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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10025/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. DAMIANO RENATO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. DAMIANO RENATO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 01/10/1983 (atto n.185, P. II, S. A Per_ sez. O, anno 1983), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI l'8/02/1980) e
(nt. a NAPOLI il 18/05/1992) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle Per_2 seguenti condizioni:
Assenso congiunto alla separazione. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro reciproca separazione personale. La sig.ra trasferirà la CP_1 propria residenza in Napoli alla via Belvedere n 45 presso la madre, sig.ra . Parte_2
Il sig. verserà un assegno di € 500 a titolo di mantenimento in favore della Pt_1 sig.ra Senza necessità di richiesta, la predetta somma dovrà essere CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, con decorrenza di ciascun anno dalla data di omologa della presente separazione.
Casa familiare e arredo. La casa familiare sita in Napoli alla via Bonito n. 32 quale alloggio condominiale del portiere, e, a seguito della presente separazione, viene assegnata definitivamente al sig. , quale portiere del predetto stabile, unitamente a tutti gli Pt_1 arredi ivi esistenti, avendo la sig.ra già asportato gli arredi e gli effetti di sua CP_1 proprietà e/o suo interesse. I coniugi si dichiarano vicendevolmente di aver definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'altro.
Auto. L'automobile Hyundai Atos tg. CT192LE resterà definitivamente nella esclusiva
e piena disponibilità del sig. , che se ne accollerà i relativi costi. Pt_1
Consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio. I coniugi si rilasciano reciproco, espresso e definitivo consenso per il rilascio del passaporto e per la carta
d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i competenti uffici, ove occorra.
Accordi di chiusura e decorrenza degli stessi. Per quanto non previsto dai presenti accordi, i coniugi si riservano di trovare intese bonarie tra di loro e, in mancanza, sarà applicata la normativa vigente per dirimere eventuali contrasti o divergenze.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 15/09/1957) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 18/07/1960), prendendo atto degli accordi tra Controparte_1 loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10025/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. DAMIANO RENATO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. DAMIANO RENATO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 01/10/1983 (atto n.185, P. II, S. A Per_ sez. O, anno 1983), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI l'8/02/1980) e
(nt. a NAPOLI il 18/05/1992) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle Per_2 seguenti condizioni:
Assenso congiunto alla separazione. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro reciproca separazione personale. La sig.ra trasferirà la CP_1 propria residenza in Napoli alla via Belvedere n 45 presso la madre, sig.ra . Parte_2
Il sig. verserà un assegno di € 500 a titolo di mantenimento in favore della Pt_1 sig.ra Senza necessità di richiesta, la predetta somma dovrà essere CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, con decorrenza di ciascun anno dalla data di omologa della presente separazione.
Casa familiare e arredo. La casa familiare sita in Napoli alla via Bonito n. 32 quale alloggio condominiale del portiere, e, a seguito della presente separazione, viene assegnata definitivamente al sig. , quale portiere del predetto stabile, unitamente a tutti gli Pt_1 arredi ivi esistenti, avendo la sig.ra già asportato gli arredi e gli effetti di sua CP_1 proprietà e/o suo interesse. I coniugi si dichiarano vicendevolmente di aver definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'altro.
Auto. L'automobile Hyundai Atos tg. CT192LE resterà definitivamente nella esclusiva
e piena disponibilità del sig. , che se ne accollerà i relativi costi. Pt_1
Consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio. I coniugi si rilasciano reciproco, espresso e definitivo consenso per il rilascio del passaporto e per la carta
d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i competenti uffici, ove occorra.
Accordi di chiusura e decorrenza degli stessi. Per quanto non previsto dai presenti accordi, i coniugi si riservano di trovare intese bonarie tra di loro e, in mancanza, sarà applicata la normativa vigente per dirimere eventuali contrasti o divergenze.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 15/09/1957) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 18/07/1960), prendendo atto degli accordi tra Controparte_1 loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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