenuta impugnazione della sentenza del Tribunale di Verona
n. 2709/2024, R.G. 2369/2024, emessa il 19.11.2024, pubblicata il 22.11.2024 e ciò a mezzo dell'instaurazione del presente giudizio. Ciò ai fini della sospensione del giudizio individuato come
, sussistendo ipotesi di litispendenza ex art. 20 Regolamento UE CodiceFiscale_3
2019/1111; IN VIA PRINCIPALE
2. in riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la competenza del Giudice italiano per le ragioni più ampiamente esposte in sede di ricorso introduttivo, nonché precisate e ribadite nella sede della memoria autorizzata ex art. 473bis.32 co.2 c.p.c.; 3. in conseguenza, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e segnatamente quelle rassegnate in sede di memoria ex art. 473bis.17 co.1 c.p.c. del 27.10.2024, ivi comprese – se necessarie - le istanze istruttorie anche a prova contraria (come da memoria ex art. 473bis.17 co.3 c.p.c. del 12.11.2024); IN VIA SUBORDINATA
4. pronunciarsi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., in considerazione del disposto di cui all'art. 15
Regolamento UE 2019/1111; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento di primo grado e/o di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 15 Regolamento UE 2019/1111 e art. 473bis.22 c.p.c., indicarsi quale
Giudice sia competente a conoscere dei provvedimenti quantomeno relativi alla prole, valutando un eventuale trasferimento della competenza, e ciò in ossequio al principio del “best interest del minore”.
IN OGNI CASO
6. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
7. Condannarsi ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. per le ragioni di cui al presente atto.
Conclusioni di parte convenuta: “ in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; respingere l'impugnazione proposta dalla sig.ra per i Parte_1 motivi di cui alle difese e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2709/2024, emessa dal Tribunale di Verona il 19.11.2024, pubblicata in data 22.11.2024; condannare la sig.ra al pagamento Parte_1 di spese e onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sott.to procuratore antistatario;
chiede all' Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, di rigettare ogni nuova domanda proposta e nella specie di 1. Accertare e dichiarare insussistente l'ipotesi di
2 litispendenza ai sensi dell'art. 20 Regolamento UE 2019/1111 e per l'effetto rigettare la richiesta di condanna ex art 96 co. 1 c.p.c. non ricorrendone i presupposti”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Non pervenute”
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.Con ricorso depositato il 17.4.2024 ex art. 473-bis.49, c.p.c. radicava giudizio di Parte_1 separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 02/01/2018 con matrimonio celebrato in Olanda e trascritto presso il Comune CP_1 di Verona al n. 230/p.2/s.C./vol. 1/2020, unione dalla quale sono nati i figli (29.7.2020 a Per_1
Per_ Legnago-VR) e (22.11.2021 a Heerlen- Olanda).
1.1.La ricorrente esponeva che: nell'ultimo anno i bambini erano stati collocati prevalentemente presso la ricorrente in Germania dove ella svolgeva il suo lavoro (acrobata circense) mentre il marito lavorava in Olanda come pattinatore;
da dicembre 2023 il padre aveva esercitato il diritto di visita per sette giorni consecutivi, andando a prendere i bambini in Germania mentre era la madre ad andarli a riprendere in Olanda per riportarli in Germania;
in ragione del tipo di lavoro nel mondo dello spettacolo che può essere svolto sino ad una determinata età, la ricorrente, in accordo con il marito, nel maggio 2023 aveva acquistato un'immobile in Provincia di Verona vicino alla residenza del di lei padre e di altri parenti;
in tal modo la stessa intendeva ivi fissare stabilmente la vita familiare per il momento in cui non fosse stato più possibile svolgere i propri spettacoli;
il progetto di vita condiviso con il marito era quello di terminare la carriera artistica in concomitanza con l'inizio delle scuole dei figli;
da novembre 2023 il resistente non aveva corrisposto nulla per il mantenimento economico dei figli e non aveva autorizzato l'iscrizione della figlia alla scuola materna di Gazzo Veronese.
1.2.Tanto premesso chiedeva, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. , che venisse autorizzata l'iscrizione della figlia alla Scuola dell'Infanzia San Tarcisio di Roncanova – Gazzo V-; in via principale, oltre alla domanda di separazione e, al suo passaggio in giudicato, di scioglimento del matrimonio, formulava domanda di affido condiviso dei figli, di regolamentazione del diritto di visita del padre, di assegnazione della casa familiare di Casaleone (VR) e un assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli di € 2.000 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3.Con provvedimento del 22.4.2024 il Tribunale rigettava i provvedimenti indifferibili richiesti e fissava udienza avanti al giudice relatore, sul presupposto dell'assenza di sufficiente evidenza in
3 ordine alla competenza giurisdizionale italiana ai sensi degli artt. 3 e 7 del regolamento UE
2019/1111.
1.4.Con comparsa depositata il 18.10.2024 il resistente eccepiva la nullità della notifica CP_1 per omessa traduzione dell'atto in lingua olandese;
sempre in via pregiudiziale ha eccepito la carenza di giurisdizione del tribunale italiano ai sensi degli artt. 3 e 7 del reg. UE 1111/2019 e dell'art. 8 del reg. 2201/2003. Nel merito, senza rinuncia ai rilievi preliminari, ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione, chiedendo un assegno di mantenimento quale coniuge economicamente più debole, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di lui in Olanda e contribuzione di mantenimento a carico della moglie.
1.5. Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della notifica per omessa traduzione in lingua olandese, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi degli artt. 3 e 7 del reg. UE 1111/2019 in quanto, a parte la residenza anagrafica, non risultava che in Italia vi fosse stato un luogo di effettivo, concreto e continuativo svolgimento della vita dei coniugi e dei minori. Il Tribunale dava altresì atto dell'impossibilità di emettere i provvedimenti provvisori alla luce del fatto che la ricorrente, dal marzo 2024, viveva con i figli in Francia.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Primo motivo
2.1.1. ha spiegato appello avverso la citata decisione, dolendosi in primo luogo dell'errata Parte_1 ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in merito all'individuazione della residenza abituale dell'appellante e dei minori. In particolare, il Tribunale non avrebbe debitamente valorizzato l'acquisto da parte dell'appellante di un'abitazione in Provincia di Verona quale indizio del trasferimento della residenza abituale in Italia (CGUE Causa C-523/2007, Sentenza della Corte
(Terza Sezione) 2 aprile 2009).
2.1.2. Ribadisce che la residenza abituale tanto della Signora uanto dei minori risulterebbe in Pt_1
Italia quantomeno dal maggio 2023 (All.n.4 al ricorso introduttivo), data dell'acquisto da parte dell'appellante dell'immobile in Casaleone (VR), ove, peraltro, il Signor avrebbe fissato la CP_1 residenza da luglio 2023 (chiedendo, peraltro, il trasferimento per l'intera famiglia) a febbraio 2024.
2.1.3. Conferma che il temporaneo lavoro in Francia assunto dalla Signora per la stagione Pt_1
2024/2025 si sarebbe reso necessario al solo fine di poter soddisfare le necessità dei minori a fronte dell'assoluta assenza del padre, il quale non avrebbe versato alcunché per il mantenimento della prole.
La vicinanza dello Stato italiano rispetto al superiore interesse del minore sarebbe in ogni caso
4 dimostrata dal fatto che entrambi i minori godono della cittadinanza italiana, parlano la lingua italiana e ricevono assistenza sanitaria da pediatra in territorio scaligero.
2.2. Secondo motivo
2.2.1. Quale secondo motivo di cesura l'appellante deduce la violazione del Regolamento UE
2019/1111 nella parte in cui ritiene sussistente il difetto di giurisdizione sia rispetto alla domanda di separazione e divorzio (art. 3 Regolamento UE 2019/2011), sia rispetto a quelle relative all'esercizio della genitorialità (art. 7 Regolamento UE 2019/1111).
2.2.2. La residenza abituale dei coniugi sarebbe in Italia in quanto la sig.ra aveva acquistato Pt_1
l'immobile adibito a casa coniugale sito in Casaleone (VR) nel maggio 2023, ove tutto il nucleo familiare trasferiva la propria residenza e centro d'interessi (il Signor la trasferiva dal luglio CP_1
2023 e ivi la manteneva sino a febbraio 2024); per le medesime ragioni, con riguardo all'ultima residenza abituale dei coniugi, conferma che anche la predetta sia in Italia presso l'abitazione familiare e che la presenza temporanea in Francia sia ancorata ad un progetto lavorativo in scadenza a giugno 2025.
2.3. terzo motivo
Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce: violazione del Regolamento UE 2019/2011 nella parte in cui – laddove non venisse ritenuto che la residenza abituale di ricorrente appellante e minori si trovi in Italia – il Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione (art. 6 Regolamento
UE 2019/1111, art.11 e art. 14 Regolamento UE 2019/1111)
Sussisterebbe altresì la competenza del giudice italiano in via residuale ai sensi degli artt. 6 e 11-14 del Regolamento UE 2019/1111 (con riguardo rispettivamente ai provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole).
2.4. Quarto motivo
2.4.1. L'appellante deduce, a corredo del quarto profilo di censura, la violazione del Regolamento
UE 2019/1111 nella parte in cui il Tribunale di Verona ha ritenuto che il Giudice Italiano non sia competente neppure per emettere i provvedimenti provvisori relativi ai minori (artt. 15 e 17
Regolamento UE 2019/1111)
Il Giudice di prime cure, nello statuire che “i minori vivono ora in Francia con la madre sicchè non sussiste la nemmeno la competenza giurisdizionale del tribunale adito per l'emissione dei provvedimenti provvisori” avrebbe disposto in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
5 Evidenzia che, quanto alla competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale, l'art. 7 del Regolamento UE 2019/1111, prevede che è competente il giudice dello Stato membro ove rileva la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.
Rispetto ai provvedimenti relativi alla prole, la cornice normativa residuale rispetto al criterio di cui all'art. 7 Regolamento UE 2019/1111 è individuata dagli artt. 11 e 14 ove si prevede che il Giudice debba valutare la propria competenza in primis (dopo aver valutato la residenza abituale) sulla base del criterio della presenza del minore e – laddove questi non sia presente – sulla base della legge dello
Stato membro adito.
2.5. Quinto motivo
2.5.1. Quale quinto motivo di doglianza deduce: Violazione del Regolamento UE 2019/1111 nella parte in cui non individua il giudice competente a conoscere nel merito dei provvedimenti relativi ai minori (art. 12 paragrafo 4, art. 18 e Considerando 37 Regolamento UE 2019/1111).
Rileva che sebbene il Regolamento non preveda l'obbligo del trasferimento della causa a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se l'autorità giurisdizionale adita non può stabilire la competenza, tuttavia, per pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea “allorchè lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato
d'ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l'autorità centrale (…), il giudice competente di un altro Stato membro” (CGUE Causa C-523/2007, Sentenza della Corte
(Terza Sezione) 2 aprile 2009).
2.5.2. Tale orientamento risulterebbe trovare conferma nell'intenzione del Legislatore del
Regolamento Bruxelles II-ter posto il Considerando 37 del menzionato Regolamento. Invero, onde scongiurare il rischio di privare i minori di idonea tutela – risulta del tutto preferibile che, in caso di diniego di giurisdizione, venga individuato e tempestivamente notiziato il Giudice competente a conoscere del merito della vicenda.
3. Si è costituito l'appellato , il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c e nel merito l'infondatezza del predetto.
3.1. Quanto ai primi due profili di censura - relativi alla residenza abituale dei minori e dei coniugi - rileva che parte appellante, nell'ambito del giudizio di prime cure, non avrebbe fornito alcun elemento utile volto a dimostrare di aver risieduto, unitamente ai due minori, abitualmente e in maniera continuativa in Italia per almeno un anno, ovvero per almeno 6 mesi, immediatamente prima della presentazione della domanda giudiziale, al fine di radicare la giurisdizione del caso de quo dinanzi al
Tribunale Italiano, in quanto l'acquisto di un'abitazione rappresenterebbe un mero indizio del trasferimento. Per_
3.1.2. Evidenza che il minore non è cittadino italiano, essendo nato nei Paesi Bassi.
6 3.2. Ribadisce che la famiglia al di là del dato formale allegato da parte appellante, Persona_3 avrebbe vissuto stabilmente nei Paesi Bassi dal 2020 al 2022, dato riscontrato dalla nascita nel 2021 Per_ di e dalla produzione documentale di parte appellata in primo grado. (doc. n. 14 e 19, contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 14.12.2020 dal sig. con la società CP_1
RANDSTAD GROEP NL - con sede in Dienfrmere 25- 1112 TC Diemen - Paesi Bassi e le relative buste paga, estratti conto della e della Banca ASN Bank), dalla quale si evinceva CP_2
l'importo delle spese sostenute dalla famiglia nei Paesi Bassi per il pagamento delle Persona_3 utenze relative alla loro abitazione ma anche le spese quotidiane sostenute dalla famiglia nei Paesi
Bassi.
3.2.1. Conferma che alcun collegamento stabile vi sarebbe con l'Italia, atteso che l'appellante nel mese di marzo 2024 si recava con i bambini in Italia a Casaleone solo per trascorrervi un breve periodo di vacanza presso la sua famiglia di origine: durante il breve soggiorno in Italia i bambini frequentavano un campo scuola estivo, e nel mese di agosto 2024 ripartivano con la madre per la
Francia, ove attualmente la sig.ra vive e lavora unitamente al suo nuovo compagno , Pt_1 CP_3 dovendovi rimanere fino al mese di giugno 2025 per impegni lavorativi assunti con il circo itinerante
ET GR (come dichiarato all'udienza di comparizione).
3.2.3. Deduce che la sig.ra avrebbe dovuto presentare ricorso per la separazione giudiziale Pt_1 dinanzi al competente Tribunale nei Paesi Bassi atteso che ivi la sig.ra aveva risieduto Pt_1 abitualmente e stabilmente unitamente ai due bambini dal 2020 al 2022, ex art. 3 e 7 del Regolamento
UE 2019/1111 - Bruxelles II ter, ed art. 8 del Regolamento CE 2221/2003 - Bruxelles II bis., essendo i Paesi Bassi anche “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi ancora vi risiede”, nonché
“la residenza abituale del convenuto/odierno appellato”, ai fini del radicamento della competenza del
Tribunale Olandese, ex art. 3 lettera a) n. 2 e 3 del Regolamento UE 2019/1111 - Bruxelles II ter.
3.3. Quanto terzo motivo, afferente alla competenza residuale del Tribunale Italiano, rileva la mancata sussistenza del presupposto della competenza residua, sulla scorta dell'interpretazione degli artt. 6,
11 e 14 del Regolamento UE 2019/1111, sussistendo la giurisdizione del giudice olandese.
3.4. Rileva l'infondatezza anche del quarto motivo di censura - relativo alla mancata emissione dei provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1111/2019 - rileva la sua inapplicabilità non avendo i minori stabile residenza in Italia secondo i criteri indicati negli artt. 3 e
8 del Regolamento UE n. 2201/ 2003.
3.5. Quanto al quinto motivo – relativo alla mancata individuazione del giudice competente a conoscere nel merito la causa- evidenzia che non vi è alcuna norma che impone tale individuazione e/ comunicazione.
3.6. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.4.2025.
DIRITTO
7 1.L'appello è infondato per i motivi che seguono, avendo il Tribunale correttamente declinato la propria competenza giurisdizionale in difetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 7 del Reg. UE n.
1111/2019, applicabili al caso di specie poiché introdotto con ricorso depositato successivamente al
1.8.2022 ai sensi dell'art. 100 Reg. UE n. 1111/2019.
1.1.L'art. 3 del Reg. UE n. 1111/2019 contenente la normativa sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale dei minori, (cosiddetto Bruxelles II ter d'ora in poi, per brevità Bruxelles II ter), prevede dei criteri generali alternativi e senza vincolo di gerarchia, per individuare il giudice competente a decidere sulle questioni, aventi caratteri di transnazionalità, inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda;
vi)la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
1.1.2.L'art. 7 del Regolamento UE Bruxelles II ter, rubricato competenza generale, prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
1.1.3.Con riferimento ai coniugi il concetto di residenza abituale, ancorato all'interpretazione giurisprudenziali dei precedenti artt. 3 e 8 reg. UE n. 2201 /2003 (Bruxelles II bis), deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni attraverso una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica alla data di proposizione della domanda, nozione caratterizzata, in linea di principio, da due elementi, vale a dire, da un lato, la volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall'altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato interessato, non rilevando né la mera residenza anagrafica né l'acquisto di un immobile (cfr. Corte di Giustizia UE sez. III, 20.3.2025, n.61; Cass.
SU 16288/2023; Cass. SU 10443/2022).
1.1.4. Specularmente, anche con specifico riferimento ai minori, la residenza abituale, quale requisito sostanziale per la protezione del suo superiore interesse e la conservazione delle relazioni interpersonali che costituiscono la sua identità, si identifica con il luogo in cui il minore, grazie a una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, senza che
8 siano rilevanti la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei. (cfr. Cass. n.
21055/2022; SU 6037/2018; SU 24231/2018; SU 5438/2016; Cass. n. 27358/2017).
1.1.5. Peraltro, l'accertamento della residenza abituale dovrebbe essere effettuato privilegiando una prognosi prospettica per il più compiuto soddisfacimento degli interessi del minore, anziché sulla base di un'interpretazione statica dei dati esistenti al momento del giudizio".
1.1.6.Ciò posto, la residenza abituale ricade nel luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, e, ai fini del relativo accertamento, rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali, cui deve aggiungersi, sottolineandosene la particolare valenza in caso di minore in tenera età, il carattere tendenzialmente stabile di tale permanenza (cfr.
Cass. SU 3250/2022; SU 10243/2021; 35841/2021;18602/2021; SU 24608/2019; SU 3555/2017).
1.1.7. Osserva la Corte come, dalla disamina della documentazione versata agli atti e dall'istruttoria espletata in primo grado, sia stato correttamente rilevato dal Tribunale come i coniugi, così come i minori, non avessero mai radicato in Italia, con il dovuto carattere di stabilità, continuità ed effettività il centro principale della loro vita e dei loro interessi.
1.1.8. Rileva infatti il giudice di primo grado come “i racconti resi in udienza dalle parti divergano con riferimento agli spostamenti della coppia nel 2018 - la ricorrente ha dichiarato che dal 2018 la base della famiglia era in Italia mentre il resistente ha detto che nel 2018 si trovavano negli Stati Uniti
e alla fine dell'anno si sono spostati in Germania e si muovevano tra la Germania e l'Italia” e che “a far data dal 2020 entrambi hanno però riferito entrambi di aver vissuto per due anni in Olanda”.
1.1.9. Inoltre osserva il Collegio come la ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia corretta: sebbene la prima figlia sia nata in [...] nel luglio 2020 tuttavia già dal mese di agosto i coniugi Per_1 con la neonata sono rientrati in Olanda dove nel novembre del 2021 è nato il secondogenito, e in
Olanda la famiglia è rimasta ininterrottamente sino ad luglio 2022, epoca in cui i coniugi e la prole hanno lasciato l'Olanda ma non sono più rientrati a vivere in Italia perché sono andati in Francia a lavorare e la ricorrente stessa ha dichiarato che ogni tanto quando avevano tempo tornavano in Italia.
Nel luglio del 2023 è intervenuta la crisi coniugale e a quel punto la ricorrente si è spostata in
Germania con i figli e il resistente è andato nel suo paese d'origine in Olanda;
i bambini sono rimasti con la madre e da dicembre 2023 il padre li andava a prendere in Germania per portarli in Olanda per sette giorni consecutivi e poi la madre li riprendeva in Olanda per riportarli in Germania.
1.1.10 La ricorrente è rientrata in Italia a marzo 2024 – e il ricorso per separazione è stato depositato ad aprile 2024 - ad agosto poi è ripartita per la Francia ove deve rimanere fino a giugno 2025.
9 1.2.Gli spostamenti del nucleo familiare prima e della ricorrente con i figli dopo la crisi coniugale sono certamente dovuti all'attività di acrobata della ricorrente e pertanto, in astratto, può porsi il problema di differenziare il luogo di lavoro, occasionale e legato agli spettacoli circensi, rispetto alla residenza abituale, intesa quale centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
1.2.1. Il dato che deve essere evidenziato è che dal 2022 e dalla ripresa delle attività circensi, la famiglia non è rientrata a vivere in Italia ma prima in Francia per un anno e dal 2023 (epoca della crisi coniugale) la sig.ra si è trasferita in Germania con i figli ed il sig. è rientrato a Pt_1 CP_1 vivere e lavorare in Olanda.
1.2.2. La presenza in Italia della ricorrente e della prole è circoscritta ad un brevissimo lasso temporale, vale a dire dal marzo ad agosto 2024 - laddove il ricorso per separazione è stato depositato ad aprile 2024 - poi è ripartita per la Francia ove deve rimanere fino a giugno 2025.
1.2.3. Quanto alla documentazione medica prodotta in primo grado (docc. 22 tessere sanitarie e corrispondenza mail con segreteria endocrinologia ospedale Borgo Trento), rileva che la stessa, in quanto collegata esclusivamente al dato formale della residenza anagrafica, non sia indicativa di una permanenza stabile dei minori in Italia, avendo questi ultimi e la sig. attuale domicilio in Pt_1
Francia.
1.3. Analogamente infondato è il terzo motivo di appello in quanto nel caso di specie non possono trovare applicazione e i criteri residuali di cui agli artt. 6, 11 e 14 del Regolamento Bruxelles II ter.
L'art. 6, rubricato “competenza residua” prevede che: “
1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5. 3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.”, appare evidente che la deroga all'art. 3 del medesimo regolamento non risulta in alcun modo rinvenibile nel caso di specie, tanto da far ricorrere gli estremi del citato art. 6.
1.3.1. Allo stesso modo, da una lettura degli artt. 11 e 14 del medesimo disposto normativo, relativi ai provvedimenti sulla prole, emerge che la competenza residuale sussiste “Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 10..”, circostanza non rinvenibile nella fattispecie de qua atteso che risultano sussistere elementi di
10 identificazione quale ultima residenza abituale della prole in Francia ove abitano e frequentano l'asilo.
1.3.2. Il dato è confermato dalla documentata proposizione in data 18.2.2025 da parte di CP_1 di ricorso per divorzio e l'emanazione di provvedimenti provvisori sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole innanzi al Tribunale di Limburg, sede di
Maastricht, (causa e dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Limburg in CodiceFiscale_4 data 28.2.2025, nella quale si esclude che, con riferimento alla prole, sussista il requisito di cui all'art. 7 vale a dire la residenza abituale della prole in Olanda al momento della proposizione dell'istanza
(18.2.2025).
1.3.3. Rileva il Collegio che il Tribunale di Limburg, seppure notiziato della sentenza del Tribunale di Verona oggi impugnata – espressamente citata nel corpo del provvedimento – correttamente non ha dichiarato la litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 20 Reg. UE Bruxelles ter, avendo il
Tribunale di Verona dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, difetto che deve confermarsi anche in questa sede.
Invero la dichiarazione di litispendenza internazionale e la sospensione del processo innanzi all'autorità giurisdizionale successivamente adita può essere disposta solo “finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita”, competenza che, nel caso di specie, è stata esclusa.
1.4. Anche il quarto motivo di appello – relativo alla mancata emissione dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 15 del Reg. UE Bruxelles ter da parte del giudice incompetente – è infondato.
1.4.1.L'art. 15 prevede che in casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere nel merito della causa è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Sato membro sono competenti a disporre i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato relativamente: a) ad un minore presente in quello Stato membro;
o b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
1.4.2. Deve ritenersi che il requisito della “presenza del minore nello Stato membro” debba essere accertata sia al momento della presentazione della domanda ma anche all'attualità della decisione, stante la natura dei provvedimenti (provvisori e cautelari) che richiedono una decisone da parte del giudice di prossimità, dotato di maggiori strumenti anche istruttori per poter valutare con maggior chiarezza le condizioni di vita, salute, cura e psicofisiche dei minori.
1.4.3. Nel caso di specie non è contestato che i minori erano presenti in Italia al momento della proposizione del ricorso (aprile 2024), ma non al momento della decisione sui provvedimenti provvisori, essendo emerso nel corso dell'audizione delle parti avvenuta all'udienza del 19.11.2024, 11 che la sig.ra bbia dichiarato “in questo momento io ed i bambini viviamo in Francia, siamo in Pt_1
Francia e non viviamo in un posto fisso all'interno della Francia ma giriamo il paese. Il mio impegno in Francia è sino a giugno. I bambini stanno frequentando la scuola in Francia”.
1.4.5. La presenza dei minori nello Stato della Francia è riscontrata dal documentato avvio di un procedimento di sottrazione internazionale di minori avviato dal sig. tramite l'autorità centrale CP_1 francese (doc. n. 9).
1.5. Infine, anche il quinto motivo è destituito di fondamento.
1.5.1.Ai sensi dell'art. 18 Regolamento Bruxelles II-ter, “l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza” e che ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2019/1111. “In circostanze eccezionali e fatto salvo l'articolo 9, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore”.
1.5.2. Pertanto, il Tribunale di Verona non aveva alcun obbligo di indicare il giudice ritenuto competente, ma solo quello di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza giurisdizionale, obbligo assolto pienamente.
1.5.4. Ciò posto, la richiesta di trasferimento di competenza è una mera facoltà e non già di un obbligo, facoltà che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha deciso di non esercitare non ritenendo sussistente, né “l'eccezionalità del caso”, né “il particolare legame” ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4, Per_ che i minori e nel caso che qui interessa, hanno con lo Stato italiano. Per_1
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
12 1.6.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 2709/2024 del 19.11.2024, pubblicata il 22/11/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 2189 2024 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Boni Lisa e Bertolini Ilaria, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VERONA,
CORSO PORTA NUOVA N. 20 37122
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. CALABRESE CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
ROMA, VIA FRANCESCO JACOVACCI 3 00197
APPELLATO
e contro
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1 Oggetto: Separazione giudiziale appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2709/2024 del 19.11.2024, pubblicata il 22/11/2024
Conclusioni di parte attrice: “PRELIMINARMENTE
1. Si fa istanza affinché – laddove ciò non fosse già accaduto, anche ed eventualmente per verifiche operate dal Giudice Olandese – l'Ill.mo
Giudice Adito, o in subordine l'Autorità Centrale Italiana preposta, possa fornire comunicazione al
Tribunale di Limburg - Sede di Maastricht, in relazione al procedimento ivi pendente rubricato
C/03/339022/ FA RK 25-312, circa l'avvenuta impugnazione della sentenza del Tribunale di Verona
n. 2709/2024, R.G. 2369/2024, emessa il 19.11.2024, pubblicata il 22.11.2024 e ciò a mezzo dell'instaurazione del presente giudizio. Ciò ai fini della sospensione del giudizio individuato come
, sussistendo ipotesi di litispendenza ex art. 20 Regolamento UE CodiceFiscale_3
2019/1111; IN VIA PRINCIPALE
2. in riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la competenza del Giudice italiano per le ragioni più ampiamente esposte in sede di ricorso introduttivo, nonché precisate e ribadite nella sede della memoria autorizzata ex art. 473bis.32 co.2 c.p.c.; 3. in conseguenza, accogliere le conclusioni di parte appellante di cui agli atti del primo grado e segnatamente quelle rassegnate in sede di memoria ex art. 473bis.17 co.1 c.p.c. del 27.10.2024, ivi comprese – se necessarie - le istanze istruttorie anche a prova contraria (come da memoria ex art. 473bis.17 co.3 c.p.c. del 12.11.2024); IN VIA SUBORDINATA
4. pronunciarsi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., in considerazione del disposto di cui all'art. 15
Regolamento UE 2019/1111; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento di primo grado e/o di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 15 Regolamento UE 2019/1111 e art. 473bis.22 c.p.c., indicarsi quale
Giudice sia competente a conoscere dei provvedimenti quantomeno relativi alla prole, valutando un eventuale trasferimento della competenza, e ciò in ossequio al principio del “best interest del minore”.
IN OGNI CASO
6. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
7. Condannarsi ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. per le ragioni di cui al presente atto.
Conclusioni di parte convenuta: “ in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; respingere l'impugnazione proposta dalla sig.ra per i Parte_1 motivi di cui alle difese e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2709/2024, emessa dal Tribunale di Verona il 19.11.2024, pubblicata in data 22.11.2024; condannare la sig.ra al pagamento Parte_1 di spese e onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sott.to procuratore antistatario;
chiede all' Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, di rigettare ogni nuova domanda proposta e nella specie di 1. Accertare e dichiarare insussistente l'ipotesi di
2 litispendenza ai sensi dell'art. 20 Regolamento UE 2019/1111 e per l'effetto rigettare la richiesta di condanna ex art 96 co. 1 c.p.c. non ricorrendone i presupposti”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Non pervenute”
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.Con ricorso depositato il 17.4.2024 ex art. 473-bis.49, c.p.c. radicava giudizio di Parte_1 separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 02/01/2018 con matrimonio celebrato in Olanda e trascritto presso il Comune CP_1 di Verona al n. 230/p.2/s.C./vol. 1/2020, unione dalla quale sono nati i figli (29.7.2020 a Per_1
Per_ Legnago-VR) e (22.11.2021 a Heerlen- Olanda).
1.1.La ricorrente esponeva che: nell'ultimo anno i bambini erano stati collocati prevalentemente presso la ricorrente in Germania dove ella svolgeva il suo lavoro (acrobata circense) mentre il marito lavorava in Olanda come pattinatore;
da dicembre 2023 il padre aveva esercitato il diritto di visita per sette giorni consecutivi, andando a prendere i bambini in Germania mentre era la madre ad andarli a riprendere in Olanda per riportarli in Germania;
in ragione del tipo di lavoro nel mondo dello spettacolo che può essere svolto sino ad una determinata età, la ricorrente, in accordo con il marito, nel maggio 2023 aveva acquistato un'immobile in Provincia di Verona vicino alla residenza del di lei padre e di altri parenti;
in tal modo la stessa intendeva ivi fissare stabilmente la vita familiare per il momento in cui non fosse stato più possibile svolgere i propri spettacoli;
il progetto di vita condiviso con il marito era quello di terminare la carriera artistica in concomitanza con l'inizio delle scuole dei figli;
da novembre 2023 il resistente non aveva corrisposto nulla per il mantenimento economico dei figli e non aveva autorizzato l'iscrizione della figlia alla scuola materna di Gazzo Veronese.
1.2.Tanto premesso chiedeva, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. , che venisse autorizzata l'iscrizione della figlia alla Scuola dell'Infanzia San Tarcisio di Roncanova – Gazzo V-; in via principale, oltre alla domanda di separazione e, al suo passaggio in giudicato, di scioglimento del matrimonio, formulava domanda di affido condiviso dei figli, di regolamentazione del diritto di visita del padre, di assegnazione della casa familiare di Casaleone (VR) e un assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli di € 2.000 (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3.Con provvedimento del 22.4.2024 il Tribunale rigettava i provvedimenti indifferibili richiesti e fissava udienza avanti al giudice relatore, sul presupposto dell'assenza di sufficiente evidenza in
3 ordine alla competenza giurisdizionale italiana ai sensi degli artt. 3 e 7 del regolamento UE
2019/1111.
1.4.Con comparsa depositata il 18.10.2024 il resistente eccepiva la nullità della notifica CP_1 per omessa traduzione dell'atto in lingua olandese;
sempre in via pregiudiziale ha eccepito la carenza di giurisdizione del tribunale italiano ai sensi degli artt. 3 e 7 del reg. UE 1111/2019 e dell'art. 8 del reg. 2201/2003. Nel merito, senza rinuncia ai rilievi preliminari, ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione, chiedendo un assegno di mantenimento quale coniuge economicamente più debole, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di lui in Olanda e contribuzione di mantenimento a carico della moglie.
1.5. Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della notifica per omessa traduzione in lingua olandese, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi degli artt. 3 e 7 del reg. UE 1111/2019 in quanto, a parte la residenza anagrafica, non risultava che in Italia vi fosse stato un luogo di effettivo, concreto e continuativo svolgimento della vita dei coniugi e dei minori. Il Tribunale dava altresì atto dell'impossibilità di emettere i provvedimenti provvisori alla luce del fatto che la ricorrente, dal marzo 2024, viveva con i figli in Francia.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Primo motivo
2.1.1. ha spiegato appello avverso la citata decisione, dolendosi in primo luogo dell'errata Parte_1 ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in merito all'individuazione della residenza abituale dell'appellante e dei minori. In particolare, il Tribunale non avrebbe debitamente valorizzato l'acquisto da parte dell'appellante di un'abitazione in Provincia di Verona quale indizio del trasferimento della residenza abituale in Italia (CGUE Causa C-523/2007, Sentenza della Corte
(Terza Sezione) 2 aprile 2009).
2.1.2. Ribadisce che la residenza abituale tanto della Signora uanto dei minori risulterebbe in Pt_1
Italia quantomeno dal maggio 2023 (All.n.4 al ricorso introduttivo), data dell'acquisto da parte dell'appellante dell'immobile in Casaleone (VR), ove, peraltro, il Signor avrebbe fissato la CP_1 residenza da luglio 2023 (chiedendo, peraltro, il trasferimento per l'intera famiglia) a febbraio 2024.
2.1.3. Conferma che il temporaneo lavoro in Francia assunto dalla Signora per la stagione Pt_1
2024/2025 si sarebbe reso necessario al solo fine di poter soddisfare le necessità dei minori a fronte dell'assoluta assenza del padre, il quale non avrebbe versato alcunché per il mantenimento della prole.
La vicinanza dello Stato italiano rispetto al superiore interesse del minore sarebbe in ogni caso
4 dimostrata dal fatto che entrambi i minori godono della cittadinanza italiana, parlano la lingua italiana e ricevono assistenza sanitaria da pediatra in territorio scaligero.
2.2. Secondo motivo
2.2.1. Quale secondo motivo di cesura l'appellante deduce la violazione del Regolamento UE
2019/1111 nella parte in cui ritiene sussistente il difetto di giurisdizione sia rispetto alla domanda di separazione e divorzio (art. 3 Regolamento UE 2019/2011), sia rispetto a quelle relative all'esercizio della genitorialità (art. 7 Regolamento UE 2019/1111).
2.2.2. La residenza abituale dei coniugi sarebbe in Italia in quanto la sig.ra aveva acquistato Pt_1
l'immobile adibito a casa coniugale sito in Casaleone (VR) nel maggio 2023, ove tutto il nucleo familiare trasferiva la propria residenza e centro d'interessi (il Signor la trasferiva dal luglio CP_1
2023 e ivi la manteneva sino a febbraio 2024); per le medesime ragioni, con riguardo all'ultima residenza abituale dei coniugi, conferma che anche la predetta sia in Italia presso l'abitazione familiare e che la presenza temporanea in Francia sia ancorata ad un progetto lavorativo in scadenza a giugno 2025.
2.3. terzo motivo
Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce: violazione del Regolamento UE 2019/2011 nella parte in cui – laddove non venisse ritenuto che la residenza abituale di ricorrente appellante e minori si trovi in Italia – il Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione (art. 6 Regolamento
UE 2019/1111, art.11 e art. 14 Regolamento UE 2019/1111)
Sussisterebbe altresì la competenza del giudice italiano in via residuale ai sensi degli artt. 6 e 11-14 del Regolamento UE 2019/1111 (con riguardo rispettivamente ai provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole).
2.4. Quarto motivo
2.4.1. L'appellante deduce, a corredo del quarto profilo di censura, la violazione del Regolamento
UE 2019/1111 nella parte in cui il Tribunale di Verona ha ritenuto che il Giudice Italiano non sia competente neppure per emettere i provvedimenti provvisori relativi ai minori (artt. 15 e 17
Regolamento UE 2019/1111)
Il Giudice di prime cure, nello statuire che “i minori vivono ora in Francia con la madre sicchè non sussiste la nemmeno la competenza giurisdizionale del tribunale adito per l'emissione dei provvedimenti provvisori” avrebbe disposto in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
5 Evidenzia che, quanto alla competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale, l'art. 7 del Regolamento UE 2019/1111, prevede che è competente il giudice dello Stato membro ove rileva la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.
Rispetto ai provvedimenti relativi alla prole, la cornice normativa residuale rispetto al criterio di cui all'art. 7 Regolamento UE 2019/1111 è individuata dagli artt. 11 e 14 ove si prevede che il Giudice debba valutare la propria competenza in primis (dopo aver valutato la residenza abituale) sulla base del criterio della presenza del minore e – laddove questi non sia presente – sulla base della legge dello
Stato membro adito.
2.5. Quinto motivo
2.5.1. Quale quinto motivo di doglianza deduce: Violazione del Regolamento UE 2019/1111 nella parte in cui non individua il giudice competente a conoscere nel merito dei provvedimenti relativi ai minori (art. 12 paragrafo 4, art. 18 e Considerando 37 Regolamento UE 2019/1111).
Rileva che sebbene il Regolamento non preveda l'obbligo del trasferimento della causa a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se l'autorità giurisdizionale adita non può stabilire la competenza, tuttavia, per pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea “allorchè lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato
d'ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l'autorità centrale (…), il giudice competente di un altro Stato membro” (CGUE Causa C-523/2007, Sentenza della Corte
(Terza Sezione) 2 aprile 2009).
2.5.2. Tale orientamento risulterebbe trovare conferma nell'intenzione del Legislatore del
Regolamento Bruxelles II-ter posto il Considerando 37 del menzionato Regolamento. Invero, onde scongiurare il rischio di privare i minori di idonea tutela – risulta del tutto preferibile che, in caso di diniego di giurisdizione, venga individuato e tempestivamente notiziato il Giudice competente a conoscere del merito della vicenda.
3. Si è costituito l'appellato , il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c e nel merito l'infondatezza del predetto.
3.1. Quanto ai primi due profili di censura - relativi alla residenza abituale dei minori e dei coniugi - rileva che parte appellante, nell'ambito del giudizio di prime cure, non avrebbe fornito alcun elemento utile volto a dimostrare di aver risieduto, unitamente ai due minori, abitualmente e in maniera continuativa in Italia per almeno un anno, ovvero per almeno 6 mesi, immediatamente prima della presentazione della domanda giudiziale, al fine di radicare la giurisdizione del caso de quo dinanzi al
Tribunale Italiano, in quanto l'acquisto di un'abitazione rappresenterebbe un mero indizio del trasferimento. Per_
3.1.2. Evidenza che il minore non è cittadino italiano, essendo nato nei Paesi Bassi.
6 3.2. Ribadisce che la famiglia al di là del dato formale allegato da parte appellante, Persona_3 avrebbe vissuto stabilmente nei Paesi Bassi dal 2020 al 2022, dato riscontrato dalla nascita nel 2021 Per_ di e dalla produzione documentale di parte appellata in primo grado. (doc. n. 14 e 19, contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 14.12.2020 dal sig. con la società CP_1
RANDSTAD GROEP NL - con sede in Dienfrmere 25- 1112 TC Diemen - Paesi Bassi e le relative buste paga, estratti conto della e della Banca ASN Bank), dalla quale si evinceva CP_2
l'importo delle spese sostenute dalla famiglia nei Paesi Bassi per il pagamento delle Persona_3 utenze relative alla loro abitazione ma anche le spese quotidiane sostenute dalla famiglia nei Paesi
Bassi.
3.2.1. Conferma che alcun collegamento stabile vi sarebbe con l'Italia, atteso che l'appellante nel mese di marzo 2024 si recava con i bambini in Italia a Casaleone solo per trascorrervi un breve periodo di vacanza presso la sua famiglia di origine: durante il breve soggiorno in Italia i bambini frequentavano un campo scuola estivo, e nel mese di agosto 2024 ripartivano con la madre per la
Francia, ove attualmente la sig.ra vive e lavora unitamente al suo nuovo compagno , Pt_1 CP_3 dovendovi rimanere fino al mese di giugno 2025 per impegni lavorativi assunti con il circo itinerante
ET GR (come dichiarato all'udienza di comparizione).
3.2.3. Deduce che la sig.ra avrebbe dovuto presentare ricorso per la separazione giudiziale Pt_1 dinanzi al competente Tribunale nei Paesi Bassi atteso che ivi la sig.ra aveva risieduto Pt_1 abitualmente e stabilmente unitamente ai due bambini dal 2020 al 2022, ex art. 3 e 7 del Regolamento
UE 2019/1111 - Bruxelles II ter, ed art. 8 del Regolamento CE 2221/2003 - Bruxelles II bis., essendo i Paesi Bassi anche “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi ancora vi risiede”, nonché
“la residenza abituale del convenuto/odierno appellato”, ai fini del radicamento della competenza del
Tribunale Olandese, ex art. 3 lettera a) n. 2 e 3 del Regolamento UE 2019/1111 - Bruxelles II ter.
3.3. Quanto terzo motivo, afferente alla competenza residuale del Tribunale Italiano, rileva la mancata sussistenza del presupposto della competenza residua, sulla scorta dell'interpretazione degli artt. 6,
11 e 14 del Regolamento UE 2019/1111, sussistendo la giurisdizione del giudice olandese.
3.4. Rileva l'infondatezza anche del quarto motivo di censura - relativo alla mancata emissione dei provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1111/2019 - rileva la sua inapplicabilità non avendo i minori stabile residenza in Italia secondo i criteri indicati negli artt. 3 e
8 del Regolamento UE n. 2201/ 2003.
3.5. Quanto al quinto motivo – relativo alla mancata individuazione del giudice competente a conoscere nel merito la causa- evidenzia che non vi è alcuna norma che impone tale individuazione e/ comunicazione.
3.6. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.4.2025.
DIRITTO
7 1.L'appello è infondato per i motivi che seguono, avendo il Tribunale correttamente declinato la propria competenza giurisdizionale in difetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 7 del Reg. UE n.
1111/2019, applicabili al caso di specie poiché introdotto con ricorso depositato successivamente al
1.8.2022 ai sensi dell'art. 100 Reg. UE n. 1111/2019.
1.1.L'art. 3 del Reg. UE n. 1111/2019 contenente la normativa sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale dei minori, (cosiddetto Bruxelles II ter d'ora in poi, per brevità Bruxelles II ter), prevede dei criteri generali alternativi e senza vincolo di gerarchia, per individuare il giudice competente a decidere sulle questioni, aventi caratteri di transnazionalità, inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello
Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda;
vi)la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
1.1.2.L'art. 7 del Regolamento UE Bruxelles II ter, rubricato competenza generale, prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
1.1.3.Con riferimento ai coniugi il concetto di residenza abituale, ancorato all'interpretazione giurisprudenziali dei precedenti artt. 3 e 8 reg. UE n. 2201 /2003 (Bruxelles II bis), deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni attraverso una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica alla data di proposizione della domanda, nozione caratterizzata, in linea di principio, da due elementi, vale a dire, da un lato, la volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall'altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato interessato, non rilevando né la mera residenza anagrafica né l'acquisto di un immobile (cfr. Corte di Giustizia UE sez. III, 20.3.2025, n.61; Cass.
SU 16288/2023; Cass. SU 10443/2022).
1.1.4. Specularmente, anche con specifico riferimento ai minori, la residenza abituale, quale requisito sostanziale per la protezione del suo superiore interesse e la conservazione delle relazioni interpersonali che costituiscono la sua identità, si identifica con il luogo in cui il minore, grazie a una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, senza che
8 siano rilevanti la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei. (cfr. Cass. n.
21055/2022; SU 6037/2018; SU 24231/2018; SU 5438/2016; Cass. n. 27358/2017).
1.1.5. Peraltro, l'accertamento della residenza abituale dovrebbe essere effettuato privilegiando una prognosi prospettica per il più compiuto soddisfacimento degli interessi del minore, anziché sulla base di un'interpretazione statica dei dati esistenti al momento del giudizio".
1.1.6.Ciò posto, la residenza abituale ricade nel luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, e, ai fini del relativo accertamento, rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali, cui deve aggiungersi, sottolineandosene la particolare valenza in caso di minore in tenera età, il carattere tendenzialmente stabile di tale permanenza (cfr.
Cass. SU 3250/2022; SU 10243/2021; 35841/2021;18602/2021; SU 24608/2019; SU 3555/2017).
1.1.7. Osserva la Corte come, dalla disamina della documentazione versata agli atti e dall'istruttoria espletata in primo grado, sia stato correttamente rilevato dal Tribunale come i coniugi, così come i minori, non avessero mai radicato in Italia, con il dovuto carattere di stabilità, continuità ed effettività il centro principale della loro vita e dei loro interessi.
1.1.8. Rileva infatti il giudice di primo grado come “i racconti resi in udienza dalle parti divergano con riferimento agli spostamenti della coppia nel 2018 - la ricorrente ha dichiarato che dal 2018 la base della famiglia era in Italia mentre il resistente ha detto che nel 2018 si trovavano negli Stati Uniti
e alla fine dell'anno si sono spostati in Germania e si muovevano tra la Germania e l'Italia” e che “a far data dal 2020 entrambi hanno però riferito entrambi di aver vissuto per due anni in Olanda”.
1.1.9. Inoltre osserva il Collegio come la ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia corretta: sebbene la prima figlia sia nata in [...] nel luglio 2020 tuttavia già dal mese di agosto i coniugi Per_1 con la neonata sono rientrati in Olanda dove nel novembre del 2021 è nato il secondogenito, e in
Olanda la famiglia è rimasta ininterrottamente sino ad luglio 2022, epoca in cui i coniugi e la prole hanno lasciato l'Olanda ma non sono più rientrati a vivere in Italia perché sono andati in Francia a lavorare e la ricorrente stessa ha dichiarato che ogni tanto quando avevano tempo tornavano in Italia.
Nel luglio del 2023 è intervenuta la crisi coniugale e a quel punto la ricorrente si è spostata in
Germania con i figli e il resistente è andato nel suo paese d'origine in Olanda;
i bambini sono rimasti con la madre e da dicembre 2023 il padre li andava a prendere in Germania per portarli in Olanda per sette giorni consecutivi e poi la madre li riprendeva in Olanda per riportarli in Germania.
1.1.10 La ricorrente è rientrata in Italia a marzo 2024 – e il ricorso per separazione è stato depositato ad aprile 2024 - ad agosto poi è ripartita per la Francia ove deve rimanere fino a giugno 2025.
9 1.2.Gli spostamenti del nucleo familiare prima e della ricorrente con i figli dopo la crisi coniugale sono certamente dovuti all'attività di acrobata della ricorrente e pertanto, in astratto, può porsi il problema di differenziare il luogo di lavoro, occasionale e legato agli spettacoli circensi, rispetto alla residenza abituale, intesa quale centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
1.2.1. Il dato che deve essere evidenziato è che dal 2022 e dalla ripresa delle attività circensi, la famiglia non è rientrata a vivere in Italia ma prima in Francia per un anno e dal 2023 (epoca della crisi coniugale) la sig.ra si è trasferita in Germania con i figli ed il sig. è rientrato a Pt_1 CP_1 vivere e lavorare in Olanda.
1.2.2. La presenza in Italia della ricorrente e della prole è circoscritta ad un brevissimo lasso temporale, vale a dire dal marzo ad agosto 2024 - laddove il ricorso per separazione è stato depositato ad aprile 2024 - poi è ripartita per la Francia ove deve rimanere fino a giugno 2025.
1.2.3. Quanto alla documentazione medica prodotta in primo grado (docc. 22 tessere sanitarie e corrispondenza mail con segreteria endocrinologia ospedale Borgo Trento), rileva che la stessa, in quanto collegata esclusivamente al dato formale della residenza anagrafica, non sia indicativa di una permanenza stabile dei minori in Italia, avendo questi ultimi e la sig. attuale domicilio in Pt_1
Francia.
1.3. Analogamente infondato è il terzo motivo di appello in quanto nel caso di specie non possono trovare applicazione e i criteri residuali di cui agli artt. 6, 11 e 14 del Regolamento Bruxelles II ter.
L'art. 6, rubricato “competenza residua” prevede che: “
1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5. 3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.”, appare evidente che la deroga all'art. 3 del medesimo regolamento non risulta in alcun modo rinvenibile nel caso di specie, tanto da far ricorrere gli estremi del citato art. 6.
1.3.1. Allo stesso modo, da una lettura degli artt. 11 e 14 del medesimo disposto normativo, relativi ai provvedimenti sulla prole, emerge che la competenza residuale sussiste “Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 10..”, circostanza non rinvenibile nella fattispecie de qua atteso che risultano sussistere elementi di
10 identificazione quale ultima residenza abituale della prole in Francia ove abitano e frequentano l'asilo.
1.3.2. Il dato è confermato dalla documentata proposizione in data 18.2.2025 da parte di CP_1 di ricorso per divorzio e l'emanazione di provvedimenti provvisori sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole innanzi al Tribunale di Limburg, sede di
Maastricht, (causa e dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Limburg in CodiceFiscale_4 data 28.2.2025, nella quale si esclude che, con riferimento alla prole, sussista il requisito di cui all'art. 7 vale a dire la residenza abituale della prole in Olanda al momento della proposizione dell'istanza
(18.2.2025).
1.3.3. Rileva il Collegio che il Tribunale di Limburg, seppure notiziato della sentenza del Tribunale di Verona oggi impugnata – espressamente citata nel corpo del provvedimento – correttamente non ha dichiarato la litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 20 Reg. UE Bruxelles ter, avendo il
Tribunale di Verona dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, difetto che deve confermarsi anche in questa sede.
Invero la dichiarazione di litispendenza internazionale e la sospensione del processo innanzi all'autorità giurisdizionale successivamente adita può essere disposta solo “finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita”, competenza che, nel caso di specie, è stata esclusa.
1.4. Anche il quarto motivo di appello – relativo alla mancata emissione dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 15 del Reg. UE Bruxelles ter da parte del giudice incompetente – è infondato.
1.4.1.L'art. 15 prevede che in casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere nel merito della causa è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Sato membro sono competenti a disporre i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato relativamente: a) ad un minore presente in quello Stato membro;
o b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
1.4.2. Deve ritenersi che il requisito della “presenza del minore nello Stato membro” debba essere accertata sia al momento della presentazione della domanda ma anche all'attualità della decisione, stante la natura dei provvedimenti (provvisori e cautelari) che richiedono una decisone da parte del giudice di prossimità, dotato di maggiori strumenti anche istruttori per poter valutare con maggior chiarezza le condizioni di vita, salute, cura e psicofisiche dei minori.
1.4.3. Nel caso di specie non è contestato che i minori erano presenti in Italia al momento della proposizione del ricorso (aprile 2024), ma non al momento della decisione sui provvedimenti provvisori, essendo emerso nel corso dell'audizione delle parti avvenuta all'udienza del 19.11.2024, 11 che la sig.ra bbia dichiarato “in questo momento io ed i bambini viviamo in Francia, siamo in Pt_1
Francia e non viviamo in un posto fisso all'interno della Francia ma giriamo il paese. Il mio impegno in Francia è sino a giugno. I bambini stanno frequentando la scuola in Francia”.
1.4.5. La presenza dei minori nello Stato della Francia è riscontrata dal documentato avvio di un procedimento di sottrazione internazionale di minori avviato dal sig. tramite l'autorità centrale CP_1 francese (doc. n. 9).
1.5. Infine, anche il quinto motivo è destituito di fondamento.
1.5.1.Ai sensi dell'art. 18 Regolamento Bruxelles II-ter, “l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza” e che ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2019/1111. “In circostanze eccezionali e fatto salvo l'articolo 9, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore”.
1.5.2. Pertanto, il Tribunale di Verona non aveva alcun obbligo di indicare il giudice ritenuto competente, ma solo quello di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza giurisdizionale, obbligo assolto pienamente.
1.5.4. Ciò posto, la richiesta di trasferimento di competenza è una mera facoltà e non già di un obbligo, facoltà che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha deciso di non esercitare non ritenendo sussistente, né “l'eccezionalità del caso”, né “il particolare legame” ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4, Per_ che i minori e nel caso che qui interessa, hanno con lo Stato italiano. Per_1
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
12 1.6.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 2709/2024 del 19.11.2024, pubblicata il 22/11/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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