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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4541/2024, promossa da:
cittadino brasiliano, nato a [...] il [...], codice fiscale brasiliano CPF CP_1
n. , residente in [...], Centro, CAP 78450000, C.F._1
Nova Mutum;
cittadina brasiliana, nata a [...] il [...], codice Controparte_2 fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...], C.F._2
Centro, CAP 78450000 Nova Mutum;
entrambi rappresentati e difesi dell'Advogada Waldenize Gonçaves Rosati (C.F.
, pec: avvocato C.F._3 Email_1 portoghese iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lisbona (PT) n. ed all'albo degli Avvocati P.IVA_1 stabiliti dell'Ordine degli Avvocati di Novara (IT) che agisce in intesa, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.
96/2001, con l'Avv. Paola Goffredi del Foro di Novara (C.F. n. ), ricorrenti C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Trecate (NO), via Adua 16
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, DICHIARARE che i ricorrenti CP_1
E sono cittadini italiani;
[...] Controparte_2
Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone ivi indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolare competente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 e notificato il 23.6.2025, e CP_1 Controparte_2 hanno agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti
[...] in linea diretta da , cittadina italiana, nata a [...] il [...] Persona_1 da genitori italiani (doc. 2), deceduta senza naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc.9).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
− si è trasferita in Brasile dove ha contratto matrimonio il 21.2.1909 Persona_1 con (doc.3) con cui ha generato a Mirassol (Brasile) il 24.8.1930 Persona_2 Persona_3
(doc. 4);
− in data 9.7.1949 si è sposato con (doc. 5) e da questa Persona_3 Persona_4 unione è nata il [...] a [...]. (doc. 6);
− il 16.12.1975 è nato da il ricorrente (paternità non nota), doc.7; Persona_5 CP_1
− il 10.1.1998 a Nova Mutum (Brasile) è nata la ricorrente (doc.8) da Controparte_2
e Persona_6 CP_1
Non risulta essere stata proposta dai ricorrenti domanda al Consolato estero di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_3
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale
2 si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nata in [...] cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 9 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n.
87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n.
30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che per questa via veniva a riproporsi, pur sotto un diverso piano, è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
3 “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che, sulla base della disciplina all'epoca vigente, non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Il diritto fatto valere in giudizio deve peraltro considerarsi tuttora persistente, non essendo emersa alcuna fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912), che sarebbe stato onere dell'amministrazione resistente puntualmente eccepire e provare. Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
“in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Infine, non è rilevante il fatto che i ricorrenti non abbiano proposto preventiva domanda di riconoscimento del loro status all'autorità italiana all'estero dal momento che è prassi amministrativa, comunicata anche in sede istituzionale, di non accogliere domande fondate su una discendenza femminile ante Costituzione (si veda ad es. quanto indicato sul sito internet del Ministero degli Affari
Esteri nell'apposita voce).
4 I compensi seguono la soccombenza1 e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi
(indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: e , CP_1 Controparte_2 come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 4.12.2025
Depositato in Cancelleria il 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4541/2024, promossa da:
cittadino brasiliano, nato a [...] il [...], codice fiscale brasiliano CPF CP_1
n. , residente in [...], Centro, CAP 78450000, C.F._1
Nova Mutum;
cittadina brasiliana, nata a [...] il [...], codice Controparte_2 fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...], C.F._2
Centro, CAP 78450000 Nova Mutum;
entrambi rappresentati e difesi dell'Advogada Waldenize Gonçaves Rosati (C.F.
, pec: avvocato C.F._3 Email_1 portoghese iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lisbona (PT) n. ed all'albo degli Avvocati P.IVA_1 stabiliti dell'Ordine degli Avvocati di Novara (IT) che agisce in intesa, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.
96/2001, con l'Avv. Paola Goffredi del Foro di Novara (C.F. n. ), ricorrenti C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Trecate (NO), via Adua 16
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, DICHIARARE che i ricorrenti CP_1
E sono cittadini italiani;
[...] Controparte_2
Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone ivi indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolare competente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2024 e notificato il 23.6.2025, e CP_1 Controparte_2 hanno agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti
[...] in linea diretta da , cittadina italiana, nata a [...] il [...] Persona_1 da genitori italiani (doc. 2), deceduta senza naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc.9).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
− si è trasferita in Brasile dove ha contratto matrimonio il 21.2.1909 Persona_1 con (doc.3) con cui ha generato a Mirassol (Brasile) il 24.8.1930 Persona_2 Persona_3
(doc. 4);
− in data 9.7.1949 si è sposato con (doc. 5) e da questa Persona_3 Persona_4 unione è nata il [...] a [...]. (doc. 6);
− il 16.12.1975 è nato da il ricorrente (paternità non nota), doc.7; Persona_5 CP_1
− il 10.1.1998 a Nova Mutum (Brasile) è nata la ricorrente (doc.8) da Controparte_2
e Persona_6 CP_1
Non risulta essere stata proposta dai ricorrenti domanda al Consolato estero di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_3
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale
2 si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nata in [...] cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 9 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n.
87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n.
30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che per questa via veniva a riproporsi, pur sotto un diverso piano, è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
3 “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che, sulla base della disciplina all'epoca vigente, non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Il diritto fatto valere in giudizio deve peraltro considerarsi tuttora persistente, non essendo emersa alcuna fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912), che sarebbe stato onere dell'amministrazione resistente puntualmente eccepire e provare. Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
“in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Infine, non è rilevante il fatto che i ricorrenti non abbiano proposto preventiva domanda di riconoscimento del loro status all'autorità italiana all'estero dal momento che è prassi amministrativa, comunicata anche in sede istituzionale, di non accogliere domande fondate su una discendenza femminile ante Costituzione (si veda ad es. quanto indicato sul sito internet del Ministero degli Affari
Esteri nell'apposita voce).
4 I compensi seguono la soccombenza1 e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi
(indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: e , CP_1 Controparte_2 come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 4.12.2025
Depositato in Cancelleria il 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010