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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/09/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO, elettivamente domiciliato in LARGO GARIBALDI 7 MODENA presso il difensore avv. CALZOLARI STEFANO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECATTINI Controparte_1 P.IVA_2
VALERIA e dell'avv. GINESTRI MADDALENA CORSO DIAZ 62 FORLI, elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. MARCIANO' ELISABETTA VIA A. MEUCCI N. 1 RAVENNA presso il difensore avv. BECATTINI VALERIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2432/2024 DEL 02.12.2024 R.G. 5675/2024
- CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER LAVORI DI SUBAPPALTO
NELL'AMBITO DI APPALTO PUBBLICO - ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL'APPALTATORE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 119 COMMA 11 D.LGS 36/2023 E DELL'ART. 105
COMMA 13 D.LGS 50/2016 IN MATERIA DI PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI
MICROIMPRESE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1 di 9 “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via Pregiudiziale: rigettare la domanda creditoria di parte opposta, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società quindi revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2432/2024 del 02.12.2024 R.G. n. 5675/2024 notificato in data 03.12.2024, opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
Sempre in via Principale: Non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per le ragioni svolte nel presente atto di citazione;
Sempre in via Principale: In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società opposta relativamente alle fatture posta a base del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto poiché la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata e contra legem. Sempre in via principale: Per tutti i motivi sopra esposti, che si ritengono qui integralmente riportati, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale. In via istruttoria: Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto, da ridursi in specifici capitoli e con riserva d'indicare il nominativo dei testimoni. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte convenuta:
“In via preliminare:
- concedere, ex art. 648 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2432/2024 (R.G. 5675/2024) emesso dal Tribunale di Modena in data 02.12.2024 - dep. il 02.12.2024, perché l'opponente ha riconosciuto il proprio debito, ovvero l'opposizione non è fondata su prova scritta, ed anzi risulta per tabulas destituita di fondamento e palesemente temeraria;
Nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione promossa da e con essa tutte le Parte_1 domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto Controparte_1 e comunque non provate per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 14.383,64 in linea capitale, oltre agli interessi successivi moratori dalla emissione delle fatture al saldo, nonché interessi, maturati e maturandi, ex art. 1284, comma 4, c.c. dal ricorso per ingiunzione di pagamento al saldo ovvero al pagamento della somma maggiore
o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di ammissione della prova testimoniale in quanto deve Parte_1 fornire prova documentale della mancata e/o inesatta realizzazione delle opere di cui in causa da parte di Controparte_1
2 di 9 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione di prove formulate dall'attore, senza voler invertire alcun onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto indicate in narrativa e qui integralmente ritrascritte, precedute dalla locuzione “Vero che”, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare i capitoli di prova e di indicare ulteriori testi nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali 15
%, CPA ed IVA come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di una somma per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa e secondo Giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2432/2024 del 2.12.2024, notificato in data 3.12.2024, il Tribunale di
Modena ingiungeva a di pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 14.383,64 in linea capitale, oltre agli interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, alle spese per esborsi ed al compenso professionale, oltre accessori di legge, per corrispettivi derivanti da contratto di subappalto per lavori di realizzazione di recinzione esterna nell'ambito di appalto pubblico per l'adeguamento funzionale ed impiantistico del centro di raccolta rifiuti di via
Legnari a Finale Emilia.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2024, proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo che, essendo una microimpresa ai sensi della normativa europea, il Controparte_1 pagamento dei corrispettivi doveva avvenire direttamente da parte della stazione appaltante in applicazione dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016, ratione CP_2 temporis applicabile, ovvero dell'art. 119 comma 11 D.lgs 36/2023. A sostegno della propria tesi,
l'opponente richiamava il principio del tempus regit actum, sostenendo che la procedura di gara era stata disciplinata dal D.lgs 50/2016 e che il contratto di subappalto all'art. 7 prevedeva espressamente il pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei casi previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
La convenuta opposta si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 14.04.2025, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. L'opposta sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, argomentando che al momento della stipulazione del contratto di subappalto (19.03.2024) era già in vigore il D.lgs 36/2023 e che l'art. 119 comma 11 non libera il sub committente dalle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti
3 di 9 del subappaltatore, configurandosi come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. senza beneficio di preventiva escussione.
L'opposta evidenziava inoltre che la società attrice aveva già eseguito un pagamento a titolo di acconto pari a € 2.852,00 sulla fattura n. 85/2024, configurando tale comportamento come riconoscimento del debito.
I procuratori delle parti depositavano le memorie istruttorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1, 2 e 3,
c.p.c.; all'udienza del 24 luglio 2025, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, invitava le parti a procedere alla discussione orale e a precisare le rispettive conclusioni.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come da verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, nel termine previsto dall'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
§§§§
I. SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
1. La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimazione passiva dell'appaltatore rispetto alla pretesa creditoria avanzata dal subappaltatore Parte_1 Controparte_1
con particolare riferimento all'applicazione della disciplina del pagamento diretto prevista dalla
[...] normativa sui contratti pubblici.
La società opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che, essendo una microimpresa ai sensi della normativa europea, il pagamento Controparte_1 dei corrispettivi doveva avvenire direttamente da parte della stazione appaltante CP_2 in applicazione dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016, ratione temporis applicabile, ovvero dell'art. 119 comma 11 D.lgs 36/2023.
1.1 Preliminarmente si rileva che sia l'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 che l'art. 119 comma
11 del D.lgs 36/2023 prevedono sostanzialmente la medesima disciplina del pagamento diretto, stabilendo che "la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite" quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.
La sostanziale identità delle due disposizioni normative rende irrilevante la determinazione della specifica norma applicabile, dovendo in ogni caso essere valutata la medesima questione giuridica relativa alla natura e agli effetti dell'istituto del pagamento diretto.
1.2. La questione centrale attiene alla natura giuridica dell'istituto del pagamento diretto e alle sue conseguenze sulla legittimazione delle parti.
4 di 9 Ad avviso di chi scrive, la fattispecie delineata dall'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 119, comma 11 del D.lgs 36/2023 presenta gli estremi di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., per cui in via generale il subappaltatore può agire per il pagamento del prezzo solo nei confronti dell'appaltatore.
Tuttavia, la norma amplia la possibilità di ricorrere al pagamento diretto da parte della Stazione
Appaltante in favore del subappaltatore.
È principio consolidato che nella delegazione di pagamento il debitore originario non viene liberato dalla propria obbligazione, salvo diversa pattuizione delle parti. Il delegato si affianca al debitore originario senza sostituirsi ad esso, configurandosi una situazione in cui il creditore può rivolgersi alternativamente all'uno o all'altro soggetto per ottenere l'adempimento.
La ratio della disposizione normativa è chiaramente quella di aumentare la tutela del subappaltatore e non di diminuirla, offrendo al contraente più debole una protezione aggiuntiva rispetto al rischio di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore principale. La norma si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire l'accesso delle microimprese e piccole imprese al mercato degli appalti pubblici, garantendo loro maggiori garanzie di pagamento.
L'istituto del pagamento diretto non elimina pertanto la responsabilità dell'appaltatore principale verso il subappaltatore, ma si aggiunge ad essa, configurando una tutela rafforzata che consente al subappaltatore di scegliere il soggetto debitore più affidabile o conveniente per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
1.3. Il punto decisivo della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 7 del contratto di subappalto, che testualmente prevede: "Il pagamento potrà avvenire direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016".
Nel caso di specie, il contratto prevede la mera possibilità di richiedere il pagamento alla stazione appaltante, utilizzando il verbo "potrà" che esprime una facoltà alternativa e non un obbligo esclusivo. Tale formulazione rimette chiaramente la scelta al subappaltatore circa il soggetto a cui rivolgersi per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
L'utilizzo del verbo "potrà" assume carattere dirimente, in quanto esprime una mera possibilità e non un obbligo esclusivo, rimettendo la scelta al subappaltatore circa il soggetto a cui rivolgersi per il pagamento. Come correttamente sostenuto dall'opposta, il contratto si esprime in termini di facoltà alternativa, consentendo al subappaltatore di scegliere se rivolgersi alla stazione appaltante ovvero all'appaltatore principale per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
5 di 9 La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 737 del 23 febbraio 2025, richiamata dall'opponente, non risulta applicabile al caso di specie in quanto si riferisce a una fattispecie in cui le parti avevano
"pattuito espressamente" il pagamento diretto come modalità esclusiva, diversamente dal caso in esame dove la clausola contrattuale prevede una mera possibilità.
1.4. La disciplina del pagamento diretto non elimina l'autonomia del rapporto di subappalto rispetto al contratto principale di appalto.
Il subappaltatore che ha stipulato un contratto direttamente con l'appaltatore principale rimane vincolato a quest'ultimo per il pagamento delle prestazioni eseguite, salvo diversa pattuizione che preveda l'obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante.
Nel caso in esame, la clausola contrattuale non prevede alcun obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante, ma configura una mera facoltà.
Pertanto, il subappaltatore mantiene il diritto di rivolgersi all'appaltatore principale per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il contratto di subappalto mantiene completa autonomia contrattuale rispetto al contratto principale di appalto, sicché il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti dell'appaltatore e può rivolgersi a quest'ultimo per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento.
1.5. Un ulteriore elemento ai fini della valutazione della legittimazione passiva è costituito dal comportamento tenuto dall'appaltatore che ha effettuato un pagamento di € 2.852,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 85/2024 emessa da Controparte_1
Tale pagamento costituisce riconoscimento del debito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che rappresenta una ricognizione del debito l'effettuazione del pagamento dell'acconto della fattura, la quale viene espressamente riportata nella causale del bonifico e che la ricognizione del debito produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio.
Il pagamento parziale, accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto (come risulta dalla causale "ACCONTO SU FATT. 85 DEL 04/04/2024"), vale come riconoscimento dell'intero debito e comporta l'inversione dell'onere probatorio a favore del creditore.
1.6. In definitiva , alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente deve essere rigettata. La disciplina del pagamento diretto si configura, infatti, come una tutela aggiuntiva che si affianca alla responsabilità dell'appaltatore principale, senza eliminarla. Nel caso di specie, dove la clausola contrattuale prevede una mera
6 di 9 possibilità e non un obbligo esclusivo, il subappaltatore mantiene piena legittimazione ad agire nei confronti dell'appaltatore per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
2. SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI E SULLA MANCATA
CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La seconda questione oggetto di esame attiene alla prova dell'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte di e alla valutazione probatoria della mancata CP_1 CP_1 contestazione dei lavori eseguiti da parte dell'appaltatore Parte_1
2.1. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del Codice civile, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento di corrispettivi derivanti da prestazioni d'opera deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto allegato, dimostrando l'esistenza del contratto ed allegando l'adempimento della propria obbligazione. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, nei contratti di prestazione d'opera, il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa.
2.2 Nel caso di specie, ha assolto tale onere probatorio attraverso una Controparte_1 pluralità di elementi convergenti che dimostrano sia l'esistenza del titolo (non contestato) sia l'esecuzione dei lavori commissionati.
Un elemento probatorio di particolare rilevanza è costituito dalla documentazione fotografica che attesta l'avvenuta realizzazione delle opere commissionate.
Come risulta dagli atti di causa, l'inaugurazione del Centro di Raccolta di via Legnari da parte di
è stata ampiamente documentata dai principali quotidiani e notiziari locali, CP_2 nonché dal sito del Comune di Finale Emilia.
La documentazione fotografica prodotta mostra i pali quadrati di ferro zincato e la rete elettrosaldata zincata plastificata realizzati da operativi e funzionanti. Tale Controparte_1 documentazione, non contestata, costituisce prova diretta dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Ed ancora, le fatture nn. 85, 86 e 115 emesse rispettivamente in data 4/4/2024, 5/4/2024 e 24/4/2024 non sono mai state contestate da né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale. Parte_1
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma costituisce piena prova anche nei confronti del
7 di 9 destinatario dell'esistenza e correttezza dei lavori svolti, allorché risulti non contestata in sede stragiudiziale dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. ad es. Tribunale di
Milano, sentenza n. 1102 del 7 febbraio 2025).
Nel caso di specie, la società non ha mai contestato specificamente la corretta Parte_1 esecuzione dei lavori da parte di limitandosi a sollevare l'eccezione di Controparte_1 carenza di legittimazione passiva senza mai mettere in discussione la qualità e conformità delle opere realizzate. Come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di non contestazione impone al convenuto di prendere posizione specifica e circostanziata sui fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che i fatti non specificatamente contestati devono considerarsi incontroversi e non richiedenti specifica dimostrazione.
La mancata contestazione specifica comporta una "relevatio ab onere probandi" e rende i fatti allegati del tutto pacifici, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
La non ha nemmeno mai contestato i solleciti di pagamento inviati da Parte_1 CP_1
né l'intimazione inviata a mezzo PEC del 23.09.2024. Tale comportamento
[...] costituisce ulteriore elemento di riconoscimento tacito del debito e della correttezza delle prestazioni eseguite.
Infine, il pagamento di € 2.852,00 effettuato da a titolo di acconto sulla fattura Parte_1
n. 85/2024 costituisce inequivocabile riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
2.3 Il giudice, nell'esercizio del libero convincimento, deve valutare unitariamente il compendio probatorio acquisito.
Nel caso di specie, tutti gli elementi probatori convergono verso la dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione dei lavori da parte di La non ha Controparte_1 Parte_1 fornito alcuna prova contraria circa il preteso inadempimento della controparte, limitandosi a sostenere genericamente che "la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata", senza mai contestare specificamente la qualità, conformità o completezza delle opere realizzate.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi dimostrato che ha Controparte_1 correttamente e integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, realizzando le opere commissionate in conformità agli accordi intercorsi e alle regole dell'arte.
III. SULLE SPESE PROCESSUALI.
8 di 9 In applicazione del principio generale della soccombenza, l'opponente deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_1
La liquidazione delle spese deve essere effettuata in conformità ai parametri stabiliti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valori minimi previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla causa, tenuto conto della natura della controversia, limitata essenzialmente all'esame di una questione di diritto, della bassa complessità della fattispecie e dell'attività effettivamente svolta.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi la condotta processuale dell'opponente come temeraria, essendo l'eccezione sollevata fondata su argomentazioni giuridiche non manifestamente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 6069/2024, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2432/2024 del 2.12.2024 R.G. 5675/2024;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 2432/2024 del 2.12.2024 R.G. 5675/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
[...]
4) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 2.540 per compensi professionali, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO, elettivamente domiciliato in LARGO GARIBALDI 7 MODENA presso il difensore avv. CALZOLARI STEFANO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECATTINI Controparte_1 P.IVA_2
VALERIA e dell'avv. GINESTRI MADDALENA CORSO DIAZ 62 FORLI, elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. MARCIANO' ELISABETTA VIA A. MEUCCI N. 1 RAVENNA presso il difensore avv. BECATTINI VALERIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2432/2024 DEL 02.12.2024 R.G. 5675/2024
- CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER LAVORI DI SUBAPPALTO
NELL'AMBITO DI APPALTO PUBBLICO - ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DELL'APPALTATORE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 119 COMMA 11 D.LGS 36/2023 E DELL'ART. 105
COMMA 13 D.LGS 50/2016 IN MATERIA DI PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI
MICROIMPRESE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
1 di 9 “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via Pregiudiziale: rigettare la domanda creditoria di parte opposta, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società quindi revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2432/2024 del 02.12.2024 R.G. n. 5675/2024 notificato in data 03.12.2024, opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati in corso di causa;
Sempre in via Principale: Non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per le ragioni svolte nel presente atto di citazione;
Sempre in via Principale: In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società opposta relativamente alle fatture posta a base del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto poiché la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata e contra legem. Sempre in via principale: Per tutti i motivi sopra esposti, che si ritengono qui integralmente riportati, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Tribunale. In via istruttoria: Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in narrativa del presente atto, da ridursi in specifici capitoli e con riserva d'indicare il nominativo dei testimoni. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte convenuta:
“In via preliminare:
- concedere, ex art. 648 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2432/2024 (R.G. 5675/2024) emesso dal Tribunale di Modena in data 02.12.2024 - dep. il 02.12.2024, perché l'opponente ha riconosciuto il proprio debito, ovvero l'opposizione non è fondata su prova scritta, ed anzi risulta per tabulas destituita di fondamento e palesemente temeraria;
Nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione promossa da e con essa tutte le Parte_1 domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto Controparte_1 e comunque non provate per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 14.383,64 in linea capitale, oltre agli interessi successivi moratori dalla emissione delle fatture al saldo, nonché interessi, maturati e maturandi, ex art. 1284, comma 4, c.c. dal ricorso per ingiunzione di pagamento al saldo ovvero al pagamento della somma maggiore
o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di ammissione della prova testimoniale in quanto deve Parte_1 fornire prova documentale della mancata e/o inesatta realizzazione delle opere di cui in causa da parte di Controparte_1
2 di 9 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione di prove formulate dall'attore, senza voler invertire alcun onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto indicate in narrativa e qui integralmente ritrascritte, precedute dalla locuzione “Vero che”, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare i capitoli di prova e di indicare ulteriori testi nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali 15
%, CPA ed IVA come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di una somma per lite temeraria, da liquidarsi anche in via equitativa e secondo Giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2432/2024 del 2.12.2024, notificato in data 3.12.2024, il Tribunale di
Modena ingiungeva a di pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 14.383,64 in linea capitale, oltre agli interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, alle spese per esborsi ed al compenso professionale, oltre accessori di legge, per corrispettivi derivanti da contratto di subappalto per lavori di realizzazione di recinzione esterna nell'ambito di appalto pubblico per l'adeguamento funzionale ed impiantistico del centro di raccolta rifiuti di via
Legnari a Finale Emilia.
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2024, proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo che, essendo una microimpresa ai sensi della normativa europea, il Controparte_1 pagamento dei corrispettivi doveva avvenire direttamente da parte della stazione appaltante in applicazione dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016, ratione CP_2 temporis applicabile, ovvero dell'art. 119 comma 11 D.lgs 36/2023. A sostegno della propria tesi,
l'opponente richiamava il principio del tempus regit actum, sostenendo che la procedura di gara era stata disciplinata dal D.lgs 50/2016 e che il contratto di subappalto all'art. 7 prevedeva espressamente il pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei casi previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
La convenuta opposta si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 14.04.2025, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. L'opposta sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, argomentando che al momento della stipulazione del contratto di subappalto (19.03.2024) era già in vigore il D.lgs 36/2023 e che l'art. 119 comma 11 non libera il sub committente dalle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti
3 di 9 del subappaltatore, configurandosi come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. senza beneficio di preventiva escussione.
L'opposta evidenziava inoltre che la società attrice aveva già eseguito un pagamento a titolo di acconto pari a € 2.852,00 sulla fattura n. 85/2024, configurando tale comportamento come riconoscimento del debito.
I procuratori delle parti depositavano le memorie istruttorie di cui all'art. 171-ter, nn. 1, 2 e 3,
c.p.c.; all'udienza del 24 luglio 2025, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, invitava le parti a procedere alla discussione orale e a precisare le rispettive conclusioni.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come da verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, nel termine previsto dall'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
§§§§
I. SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
1. La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimazione passiva dell'appaltatore rispetto alla pretesa creditoria avanzata dal subappaltatore Parte_1 Controparte_1
con particolare riferimento all'applicazione della disciplina del pagamento diretto prevista dalla
[...] normativa sui contratti pubblici.
La società opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che, essendo una microimpresa ai sensi della normativa europea, il pagamento Controparte_1 dei corrispettivi doveva avvenire direttamente da parte della stazione appaltante CP_2 in applicazione dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016, ratione temporis applicabile, ovvero dell'art. 119 comma 11 D.lgs 36/2023.
1.1 Preliminarmente si rileva che sia l'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 che l'art. 119 comma
11 del D.lgs 36/2023 prevedono sostanzialmente la medesima disciplina del pagamento diretto, stabilendo che "la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite" quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.
La sostanziale identità delle due disposizioni normative rende irrilevante la determinazione della specifica norma applicabile, dovendo in ogni caso essere valutata la medesima questione giuridica relativa alla natura e agli effetti dell'istituto del pagamento diretto.
1.2. La questione centrale attiene alla natura giuridica dell'istituto del pagamento diretto e alle sue conseguenze sulla legittimazione delle parti.
4 di 9 Ad avviso di chi scrive, la fattispecie delineata dall'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 119, comma 11 del D.lgs 36/2023 presenta gli estremi di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., per cui in via generale il subappaltatore può agire per il pagamento del prezzo solo nei confronti dell'appaltatore.
Tuttavia, la norma amplia la possibilità di ricorrere al pagamento diretto da parte della Stazione
Appaltante in favore del subappaltatore.
È principio consolidato che nella delegazione di pagamento il debitore originario non viene liberato dalla propria obbligazione, salvo diversa pattuizione delle parti. Il delegato si affianca al debitore originario senza sostituirsi ad esso, configurandosi una situazione in cui il creditore può rivolgersi alternativamente all'uno o all'altro soggetto per ottenere l'adempimento.
La ratio della disposizione normativa è chiaramente quella di aumentare la tutela del subappaltatore e non di diminuirla, offrendo al contraente più debole una protezione aggiuntiva rispetto al rischio di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore principale. La norma si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire l'accesso delle microimprese e piccole imprese al mercato degli appalti pubblici, garantendo loro maggiori garanzie di pagamento.
L'istituto del pagamento diretto non elimina pertanto la responsabilità dell'appaltatore principale verso il subappaltatore, ma si aggiunge ad essa, configurando una tutela rafforzata che consente al subappaltatore di scegliere il soggetto debitore più affidabile o conveniente per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
1.3. Il punto decisivo della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 7 del contratto di subappalto, che testualmente prevede: "Il pagamento potrà avvenire direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016".
Nel caso di specie, il contratto prevede la mera possibilità di richiedere il pagamento alla stazione appaltante, utilizzando il verbo "potrà" che esprime una facoltà alternativa e non un obbligo esclusivo. Tale formulazione rimette chiaramente la scelta al subappaltatore circa il soggetto a cui rivolgersi per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
L'utilizzo del verbo "potrà" assume carattere dirimente, in quanto esprime una mera possibilità e non un obbligo esclusivo, rimettendo la scelta al subappaltatore circa il soggetto a cui rivolgersi per il pagamento. Come correttamente sostenuto dall'opposta, il contratto si esprime in termini di facoltà alternativa, consentendo al subappaltatore di scegliere se rivolgersi alla stazione appaltante ovvero all'appaltatore principale per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
5 di 9 La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 737 del 23 febbraio 2025, richiamata dall'opponente, non risulta applicabile al caso di specie in quanto si riferisce a una fattispecie in cui le parti avevano
"pattuito espressamente" il pagamento diretto come modalità esclusiva, diversamente dal caso in esame dove la clausola contrattuale prevede una mera possibilità.
1.4. La disciplina del pagamento diretto non elimina l'autonomia del rapporto di subappalto rispetto al contratto principale di appalto.
Il subappaltatore che ha stipulato un contratto direttamente con l'appaltatore principale rimane vincolato a quest'ultimo per il pagamento delle prestazioni eseguite, salvo diversa pattuizione che preveda l'obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante.
Nel caso in esame, la clausola contrattuale non prevede alcun obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante, ma configura una mera facoltà.
Pertanto, il subappaltatore mantiene il diritto di rivolgersi all'appaltatore principale per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il contratto di subappalto mantiene completa autonomia contrattuale rispetto al contratto principale di appalto, sicché il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti dell'appaltatore e può rivolgersi a quest'ultimo per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento.
1.5. Un ulteriore elemento ai fini della valutazione della legittimazione passiva è costituito dal comportamento tenuto dall'appaltatore che ha effettuato un pagamento di € 2.852,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 85/2024 emessa da Controparte_1
Tale pagamento costituisce riconoscimento del debito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che rappresenta una ricognizione del debito l'effettuazione del pagamento dell'acconto della fattura, la quale viene espressamente riportata nella causale del bonifico e che la ricognizione del debito produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio.
Il pagamento parziale, accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto (come risulta dalla causale "ACCONTO SU FATT. 85 DEL 04/04/2024"), vale come riconoscimento dell'intero debito e comporta l'inversione dell'onere probatorio a favore del creditore.
1.6. In definitiva , alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente deve essere rigettata. La disciplina del pagamento diretto si configura, infatti, come una tutela aggiuntiva che si affianca alla responsabilità dell'appaltatore principale, senza eliminarla. Nel caso di specie, dove la clausola contrattuale prevede una mera
6 di 9 possibilità e non un obbligo esclusivo, il subappaltatore mantiene piena legittimazione ad agire nei confronti dell'appaltatore per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
2. SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI E SULLA MANCATA
CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La seconda questione oggetto di esame attiene alla prova dell'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte di e alla valutazione probatoria della mancata CP_1 CP_1 contestazione dei lavori eseguiti da parte dell'appaltatore Parte_1
2.1. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del Codice civile, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento di corrispettivi derivanti da prestazioni d'opera deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto allegato, dimostrando l'esistenza del contratto ed allegando l'adempimento della propria obbligazione. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, nei contratti di prestazione d'opera, il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa.
2.2 Nel caso di specie, ha assolto tale onere probatorio attraverso una Controparte_1 pluralità di elementi convergenti che dimostrano sia l'esistenza del titolo (non contestato) sia l'esecuzione dei lavori commissionati.
Un elemento probatorio di particolare rilevanza è costituito dalla documentazione fotografica che attesta l'avvenuta realizzazione delle opere commissionate.
Come risulta dagli atti di causa, l'inaugurazione del Centro di Raccolta di via Legnari da parte di
è stata ampiamente documentata dai principali quotidiani e notiziari locali, CP_2 nonché dal sito del Comune di Finale Emilia.
La documentazione fotografica prodotta mostra i pali quadrati di ferro zincato e la rete elettrosaldata zincata plastificata realizzati da operativi e funzionanti. Tale Controparte_1 documentazione, non contestata, costituisce prova diretta dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Ed ancora, le fatture nn. 85, 86 e 115 emesse rispettivamente in data 4/4/2024, 5/4/2024 e 24/4/2024 non sono mai state contestate da né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale. Parte_1
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la fattura commerciale non ha soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma costituisce piena prova anche nei confronti del
7 di 9 destinatario dell'esistenza e correttezza dei lavori svolti, allorché risulti non contestata in sede stragiudiziale dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. ad es. Tribunale di
Milano, sentenza n. 1102 del 7 febbraio 2025).
Nel caso di specie, la società non ha mai contestato specificamente la corretta Parte_1 esecuzione dei lavori da parte di limitandosi a sollevare l'eccezione di Controparte_1 carenza di legittimazione passiva senza mai mettere in discussione la qualità e conformità delle opere realizzate. Come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di non contestazione impone al convenuto di prendere posizione specifica e circostanziata sui fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che i fatti non specificatamente contestati devono considerarsi incontroversi e non richiedenti specifica dimostrazione.
La mancata contestazione specifica comporta una "relevatio ab onere probandi" e rende i fatti allegati del tutto pacifici, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
La non ha nemmeno mai contestato i solleciti di pagamento inviati da Parte_1 CP_1
né l'intimazione inviata a mezzo PEC del 23.09.2024. Tale comportamento
[...] costituisce ulteriore elemento di riconoscimento tacito del debito e della correttezza delle prestazioni eseguite.
Infine, il pagamento di € 2.852,00 effettuato da a titolo di acconto sulla fattura Parte_1
n. 85/2024 costituisce inequivocabile riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
2.3 Il giudice, nell'esercizio del libero convincimento, deve valutare unitariamente il compendio probatorio acquisito.
Nel caso di specie, tutti gli elementi probatori convergono verso la dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione dei lavori da parte di La non ha Controparte_1 Parte_1 fornito alcuna prova contraria circa il preteso inadempimento della controparte, limitandosi a sostenere genericamente che "la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata", senza mai contestare specificamente la qualità, conformità o completezza delle opere realizzate.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi dimostrato che ha Controparte_1 correttamente e integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, realizzando le opere commissionate in conformità agli accordi intercorsi e alle regole dell'arte.
III. SULLE SPESE PROCESSUALI.
8 di 9 In applicazione del principio generale della soccombenza, l'opponente deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_1
La liquidazione delle spese deve essere effettuata in conformità ai parametri stabiliti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando i valori minimi previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla causa, tenuto conto della natura della controversia, limitata essenzialmente all'esame di una questione di diritto, della bassa complessità della fattispecie e dell'attività effettivamente svolta.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi la condotta processuale dell'opponente come temeraria, essendo l'eccezione sollevata fondata su argomentazioni giuridiche non manifestamente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 6069/2024, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2432/2024 del 2.12.2024 R.G. 5675/2024;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 2432/2024 del 2.12.2024 R.G. 5675/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
[...]
4) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 2.540 per compensi professionali, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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