Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2003, n. 364
Articolo 2
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8 gennaio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2004