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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1407/2021 R.G., tra:
con sede in Bagheria, via Li Muli n. 8 (p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Pietro Galioto (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
appellante,
e
con sede in Collesano, via Palermo n. 127 (p. iva ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coco, elettivamente domiciliata in Cefalù (Pa), via G. Matteotti n. 51, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Pietro Galioto per Controparte_1
“1) ritenere e dichiarare non dovuta la somma richiesta dalla con la CP_2 ingiunzione di pagamento opposta;
2) ritenere e dichiarare che il primo materiale fornito dalla non aveva le qualità essenziali per l'uso cui era destinato ed in ogni caso era CP_2 difforme da quello oggetto dell'unico ordine di materiale in cotto;
3) revocare in ogni caso la ingiunzione di pagamento opposta;
4) diminuire la somma dovuta per la fornitura del materiale oggetto del primo carico;
5) disporre di conseguenza il risarcimento del danno a carico della er le opere occorse per assicurare la uniformità della pavimentazione, e CP_2 pertanto per la collocazione del materiale oggetto del primo invio, indi per la sua dismissione, e quindi per la collocazione del nuovo materiale per la intera pavimentazione, nonchè per lo smaltimento del materiale rimosso, riducendo corrispondentemente il residuo dovuto alla ingiungente;
6) Condannare la lla restituzione delle somme corrisposte in Parte_1 adempimento della sentenza appellata;
7) condannare la Società appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”;
avv. Francesco Coco per CP_2
“ - Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettarlo, l'appello proposto da avverso la CP_1 sentenza n° 64/2021 del Tribunale di Termini Imerese, dei 22-25.01.2021, questa confermando;
- condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente secondo grado del giudizio;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per avere agito in mala fede o colpa grave.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 64/2021 Reg. Sent., del 22 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2187/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
524/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25 aprile 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della CP_2 somma di €6.258,65, oltre accessori, a fronte della fattura n. 64 del 06 ottobre 2016, relativa a fornitura di merce.
Esponeva:
- di avere commissionato alla la fornitura di pavimentazione in CP_2 cotto siciliano, da collocare nel palazzo arcivescovile di Catania in occasione dei lavori di ristrutturazione di un'area estesa circa mq. 600 del palazzo;
- che la ditta venditrice aveva inviato una prima parte di materiale, per circa mq. 121, collocata in sede dalle maestranze;
- che il materiale consegnato con i successivi carichi era apparso manifestamente diverso dal primo, per consistenza, colore e porosità;
- che il rappresentante della aveva formalizzato subito la CP_1 contestazione della difformità e, preso atto di ciò, la ingiungente aveva precisato che la intera nuova produzione del cotto sarebbe stata conforme al secondo invio e che, pertanto, i successivi carichi di materiale avrebbero avuto identiche caratteristiche;
- che, stante la necessità di realizzare il pavimento con materiale uniforme, la
[...]
si era vista costretta a rimuovere il materiale, oggetto del primo CP_1 carico, per sostituirlo con il cotto oggetto degli invii successivi;
- che la pavimentazione era stata quindi interamente ultimata secondo i successivi carichi di cotto siciliano;
3 - che, ciò nonostante, la aveva richiesto il pagamento della intera CP_2 fornitura.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
1) ritenere e dichiarare non dovuta la somma portata dalle fatture esposte in ricorso per ingiunzione pagamento, specificata in epigrafe;
2) ritenere e dichiarare che il primo materiale fornito dalla non aveva le CP_2 qualità essenziali per l'uso cui era destinato ed in ogni caso era difforme da quello oggetto dell'unico ordine di materiale in cotto;
3) ritenere e dichiarare che non ha esattamente adempiuto la obbligazione CP_2 sorta con il contratto intervenuto con la;
CP_1
4) disporre di conseguenza il risarcimento del danno per le opere occorse per assicurare la uniformità della pavimentazione, e pertanto per la collocazione del materiale oggetto del primo invio, indi per la sua dismissione, e quindi per la collocazione del nuovo materiale per la intera pavimentazione, nonchè per lo smaltimento del materiale rimosso, riducendo corrispondentemente il residuo dovuto alla ingiungente;
5) condannare la ingiungente all'ulteriore danno cagionato;
6) revocare in ogni caso la ingiunzione di pagamento opposta;
7) condannare la ingiungente soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Assunte le prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- rigetta l'opposizione proposta dal Controparte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 524/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 25/04 - 03/05/2017 e notificato il 09/05/2017, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 6.258,65, oltre interessi e spese della procedura come ivi liquidate, che dichiara esecutivo;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore della parte Controparte_1 opposta, che si liquidano in € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice rileva che la non ha provato l'unicità dell'ordine, CP_1 ossia che la fornitura era finalizzata a pavimentare un unico terrazzo, sicchè richiedeva uniformità del materiale venduto. Afferma, a tal fine, che la prova non può trarsi dalla deposizione di Tes_1
“testimone solo della parte esecutiva dell'appalto e non dell'ordine commissionato
[...]
4 alla peraltro avvenuto telefonicamente”, il quale ha per giunta confermato CP_2 che inizialmente le opere di ristrutturazione non riguardavano solo il terrazzo di circa 300 mq. (come da bolle di accompagnamento), ma anche altri terrazzi di dimensioni inferiori.
Richiama la deposizione di la quale ha parlato di un ordine Testimone_2 iniziale di 100 mq. e di una successiva richiesta di mq. 300.
Conclude rilevando che la ha adempiuto alla obbligazione di “individuare, CP_2 separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate”.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inesatto adempimento da parte della CP_2 errando nella valutazione delle dichiarazioni rese da Testimone_1 omettendo ogni valutazione riguardo alla testimonianza di Testimone_3
e dando rilievo alle dichiarazioni di Testimone_2
In particolare, evidenzia che, allorchè ha precisato di aver partecipato alla fase esecutiva dell'appalto, l' intendeva riferirsi a tutte le attività necessarie Tes_1 per la realizzazione dell'opera, ivi compresa l'acquisizione dei materiali.
Riporta le risposte rese dal teste, sottolineando come questi non abbia mai fatto riferimento ad una dimensione di 300 mq. della terrazza, bensì ad una estensione maggiore di circa 500 mq., ed abbia chiarito che, sebbene nel computo metrico fossero inserite delle terrazze di dimensioni minori, esse non fossero state pavimentate, avendo l'ordine ed i lavori eseguiti riguardato esclusivamente il terrazzo grande.
Richiama la deposizione, di analogo tenore, del e critica, invece, la Tes_3 testimonianza della riguardo alla diversità degli ordini, deducendo Tes_2 come dalle stesse parole della donna si evinca che la richiesta, attenendo a circa 400 mq. di mattoni, non poteva che riguardare una unica fornitura per una unica lavorazione.
Insiste, pertanto, nelle domande, anche risarcitorie, rassegnate in primo grado.
5 L'appello è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti ed è incontestato che la fornitura del materiale di cui alla fattura n. 64/16 sia stata eseguita mediante cinque invii, rispettivamente di mq. 121 (ddt del 14 settembre 2016), 130,40 (ddt del 28 settembre 2016), 65,20 (ddt dell'01 ottobre 2016), 57,22 (ddt del 04 ottobre 2016) e 39,60 (ddt del 06 ottobre 2016).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la sarebbe però incorsa in CP_2 inadempimento inviando, con i carichi successivi al primo, materiale diverso da quello di cui alla prima consegna, che era già stato installato sulla terrazza, e ciò in violazione dell'accordo esplicito con cui si era chiarito e convenuto che i mattoni riguardassero un unico sito e, pertanto, dovessero necessariamente avere le medesime caratteristiche.
Ritiene la Corte che la non abbia fornito, come era suo onere, CP_1 la prova della esistenza di simile accordo.
La deposizione di è consistita nella conferma testuale dei Testimone_1 capitoli di prova predisposti dalla difesa della opponente.
L'affermazione del predetto di conoscere i fatti in quanto “presente durante i lavori con la qualità di responsabile tecnico della società capogruppo e appaltatrice dei CP_3 lavori” merita particolare attenzione proprio perché correlata alle successive risposte così come registrate.
Dunque, il teste si è limitato a confermare la circostanza secondo cui in sede di ordine da parte della si fosse specificato che la superficie da CP_1 pavimentare era unica ed estesa circa 600 mq. (500 mq., secondo quanto da lui espressamente chiarito) e che, pertanto, occorreva procurare del materiale uniforme.
Nulla, però, ha riferito in ordine a tempi, circostanze e modalità con cui tale accordo (non formalizzato in alcun documento) si sarebbe formato e manifestato, né quali fossero stati i soggetti suoi protagonisti, potendosi dubitare che l'ordine fosse stato inoltrato dallo stesso , dipendente di Tes_1 società diversa dalla che, pur se padre dell'amministratore di CP_1
6 questa, ha chiarito di non prestare alcuna attività lavorativa per la “società dei figli” e di non esserne socio.
Analoghe considerazioni, quanto all'assenza di concreti riferimenti alla formazione dell'accordo, valgono per la deposizione di Testimone_3
(anch'egli a conoscenza dei fatti per aver “personalmente partecipato ai lavori di pavimentazione del terrazzo dell'Arcivescovado di Catania”), che si è detto presente solo allorchè , socio della opponente, aveva contattato la Persona_1 CP_2 per lamentare la diversità della seconda fornitura di mattoni, ma nessun particolare è stato in grado di fornire riguardo a tempi, modalità, contenuti e soggetti dell'accordo pregresso.
A fronte di tali emergenze, si pone la deposizione di la quale Testimone_2 ha, invece, riferito di avere evaso lei, quale dipendente della (risultando CP_2 peraltro anche sorella di uno dei due amministratori della società), il primo ordine della , soggiungendo che, dopo una prima fornitura di CP_1 circa 120 mq., a distanza di circa 15 giorni ne era stata chiesta un'altra, senza che fosse mai stato specificato quanti mattoni servissero complessivamente, né a quale opera gli stessi fossero destinati, ed avendo invece la teste comunicato che si trattava di differenti produzioni.
Nell'evidente contrasto delle testimonianze, peraltro le une rese da soggetti che non hanno chiarito la fonte delle loro peraltro generiche conoscenze, l'altra proveniente dal diretto protagonista della contrattazione, si pone come di rilievo l'ulteriore aspetto ripetutamente evidenziato dalla difesa della CP_2
Parte opponente, ed i suoi testi, hanno riferito che alla pavimentazione dell'unico terrazzo si è provveduto con il materiale venduto dalla fatta CP_2 eccezione per i mattoni di cui alla prima fornitura, che la acquirente sarebbe stata costretta a rimuovere a causa dell'evidente differenza con quelli di cui ai successivi carichi.
Tale circostanza appare, in effetti, del tutto inverosimile, ove si consideri che la terrazza in questione, secondo il computo metrico presentato ai fini dei lavori al Comune di Catania, presentava una estensione di mq. 407,10 (come sostanzialmente confermato da , che ha parlato di 550 mq. circa, e da Tes_1
che ha fatto riferimento ad “almeno 400 mq”). Tes_3
7 Dunque, risulta impossibile che, rimossi i 121 mq. di mattoni relativi alla prima fornitura, perché risultati del tutto differenti da quelli delle successive consegne, solo grazie a questi ultimi si fosse, in ogni caso, provveduto a pavimentare l'intera terrazza, atteso che i mattoni venduti e consegnati con i ddt nn. 43, 45, 46 e 47 di cui si è detto, pari nel complesso a mq. 292,42, sarebbero risultati del tutto insufficienti a coprire la suddetta superficie di mq. 407,10.
Quanto evidenziato contribuisce a minare l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi addotti dall'opponente, fino anche a rendere dubbio lo stesso fatto della rimozione del materiale in precedenza collocato, che non può certo ritenersi dimostrato sulla scorta delle fotografie in atti, riproducenti operai al lavoro ma non attività di sbancamento di sorta.
E, d'altro canto, la spiegazione - fornita sul punto dalla difesa della
[...]
solo in sede di memoria di replica - secondo cui, al fine di CP_1 completare l'opera, si sarebbero recuperati in parte i mattoni in precedenza installati, non convince affatto, risultando ampiamente inverosimile che l'espianto di mattoni in cotto già saldati al suolo potesse consentire il recupero di unità sufficientemente integre, tali da pavimentare un'area di ben 114,68 mq..
Peraltro, simile tesi, che presuppone la commistione dei vari mattoni, non fa che porre seriamente in dubbio anche l'assunto per cui la prima fornitura avesse caratteristiche realmente incompatibili con la successiva.
Così come ad analoghe conclusioni deve pervenirsi dandosi per totalmente non veritiera la rimozione del materiale ricevuto con il primo invio.
In definitiva, in difetto della prova circa la violazione di un accordo riguardo alle qualità promesse o di assenza delle qualità essenziali per l'uso a cui il materiale era destinato, l'appello deve essere rigettato.
Non ricorrono i presupposti, in termini di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, per accogliere la domanda, peraltro proposta in maniera generica dalla opposta, di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
*****
8 In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.650,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 64/2021 Reg. Sent., Controparte_1 del 22 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2187/2017 R.G., così provvede:
9 - rigetta l'appello;
- condanna l pagamento, in favore della Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€3.650,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1407/2021 R.G., tra:
con sede in Bagheria, via Li Muli n. 8 (p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Pietro Galioto (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
appellante,
e
con sede in Collesano, via Palermo n. 127 (p. iva ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coco, elettivamente domiciliata in Cefalù (Pa), via G. Matteotti n. 51, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Pietro Galioto per Controparte_1
“1) ritenere e dichiarare non dovuta la somma richiesta dalla con la CP_2 ingiunzione di pagamento opposta;
2) ritenere e dichiarare che il primo materiale fornito dalla non aveva le qualità essenziali per l'uso cui era destinato ed in ogni caso era CP_2 difforme da quello oggetto dell'unico ordine di materiale in cotto;
3) revocare in ogni caso la ingiunzione di pagamento opposta;
4) diminuire la somma dovuta per la fornitura del materiale oggetto del primo carico;
5) disporre di conseguenza il risarcimento del danno a carico della er le opere occorse per assicurare la uniformità della pavimentazione, e CP_2 pertanto per la collocazione del materiale oggetto del primo invio, indi per la sua dismissione, e quindi per la collocazione del nuovo materiale per la intera pavimentazione, nonchè per lo smaltimento del materiale rimosso, riducendo corrispondentemente il residuo dovuto alla ingiungente;
6) Condannare la lla restituzione delle somme corrisposte in Parte_1 adempimento della sentenza appellata;
7) condannare la Società appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”;
avv. Francesco Coco per CP_2
“ - Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettarlo, l'appello proposto da avverso la CP_1 sentenza n° 64/2021 del Tribunale di Termini Imerese, dei 22-25.01.2021, questa confermando;
- condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente secondo grado del giudizio;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per avere agito in mala fede o colpa grave.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 64/2021 Reg. Sent., del 22 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2187/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
524/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25 aprile 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della CP_2 somma di €6.258,65, oltre accessori, a fronte della fattura n. 64 del 06 ottobre 2016, relativa a fornitura di merce.
Esponeva:
- di avere commissionato alla la fornitura di pavimentazione in CP_2 cotto siciliano, da collocare nel palazzo arcivescovile di Catania in occasione dei lavori di ristrutturazione di un'area estesa circa mq. 600 del palazzo;
- che la ditta venditrice aveva inviato una prima parte di materiale, per circa mq. 121, collocata in sede dalle maestranze;
- che il materiale consegnato con i successivi carichi era apparso manifestamente diverso dal primo, per consistenza, colore e porosità;
- che il rappresentante della aveva formalizzato subito la CP_1 contestazione della difformità e, preso atto di ciò, la ingiungente aveva precisato che la intera nuova produzione del cotto sarebbe stata conforme al secondo invio e che, pertanto, i successivi carichi di materiale avrebbero avuto identiche caratteristiche;
- che, stante la necessità di realizzare il pavimento con materiale uniforme, la
[...]
si era vista costretta a rimuovere il materiale, oggetto del primo CP_1 carico, per sostituirlo con il cotto oggetto degli invii successivi;
- che la pavimentazione era stata quindi interamente ultimata secondo i successivi carichi di cotto siciliano;
3 - che, ciò nonostante, la aveva richiesto il pagamento della intera CP_2 fornitura.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
1) ritenere e dichiarare non dovuta la somma portata dalle fatture esposte in ricorso per ingiunzione pagamento, specificata in epigrafe;
2) ritenere e dichiarare che il primo materiale fornito dalla non aveva le CP_2 qualità essenziali per l'uso cui era destinato ed in ogni caso era difforme da quello oggetto dell'unico ordine di materiale in cotto;
3) ritenere e dichiarare che non ha esattamente adempiuto la obbligazione CP_2 sorta con il contratto intervenuto con la;
CP_1
4) disporre di conseguenza il risarcimento del danno per le opere occorse per assicurare la uniformità della pavimentazione, e pertanto per la collocazione del materiale oggetto del primo invio, indi per la sua dismissione, e quindi per la collocazione del nuovo materiale per la intera pavimentazione, nonchè per lo smaltimento del materiale rimosso, riducendo corrispondentemente il residuo dovuto alla ingiungente;
5) condannare la ingiungente all'ulteriore danno cagionato;
6) revocare in ogni caso la ingiunzione di pagamento opposta;
7) condannare la ingiungente soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Assunte le prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- rigetta l'opposizione proposta dal Controparte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 524/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 25/04 - 03/05/2017 e notificato il 09/05/2017, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 6.258,65, oltre interessi e spese della procedura come ivi liquidate, che dichiara esecutivo;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore della parte Controparte_1 opposta, che si liquidano in € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice rileva che la non ha provato l'unicità dell'ordine, CP_1 ossia che la fornitura era finalizzata a pavimentare un unico terrazzo, sicchè richiedeva uniformità del materiale venduto. Afferma, a tal fine, che la prova non può trarsi dalla deposizione di Tes_1
“testimone solo della parte esecutiva dell'appalto e non dell'ordine commissionato
[...]
4 alla peraltro avvenuto telefonicamente”, il quale ha per giunta confermato CP_2 che inizialmente le opere di ristrutturazione non riguardavano solo il terrazzo di circa 300 mq. (come da bolle di accompagnamento), ma anche altri terrazzi di dimensioni inferiori.
Richiama la deposizione di la quale ha parlato di un ordine Testimone_2 iniziale di 100 mq. e di una successiva richiesta di mq. 300.
Conclude rilevando che la ha adempiuto alla obbligazione di “individuare, CP_2 separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate”.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inesatto adempimento da parte della CP_2 errando nella valutazione delle dichiarazioni rese da Testimone_1 omettendo ogni valutazione riguardo alla testimonianza di Testimone_3
e dando rilievo alle dichiarazioni di Testimone_2
In particolare, evidenzia che, allorchè ha precisato di aver partecipato alla fase esecutiva dell'appalto, l' intendeva riferirsi a tutte le attività necessarie Tes_1 per la realizzazione dell'opera, ivi compresa l'acquisizione dei materiali.
Riporta le risposte rese dal teste, sottolineando come questi non abbia mai fatto riferimento ad una dimensione di 300 mq. della terrazza, bensì ad una estensione maggiore di circa 500 mq., ed abbia chiarito che, sebbene nel computo metrico fossero inserite delle terrazze di dimensioni minori, esse non fossero state pavimentate, avendo l'ordine ed i lavori eseguiti riguardato esclusivamente il terrazzo grande.
Richiama la deposizione, di analogo tenore, del e critica, invece, la Tes_3 testimonianza della riguardo alla diversità degli ordini, deducendo Tes_2 come dalle stesse parole della donna si evinca che la richiesta, attenendo a circa 400 mq. di mattoni, non poteva che riguardare una unica fornitura per una unica lavorazione.
Insiste, pertanto, nelle domande, anche risarcitorie, rassegnate in primo grado.
5 L'appello è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti ed è incontestato che la fornitura del materiale di cui alla fattura n. 64/16 sia stata eseguita mediante cinque invii, rispettivamente di mq. 121 (ddt del 14 settembre 2016), 130,40 (ddt del 28 settembre 2016), 65,20 (ddt dell'01 ottobre 2016), 57,22 (ddt del 04 ottobre 2016) e 39,60 (ddt del 06 ottobre 2016).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la sarebbe però incorsa in CP_2 inadempimento inviando, con i carichi successivi al primo, materiale diverso da quello di cui alla prima consegna, che era già stato installato sulla terrazza, e ciò in violazione dell'accordo esplicito con cui si era chiarito e convenuto che i mattoni riguardassero un unico sito e, pertanto, dovessero necessariamente avere le medesime caratteristiche.
Ritiene la Corte che la non abbia fornito, come era suo onere, CP_1 la prova della esistenza di simile accordo.
La deposizione di è consistita nella conferma testuale dei Testimone_1 capitoli di prova predisposti dalla difesa della opponente.
L'affermazione del predetto di conoscere i fatti in quanto “presente durante i lavori con la qualità di responsabile tecnico della società capogruppo e appaltatrice dei CP_3 lavori” merita particolare attenzione proprio perché correlata alle successive risposte così come registrate.
Dunque, il teste si è limitato a confermare la circostanza secondo cui in sede di ordine da parte della si fosse specificato che la superficie da CP_1 pavimentare era unica ed estesa circa 600 mq. (500 mq., secondo quanto da lui espressamente chiarito) e che, pertanto, occorreva procurare del materiale uniforme.
Nulla, però, ha riferito in ordine a tempi, circostanze e modalità con cui tale accordo (non formalizzato in alcun documento) si sarebbe formato e manifestato, né quali fossero stati i soggetti suoi protagonisti, potendosi dubitare che l'ordine fosse stato inoltrato dallo stesso , dipendente di Tes_1 società diversa dalla che, pur se padre dell'amministratore di CP_1
6 questa, ha chiarito di non prestare alcuna attività lavorativa per la “società dei figli” e di non esserne socio.
Analoghe considerazioni, quanto all'assenza di concreti riferimenti alla formazione dell'accordo, valgono per la deposizione di Testimone_3
(anch'egli a conoscenza dei fatti per aver “personalmente partecipato ai lavori di pavimentazione del terrazzo dell'Arcivescovado di Catania”), che si è detto presente solo allorchè , socio della opponente, aveva contattato la Persona_1 CP_2 per lamentare la diversità della seconda fornitura di mattoni, ma nessun particolare è stato in grado di fornire riguardo a tempi, modalità, contenuti e soggetti dell'accordo pregresso.
A fronte di tali emergenze, si pone la deposizione di la quale Testimone_2 ha, invece, riferito di avere evaso lei, quale dipendente della (risultando CP_2 peraltro anche sorella di uno dei due amministratori della società), il primo ordine della , soggiungendo che, dopo una prima fornitura di CP_1 circa 120 mq., a distanza di circa 15 giorni ne era stata chiesta un'altra, senza che fosse mai stato specificato quanti mattoni servissero complessivamente, né a quale opera gli stessi fossero destinati, ed avendo invece la teste comunicato che si trattava di differenti produzioni.
Nell'evidente contrasto delle testimonianze, peraltro le une rese da soggetti che non hanno chiarito la fonte delle loro peraltro generiche conoscenze, l'altra proveniente dal diretto protagonista della contrattazione, si pone come di rilievo l'ulteriore aspetto ripetutamente evidenziato dalla difesa della CP_2
Parte opponente, ed i suoi testi, hanno riferito che alla pavimentazione dell'unico terrazzo si è provveduto con il materiale venduto dalla fatta CP_2 eccezione per i mattoni di cui alla prima fornitura, che la acquirente sarebbe stata costretta a rimuovere a causa dell'evidente differenza con quelli di cui ai successivi carichi.
Tale circostanza appare, in effetti, del tutto inverosimile, ove si consideri che la terrazza in questione, secondo il computo metrico presentato ai fini dei lavori al Comune di Catania, presentava una estensione di mq. 407,10 (come sostanzialmente confermato da , che ha parlato di 550 mq. circa, e da Tes_1
che ha fatto riferimento ad “almeno 400 mq”). Tes_3
7 Dunque, risulta impossibile che, rimossi i 121 mq. di mattoni relativi alla prima fornitura, perché risultati del tutto differenti da quelli delle successive consegne, solo grazie a questi ultimi si fosse, in ogni caso, provveduto a pavimentare l'intera terrazza, atteso che i mattoni venduti e consegnati con i ddt nn. 43, 45, 46 e 47 di cui si è detto, pari nel complesso a mq. 292,42, sarebbero risultati del tutto insufficienti a coprire la suddetta superficie di mq. 407,10.
Quanto evidenziato contribuisce a minare l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi addotti dall'opponente, fino anche a rendere dubbio lo stesso fatto della rimozione del materiale in precedenza collocato, che non può certo ritenersi dimostrato sulla scorta delle fotografie in atti, riproducenti operai al lavoro ma non attività di sbancamento di sorta.
E, d'altro canto, la spiegazione - fornita sul punto dalla difesa della
[...]
solo in sede di memoria di replica - secondo cui, al fine di CP_1 completare l'opera, si sarebbero recuperati in parte i mattoni in precedenza installati, non convince affatto, risultando ampiamente inverosimile che l'espianto di mattoni in cotto già saldati al suolo potesse consentire il recupero di unità sufficientemente integre, tali da pavimentare un'area di ben 114,68 mq..
Peraltro, simile tesi, che presuppone la commistione dei vari mattoni, non fa che porre seriamente in dubbio anche l'assunto per cui la prima fornitura avesse caratteristiche realmente incompatibili con la successiva.
Così come ad analoghe conclusioni deve pervenirsi dandosi per totalmente non veritiera la rimozione del materiale ricevuto con il primo invio.
In definitiva, in difetto della prova circa la violazione di un accordo riguardo alle qualità promesse o di assenza delle qualità essenziali per l'uso a cui il materiale era destinato, l'appello deve essere rigettato.
Non ricorrono i presupposti, in termini di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, per accogliere la domanda, peraltro proposta in maniera generica dalla opposta, di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
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8 In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, soccombente, va condannata al pagamento, in favore della delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.650,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 64/2021 Reg. Sent., Controparte_1 del 22 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2187/2017 R.G., così provvede:
9 - rigetta l'appello;
- condanna l pagamento, in favore della Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€3.650,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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