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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15669 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della dott.ssa AO LA,
all'esito della camera di consiglio del 10/11/2025
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 59688 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 c.p.c.
nell'udienza del 10/11/2025 e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1
(p. i. e c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Lombardo C.F._1
e ER IA
APPELLANTE
E
1 2
a) (c.f. C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
ER CU
APPELLATA
Oggetto: Opposizione avverso determinazione dirigenziale n. 92190004464 del
10/04/2019; impugnazione della sentenza di primo grado;
Conclusioni: come rassegnate dalle parti in sede di discussione orale all'udienza del 10/11/2025
***
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il sig.
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 20424/2020, emessa dal Giudice di Pace di in data 10/11/2020 e CP_2
pubblicata in data 04/03/2021 articolando tre motivi di gravame, precisamente: (I)
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., stante l'impossibilità di dedurre l'argomentazione logico/giuridica sottesa al provvedimento di rigetto;
(II) Erronea e/o contraddittoria motivazione circa l'omesso provvedimento di annullamento della Determinazione Dirigenziale;
(III)
Erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 8bis Legge 689/81 concernente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva.
Ha dedotto, a tal uopo, il signor di aver proposto Parte_1
impugnazione avverso la Determinazione Dirigenziale di n. CP_2
92190004464 del 10/04/2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di €
3.127,21 (di cui € 28,47 a titolo di spese di notifica del procedimento) dovuto
2 3
Contr all'intervenuto n. 81130052440 del 11.09.2014 con cui si contestava la violazione degli artt. 28 e 29 ex D.lgs. n. 114/98.
Ha eccepito, quindi, l'odierno istante, a sostegno delle proprie doglianze, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in spregio al dettame normativo di cui all'art. 3 Legge 241/1990 come modificata dalla Legge n.
15/2005 nonché il totale travisamento della disciplina contenuta negli artt. 28 e 29
del D.lgs. 114/98.
Si è costituita nel giudizio di primo grado instando nel rigetto CP_2
del ricorso in quanto infondato.
Ha sostenuto, in particolare, l'Amministrazione resistente la correttezza del procedimento sanzionatorio applicato nei confronti del signor in quanto, Pt_1
sebbene provvisto di autorizzazione allo svolgimento di commercio itinerante come da Aut. N. rilasciata dal Municipio IV di in data Pt_2 CP_2
17/12/2009, è stato accertato, in flagranza, il commercio al dettaglio in una zona vietata (nella specie Municipio I), per espressa previsione della D.C.C. n. 35/2006.
Il Giudice di Pace, ritenuti insussistenti i presupposti per l'annullamento del provvedimento - (i) sotto il profilo formale, ritenendo in particolare sufficiente la motivazione per relationem come da giurisprudenza costante;
(ii) sotto il profilo sostanziale per non aver parte ricorrente prodotto la documentazione afferente il procedimento amministrativo - rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di cui appresso.
Ritenuta corretta la valutazione circa l'inesistenza della violazione dell'art. 3
Legge 241/90 per i motivi ivi dedotti, merita di essere censurata la statuizione del
3 4
giudice di prime cure laddove, piuttosto apoditticamente, ha ritenuto impossibile l'esame delle doglianze di parte istante per non aver la stessa depositato gli atti relativi alla procedura amministrativa (così il Giudice di Pace nella sentenza “[…]
si rileva che non è consentito l'esame delle eccezioni dedotte nel ricorso
amministrativo avverso il suindicato atto, non avendo i ricorrenti depositato gli
atti relativi alla procedura amministrativa”).
La decisione appare essere in contrasto sia con i princìpi che regolano il ricorso giurisdizionale sia con le risultanze documentali emerse in atti.
Ed invero, il ricorso gerarchico proposto dal signor nei confronti del Pt_1
verbale di accertamento, sotteso alla Determinazione Dirigenziale quivi impugnata, non vincola il ricorrente a reiterare le medesime eccezioni svolte in sede stragiudiziale essendo, in tal caso, sufficiente l'impugnazione del provvedimento (in questo caso di rigetto) assunto dall'organo chiamato ad intervenire.
Per il resto, valgono le normali regole processuali sull'onere probatorio costituendo onere della parte istante addurre la documentazione a sostegno delle pretese onde consentire al giudicante di poter assumere la relativa decisione.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di pace adìto ben poteva avere contezza del merito della questione per aver la stessa amministrazione resistente prodotto, tra gli altri, il verbale di accertamento di violazione del 10/04/2019 (cfr. doc. n. 3
fascicolo di primo grado di . In sostanza, ha CP_2 CP_2
prodotto (in luogo del ricorrente) la documentazione utile ai fini della decisione del presente giudizio che, in quanto divenuta parte del processo, può essere utilizzata dal giudicante ai fini della sua valutazione.
4 5
Orbene, il verbale di violazione di accertamento prodotto in atti giustifica le doglianze dell'odierno appellante.
Ed invero, nel predetto provvedimento gli agenti accertatori hanno contestato al signor nonché al signor (esecutore materiale Pt_1 CP_4
dell'infrazione), la violazione dell'articolo 28 della Legge 114/98 per aver posto in essere vendita al dettaglio in una zona interdetta (nella specie Municipio I)
come disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale, sebbene il
[...]
, come accertato in sede di contestazione, fosse in possesso di Parte_1
autorizzazione alla vendita itinerante (precisamente aut. n. 41539 del 17/12/2009)
come previsto e disciplinato dall'art. 28 D.lgs. 114/1998 che proprio al comma 2
espressamente così recita “L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto
ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o a
società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.
Il tenore della contestazione, più in particolare, attiene alla zona (off-limits) in cui
è stata posta la vendita, sulla scorta di una delibera consiliare del 2006, non prodotta in atti e che questo giudice ignora, non essendo questi tenuto a conoscere né acquisire d'ufficio la normativa secondaria applicabile al caso di specie.
L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non sussiste, infatti, con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 3997/2020; Cass. n.
2737/2015) per le quali non opera il principio iura novit curia.
Va dedotto, peraltro, che l'autorizzazione pacificamente detenuta dall'odierno appellante era stata rilasciata nel 2009, ergo, in un momento addirittura successivo alla delibera del 2006, ingenerando tale circostanza, il dubbio circa la permanenza di tale divieto al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5 6
Non può, parimenti, essere condivisa l'eccezione dell'appellata, peraltro svolta solamente in sede di gravame, secondo cui la contestazione avrebbe avuto ad oggetto lo svolgimento di attività fissa (in luogo dell'attività itinerante) per cui il non aveva autorizzazione, stante il tenore letterale del verbale di Pt_1
accertamento che alcun riferimento menziona al riguardo, in spregio ai princìpi di specificità e puntualità che devono caratterizzare la contestazione dell'addebito.
In ragione dei motivi articolati, la sentenza del primo grado deve essere integralmente riformata con contestuale annullamento della sanzione irrogata.
Quanto al regime delle spese le stesse, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, dovranno essere poste a carico di in quanto CP_2
soccombente in ragione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AO LA, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20424 del CP_2
2020, pubblicata in data 04/03/2021 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della determinazione dirigenziale n. 92190004464 del 10/04/2019 emessa da
CP_2
2) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 639,10 (già ridotto del 30% ex art. 4 DM 55/2014 e s.m.i.) per compensi oltre, spese esenti pari ad € 43,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore degli Avv.ti ER IA e Carmine Lombardo;
3) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_2 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.190,70 (già ridotto del 30% ex art. 4 DM 55/2014 e s.m.i.) per compensi oltre, spese esenti pari ad € 174,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore degli Avv.ti ER IA e Carmine Lombardo;
6 Roma, 10/11/2025
7
Il GIUDICE
AO LA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della dott.ssa AO LA,
all'esito della camera di consiglio del 10/11/2025
assenti i procuratori allontanatisi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 59688 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 437 c.p.c.
nell'udienza del 10/11/2025 e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1
(p. i. e c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Lombardo C.F._1
e ER IA
APPELLANTE
E
1 2
a) (c.f. C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
ER CU
APPELLATA
Oggetto: Opposizione avverso determinazione dirigenziale n. 92190004464 del
10/04/2019; impugnazione della sentenza di primo grado;
Conclusioni: come rassegnate dalle parti in sede di discussione orale all'udienza del 10/11/2025
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Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il sig.
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 20424/2020, emessa dal Giudice di Pace di in data 10/11/2020 e CP_2
pubblicata in data 04/03/2021 articolando tre motivi di gravame, precisamente: (I)
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., stante l'impossibilità di dedurre l'argomentazione logico/giuridica sottesa al provvedimento di rigetto;
(II) Erronea e/o contraddittoria motivazione circa l'omesso provvedimento di annullamento della Determinazione Dirigenziale;
(III)
Erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 8bis Legge 689/81 concernente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva.
Ha dedotto, a tal uopo, il signor di aver proposto Parte_1
impugnazione avverso la Determinazione Dirigenziale di n. CP_2
92190004464 del 10/04/2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di €
3.127,21 (di cui € 28,47 a titolo di spese di notifica del procedimento) dovuto
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Contr all'intervenuto n. 81130052440 del 11.09.2014 con cui si contestava la violazione degli artt. 28 e 29 ex D.lgs. n. 114/98.
Ha eccepito, quindi, l'odierno istante, a sostegno delle proprie doglianze, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in spregio al dettame normativo di cui all'art. 3 Legge 241/1990 come modificata dalla Legge n.
15/2005 nonché il totale travisamento della disciplina contenuta negli artt. 28 e 29
del D.lgs. 114/98.
Si è costituita nel giudizio di primo grado instando nel rigetto CP_2
del ricorso in quanto infondato.
Ha sostenuto, in particolare, l'Amministrazione resistente la correttezza del procedimento sanzionatorio applicato nei confronti del signor in quanto, Pt_1
sebbene provvisto di autorizzazione allo svolgimento di commercio itinerante come da Aut. N. rilasciata dal Municipio IV di in data Pt_2 CP_2
17/12/2009, è stato accertato, in flagranza, il commercio al dettaglio in una zona vietata (nella specie Municipio I), per espressa previsione della D.C.C. n. 35/2006.
Il Giudice di Pace, ritenuti insussistenti i presupposti per l'annullamento del provvedimento - (i) sotto il profilo formale, ritenendo in particolare sufficiente la motivazione per relationem come da giurisprudenza costante;
(ii) sotto il profilo sostanziale per non aver parte ricorrente prodotto la documentazione afferente il procedimento amministrativo - rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di cui appresso.
Ritenuta corretta la valutazione circa l'inesistenza della violazione dell'art. 3
Legge 241/90 per i motivi ivi dedotti, merita di essere censurata la statuizione del
3 4
giudice di prime cure laddove, piuttosto apoditticamente, ha ritenuto impossibile l'esame delle doglianze di parte istante per non aver la stessa depositato gli atti relativi alla procedura amministrativa (così il Giudice di Pace nella sentenza “[…]
si rileva che non è consentito l'esame delle eccezioni dedotte nel ricorso
amministrativo avverso il suindicato atto, non avendo i ricorrenti depositato gli
atti relativi alla procedura amministrativa”).
La decisione appare essere in contrasto sia con i princìpi che regolano il ricorso giurisdizionale sia con le risultanze documentali emerse in atti.
Ed invero, il ricorso gerarchico proposto dal signor nei confronti del Pt_1
verbale di accertamento, sotteso alla Determinazione Dirigenziale quivi impugnata, non vincola il ricorrente a reiterare le medesime eccezioni svolte in sede stragiudiziale essendo, in tal caso, sufficiente l'impugnazione del provvedimento (in questo caso di rigetto) assunto dall'organo chiamato ad intervenire.
Per il resto, valgono le normali regole processuali sull'onere probatorio costituendo onere della parte istante addurre la documentazione a sostegno delle pretese onde consentire al giudicante di poter assumere la relativa decisione.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di pace adìto ben poteva avere contezza del merito della questione per aver la stessa amministrazione resistente prodotto, tra gli altri, il verbale di accertamento di violazione del 10/04/2019 (cfr. doc. n. 3
fascicolo di primo grado di . In sostanza, ha CP_2 CP_2
prodotto (in luogo del ricorrente) la documentazione utile ai fini della decisione del presente giudizio che, in quanto divenuta parte del processo, può essere utilizzata dal giudicante ai fini della sua valutazione.
4 5
Orbene, il verbale di violazione di accertamento prodotto in atti giustifica le doglianze dell'odierno appellante.
Ed invero, nel predetto provvedimento gli agenti accertatori hanno contestato al signor nonché al signor (esecutore materiale Pt_1 CP_4
dell'infrazione), la violazione dell'articolo 28 della Legge 114/98 per aver posto in essere vendita al dettaglio in una zona interdetta (nella specie Municipio I)
come disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale, sebbene il
[...]
, come accertato in sede di contestazione, fosse in possesso di Parte_1
autorizzazione alla vendita itinerante (precisamente aut. n. 41539 del 17/12/2009)
come previsto e disciplinato dall'art. 28 D.lgs. 114/1998 che proprio al comma 2
espressamente così recita “L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto
ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o a
società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.
Il tenore della contestazione, più in particolare, attiene alla zona (off-limits) in cui
è stata posta la vendita, sulla scorta di una delibera consiliare del 2006, non prodotta in atti e che questo giudice ignora, non essendo questi tenuto a conoscere né acquisire d'ufficio la normativa secondaria applicabile al caso di specie.
L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non sussiste, infatti, con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 3997/2020; Cass. n.
2737/2015) per le quali non opera il principio iura novit curia.
Va dedotto, peraltro, che l'autorizzazione pacificamente detenuta dall'odierno appellante era stata rilasciata nel 2009, ergo, in un momento addirittura successivo alla delibera del 2006, ingenerando tale circostanza, il dubbio circa la permanenza di tale divieto al momento del rilascio dell'autorizzazione.
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Non può, parimenti, essere condivisa l'eccezione dell'appellata, peraltro svolta solamente in sede di gravame, secondo cui la contestazione avrebbe avuto ad oggetto lo svolgimento di attività fissa (in luogo dell'attività itinerante) per cui il non aveva autorizzazione, stante il tenore letterale del verbale di Pt_1
accertamento che alcun riferimento menziona al riguardo, in spregio ai princìpi di specificità e puntualità che devono caratterizzare la contestazione dell'addebito.
In ragione dei motivi articolati, la sentenza del primo grado deve essere integralmente riformata con contestuale annullamento della sanzione irrogata.
Quanto al regime delle spese le stesse, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, dovranno essere poste a carico di in quanto CP_2
soccombente in ragione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AO LA, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20424 del CP_2
2020, pubblicata in data 04/03/2021 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della determinazione dirigenziale n. 92190004464 del 10/04/2019 emessa da
CP_2
2) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 639,10 (già ridotto del 30% ex art. 4 DM 55/2014 e s.m.i.) per compensi oltre, spese esenti pari ad € 43,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore degli Avv.ti ER IA e Carmine Lombardo;
3) condanna in persona del Sindaco pro tempore al CP_2 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.190,70 (già ridotto del 30% ex art. 4 DM 55/2014 e s.m.i.) per compensi oltre, spese esenti pari ad € 174,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge giusta applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, e succ. mod. con D.M. 34/2018 applicabile ratione temporis in favore degli Avv.ti ER IA e Carmine Lombardo;
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