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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
22/01/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 291/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato LOVITO MARIA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato DI PISA GIANDOMENICO MARIA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente l'1 marzo 2024, Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge . CP_1
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in
Scanzano Jonico il 19 agosto 1989 con il regime della separazione dei beni e di aver ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale in data 8 gennaio 2021. Riferiva che dal matrimonio erano nati tre figli, ora tutti maggiorenni, ma solo i primi due economicamente autonomi, laddove il terzo, , si ritrovava impegnato in Per_1
lavori saltuari, e veniva mantenuto col concorso dei genitori.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il non si costituiva nei termini di rito e all'udienza del 31 maggio CP_1
2024, considerata la regolarità della notifica perfezionatasi con il deposito presso la
Casa Comunale, veniva dichiarata la sua contumacia.
Alla stessa udienza venivano disposte indagini di PT a carico del CP_1
Alla successiva udienza la ricorrente chiedeva disporsi la remissione della causa in decisione e l'istruttore assegnava i termini di cui all'art. 473bis n. 28 c.p.c..
Con atto successivo, si costituiva il il quale affermava di non aver CP_1
ricevuto regolare notifica del ricorso e tuttavia, adducendo una condizione di concordia con la , concludeva anch'egli per la declaratoria di divorzio, dichiarando Parte_1
la sua disponibilità al versamento di un assegno divorzile, ma non anche di un contributo al mantenimento del figlio in quanto impiegato nella ditta Jonica Termo srl,
a lui riferibile quale amministratore unico.
All'udienza del 14 gennaio 2025, compariva la sola difesa della ricorrente, che si riportava alle proprie conclusioni osservando che vi era una sostanziale adesione del
CP_1
Il Presidente riservava la causa in decisione per riferirne al collegio in camera di consiglio. Il P.M. concludeva in senso favorevole alla pronuncia di divorzio.
Osserva il Tribunale che la costituzione del interviene a sanare eventuali CP_1
vizi di notificazione del ricorso e tuttavia deve darsi sfogo alla richiesta di lui di essere chiamato in un'udienza di comparizione e non in quella fissata di rimessione della causa a sentenza, alla quale peraltro non ha partecipato.
Questa richiesta non appare superabile se non per quel che lui ha accondisceso nel suo scritto difensivo, che va limitato alla sola pronuncia sullo stato.
Da un lato infatti, manca il deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, con la conseguenza di giustificare una remissione in termini del CP_1 per l'udienza di prima comparizione, e dall'altra restano ancora contestati gli obblighi economici (quanto all'”an” per il figlio e all'ammontare dell'assegno per la Per_1
ricorrente), e su questi le parti debbono ancora chiarire le rispettive posizioni e le ragioni che le giustificano.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui va limitata la pronuncia in questa sede per quel che si è detto, va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge. E' documentato, in effetti, il decorso dei termini di legge in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto dell'8 gennaio 2021, per cui ricorre il presupposto dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni.
Nel contempo è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Il prosieguo del giudizio sulle questioni economiche va disposto con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 01/03/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 19/08/1989 in SCANZANO Parte_1 CP_1
JONICO;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SCANZANO JONICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, Parte II, serie A, numero 23;
3) dispone procedersi alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 22/01/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco