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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di IN
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1632/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRAUSIN SAMANTHA e dell'avv. COSLOVICH P.IVA_1
DANIELE
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Causa ritenuta in decisione il 18.11.2025 a seguito di trattazione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertare la qualità di erede ai sensi dell'art. 476 c.c. e ad ogni effetto di legge del sig.
[...]
, nato a [...] il [...] c.f. per intervenuta CP_1 C.F._1 accettazione tacita dell'eredità del padre sig. , nato a [...] al NE Controparte_2
(UD) il 25.01.1932 c.f ed ivi deceduto il 18.12.2020; CodiceFiscale_2
2) per l'effetto ordinare la trascrizione della emananda sentenza di accertamento, ai sensi dell'art. 2648 c.c., della qualità di erede relativa all'eredità del sig. , nato a [...] Controparte_2 al NE (UD) il 25.01.1932 ed ivi deceduto il 18.12.2020, da parte del sig. CP_1
, nato a [...] il [...] c.f. presso la Conservatoria dei
[...] C.F._3
Registri Immobiliari di IN sul seguente immobile: Catasto dei Fabbricati del Comune di San
1 Giovanni al NE: Foglio 4, particella 785, Cat. C/2, classe 1, consistenza 92 mq, superficie catastale 104,00 mq, rendita euro 114,03, rappresentato da immobile sito in San Giovanni al
NE (UD) Via della Stretta n. 22, Piano S1-T-P1, in ditta per la quota di proprietà di 1/3 i.p. al sig. , nato a [...] il [...] c.f. con ogni Controparte_1 C.F._1 pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti comuni;
3) condanna al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) ha proposto ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. chiedendo di dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di CP_2
da parte del figlio, odierno resistente, .
[...] Controparte_1
Il ricorrente ha infatti esposto che è esecutato nella procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare n. 30/2025 RG ES. del Tribunale di IN;
che in tale procedimento esecutivo veniva pignorato il bene immobile di proprietà per 1/3 dell'odierno resistente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di San Giovanni al NE Via della Stretta n. 22, Piano S1-T-P1 identificato catastalmente al Foglio 4, particella 785, Cat. C/2, classe 1, consistenza 92 mq, superficie catastale 104,00 mq, rendita euro 114,03; che, tuttavia, veniva attestava l'omessa trascrizione dell'accettazione di eredità in morte del padre del debitore esecutato;
che, conseguentemente, il G.E. disponeva che la parte creditrice si attivasse in modo tale da dare corso agli atti necessari ad ottenere un titolo trascrivibile tale da accertare la qualità di erede in capo all'esecutato e garantire la continuità delle trascrizioni.
II) Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
Quanto alla legittima instaurazione del presente procedimento, è noto che «in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma
2, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di
2 cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza» (cfr. Cass. n. 11638/2014).
Nel merito risulta documentalmente comprovato:
- che è deceduto in data 18.12.2020 (doc. 3), senza lasciare testamento (doc. 7); Controparte_2
- che l'immobile sito nel Comune di San Giovanni al NE rientra nell'eredità del de cuius (doc.
4);
- che l'odierno resistente, assieme ai fratelli, ha dichiarato per iscritto di essere erede legittimo del padre (doc. 8) e ha altresì chiesto la liquidazione pro quota dell'attivo ereditario presente nel conto corrente acceso presso la CA di ID (doc. 9), che ha all'uopo provveduto (doc. 10).
Ebbene, i suddetti atti costituiscono, per pacifica giurisprudenza, un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, in quanto esplicativi di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.
Il resistente, del resto, ha deciso di non costituirsi in giudizio malgrado la regolare notificazione dell'atto introduttivo ed ha perciò rinunciato, di fatto, a far valere eventuali ragioni contrarie.
Non si può, quindi, che concludere nel senso che l'odierno resistente risulti erede del padre, avendone accettato tacitamente l'eredità.
La trascrizione della predetta accettazione di eredità ad opera della competente Conservatoria consegue di diritto alla presente sentenza.
Nulla per le spese in assenza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il resistente ha Controparte_1 accettato tacitamente l'eredità di;
Controparte_2
b) accerta e dichiara che il resistente è divenuto proprietario, per la quota di Controparte_1
1/3, del seguente immobile così censito al C.F. del Comune San Giovanni al NE: Foglio 4, particella 785, Cat. C/2, classe 1, consistenza 92 mq, superficie catastale 104,00 mq, rendita euro
114,03;
c) ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della predetta accettazione di eredità da parte di;
Controparte_1
3 d) nulla per le spese.
IN, 26/11/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Alberto Piai
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