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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 gennaio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2481/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rianna, PEC: Parte_1
e Isabella Maselli, PEC ed elettivamente Email_1 Email_2
domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Giordano Bruno 169
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI
STEFANO ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- p.e.c. t Email_3
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.10.2023 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – n. 4039/2023 pubblicata il 14.6.2023, non notificata, con la quale - atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione richiesta in data successiva alla notifica del ricorso - era CP_2
stata dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione per metà delle spese di lite e con condanna dell' al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in € 933,00 oltre CP_1
accessori di legge.
L'appellante, che aveva promosso l'azione di primo grado perché, pur avendo ottenuto il verbale di accertamento dell'invalidità in sede amministrativa ed aver inviato all' la CP_2
documentazione per dimostrare i requisiti socio economici con tutti gli elementi necessari per il pagamento, non aveva ottenuto alcun riscontro nei termini, si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio evidenziando la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., l'illogicità della motivazione e la violazione minimi previsti dal DM 55/2014 ed aggiornati dal DM 147/22 ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa del 7.1.2025 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
gravame tenuto conto che controparte ha prodotto in primo grado una nota spese con importo incongruo e che la causa si è connotata per la particolare semplicità.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare per metà tra le parti.
La parte appellante si duole della disposta parziale compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso in esame è pacifico che, nonostante la puntuale collaborazione prestata dall'appellante per ottenere il pagamento del dovuto secondo la procedura amministrativa,
l' ha pagato solo dopo la notifica del ricorso di primo grado e dopo che erano CP_2
ampiamente scaduti i termini amministrativi concessi all' per il pagamento. CP_2
Orbene, a parere della Corte, la compensazione parziale delle spese di primo grado parti sul presupposto della “correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio” non può trovare giustificazione.
La domanda della era fondata ed in applicazione del principio della pacifica Parte_1
soccombenza “virtuale” dell - che ha corrisposto all'odierna appellante le somme CP_2
richieste, dopo la notifica degli atti introduttivi del giudizio, così soddisfacendo interamente le pretese - non vi erano ragioni per la compensazione, neppure parziale, delle spese del grado che vanno invece liquidate interamente tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Nel caso di specie la domanda introduttiva era fondata e solo dopo l'azione proposta l'appellante ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste a carico dell' per intero. CP_2 Non c'è specifica contestazione sull'importo liquidato che ha tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, dell'esito del giudizio, del valore della controversia ed è rispettoso dei minimi sulla base del D.M. 55/2014 aggiornato dal DM 147/22 (scaglione entro 26.000,00) all'appellante andrà quindi riconosciuta l'ulteriore metà e quindi l'importo di € 933,00.
La sentenza impugnata va, quindi, in questo senso riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo sempre ai sensi del DM n. 55 del 2014, aggiornato dal DM 147/22 tenuto conto dello scaglione fino ad € 1.100,00 tenuto conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione per la metà degli importi previsti dal D.M. 55 cit.
PQM
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata condanna l al pagamento, in favore di delle spese del primo grado che liquida CP_2 Parte_1
in € 1.866,00 (in luogo di € 933,00) oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge con attribuzione, in solido, agli avv.ti Isabella Maselli e Antonio Rianna
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che CP_2
liquida in € 337,00 oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge con attribuzione, in solido, agli avv.ti Isabella Maselli e Antonio Rianna.
Napoli, 17 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente