Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07847/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
SE CA, SA LA, NO IM, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, quanto al ricorso principale:
del decreto n. 47891 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
del decreto n. 49302 del 13.08.2024, che sostituisce il decreto n. 47891 del 09.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
del decreto n. 50464 del 21.08.2024, che sostituisce il decreto n. 49302 del 13.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di 1concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
del decreto n. 53689 del 06.09.2024, che sostituisce il decreto n. 50464 del 21.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 gennaio 2025:
del decreto n. 62884 del 14.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
del decreto n. 69968 del 06.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. AL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato, previa rituale notifica, il 31 ottobre 2024, la ricorrente rappresenta quanto segue.
Con decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Acolastico, bandiva il “concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”. In particolare, il concorso veniva bandito, su base regionale, per la copertura di n. 20.575 posti vacanti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Giova sin d’ora precisare che la procedura selettiva era riservata ai soggetti laureati già in possesso di abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso e che in materia di “riserva”, venivano espressamente richiamate le disposizioni di cui all’1, comma 9-bis, del D.L. 44/2023 (cfr. art. 3, punto 3 del Bando DD 2575/2023). Orbene, la prof.ssa BA, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione, nonché detentrice del titolo di riserva garantito agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, presentava regolare istanza di partecipazione e veniva ammessa alla procedura selettiva in oggetto. In particolare, per quanto qui di rilievo, la ricorrente presentava la propria istanza di partecipazione alla selezione, concernente l’ufficio regionale della Campania, per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado”.
La selezione era articolata in due prove d’esame (scritta ed orale) nonché nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati. Nel dettaglio la Commissione aveva a disposizione l’attribuzione di un massimo di 100 punti per ciascuna prova, con soglia di sufficienza fissata a 70 punti. I candidati risultati sufficienti nelle prove, scritta ed orale, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli ai quali era previsto un tetto massimo di 50 punti. La prof.ssa BA, dunque, partecipava regolarmente alla procedura di concorso, superando le prove d’esame alle quali otteneva, rispettivamente, il punteggio di 84.00 alla prova scritta e di 100.00 a quella orale, mentre i titoli da lei posseduti venivano valutati 41,25, per un totale di 225,25 punti. Il risultato conseguito avrebbe dovuto garantire alla ricorrente l’accesso alla graduatoria in posizione utile; con decreto n. 47891 del 09.08.2024 veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso de quo nella quale, tuttavia, non figurava l’odierna ricorrente. 1.1. La prof.ssa BA, pur non ricevendo alcuna comunicazione a riguardo, accedendo alla propria area personale on line ed analizzando la valutazione conseguita, si rendeva conto di aver ricevuto una quantificazione deteriore dei punteggi assegnati in relazione ai titoli ulteriori da lei posseduti. In particolare, per un evidente errore, la Commissione aveva attribuito alla ricorrente il punteggio di 2.5 per la certificazione CLIL, in luogo di 3.75, effettivamente spettantele in conformità alle prescrizioni dell’Allegato B al Bando “tabella dei titoli valutabili”, alla voce B.4.10. L’esame della graduatoria di merito pubblicata dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania palesava ulteriori criticità, in quanto la ricorrente constatava che numerosi concorrenti (in possesso al suo pari di un titolo di riserva) risultavano nella graduatoria dei vincitori pur avendo, ottenuto un punteggio inferiore al suo.
In ragione di tale evidente errore, la prof.ssa BA in data 09.08.2024 si attivava prontamente, inoltrando apposita istanza di rettifica all’Amministrazione con la quale evidenziava: - l’errore di calcolo riferito al titolo CLIL (rivendicando l’assegnazione di 3.75 punti in luogo dei 2.5 erroneamente attribuiti); - la mancata considerazione del titolo di riserva per il compimento del servizio civile universale, nonché l’assenza di trasparenza nella formulazione della graduatoria pubblicata con riferimento alle quote di riserva assegnate ai concorrenti. L’Amministrazione non riscontrava detta istanza, sicché la ricorrente, accedendo autonomamente alla propria area personale, constatava la correzione del punteggio attribuito al titolo CLIL, alla quale tuttavia non seguiva la corretta indicazione del punteggio complessivo ottenuto, pari a 226,50 punti. Nei giorni successivi la graduatoria di merito veniva ripetutamente rettificata, sino a giungere all’ultima versione, attualmente vigente, di cui al decreto n. 53689 del 06.09.2024, dalla quale inopinatamente risultava ancora esclusa, nonostante il punteggio ottenuto, che unitamente al possesso del titolo di riserva, avrebbe dovuto garantirle la posizione n. 47 in graduatoria, valida per l’ottenimento dell’incarico.
2. Con motivi aggiunti depositati n data 8 gennaio 2025, la ricorrente estendeva l’impugnazione ai provvedimenti di definitiva approvazione della graduatoria concorsuale.
2.1. Il 13 febbraio 2025 la deducente produceva memoria defensionale; l’Amministrazione si costituiva a mezzo della difesa erariale in data 15 febbraio 2025, depositando memoria difensiva.
3. Con ordinanza n. 6567 del 26 novembre 2024, la Sezione disponeva l’acquisizione di documentati chiarimenti sulla mancata applicazione, alla ricorrente, della riserva per l’avvenuto svolgimento del servizio universale e sull’avvenuta o meno rettifica del punteggio; fatto salvo ogni provvedimento sull’integrazione del contraddittorio.
4.Con successiva ordinanza n. 1405 del 18 febbraio 2025, l’incombente veniva reiterato, per l’inottemperanza dell’Amministrazione.
5. Con ordinanza n. 1752 del 4 marzo 2025 la Sezione disponeva il deposito, da parte dell’Amministrazione procedente, di una relazione di documentati chiarimenti che illustrasse:
1) quali siano i titoli di riserva posseduti dai graduati vincitori con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente;
2) la ragione per cui la prof.ssa BA, in possesso di un titolo di riserva e del punteggio di 226,50 punti (tale da porla alla posizione n. 47 in graduatoria), non risultasse tra i vincitori di concorso, nonostante l’amministrazione stessa affermi che “il titolo di riserva … è stato acquisito dal sistema”; contestualmente ordinava l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i concorrenti collocatisi in posizione potiore, rispetto alla ricorrente.
La deducente ottemperava in data 10 marzo 2025.
L’amministrazione onerata non depositava la richiesta relazione.
5. Con ordinanza cautelare n. 609 del 27 marzo 2025, la Sezione, accogliendo la domanda di tutela interinale, disponeva l’inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso con riserva dell’esito del giudizio.
Il dictum cautelare non risulta essere stato ottemperato, come rappresentato anche dalla difesa della ricorrente all’odierna pubblica udienza
6. In vista della pubblica udienza, le parti contendenti producevano note difensive.
7. Alla pubblica Udienza del 22 ottobre 2025 udita la discussione del procuratore della ricorrente presente in aula, la causa è stata trattenuta a sentenza.
8. Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di nullità della notifica del ricorso, in quanto notificato all’Amministrazione nel domicilio reale e non presso l’Avvocatura di Stato.Opina il Collegio che tale vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte intimata, in applicazione dell’art. 44, comma 3 del c.p.a. secondo cui “La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso”, come del resto la giurisprudenza, pacificamente, afferma: “ La costituzione in giudizio della parte intimata sana pertanto la nullità della notificazione … ciò in applicazione del resto anche del più ampio principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Al riguardo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la notifica affetta da semplice nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria…” (Cons. di Stato, Sez. II, 31/07/2023, n. 7424).
9.Va ricordato che con ordinanza collegiale n. 1752 del 4 marzo 2025, preceduta del resto dall’ordinanza istruttoria di analogo tenore, n. 1405 del 18 febbraio 2025, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione documentati chiarimenti, in ordine a rilevanti questioni oggetto di causa, tra le quali le seguenti:
“1) quali siano i titoli di riserva posseduti dai graduati vincitori con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente;
2) la ragione per cui la prof.ssa BA, in possesso di un titolo di riserva e del punteggio di 226,50 punti (tale da porla alla posizione n. 47 in graduatoria), non risulti tra i vincitori di concorso, nonostante l’amministrazione stessa affermi che “il titolo di riserva … è stato acquisito dal sistema””, all’uopo concedente il termine di dieci giorni per l’evasione dell’istruttoria.
L’Amministrazione non ha ottemperato al delineato incombente acquisitivo.
10. Quanto al merito della domanda, va rammentato che, anche ai sensi dell’art. 64, co. 2 c.p.a. e 116, co.2, c.p.a., il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non contestati nonché gli elementi desumibili dal contegno processuale delle parti.
Al riguardo va osservato che non risultano esternate le ragioni per le quali alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio, afferente al titolo del servizio civile universale, benché lo stesso sia stato “caricato al sistema”, come la stessa P.A. procedente afferma.
Si prospetta pertanto fondata la censura, in ordine all’illegittima mancata applicazione alla ricorrente del regime della riserva di posti pari al 15% di quelli messi a concorso, sancita dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non emergendo dagli atti alcuna motivazione, che consenta al giudice di ricostruire l’iter logico seguito ai fini dell’omessa applicazione alla ricorrente della riserva predetta; contestualmente, s’osserva che l’Amministrazione non ha preso alcuna posizione sull’esposto, inviatole in data 09.08.2024 dalla ricorrente, con richiesta di correzione della graduatoria (ove era segnalato, tra l’altro, che nel suo caso, erroneamente, non era stato considerato il possesso del titolo di riserva).
In particolare, va evidenziato che la riserva in argomento trova applicazione nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle Amministrazioni pubbliche, compresa quindi l’Amministrazione scolastica. La ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha correttamente indicato il possesso del titolo di riserva per operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (cfr. sezione S della domanda di partecipazione in atti), allegando il relativo attestato. Ciò nonostante, la prof.ssa BA è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori.
La ricorrente, infatti, ha concluso la procedura concorsuale col punteggio complessivo di 225,25, poi accresciuto in seguito alla corretta valutazione del titolo CLIL a 226,50 punti, e, benché in possesso del titolo di riserva, non risulta nell’elenco dei vincitori, nonostante siano presenti numerosissimi candidati con un punteggio considerevolmente inferiore al suo
11. Parimenti meritevole di accoglimento è l’ulteriore doglianza, svolta con il primo motivo di gravame, circa l’omessa specificazione dei criteri di priorità da attribuire ai vari titoli di riserva.
ebbene, non è traccia negli atti generali, regolatori della procedura concorsuale all’esame, di alcuna menzione dei criteri di priorità, assegnati ai vari titoli di riserva contemplati; dal che un ulteriore profilo di illegittimità della gravata graduatoria.
12. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’erronea omessa considerazione del punteggio incrementale, cui aveva diritto per il documentato conseguimento del titolo di docente del C.L.I.L.
In particolare si duole che in seguito all’approvazione della prima graduatoria di merito di cui al decreto n. 47891 del 09.08.2024, proponeva all’Amministrazione resistente apposito reclamo con istanza di rettifica della graduatoria, lamentando l’errata valutazione della certificazione CLIL. L’allegato B del bando di concorso, infatti, reca la Tabella dei titoli valutabili ed al punto B.4.10 assegna 3,75 punti ai candidati in possesso del “titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento CLIL in un paese UE”. Orbene, la ricorrente con la domanda di partecipazione ha attestato il possesso del titolo, allegando il certificato, ottenuto in data 13.01.2022 dallo IUM Academy School – Napoli.
Ciò malgrado, la Commissione attribuiva al titolo CLIL solo 2,5 punti, per cui, col menzionato atto di reclamo e rettifica, l’odierna ricorrente chiedeva il riconoscimento del punteggio corretto pari a 3,75 punti. In seguito all’istanza la prof.ssa BA non riceveva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione.
Accedendo autonomamente alla propria area personale on line, constatava che il punteggio relativo al titolo CLIL era stato correttamente incrementato a 3,75 punti. Ciononostante, la Commissione non ha provveduto alla rettifica del punteggio totale ottenuto dalla prof.ssa BA, il quale, per effetto della corretta valutazione dei titoli, deve essere fissato in 226,50 punti, misura senz’altro idonea a garantirle l’accesso alla graduatoria di merito, in posizione n. 47.
La ricostruita doglianza si profila pertanto fondata e va accolta.
13. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso principale risulta fondato e meritevole di essere accolto, con annullamento degli atti con esso impugnati.
14.Vanno correlativamente accolti i motivi aggiunti, depositati in data 8 gennaio 2025, con i quali la ricorrente ha impugnato:
- il decreto n. 62884 del 14.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- il decreto n. 69968 del 06.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania.
La deducente ha svolto, avverso detti provvedimenti, la censura di illegittimità derivata, la cui fondatezza discende dalle argomentazioni sopra illustrate.
Il gravame va pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti tutti impugnati.
15.In virtù dell’effetto conformativo, scaturente dalla presente decisione, l’USR Campania dovrà inserire la ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso per cui è causa, entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore, e procedere all’assunzione in servizio.
La persistente inottemperanza della p.a. resistente, anche all’ordinanza cautelare del 27 marzio 2025, suggerisce al Collegio di disporre, ai sensi dell’art. 34, lett. e), c.p.a., quale misura attuativa della presente sentenza, per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il predetto termine, la nomina di un Commissario ad acta, che si designa sin d’ora nel Prefetto di Napoli o funzionario competente da lui delegato, il quale si insedierà ad istanza della ricorrente, previamente notificata e provvederà ad adottare gli atti, necessari all’esecuzione della presente sentenza, entro gli ulteriori 15 (quindici) giorni.
16. Le spese seguono la soccombenza nella misura quantificata in dispositivo anche in considerazione del contegno processuale tenuto dall’Amministrazione resistente; con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi tutti di cui in motivazione, ivi compresa la misura attuativa del giudicato, ivi indicata.
Condanna l’USR Campania a corrispondere alla ricorrente le spese della presente fase di merito, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato, con attribuzione all’Avv. Carlo Sarro, per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
AL AN, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | LO SE |
IL SEGRETARIO