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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Roberta Dotta Presidente
Dott.ssa Silvia Carosio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in data 29/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14664/2024 promossa da:
nato a [...], il giorno 13.09.1993 (c.f. Parte_1
; C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Martinelli ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1 convenuto
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno
Conclusioni di parte ricorrente:
“accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.08.2024, ritualmente notificato,
[...]
, cittadino ivoriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di del 18.07.2024 Pt_1 CP_1 che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1 data 05.10.2025, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 29.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Preliminarmente, occorre ripercorrere brevemente le varie fasi che hanno condotto l'odierno ricorrente a proporre ricorso.
, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Parte_1
Questura di Rimini in data 05.08.2015 e scaduto in data 05.08.2017, ha svolto in data 16.11.2021 istanza presso gli uffici della Questura di di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale ai sensi dell'art. 19, c. 1.1, T.U.I., evidenziando la propria vulnerabilità psicologica.
Il Questore di Torino, con il provvedimento impugnato del 18.07.2024, ha rigettato la domanda svolta dal ricorrente, richiamando il parere vincolante della Commissione Territoriale, la quale aveva rilevato che “il richiedente non risulta essere a rischio espulsione o respingimento verso uno Stato membro in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, né a rischio di respingimento o espulsione o estradizione verso uno Stato in cui esistono fondati motivi di ritenere che lo stesso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, né sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.
ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento, chiedendo il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, cc. 1 e 1.1, T.U.I. a tutela della sua situazione psicologica (caratterizzata da profondo malessere concretizzatosi in “episodi ricorrenti e persistenti di depersonalizzazione” e in “sentimenti di irrealtà, di distacco e di estraneità verso il proprio corpo e le proprie azioni”) e per garantirgli la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso.
3. La domanda svolta da va rigettata. Parte_1
Quanto alla protezione speciale richiesta occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1.,
T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. La recente modifica dell'art. 19 T.U.I. (per effetto dell'entrata in vigore del dl n. 20/2023) non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda proposta dal ricorrente è infondata.
Va, preliminarmente, osservato che la difesa del ricorrente, con le note depositate in data
19.03.2025, ha dato atto che “il ricorrente da gennaio 2025 risulta irreperibile ai servizi che lo avevano in carico”. Per tale ragione, l'audizione personale del ricorrente, pur richiesta in ricorso, non ha potuto aver luogo in considerazione della mancata comparizione in udienza del richiedente che ne ha reso di fatto impossibile l'espletamento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio condivisibili i motivi che hanno condotto la Questura di CP_1
a rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi “umanitari”.
Non risulta, in primo luogo, provato il compimento da parte del richiedente di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese. Va, infatti, considerato che , Parte_1 ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2015 a tutela della sua vulnerabilità (in quanto arrivato in Italia minorenne a seguito di un duro viaggio) e per permettergli di iniziare un percorso di radicamento, ha lasciato il territorio nazionale per diversi anni, ritornando in Italia solamente nel 2021 (v. pag. 2 del ricorso: “In data 5.08.2015 gli veniva quindi rilascio dalla Questura di Rimini un permesso di soggiorno per motivi umanitari (…) e contestualmente veniva allontanato dal progetto di accoglienza per richiedenti asilo. Si recava quindi in Germania dove risiedeva per circa 2/3 anni. In seguito, si trasferiva in Francia dove, accolto da una famiglia, iniziava a mostrare segni di un tracollo psicologico. Abbandonava quindi il territorio francese e rientrava in Germania dove veniva ricoverato e sottoposto a terapia farmacologica. In seguito, tramite la frontiera di
IA nel 2021 rientrava in Italia, a ”). CP_1
Il richiedente non ha dunque provato di aver conseguito e – soprattutto – mantenuto attualmente una, pur minima, stabilità economica né abitativa, né di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale, né ha addotto alcuna giustificazione per tale sua inerzia.
Non risulta, ancora, provato che ha creato in Italia legami familiari, né che ha Parte_1 intessuto significativi rapporti sociali la cui prosecuzione potrebbe risultare pregiudicata dal rimpatrio, ciò che rende recessivo il “mero dato cronologico rappresentato da periodo di tempo trascorso dall'abbandono del Paese di origine e dalla durata del soggiorno nel territorio italiano”
(Cassazione civile sez. I, 05/08/2024, n. 21968; conf. Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34336). Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, considerato che l'assenza di documentazione aggiornata e la sua attuale irreperibilità non permettono una positiva valutazione delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alla salute del medesimo e ad attuali ragioni che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente, rendendosi irreperibile e venendo meno al suo onere di collaborazione, ha impedito ogni accertamento sulla sua vicenda personale da tutelare e sulla sussistenza di un attuale rischio in caso di rimpatrio, e ciò anche al fine di valutare la sussistenza di elementi per i quali il suo Paese d'Origine non sarebbe sicuro in considerazione della specifica situazione soggettiva al medesimo riferibile (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n. 9304, per la quale “la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisposto uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”; conf. Cassazione civile sez. I, 14/08/2025, n. 23285; Cassazione civile sez. I,
04/08/2021, n. 22274).
In definitiva, gli elementi offerti in giudizio dal richiedente non consentono di ritenere provato che l'allontanamento dal territorio italiano possa comportare “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, in quanto la comparazione tra i due contesti di vita (in Italia e nel Paese di provenienza) del ricorrente non conduce a conclusioni diverse, dal momento che in sede giudiziaria
è emerso che il ricorrente, ottenuto un permesso di soggiorno nel 2015, dopo quella data non ha posto in essere alcuna utile iniziativa rivolta all'inserimento nel tessuto sociale italiano;
sicché non è dimostrato – per lo stesso comportamento inerte del ricorrente, resosi irreperibile – che vi sia un attuale progetto di vita e integrazione in Italia suscettibile di tutela sotto il profilo dell'art. 8 Conv.
Edu.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
5. In ordine alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per compensare le medesime, considerato l'oggetto del giudizio e l'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta la domanda svolta da;
Parte_1 - dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione al
Questore, alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 03/11/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Roberta Dotta Presidente
Dott.ssa Silvia Carosio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in data 29/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14664/2024 promossa da:
nato a [...], il giorno 13.09.1993 (c.f. Parte_1
; C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Martinelli ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1 convenuto
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno
Conclusioni di parte ricorrente:
“accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.08.2024, ritualmente notificato,
[...]
, cittadino ivoriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di del 18.07.2024 Pt_1 CP_1 che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1 data 05.10.2025, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 29.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Preliminarmente, occorre ripercorrere brevemente le varie fasi che hanno condotto l'odierno ricorrente a proporre ricorso.
, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Parte_1
Questura di Rimini in data 05.08.2015 e scaduto in data 05.08.2017, ha svolto in data 16.11.2021 istanza presso gli uffici della Questura di di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale ai sensi dell'art. 19, c. 1.1, T.U.I., evidenziando la propria vulnerabilità psicologica.
Il Questore di Torino, con il provvedimento impugnato del 18.07.2024, ha rigettato la domanda svolta dal ricorrente, richiamando il parere vincolante della Commissione Territoriale, la quale aveva rilevato che “il richiedente non risulta essere a rischio espulsione o respingimento verso uno Stato membro in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, né a rischio di respingimento o espulsione o estradizione verso uno Stato in cui esistono fondati motivi di ritenere che lo stesso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, né sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.
ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento, chiedendo il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, cc. 1 e 1.1, T.U.I. a tutela della sua situazione psicologica (caratterizzata da profondo malessere concretizzatosi in “episodi ricorrenti e persistenti di depersonalizzazione” e in “sentimenti di irrealtà, di distacco e di estraneità verso il proprio corpo e le proprie azioni”) e per garantirgli la prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso.
3. La domanda svolta da va rigettata. Parte_1
Quanto alla protezione speciale richiesta occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1.,
T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. La recente modifica dell'art. 19 T.U.I. (per effetto dell'entrata in vigore del dl n. 20/2023) non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda proposta dal ricorrente è infondata.
Va, preliminarmente, osservato che la difesa del ricorrente, con le note depositate in data
19.03.2025, ha dato atto che “il ricorrente da gennaio 2025 risulta irreperibile ai servizi che lo avevano in carico”. Per tale ragione, l'audizione personale del ricorrente, pur richiesta in ricorso, non ha potuto aver luogo in considerazione della mancata comparizione in udienza del richiedente che ne ha reso di fatto impossibile l'espletamento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio condivisibili i motivi che hanno condotto la Questura di CP_1
a rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi “umanitari”.
Non risulta, in primo luogo, provato il compimento da parte del richiedente di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese. Va, infatti, considerato che , Parte_1 ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2015 a tutela della sua vulnerabilità (in quanto arrivato in Italia minorenne a seguito di un duro viaggio) e per permettergli di iniziare un percorso di radicamento, ha lasciato il territorio nazionale per diversi anni, ritornando in Italia solamente nel 2021 (v. pag. 2 del ricorso: “In data 5.08.2015 gli veniva quindi rilascio dalla Questura di Rimini un permesso di soggiorno per motivi umanitari (…) e contestualmente veniva allontanato dal progetto di accoglienza per richiedenti asilo. Si recava quindi in Germania dove risiedeva per circa 2/3 anni. In seguito, si trasferiva in Francia dove, accolto da una famiglia, iniziava a mostrare segni di un tracollo psicologico. Abbandonava quindi il territorio francese e rientrava in Germania dove veniva ricoverato e sottoposto a terapia farmacologica. In seguito, tramite la frontiera di
IA nel 2021 rientrava in Italia, a ”). CP_1
Il richiedente non ha dunque provato di aver conseguito e – soprattutto – mantenuto attualmente una, pur minima, stabilità economica né abitativa, né di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale, né ha addotto alcuna giustificazione per tale sua inerzia.
Non risulta, ancora, provato che ha creato in Italia legami familiari, né che ha Parte_1 intessuto significativi rapporti sociali la cui prosecuzione potrebbe risultare pregiudicata dal rimpatrio, ciò che rende recessivo il “mero dato cronologico rappresentato da periodo di tempo trascorso dall'abbandono del Paese di origine e dalla durata del soggiorno nel territorio italiano”
(Cassazione civile sez. I, 05/08/2024, n. 21968; conf. Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34336). Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, considerato che l'assenza di documentazione aggiornata e la sua attuale irreperibilità non permettono una positiva valutazione delle allegazioni contenute in ricorso in ordine alla salute del medesimo e ad attuali ragioni che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente, rendendosi irreperibile e venendo meno al suo onere di collaborazione, ha impedito ogni accertamento sulla sua vicenda personale da tutelare e sulla sussistenza di un attuale rischio in caso di rimpatrio, e ciò anche al fine di valutare la sussistenza di elementi per i quali il suo Paese d'Origine non sarebbe sicuro in considerazione della specifica situazione soggettiva al medesimo riferibile (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n. 9304, per la quale “la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisposto uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”; conf. Cassazione civile sez. I, 14/08/2025, n. 23285; Cassazione civile sez. I,
04/08/2021, n. 22274).
In definitiva, gli elementi offerti in giudizio dal richiedente non consentono di ritenere provato che l'allontanamento dal territorio italiano possa comportare “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, in quanto la comparazione tra i due contesti di vita (in Italia e nel Paese di provenienza) del ricorrente non conduce a conclusioni diverse, dal momento che in sede giudiziaria
è emerso che il ricorrente, ottenuto un permesso di soggiorno nel 2015, dopo quella data non ha posto in essere alcuna utile iniziativa rivolta all'inserimento nel tessuto sociale italiano;
sicché non è dimostrato – per lo stesso comportamento inerte del ricorrente, resosi irreperibile – che vi sia un attuale progetto di vita e integrazione in Italia suscettibile di tutela sotto il profilo dell'art. 8 Conv.
Edu.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
5. In ordine alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per compensare le medesime, considerato l'oggetto del giudizio e l'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta la domanda svolta da;
Parte_1 - dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione al
Questore, alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 03/11/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta