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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente Relatore dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice dott.ssa Claudia Caldore - Giudice nel procedimento N. V.G. 1412/2025 promosso da
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRIGERIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monza, Via Alessandro Manzoni n. 20
e
, C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. VECCHI LIDIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mantova, via Sant'Agnese n.8/A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte
“1. viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento/residenza prevalente Pt_3 presso la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
3. Diritti di visita del RE:
• Un fine settimana al mese starà a Mantova con il RE presso la di lui Pt_3 abitazione: il signor andrà a prendere il venerdì alle ore 16,30 Parte_2 Pt_3 circa a Cilavegna (presso l'abitazione della madre) per poi riportarla (dalla madre) alla domenica entro le ore 19.00. Nel caso in cui il RE dovesse essere impossibilitato, per motivi oggettivi di salute e comunque di forza maggiore, a riportare la minore a casa a Cilavegna, la madre provvederà ad andare a prendere presso la dimora del RE, con impegno di quest'ultimo ad avvisare, ove Pt_3 possibile, indicativamente entro le ore 12.00.
• Un fine settimana al mese il signor si recherà nei pressi di Parte_2
Cilavegna- ove risiede con la nuova famiglia, trascorrerà del tempo con Pt_3 la figlia, in base alle esigenze di quest'ultima, che pernotterà generalmente presso la casa della madre;
nei casi in cui il sabato sera dovesse Pt_3 trascorrere il tempo con il RE e la famiglia di lui, fuori provincia e ciò non consentirebbe il rientro a Cilavegna in orario serale consono, la minore potrà trascorrere la notte con il RE e la famiglia, per poi essere riaccompagnata dalla madre entro le ore 18.00 della domenica (in tal caso questo verrà considerato come week di spettanza del RE e pertanto il fine settimana successivo spetterà alla madre);
(come già avviene, la scelta dei fine settimana verrà concordata di volta in volta tenendo in debita considerazione le esigenze della minore, pur mantenendo le visite del RE per due week end al mese alternati).
• Per quanto concerne le visite settimanali il signor anche in base agli Parte_2 impegni lavorativi/famigliari suoi e scolastici della figlia, proporrà a che Pt_3 accetterà o meno, possibilmente con congruo preavviso, visite pomeridiane e/o serali a Cilavegna con l'opportunità per la minore, sempre in base alle disponibilità di quest'ultima, di cenare con il RE;
• Per le vacanze estive: la figlia trascorrerà con il RE due settimane Pt_3 anche non consecutive.
Le vacanze estive dovranno essere comunicate, compatibilmente con gli adempimenti lavorativi, possibilmente entro il 30 aprile e comunque entro e non oltre il 30 maggio, per permettere ad entrambi i genitori di organizzarsi.
• Per le vacanze invernali/durante le festività (Pasqua, Natale, Ponti): le parti concordano pag. 2 di 5 che ad anni alternati trascorrerà il Natale con la madre (la settimana di Natale Pt_3 fino al 30 dicembre, a titolo esemplificativo ossia in base al calendario dell'anno in corso) e la successiva settimana con il RE (fino all'Epifania), salvo diversi accordi tra le parti in caso di particolari esigenze organizzative. Per quanto riguarda le vacanze
Pasquali, le parti concordano che la domenica di Pasqua starà con il RE mentre
Pt_3 il lunedì con la madre. Per gli altri ponti/giorni festivi verrà deciso di volta in base alle rispettive esigenze dei genitori nonché a quelle della minore. Durante le festività sopra indicate, i genitori collaboreranno per gli spostamenti della minore in egual misura, suddividendosi i viaggi, ove possibile, in egual misura di volta in volta, anche trovandosi a metà strada. (Le parti concordano che nel caso in cui fosse malata o
Pt_3 ci fosse qualche evento straordinario che impedisse il diritto di visita del RE, il giorno/fine settimana in cui il signor non ha avuto modo di stare con la figlia Parte_2 dovrà essere recuperato, compatibilmente con gli impegni di al fine di garantire
Pt_3 la continuità e la stabilità del rapporto RE e figlia. In caso di malattia di il
Pt_3 RE, se lo riterrà, potrà esercitare il proprio diritto di visita presso la casa della madre).
4. Padre/figlia e Madre/figlia, quando non insieme, potranno sentirsi telefonicamente/ via messaggi con più ampia libertà in base alle rispettive esigenze. dovrà essere Pt_3 dotata di un solo telefono cellulare;
tale apparecchio, così come eventuali social ai quali la minore dovesse accedere, dovranno essere provvisti di controllo parentale (Family
Link di Google per entrambi i genitori).
5. Le parti pattuiscono che non potranno essere pubblicate su alcun social media
(Facebook, Instagram, stati whatsapp, etc….) fotografie di premurandosi Pt_3 affinché i rispettivi parenti rispettino tale divieto;
6. Dal compimento del tredicesimo anno previa autorizzazione di entrambi i Pt_3 genitori, potrà iscriversi al canale social che preferirà;
7. Mantenimento:
• Ordinario: in considerazione del fatto che la minore trascorre il 90% del Pt_3 tempo con la madre, le parti ritengono congruo adeguare l'importo del mantenimento in euro 400,00= da ricalcolarsi annualmente secondo gli indici pag. 3 di 5 ISTAT.
Il pagamento avverrà entro il 15 di ogni mese.
• Straordinario: saranno a carico del RE il 50% delle spese straordinarie.
Senza preventivo accordo, da rimborsare ad esibizione del documento di spesa: mediche non mutuabili se urgenti, ticket sanitario, farmaceutiche non mutuabili, oculistiche e odontoiatriche se urgenti, scolastiche fino alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado (tasse/rette, libri, gite scolastiche non superiori alla giornata, materiale scolastico di inizio anno, abbonamenti mezzi, mensa scolastica), un corso sportivo-ricreativo di euro 200,00= a carico di ciascuno genitore per ogni anno “scolastico”; i genitori concordano che nel periodo estivo frequenterà l'oratorio/centro estivo i cui costi verranno suddivisi a metà. Pt_3
Con preventivo accordo, e da documentare: iscrizione a scuole private e/o università e/o scuole para universitarie, spese mediche non mutuabili non urgenti, ulteriori corsi sportivi/ricreativi oltre euro 200,00 di spesa, gite scolastiche superiori alla giornata, ripetizioni, vacanze studio all'estero, spese scolastiche di scuole private secondarie di secondo grado e/o successive al diploma.
In ordine alle spese, sia con preventivo accordo che senza, ciascuna parte dichiara di non richiedere rimborso all'altra, qualora le stesse dovessero rientrare nella copertura di eventuali polizze assicurative e/o welfare aziendali.
8. Le parti dichiarano di aver già regolamentato i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
9. Le parti dichiarano, infine, che le spese legali del presente procedimento sono compensate.”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata, il Collegio non ritiene perciò di doverle convocare, considerato peraltro che non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano in data 14.12.2016 n. 472/2017, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla frequentazione della minore (nata Pt_3 il 07.01.2023) con il genitore non collocatario ed al mantenimento della stessa, in ragione del fatto che il RE della minore si è trasferito a Mantova per lavoro, mentre madre e figlia nel giugno 2023 si sono trasferite presso il comune di Cilavegna (PV); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le sopra riportate condizioni.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole e che non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano in data
14.12.2016 n. 472/2017 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 28/05/2025
La Presidente Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente Relatore dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice dott.ssa Claudia Caldore - Giudice nel procedimento N. V.G. 1412/2025 promosso da
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRIGERIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Monza, Via Alessandro Manzoni n. 20
e
, C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. VECCHI LIDIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mantova, via Sant'Agnese n.8/A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte
“1. viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento/residenza prevalente Pt_3 presso la madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
3. Diritti di visita del RE:
• Un fine settimana al mese starà a Mantova con il RE presso la di lui Pt_3 abitazione: il signor andrà a prendere il venerdì alle ore 16,30 Parte_2 Pt_3 circa a Cilavegna (presso l'abitazione della madre) per poi riportarla (dalla madre) alla domenica entro le ore 19.00. Nel caso in cui il RE dovesse essere impossibilitato, per motivi oggettivi di salute e comunque di forza maggiore, a riportare la minore a casa a Cilavegna, la madre provvederà ad andare a prendere presso la dimora del RE, con impegno di quest'ultimo ad avvisare, ove Pt_3 possibile, indicativamente entro le ore 12.00.
• Un fine settimana al mese il signor si recherà nei pressi di Parte_2
Cilavegna- ove risiede con la nuova famiglia, trascorrerà del tempo con Pt_3 la figlia, in base alle esigenze di quest'ultima, che pernotterà generalmente presso la casa della madre;
nei casi in cui il sabato sera dovesse Pt_3 trascorrere il tempo con il RE e la famiglia di lui, fuori provincia e ciò non consentirebbe il rientro a Cilavegna in orario serale consono, la minore potrà trascorrere la notte con il RE e la famiglia, per poi essere riaccompagnata dalla madre entro le ore 18.00 della domenica (in tal caso questo verrà considerato come week di spettanza del RE e pertanto il fine settimana successivo spetterà alla madre);
(come già avviene, la scelta dei fine settimana verrà concordata di volta in volta tenendo in debita considerazione le esigenze della minore, pur mantenendo le visite del RE per due week end al mese alternati).
• Per quanto concerne le visite settimanali il signor anche in base agli Parte_2 impegni lavorativi/famigliari suoi e scolastici della figlia, proporrà a che Pt_3 accetterà o meno, possibilmente con congruo preavviso, visite pomeridiane e/o serali a Cilavegna con l'opportunità per la minore, sempre in base alle disponibilità di quest'ultima, di cenare con il RE;
• Per le vacanze estive: la figlia trascorrerà con il RE due settimane Pt_3 anche non consecutive.
Le vacanze estive dovranno essere comunicate, compatibilmente con gli adempimenti lavorativi, possibilmente entro il 30 aprile e comunque entro e non oltre il 30 maggio, per permettere ad entrambi i genitori di organizzarsi.
• Per le vacanze invernali/durante le festività (Pasqua, Natale, Ponti): le parti concordano pag. 2 di 5 che ad anni alternati trascorrerà il Natale con la madre (la settimana di Natale Pt_3 fino al 30 dicembre, a titolo esemplificativo ossia in base al calendario dell'anno in corso) e la successiva settimana con il RE (fino all'Epifania), salvo diversi accordi tra le parti in caso di particolari esigenze organizzative. Per quanto riguarda le vacanze
Pasquali, le parti concordano che la domenica di Pasqua starà con il RE mentre
Pt_3 il lunedì con la madre. Per gli altri ponti/giorni festivi verrà deciso di volta in base alle rispettive esigenze dei genitori nonché a quelle della minore. Durante le festività sopra indicate, i genitori collaboreranno per gli spostamenti della minore in egual misura, suddividendosi i viaggi, ove possibile, in egual misura di volta in volta, anche trovandosi a metà strada. (Le parti concordano che nel caso in cui fosse malata o
Pt_3 ci fosse qualche evento straordinario che impedisse il diritto di visita del RE, il giorno/fine settimana in cui il signor non ha avuto modo di stare con la figlia Parte_2 dovrà essere recuperato, compatibilmente con gli impegni di al fine di garantire
Pt_3 la continuità e la stabilità del rapporto RE e figlia. In caso di malattia di il
Pt_3 RE, se lo riterrà, potrà esercitare il proprio diritto di visita presso la casa della madre).
4. Padre/figlia e Madre/figlia, quando non insieme, potranno sentirsi telefonicamente/ via messaggi con più ampia libertà in base alle rispettive esigenze. dovrà essere Pt_3 dotata di un solo telefono cellulare;
tale apparecchio, così come eventuali social ai quali la minore dovesse accedere, dovranno essere provvisti di controllo parentale (Family
Link di Google per entrambi i genitori).
5. Le parti pattuiscono che non potranno essere pubblicate su alcun social media
(Facebook, Instagram, stati whatsapp, etc….) fotografie di premurandosi Pt_3 affinché i rispettivi parenti rispettino tale divieto;
6. Dal compimento del tredicesimo anno previa autorizzazione di entrambi i Pt_3 genitori, potrà iscriversi al canale social che preferirà;
7. Mantenimento:
• Ordinario: in considerazione del fatto che la minore trascorre il 90% del Pt_3 tempo con la madre, le parti ritengono congruo adeguare l'importo del mantenimento in euro 400,00= da ricalcolarsi annualmente secondo gli indici pag. 3 di 5 ISTAT.
Il pagamento avverrà entro il 15 di ogni mese.
• Straordinario: saranno a carico del RE il 50% delle spese straordinarie.
Senza preventivo accordo, da rimborsare ad esibizione del documento di spesa: mediche non mutuabili se urgenti, ticket sanitario, farmaceutiche non mutuabili, oculistiche e odontoiatriche se urgenti, scolastiche fino alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado (tasse/rette, libri, gite scolastiche non superiori alla giornata, materiale scolastico di inizio anno, abbonamenti mezzi, mensa scolastica), un corso sportivo-ricreativo di euro 200,00= a carico di ciascuno genitore per ogni anno “scolastico”; i genitori concordano che nel periodo estivo frequenterà l'oratorio/centro estivo i cui costi verranno suddivisi a metà. Pt_3
Con preventivo accordo, e da documentare: iscrizione a scuole private e/o università e/o scuole para universitarie, spese mediche non mutuabili non urgenti, ulteriori corsi sportivi/ricreativi oltre euro 200,00 di spesa, gite scolastiche superiori alla giornata, ripetizioni, vacanze studio all'estero, spese scolastiche di scuole private secondarie di secondo grado e/o successive al diploma.
In ordine alle spese, sia con preventivo accordo che senza, ciascuna parte dichiara di non richiedere rimborso all'altra, qualora le stesse dovessero rientrare nella copertura di eventuali polizze assicurative e/o welfare aziendali.
8. Le parti dichiarano di aver già regolamentato i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
9. Le parti dichiarano, infine, che le spese legali del presente procedimento sono compensate.”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata, il Collegio non ritiene perciò di doverle convocare, considerato peraltro che non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano in data 14.12.2016 n. 472/2017, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla frequentazione della minore (nata Pt_3 il 07.01.2023) con il genitore non collocatario ed al mantenimento della stessa, in ragione del fatto che il RE della minore si è trasferito a Mantova per lavoro, mentre madre e figlia nel giugno 2023 si sono trasferite presso il comune di Cilavegna (PV); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le sopra riportate condizioni.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole e che non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano in data
14.12.2016 n. 472/2017 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 28/05/2025
La Presidente Dott.ssa Marina Bellegrandi
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