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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 4204/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025,
da:
e , con l'avv. DA LOZZO ILENIA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente di disciplinare l'affidamento del figlio minore - nato dalla loro relazione more Persona_1
uxorio- e di stabilire le modalità dei rapporti con ciascun genitore, nonché il contributo al mantenimento, secondo le condizioni da loro concordate. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 30/09/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 23/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Considerato che le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4204/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) la casa familiare, di proprietà esclusiva del signor
[...]
, sita in sita in Colle Umberto (TV), Via Veglia n. 15, Parte_2
rimarrà nella disponibilità del medesimo, per essersi la sig.a
[...]
già trasferita a vivere altrove insieme al figlio minore CP_1
; Per_1
2) affidarsi il figlio minore , nato a [...]_1
Veneto (TV) il 16.04.2015 (C.F. , in via condivisa C.F._1
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
la collocazione prevalente e la residenza anagrafica dello stesso sarà presso la residenza della madre, in Cappella Maggiore (TV), via Cal de la Veia n. 21; ogni eventuale mutamento di residenza da parte di ciascun genitore dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro, al fine di garantire il pieno esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto-dovere di visita;
inoltre, ciascun genitore dovrà garantire all'altro, quando avrà il figlio presso di sé, il contatto telefonico reciproco;
3) i genitori si occuperanno del figlio minore secondo il seguente calendario, redatto di comune accordo tra le parti:
SETTIMANA 1 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' Controparte_2
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
[...] Controparte_4 CP_4 CP_4 [...]
CP_6 Controparte_4 CP_4
TOTALE NOTTI 4 3 CP_4 [...]
[...]
2 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' CP_7 Controparte_8
[...] CP_4 Controparte_4 Controparte_9
[...
[...] CP_4 Controparte_9
A
[...]
SERA CP_4 CP_4 Controparte_9
A
TOTALI NOTTI 4 + 3 CP_4 CP_4
resta inteso che tali modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati concordemente dalle parti in base anche ai desideri del figlio e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze lavorative e organizzative di ciascuno di essi e con gli impegni scolastici e/o personali del figlio;
4) trascorrerà le giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Per_1
Pasquetta suddividendole fra i due genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza; in generale, la regola dell'alternanza varrà anche per le altre festività annuali e per i compleanni del bambino;
inoltre, durante le vacanze scolastiche, trascorrerà, alternativamente con il padre e con la madre, 4/5 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali;
5) durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere e tenere con sé il figlio minore per due settimane, anche non Per_1
consecutive; le parti si impegnano a concordare i giorni di vacanza, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore e degli impegni lavorativi dei genitori, entro il 30 maggio di ciascun anno, con l'intesa che, in tali periodi, sia il padre che la madre dovranno informare, rispettivamente, l'altro genitore riguardo eventuali trasferimenti in luoghi di villeggiatura, garantendo la possibilità del contatto telefonico reciproco;
6) tenuto conto dei turni di responsabilità concordati come da calendario sopra riportato (pressoché paritari) e delle rispettive risorse economiche della parti, il sig. Parte_2
verserà alla sig.a a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento ordinario del medesimo, un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00= (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2026; e ciò fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
l'assegno mensile dovrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, sul conto corrente intestato alla signora , i cui dati Iban sono Parte_1
già in possesso del sig. ; Per_1
7) i genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% cadauno, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio
, per la cui individuazione e disciplina ci si richiama alle Per_1
previsioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di
Treviso; ciascun genitore avrà diritto di ottenere il rimborso della quota parte di spettanza dell'altro, entro i dieci giorni successivi dalla richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa della spesa;
8) i ricorrenti concordano che l'assegno unico spettante per il figlio venga richiesto e corrisposto interamente in favore della signora mentre eventuali detrazioni e deduzioni per Parte_1
i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
9) le parti si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche con riferimento al figlio minore;
10) spese e competenze del procedimento compensate tra le parti. “
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi