Decreto presidenziale 15 novembre 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EC ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A020557CEE, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Scimeca, Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la SS ER Bene Comune S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di EN S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vittoria e Armando Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
con riferimento al ricorso principale presentato da EC ER s.r.l.:
- dei Verbali di gara n. 15 del 06/06/2024 e n. 17 del 12/06/2024 della Commissione Giudicatrice costituita presso la SSservizi Bene Comune s.p.a. in seno alla procedura per l’affidamento del “ERo di noleggio a lungo termine, della durata di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi, full service senza conducente di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” - procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del d.lgs. 36/2023). Lotto unico - C.I.G.: A020557CEE;
- della nota prot. n. 11167 del 19/07/2024 del R.U.P. di SSservizi Bene Comune s.p.a. - Determinazione di approvazione dei verbali di gara per l’affidamento del “ERo di noleggio a lungo termine di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” ;
- della nota prot. n. 11186 del 22/07/2024 del R.U.P. di SSservizi Bene Comune s.p.a. - Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di EC ER s.r.l. per l’affidamento del “ERo di noleggio a lungo termine di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” ;
- della nota prot. n. 13061 del 30/08/2024 del R.U.P. di SSservizi Bene Comune s.p.a. - Provvedimento di esclusione di EC ER s.r.l. per l’affidamento del “ERo di noleggio a lungo termine di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” ;
- della nota prot. n. 13149 del 02/09/2024 del R.U.P. di SSservizi Bene Comune s.p.a. - Proposta di aggiudicazione a RE s.p.a. per l’affidamento del “ERo di noleggio a lungo termine di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” ;
- della nota prot. n. 13813 del 13/09/2024 del Direttore Generale di SSservizi Bene Comune s.p.a. - Provvedimento n. 203 del 13/09/2024 di aggiudicazione a RE s.p.a. del “ERo di noleggio a lungo termine di n. 197 automezzi per la raccolta rifiuti” ;
- con riferimento al ricorso per motivi aggiunti presentato da EC servizi s.r.l.:
- del provvedimento n. 247 del 31/10/2024 con il quale la SSservizi ha annullato in via di autotutela il provvedimento del Direttore Generale n. 203 del 13/09/2024 di aggiudicazione della gara in favore della Ditta RE, esclusivamente nella parte in cui con esso viene annullata l’intera gara, anziché concluderla positivamente con l’aggiudicazione della stessa a EC ER, previa la sua ammissione;
- con riferimento al ricorso con motivi aggiunti proposto dalla RE S.p.A., volto
all’annullamento: - del Provvedimento n. 247 del 31.10.2024 notificato il 4.11.2024 di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione disposta con Provvedimento del Direttore Generale n. 203 del 13.09.2024 in favore della ditta RE S.p.A.; - del Provvedimento emesso dal Responsabile Unico del Progetto prot. 16981 del 5.11.2024 di “Esclusione del concorrente RE SPA – DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA” ; nonché di tutti gli altri atti premessi, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi, tra gli altri, le note di avvio del procedimento, le Relazioni del RUP al Direttore Generale e la nota del DEC prot. n. 14178 del 19.9.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SS ER Bene Comune S.p.A. e di EN S.P.A;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale EC ER S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio notificato il 30 settembre 24 e depositato il 14 ottobre 2024, la la EC ER S.r.l., chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) i verbali di gara n. 15 in data 6 giugno 2024 e n. 17 in data 12 giugno 2024 della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento del “servizio di noleggio a lungo termine, della durata di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi, full service senza conducente di 197 automezzi per la raccolta rifiuti” (C.I.G.: A020557CEE); b) la determinazione del responsabile unico del procedimento n. 11167 in data 19 luglio 2024 con cui sono stati approvati i verbali di gara; c) la nota del responsabile unico del procedimento n. 11186 del 22 luglio 2024 relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta della EC ER S.r.l.; d) la nota del responsabile unico del procedimento n. 13061 in data 30 agosto 2024, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura; e) la nota del responsabile unico del procedimento n. 13149 del 2 settembre 2024 con cui è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della RE S.p.A.; f) il provvedimento di SSservizi Bene Comune n. 13813 in data 13 settembre 2024 con cui la procedura è stata aggiudicata in favore della RE S.p.A..
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
La procedura di cui si tratta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si riferisce al noleggio per trentasei mesi rinnovabili per ulteriori trentasei mesi di 197 veicoli per la raccolta dei rifiuti. Hanno partecipato alla gara la ricorrente e la controinteressata. La ricorrente, inizialmente classificata al primo posto della graduatoria con complessivi punti 84,203, è stata esclusa dalla procedura all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta a causa di presunte incongruenze nell’offerta rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM), i quali richiedono una percentuale minima di veicoli a basse emissioni (38,5% del totale). La gara è stata successivamente aggiudicata in favore della RE S.p.A., che ha riportato complessivi punti 62,840, nonostante tale concorrente non rispettasse i requisiti previsti dalla normativa e dal bando di gara. La stazione appaltante, ad ogni buon conto, ha successivamente avviato il procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue.
La stazione appaltante ha escluso la ricorrente sul rilievo della presunta non conformità dei mezzi offerti ai CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica in data 23 giugno 2022, il quale stabilisce limiti per le emissioni di CO2 e NOx. I veicoli offerti dalla ricorrente rispettano, invece, i limiti indicati e ciò soprattutto grazie al sistema di ibridizzazione sviluppato dalla società TR Engineering. Alcuni documenti utilizzati dalla stazione appaltante per giustificare l’esclusione, come ad esempio le schede preliminari, non indicano, in realtà, le specifiche tecniche definitive dei mezzi offerti, che risultano, invece, conformi ai CAM per le emissioni NOx e CO2. In particolare, i mezzi di categoria N1 (gruppi 1 e 8) sono stati giudicati non conformi in ragione delle emissioni CO2 superiori a 50 g/km, ma trattasi, in realtà, di veicoli ibridizzati spinti che, al contrario, rispettano pienamente i requisiti prescritti, con emissioni CO2 inferiori a 45 g/km, come risulta dalle certificazioni fornite dalla TR Engineering. I dati riportati nei documenti di gara, come i facsimili dei verbali di relazione di ibridizzazione, non possono esser considerati definitivi, come già è stato indicato, e sono stati utilizzati in modo improprio dalla stazione appaltante per giustificare l’esclusione. L’offerta della ricorrente contemplava il 38,5% di mezzi verdi (ibridi o elettrici), nel rispetto di quanto previsto nel citato decreto relativo ai CAM, e comprendeva un’ampia percentuale di veicoli conformi a quanto previsto in materia di emissioni NOx. Sono stati, infatti, offerti mezzi a basso impatto ambientale per tutte le categorie richieste dal bando (N1, N2 e N3), nel pieno rispetto della lex specialis. L’esclusione della ricorrente costituisce, quindi, il frutto di una valutazione frettolosa e superficiale, fondata su una documentazione preliminare non rappresentativa delle caratteristiche tecniche definitive dei veicoli offerti. L’aggiudicazione in favore della controinteressata è illegittima, in primo luogo in quanto il bando richiedeva un minimo di 218 mezzi, comprese le scorte, e l’aggiudicataria ha dichiarato di fornire soltanto 197 mezzi. Gli ulteriori dodici veicoli indicati come offerta migliorativa non sono conformi, né possono considerarsi parte dell’offerta principale. L’offerta della controinteressata non è conforme ai CAM e, in particolare, non rispetta il numero minimo di veicoli a basso impatto ambientale richiesto (50% del parco mezzi). L’aggiudicataria non ha fornito sufficienti mezzi elettrici, ibridi o alimentati con combustibili alternativi. La valutazione della stazione appaltante risulta contraddittoria, non essendo stati applicati per la controinteressata gli stessi criteri che hanno condotto all’esclusione della ricorrente, con conseguente violazione della par condicio. L’art. 18 del disciplinare imponeva, altresì, ai concorrenti di dichiarare l’impegno a rispettare le quote di genere e di occupazione giovanile previste dalla normativa e la controinteressata non ha fornito tale dichiarazione. Il comportamento dell’Amministrazione risulta, altresì, contrario ai principi di economicità e buon andamento.
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, la RE S.p.A., chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato mediante ricorso autonomo da valere anche come motivi aggiunti (art. 120, settimo comma, c.p.a.): a) il provvedimento della stazione appaltante n. 247 in data 31 ottobre 2024, con cui è stato annullata in autotutela l’aggiudicazione disposta con atto n. 203 del 13 settembre 2024; b) il provvedimento del responsabile unico del procedimento n. 16981 in data 5 novembre 2024, con cui è stata disposta l’esclusione della società dalla procedura e la gara è stata dichiarata deserta; c) le comunicazioni di avvio del procedimento, le relazioni del responsabile unico del procedimento e la nota n. 14178 del 19 settembre 2024.
Nel ricorso, veniva rappresentato che dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante ha avviato un procedimento per verificare presunte incongruenze nell’offerta tecnica della RE S.p.A.; a seguito di tale procedimento, la SS ER ha disposto l’annullamento in autotutela della aggiudicazione sul rilievo che l’offerta della ricorrente non rispettasse i CAM e la gara è stata dichiarata deserta.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue.
L’offerta della ricorrente è pienamente conforme ai CAM, i quali richiedono che almeno il 38,5% dei veicoli offerti sia a basse emissioni (mezzi elettrici, ibridi o a gas naturale).
La società ha offerto: - 19 veicoli elettrici per il gruppo 1; - 32 veicoli elettrici per il gruppo 8; - 12 veicoli elettrici come opzione aggiuntiva; - 3 veicoli sostitutivi elettrici per il gruppo 8, da utilizzare in caso di necessità. Trattasi di 66 veicoli su 159, pari al 41,5%.
La documentazione tecnica includeva specifiche dettagliate, certificazioni di conformità e descrizioni delle caratteristiche ambientali dei veicoli, ma la stazione appaltante ha ignorato tali dati e ha valutato erroneamente i mezzi di cui si tratta. I 12 veicoli elettici facenti parte dell’offerta migliorativa non sono stati computati dalla stazione appaltante senza che sul punto sia stata resa adeguata motivazione. Il direttore dell’esecuzione del contratto, i cui compiti sono, per l’appunti limitati alla fase esecutiva, ha interferito nella fase valutativa, esprimendo perplessità tecniche che esorbitavano dalle sue competenze e influenzando il procedimento in autotutela con apprezzamenti fondati su dati parziali e su un’interpretazione arbitraria delle informazioni tecniche.
La decisione di annullamento non chiarisce: - se i veicoli proposti dalla società siano stati considerati endotermici o elettrici; - perché i 12 veicoli migliorativi non siano stati inclusi nel computo del 38,5%, dovendo osservarsi al riguardo che il disciplinare non escludeva esplicitamente dal computo di tale percentuale i veicoli migliorativi.
La stazione appaltante ha richiesto chiarimenti in modo ambiguo, non rendendo agevole il compito di fornire risposte adeguate. La società ha, comunque, fornito tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati tecnici, le certificazioni e le descrizioni complete dei mezzi offerti, sebbene la stazione appaltante abbia ignorato tale documentazione, nonché i chiarimenti resi dalla concorrente, adottando una decisione fondata su motivazioni confuse e contraddittorie. L’Amministrazione ha erroneamente e superficialmente interpretato i requisiti contemplati dai CAM, posto che tutti i veicoli offerti dalla società rispettano i requisiti minimi ambientali e tecnici di cui alla lex specialis, incluse le specifiche relative alle emissioni CO2 e NOx. Il procedimento non è stato condotto in modo trasparente ed è stato avviato in assenza di validi presupposti. L’annullamento dell’aggiudicazione e la dichiarazione che la gara era andata deserta costituiscono, altresì, violazione del principio della par condicio, posto che le perplessità sollevate dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta della società non sono state, invece, sollevate nei confronti degli altri operatori economici che hanno partecipato alla gara.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 20 novembre 2024 la EC ER S.r.l., chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato il menzionato provvedimento n. 247 del 31 ottobre 2024, nella parte in cui esso dispone l’annullamento della procedura in luogo di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della società.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato in larga parte alle censure di cui al ricorso introduttivo, potendo, comunque, precisarsi quanto segue.
Veniva premesso che l’annullamento della gara comporta un dispendio di risorse pubbliche e la mancata realizzazione degli obiettivi per cui la procedura è stata avviata. Veniva rappresentato che la flotta offerta dalla ricorrente si compone di 220 automezzi, suddivisi in: - N1 (gruppi 1, 7 e 8): oltre il 38,5% dei mezzi conformi ai CAM (veicoli ibridi ed elettrici); - N2 e N3 (gruppi 2-6): oltre il 10% di veicoli conformi ai requisiti ambientali.
La ricorrente ha collaborato con la società TR Engineering per sviluppare veicoli "ibridizzati spinti" che rispettano le soglie di emissione richieste (CO2 < 50 g/km e NOx < 0,0656 g/km).
Sono state fornite schede tecniche e relazioni dettagliate che dimostrano la conformità dei mezzi ai requisiti ambientali, ma il responsabile unico del procedimento ha erroneamente preso in considerazione alcune schede tecniche preliminari e ha ignorato i chiarimenti che erano stati forniti dalla ricorrente. Alcuni valori relativi a CO2 e NOx sono stati apprezzati con riferimento a veicoli non ancora ibridizzati.
Con ricorso incidentale (notificato in data 16 dicembre 2024 e depositato in data 17 dicembre 2024) la EC ER impugnava: a) il citato provvedimento n. 247 del 31 ottobre 2024, nella parte in cui esso non accerta ulteriori carenze nell’offerta della controinteressata; b) il provvedimento n. 16981 del 5 novembre 2024, con cui la controinteressata è stata esclusa dalla procedura e la gara è stata dichiarata deserta; c) le note di avvio del procedimento, le relazioni del responsabile unico del procedimento e la nota del n. 14178 del 19 settembre 2024, nella parte in cui con tali atti non sono state accertate ulteriori carenze e motivi di esclusione della controinteressata dalla procedura di cui si tratta.
Nel ricorso incidentale la società ha fondamentalmente ribadito le censure già sollevate, precisando quanto segue.
La RE S.p.A. ha dichiarato nella propria relazione tecnica di poter fornire soltanto 197 automezzi: il dato è riportato chiaramente nella tabella riepilogativa e nella documentazione allegata (pagine 97-98), dove sono elencati i mezzi divisi per gruppo. Il numero minimo richiesto non risulta raggiunto anche se si considerano i 12 veicoli indicati come "offerta migliorativa" e, comunque, tali veicoli, appartenenti al gruppo 8 (autocarri con vasca da 3,5 metri cubi), non soddisfano i requisiti di sostenibilità ambientale (non essendo mezzi elettrici o ibridi). Non è chiaro, inoltre, se tali mezzi siano effettivamente aggiuntivi o destinati a sostituire i veicoli principali in caso di guasto, sicché sotto tale profilo l’offerta appare ambigua.
Con memoria in data 25 gennaio 2025, la SS ER ha svolto, in sintesi, le seguenti difese.
La EC ER S.r.l. è stata esclusa alla gara perché i mezzi offerti non rispettavano i CAM e le giustificazioni fornite dalla società sono state ritenute non adeguate, in particolare con riferimento ai mezzi ibridi, che superavano i limiti di emissione consentiti. L’art. 57, secondo comma, del decreto legislativo n. 36/2023 impone il rispetto dei CAM e l’offerta della società includeva mezzi “ibridizzati” che non raggiungevano la riduzione minima delle emissioni prevista (il 38,5% dei mezzi dovevano, infatti, essere “puliti” secondo le soglie stabilite). La documentazione fornita dalla EC ER S.r.l. includeva due soli veicoli totalmente elettrici (pari all’1,36% del totale); d) le schede tecniche dei mezzi “ibridizzati” indicavano una riduzione di emissioni del 3%, inferiore ai requisiti di cui ai CAM. Non sono state fornite ulteriori specifiche tecniche, né chiarimenti convincenti, in occasione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La società ha successivamente corretto i dati tramite nuove relazioni tecniche, creando in tal modo confusione e incoerenza. La stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità tecnica in modo ragionevole e in conformità alla normativa vigente. Dopo l’aggiudicazione, sono anche emerse incongruenze relative all’offerta della RE S.p.A., con particolare riferimento alla mancanza di indicazioni chiare sul rispetto dei CAM per i veicoli aggiuntivi e sostitutivi e alla circostanza che non risultavano elettrici i veicoli offerti per il gruppo 8 (autocarri). Il decreto legislativo n. 36/2023 obbliga le stazioni appaltanti a includere nei bandi di gara specifiche tecniche conformi ai CAM, sicché i mezzi offerti devono rispettare i requisiti ambientali minimi, inclusi i limiti stringenti relativi alle emissioni.
La EC ER S.r.l. non ha, quindi, fornito mezzi “puliti” rispettando la prescritta soglia del 38,5% e la RE S.p.A. ha omesso di chiarire e provare la natura “elettrica” dei mezzi migliorativi e sostitutivi.
Le valutazioni discrezionali della stazione appaltante non possono esser sindacate, se non obiettivamente irragionevoli, e, in particolare, l’apprezzamento in ordine alla congruità dell’offerta si fonda su un approccio globale e sintetico che può essere censurato solo nel caso di irregolarità macroscopiche.
Con memoria in data 28 gennaio 2025 la RE S.p.A., nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue.
I veicoli della EC ER S.r.l. superano il limite di emissione di 50 g/km. Dai documenti ufficiali (libretti di circolazione e certificati di conformità) risulta quanto segue: - veicoli del gruppo 1: 238 g/km; - veicoli del gruppo 8: fino a 277,2 g/km. La tecnologia di ibridizzazione riduce le emissioni solo del 3%. La tecnologia di ibridizzazione, inoltre, non è riconosciuta dai costruttori ufficiali, né dagli enti competenti. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 37171 del 31 dicembre 2024 chiarisce che i kit di ibridizzazione non trasformano i mezzi in veicoli ibridi conformi. Solo due dei 66 veicoli della EC ER S.r.l. sono effettivamente "puliti" (i veicoli completamente elettrici, cioè).
La RE S.p.A. ha offerto 230 veicoli, rispettando le prescrizioni della lex specialis (197 veicoli principali e 33 veicoli sostitutivi), come risulta dalla documentazione ufficiale e dai chiarimenti che sono stati forniti. In particolare, la RE S.p.A. ha dichiarato che i veicoli del gruppo 8 e i 12 veicoli dell’offerta migliorativa sono elettrici. I veicoli dell’offerta migliorativa hanno caratteristiche identiche a quelle dei veicoli già dichiarati "puliti" con riferimento alla categoria principale. Quanto all’assunzione di personale giovanile e femminile, la RE S.p.A. ha dimostrato che, avendo meno di cinquanta dipendenti, non era soggetta a tale obbligo. La EC ER S.r.l., in quanto esclusa dalla procedura, non ha interesse a contestare l’aggiudicazione in favore della RE S.p.A.
La contestazione sul numero e sulla tipologia dei veicoli offerti dalla RE S.p.A. risulta, quindi, priva di fondamento.
Con memoria depositata in data 1 febbraio 2024 EC ER S.r.l., nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue.
La conformità delle emissioni dei veicoli offerti da EC ER S.r.l. può essere verificata solo in fase di collaudo e di omologazione, mentre la stazione appaltante ha fondato il provvedimento di esclusione sulla lettura delle schede tecniche generali, le quali descrivono i veicoli nella loro configurazione di serie. La EC ER S.r.l. ha allegato nuove schede tecniche rilasciate da TR Engineering, le quali certificano emissioni CO2 inferiori a 45 g/km e il funzionamento in modalità elettrica pura. La commissione aveva inizialmente validato l’offerta della EC ER S.r.l. e solo successivamente il responsabile unico del procedimento ha ritenuto di avviare una verifica relativa all’anomalia, ritenendo non sufficientemente chiara la conformità ai CAM. Nonostante le spiegazioni dettagliate fornite dalla società, la stazione appaltante ha ignorato le giustificazioni rese e ha disposto l’esclusione senza procedere all’audizione della concorrente e ritenendo erroneamente che i veicoli non potessero funzionare in modalità solo elettrica, mentre le nuove schede tecniche dimostrano il contrario. L’Amministrazione ha contestato la circostanza che i mezzi abbiano sia ricarica rigenerativa che ricarica esterna, ritenendo erroneamente che le due caratteristiche siano incompatibili.
Con memoria depositata in data 1 febbraio 2025, la RE S.p.A., nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue.
La EC ER S.r.l. ha offerto 68 mezzi “puliti” , di cui 66 ibridi con frenata rigenerativa e due completamente elettrici. La società non ha fornito prove certe quanto alla circostanza che i 66 veicoli ibridi rispettino i limiti di emissione stabiliti dai CAM. Nel corso della gara, invero, la società non ha allegato alcun documento ufficiale che certificasse emissioni ≤ 50 g/km e ha cercato di integrare inammissibilmente la documentazione in fase di contenzioso. Dai dati tecnici forniti dalla stessa società risulta che il sistema di ibridizzazione riduce l’emissione di CO₂ solo nella misura del 3%. La Motorizzazione ha, inoltre, chiarito che: - i kit di ibridizzazione monomodale con frenata rigenerativa non sono omologabili; - non esiste una normativa specifica per tali sistemi; - non è stato rilasciato nulla-osta dai costruttori per poter considerare tali modifiche conformi ai regolamenti di omologazione. La Motorizzazione ha, quindi, disposto la sospensione del montaggio dei kit e chiesto di verificare i veicoli già modificati. In fase di autotutela la stazione appaltante ha, poi, ritenuto che i 12 mezzi di cui all’offerta migliorativa della RE S.p.A. non potessero essere inclusi nel computo della percentuale del 38,50%, ignorando il fatto che la commissione di gara aveva già validato l’offerta della RE S.p.A.. L’Amministrazione ha giustificato il proprio mutato orientamento in modo arbitrario e in difetto di solide basi giuridiche. Il capitolato tecnico non vietava di includere nel computo dei veicoli puliti mezzi proposti in sede di offerta migliorativa. La documentazione di gara conferma che trattasi di veicoli elettrici. La EC ER S.r.l. non ha interesse a contestare l’aggiudicazione e non può sollecitare l’annullamento della procedura, con conseguente ripetizione della gara.
All’udienza del 13 febbraio 2025, sentite le parti, la causa veniva assunta in decisione.
Sulla legittimità del provvedimento di esclusione di EC ER S.r.l.
La società EC ER S.r.l. è stata esclusa dalla procedura di gara per violazione dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale impone l'inclusione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) nella documentazione di gara. Tali criteri stabiliscono che i veicoli proposti devono soddisfare i requisiti fissati dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022.
Più specificatamente, il D.M. della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021 e il D.M. 23 giugno.22 richiedono che almeno il 38,5% dei veicoli M1 e N1 siano "puliti" , con emissioni di CO2 ≤ 50 g/km. La normativa di gara prevedeva che il numero totale di veicoli deve includere mezzi ordinari, sostitutivi e quelli dell'offerta migliorativa. La Stazione Appaltante chiariva che il 38,5% doveva essere calcolato sui mezzi dei gruppi 1, 7 e 8.
Pertanto, le offerte tecniche presentate dai concorrenti erano tenute a conformarsi ai C.A.M. delineati nell'allegato 1 del citato decreto, in particolare al punto D.a.1, il quale prescrive che almeno il 38,5% dei veicoli debba essere classificato come "pulito" , vale a dire con emissioni di CO2 inferiori alle soglie fissate.
Nell'ambito della gara, EC ER ha presentato un'offerta comprendente 66 veicoli ibridi e 2 veicoli dichiarandoli come completamente elettrici. Tuttavia, la documentazione fornita non attestava il raggiungimento della percentuale richiesta di veicoli "puliti" , in quanto è emerso che i veicoli ibridi superavano le soglie di emissione stabilite.
Più specificatamente è risultato che i veicoli proposti erano dotati di motore endotermico e successivamente "ibridizzati" , incapaci di funzionare esclusivamente in modalità elettrica.
Al riguardo occorre richiamare la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per la motorizzazione prot. 37171 del 31.12.2024.
Tale circolare (emessa su impulso della Motorizzazione di SS, riguardante l'installazione di “kit per ibridizzazione di veicoli con frenata rigenerativa” ) chiarisce che tali kit sono stati installati senza normativa specifica e senza Nulla Osta dei costruttori, non riconducendoli a versioni già omologate.
La Direzione specifica che il kit non può essere definito “Sistema per ibridizzazione veicoli con frenata rigenerativa” e contesta il procedimento di installazione, che deve avvenire presso un Centro Prova Autoveicoli e non presso la Motorizzazione Civile.
Veniva specificato che il Codice della Strada (art. 75, comma 3 bis) prevede la possibilità di non richiedere il nulla osta solo in presenza di un Decreto Ministeriale specifico.
Ciò posto occorre osservare che il D.M. del 1° dicembre 2015 n. 219 riguardante il sistema di riqualificazione elettrica, definisce il "sistema di riqualificazione elettrica" come un sistema che trasforma un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica.
Pertanto, il sistema installato dalla ditta EW EN SR non sostituisce il motore endotermico ma monta un accumulatore di energia in frenata, non rientrando nelle disposizioni del D.M. richiamato.
In sintesi, secondo la Circolare prot. 37171 del 31 dicembre 2024, i veicoli offerti da EC ER montano un dispositivo che, in assenza di omologazione e di nulla osta, non è definibile ibrido e la loro propulsione resta quella originaria.
Il Ministero conclude intimando alla ditta di sospendere il montaggio dei kit e di comunicare su quali veicoli sono già stati installati per consentire le necessarie valutazioni.
Occorre osservare altresì che la normativa stabilisce che le prove di emissione devono basarsi su documentazione ufficiale, come le carte di circolazione.
Deve rilevarsi, inoltre, che la società EC ER s.r.l. pretende che sia valutata documentazione che non è stata prodotta alla stazione appaltante (ma solo successivamente nel corso del giudizio), ciò che costituirebbe una violazione della par condicio dei concorrenti e del divieto di integrazione postuma della documentazione già richiesta dalla stazione appaltante.
Le relazioni tecniche fornite dalla TR, oltre ad essere state presentate dopo l'esclusione, risultano contraddittorie e non possono essere considerate valide per i motivi sopra esposti dal Ministero nella circolare sopra richiamata e comunque non potevano superare i dati ufficiali risultanti dalle carte di circolazione.
In conclusione, risulta legittimo l’operato della SS ER Bene Comune che ha disposto la esclusione della ricorrente principale posto che l’offerta non rispettava i Criteri Ambientali Minimi, poiché solo 2 dei 66 mezzi dichiarati erano effettivamente "puliti".
Sulla legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione e del provvedimento di esclusione della EN.
Con il provvedimento di autotutela, la stazione appaltante ha ritenuto che i 12 mezzi, di cui all’offerta migliorativa della RE S.p.A., non potessero essere inclusi nel computo della percentuale del 38,50%.
In altri termini, la SS ER ha ritenuto che i 12 veicoli aggiuntivi, proposti come miglioria, non possano rientrare nel conteggio dei mezzi "puliti" per raggiungere il 38,5% richiesto dai Decreti CAM, poiché non sarebbero a propulsione elettrica e corrisponderebbero al massimo alle caratteristiche del Gruppo 8 (ossia la categoria dei mezzi autocarro a benzina).
Tale determinazione è illegittima.
In primo luogo, occorre osservare che il capitolato tecnico non vieta di includere nel computo dei veicoli puliti anche i mezzi proposti in sede di offerta migliorativa.
Dalla documentazione prodotta agli atti di gara risulta che il Gruppo 8 sia composto da veicoli ad alimentazione elettrica, e che i 12 veicoli aggiuntivi avrebbero le stesse caratteristiche.
Nella Relazione Tecnica vengono forniti da parte di EN chiarimenti sufficienti a dimostrare che i mezzi offerti in questione siano elettrici.
Con riferimento alla censura con la quale si contesta a EN la carenza dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota giovanile e femminile, si evidenzia quanto segue.
L’art. 46 del D.Lgs. 198/06 obbliga le aziende con oltre cinquanta dipendenti a redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
L’art. 8 del Disciplinare esclude dalla gara gli operatori economici che non presentano tale rapporto, ma EN ha meno di 50 dipendenti e quindi non è soggetta a tali obblighi e non può essere esclusa ai sensi dell’art. 8.
Posto che EN non ha l’obbligo di impiegare una quota di occupazione giovanile e femminile, conseguentemente non deve presentare alcun impegno dichiarativo al riguardo.
Conclusivamente (con riferimento ai mezzi di gravame proposti dalla EC ER s.r.l.) il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e va rigettato, il ricorso per motivi aggiunti diventa improcedibile in ragione del rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale proposti dalla EC ER s.r.l. è infondato e per l’effetto va rigettato.
Il ricorso proposto da EN, invece, va accolto con la specificazione che l’annullamento degli atti impugnati (ossia il provvedimento n. 247 del 31 ottobre 2024 di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione disposta in favore della ditta RE S.p.A. e il provvedimento esclusione di EN Spa) fa rivivere la determina n. 203 del 13 settembre 2024 di aggiudicazione della gara in favore della EN.
Restano chiaramente salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione.
Il Collegio, considerata la peculiarità della vicenda e gli interessi coinvolti nella fattispecie, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio, dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti e rigetta il ricorso incidentale proposti dalla EC ER s.r.l.;
- accoglie il ricorso proposto da EN s.p.a. e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati (ossia il provvedimento n. 247 del 31 ottobre 2024 di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione disposta in favore della ditta RE S.p.A. e il provvedimento di esclusione della EN Spa);
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO