TRIB
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2856/2019 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 19 giugno 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Fiesoli e Francesca Dello Strologo ed E_ elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 25, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Irene Mancuso, con studio in Pisa alla Via C.P. Maffi n. 28, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE E
in persona del l.r pro tempore, per atto notar Controparte_2 [...] in Tivoli del 3.7.2014, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Per_1 Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21276 del 21.7.2015 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.11.2019 e ritualmente notificato, ha convenuto in E_ giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, e per ivi sentir accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni di merito:
- IN TESI: ritenuta la natura privatistica di e/o la natura privatistica del rapporto di lavoro CP_1 svolto tra le parti a) accertare e dichiarare, gli effetti dell'artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/03, la nullità dei contratti di lavoro a progetto così come stipulati fra le parti, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 d.lgs. n. 276/03, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 E_ Controparte_1
o dalle diverse date ritenute di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità di qualsiasi atto di conferimento incarico e/o comunque denominato, intervenuto fra le parti;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e E_ CP_1 dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, o dalle diverse date ritenute di Giustizia;
c)
[...] accertare e dichiarare che nel corso del suddetto rapporto di lavoro subordinato il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili: in tesi, al V livello del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, con condanna pagina 1 di 10 della al pagamento delle differenze retributive pari ad € 155.260,61 delle quali € Controparte_1 49.588,75 a titolo di T.F.R. ed € 11.981,17 a titolo di compenso relativo alle ultime tre mensilità del rapporto, o nelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, in ogni caso anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in ipotesi, al IV del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, con condanna della al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive pari ad € 154.631,06, delle quali € 49.546,09 a titolo di T.F.R. e di € 11.928,15 a titolo di compensi relativi alle ultime tre mensilità di lavoro, ovvero nelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, e, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in ogni caso, condannare alla corresponsione delle indicate differenze retributive sulla base del Controparte_1 C.C.N.L. ritenuto applicabile, ovvero ex art. 36 Cost.; d) con regolarizzazione contributiva e previdenziale;
- IN IPOTESI: ritenuta la natura pubblica di e/o la natura pubblica del rapporto di Controparte_1 lavoro intercorso fra le parti, a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, la nullità, illegittimità e/o inefficacia dei contratti di lavoro a progetto così come stipulati fra le parti;
in ogni caso, di qualsiasi atto di conferimento incarico e/o comunque denominato, intervenuto fra le parti;
b) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra
[...] e dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, o dalle diverse date E_ Controparte_1 ritenute di Giustizia;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare che nel corso del suddetto rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili, in tesi, al V livello del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, in ipotesi, riconducibili al IV del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria;
ovvero riconducibili al livello e al C.C.N.L. ritenuti di giustizia;
d) accertare e dichiarare il diritto di
[...] al pagamento delle differenze retributive, con regolarizzazione della sua posizione E_ previdenziale assistenziale e contributiva, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali anche ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010; e) conseguentemente, condannare Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente, in via principale, della complessiva somma di € 155.260,61 (delle quali € 49.588,75 a titolo di T.F.R.), ovvero delle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost., ovvero, in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in ipotesi, della complessiva somma di € 154.631,06 a titolo di spettanze economiche (delle quali € 49.546,09 a titolo di T.F.R.), ovvero delle diverse, maggiori o minori somme ritenuta di Giustizia, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
f) conseguentemente, condannare al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. Controparte_1 165/2001 nella misura pari a dodici mensilità (in ogni caso non inferire alle 2,5 mensilità) della retribuzione globale di fatto pari in tesi ad € 5.663,59 in forza del V liv. C.C.N.L. allegato, in ipotesi a
€ 5.480,53 in forza del IV livello C.C.N.L. allegato, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, ovvero ex art. 36 Cost ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
g) condannare al Controparte_1 risarcimento del danno ulteriore ex art. 1223 c.c. da liquidarsi in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio. 2. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale Controparte_1 adito di accertare e dichiarare infondate nel merito la domanda di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti co.co.pro.; la domanda di riqualificazione dei contratti di co.co.pro. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
la domanda di accertamento e declaratoria della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti;
la domanda di condanna dell al pagamento Controparte_1 del risarcimento dei danni conseguenti, anche ai sensi dell'art. 36 d.lgs n. 165/2001, alla nullità dei termini apposti;
conseguentemente, accertare e dichiarare che il rapporto intercorso fra le parti è da inquadrare in un regolare rapporto di collaborazione a progetto e che nulla è dovuto da
[...]
a in subordine, nella denegata ipotesi in cui dichiari la nullità Controparte_1 E_ dei contratti a progetto intervenuti fra le parti, accertare e dichiari la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le stesse, accertare e dichiarare la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorso;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni voce retributiva, e di pagina 2 di 10 tutte le competenze alle stesse correlate, dal 10.1.2008 al 13.7.2013, in ragione del termine prescrizionale quinquennale decorrente, a ritroso, dal 13.7.2018 data di notificazione della diffida ad adempiere ricevuta dall il tutto con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari del presente giudizio.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in ipotesi di CP_2 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e di condanna in favore della ricorrente al pagamento di differenze retributive, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi in relazione al periodo di causa e in ragione delle somme assoggettabili a contribuzione, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia;
con il favore delle spese.
4. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, della prova orale sfogata e della CTU contabile disposta e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 19 giugno 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle deposizioni testimoniali raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. È provato dai documenti in atti (docc.1 da a) a i), 2, 3 fasc. ric.) e, comunque, è incontroverso tra le parti, che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...] in forza degli atti di conferimento di incarico, dei contratti Controparte_3 a progetto e delle relative proroghe di seguito elencati:
*10.01.2008 – 31.12.2009: “atto di conferimento incarico” del 13.11.07, avente a oggetto l'attribuzione dell'incarico di coordinatore delle azioni progettuali previste per la realizzazione del Protocollo d'Intesa del 10 luglio 2007 denominato “Reti sociali a sostegno del welfare locale”, contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 2007, sottoscritto dalla Pt_2
da e dagli altri soggetti ivi elencati, nell'ambito del gruppo di lavoro a
[...] Controparte_1 supporto delle fasi di attuazione del Protocollo d'Intesa stesso;
* 31.12.2009 – 30.06.2010: “prolungamento durata contratto a progetto” del 18.12.2009;
* 30.06.2010 – 31.12.2010: “prolungamento durata contratto a progetto” del 28.06.2010;
* 23.05.2011 – 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. Parte_2 307/11 del 26.4.2011, diretto all'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Sociali a sostegno del Welfare locale”, avente a oggetto il conferimento a dell'incarico di E_ coordinatore del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che seguirà e interverrà in tutte le fasi di svolgimento del Progetto in qualità di segreteria tecnica;
* 23.5.2011 – 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. Parte_2 849/2009 del 5.10.2009, finalizzata ad implementare un modello di governance montana inclusiva comune, denominato “Fondo per la montagna”, avente a oggetto il conferimento a E_ dell'incarico di coordinatore del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che seguirà e interverrà in tutte le fasi di svolgimento del Progetto in qualità di segreteria tecnica;
* 23.5.2011 - 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla Delibera Regionale Toscana n. 1157/2008 del 28.12.2010, riguardante un intervento sperimentale nelle zone montane volto a sostenere una serie di azioni per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la redazione di PEBA (Piani di Eliminazione di Barriere Architettoniche), progetto denominato “Definizione di un Centro Regionale sull'Accessibilità”;
* 23.5.2011 - 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. 307/11 Parte_2 del 26.4.2011, con la quale e hanno deciso di intraprendere un percorso Parte_2 CP_1 di intervento sperimentale nelle zone montane volto a sostenere una serie di azioni per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Sociali a sostegno del Welfare locale”;
pagina 3 di 10 * 20.01.2012 – 30.06.2012: “contratto a progetto” del 16.01.12 sempre relativo alla delibera della n. 307/11 del 26.4.2011 per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Parte_2 Sociali a sostegno del Welfare locale”;
* 20.1.2012 – 30.6.2012: “contratto a progetto” del 16.1.2012 relativo alla Delibera Regionale Toscana n. 849/2009 del 5.10.2009 volta a implementare un modello di governance montana inclusiva comune, più comunemente denominato Fondo per la Montagna;
* 15.3.2013 – 31.12.2014 contratto a progetto (doc. 2 – scheda anagrafica e professionale);
* 29.4.2015 – 31.12.2015 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 13.1.2016 – 30.4.2016 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 30.5.2016 – 31.7.2016 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 18.10.2016 – 31.12.2016 contratto di collaborazione del 13.10.2016 (doc. 3), avente a oggetto il conferimento dell'“incarico di collaborazione generica”. 7. In primo luogo, deve rilevarsi, con riguardo alle prestazioni lavorative del risalenti al E_ periodo 10.01.2008 – 31.12.2009 e che, almeno formalmente, non sarebbero state rese a titolo di contratto a progetto, che la (ri)qualificazione (formale) del rapporto inter partes in termini di contratto a progetto emerge, invece, univocamente dalla lettera della successive scritture private con le quali quel rapporto è stato prorogato dalle parti dal 31.12.2009 al 30.6.2010 e poi dal 30.6.2010 al 31.12.2010, avendo esse espressamente a oggetto “prolungamento durata contratto a progetto”.
8. Ciò precisato, deve considerarsi che la convenuta è un'associazione di enti locali che CP_1 sviluppa la propria azione di rappresentanza e patrocinio degli enti montani associati sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto. In particolare, che rappresenta la CP_1 delegazione regionale della corrispondente associazione a livello nazionale ed è attualmente posta in liquidazione (doc. 2 fasc. res.), è costituita tra Comuni, Comunità ed Enti montani appartenenti al territorio della ed ha lo scopo di “esaminare, proporre, discutere i problemi politico- CP_1 istituzionali, amministrativi, economici e sociali di interesse degli Enti montani e delle aree interne” (doc. 8 fasc. ric.). Come si legge nella memoria difensiva di parte resistente, “ha CP_1 messo in atto un'ampia ed organica azione di politica montana finalizzata alla promozione e sviluppo dei territori montani sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale e ambientale, nonché un'azione di forte rappresentanza ai tavoli istituzionali, regionali interregionali e nazionali, di tutte le aree montane interessate ed associate”, operando – tra l'altro – “nel dare esecuzione e sostanza ai diversi progetti finanziati dalla per le zone montane” (pag. 3 memoria difensiva). Parte_2 Sempre la stessa parte resistente ha dato atto in giudizio della partecipazione di a Controparte_1 una parte importante di progetti programmati e finanziati dalla diretti alla Parte_2 valorizzazione e allo sviluppo delle comunità montane, nonché dello svolgimento da parte del ricorrente del ruolo di coordinatore della fase progettuale e di sviluppo di alcuni dei progetti sviluppati, dal 2008 in poi, da in esecuzione degli accordi/protocolli/convenzioni sottoscritti Controparte_1 con la (pag. 4 memoria difensiva). Parte_2
9. Ciò detto, ritiene il giudicante che la questione relativa alla natura giuridica pubblica o privata di sia diversa e distinta da quella relativa allo stabilire se i rapporti di lavoro (formalmente) CP_1 autonomo intercorsi fra le parti siano riconducibili all'impiego privato o al pubblico impiego contrattualizzato (privatizzato), ovvero se si sia trattato di rapporti di pubblico impiego privatizzato o di rapporti di lavoro di diritto privato.
10. Ferma, infatti, la riconducibilità di alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma CP_1 2 d.lgs. n. 165/2001, ritiene il Tribunale che, come emerge univocamente dall'espresso richiamo, presente almeno in parte dei contratti succitati, della disciplina di cui all'art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, le parti abbiano inteso instaurare tra loro rapporti di diritto privato. 11. Diviene, allora, decisivo osservare come, né, il prestatore di lavoro ricorrente, né, la convenuta bbiano eccepito nel presente giudizio l'illegittimità della instaurazione tra loro di rapporti CP_1 di lavoro iure privatorum (anziché ex d.lgs. n. 165/2001) sul presupposto dell'insussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la stipula di contratti di lavoro con la Pubblica Amministrazione regolati dalla sola disciplina privatistica (v., in argomento, ad esempio, Cass. n. 4197 del 19 febbraio 2020), né, quindi, abbiano domandato al Tribunale di procedere, iuxta alligata et probata, alla loro riqualificazione in termini di pubblico impiego privatizzato.
pagina 4 di 10 12. Stabilito, quindi, che nel presente giudizio, ai fini della verifica giudiziale della sussumibilità dei rapporti di lavoro inter partes alla fattispecie della subordinazione deve farsi riferimento alla sola disciplina privatistica (e non, quindi, anche al d.lgs. n. 165/2001), e precisato che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 61, comma 3 d.lgs. n. 276/2003 (esclusione dell'applicabilità della disciplina normativa in materia di lavoro a progetto alle “professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali”), devono prendersi le mosse dall'art. 61 del d.lgs. citato, che, nel testo applicabile ratione temporis al primo rapporto di lavoro inter partes (ossia il testo vigente dal 24.10.2003 al 23.11.2010)1, stabiliva quanto segue: “1. … i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. …”.
13. La nozione di specifico progetto, di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve, dunque, ritenersi consistere in un'attività chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.
14. In particolare, alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale in argomento, “Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale” (cfr., fra le molte, Cass. 06/09/2016 n. 17636, Cass. n. 8142 del 2017 e anche Cass. 02/12/2020 n. 27543). “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva).” (Cass. n. 5418/2019).
15. Tanto è vero che, per espressa previsione normativa, i contratti di lavoro a progetto si risolvono di diritto al momento della realizzazione del progetto (o del programma o della fase di esso) che ne costituisce l'oggetto.
16. Si veda, ad esempio, in argomento, Cass. n. 31197/2022, nella quale la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando che “la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei su enunciati principi avendo ritenuto sufficiente per individuare il progetto la generica indicazione dell'"attività di supporto organizzativo finalizzato alla ottimizzazione del flusso di attività" senza tuttavia verificare la specificità del progetto o del programma di lavoro valutandone in termini di risultato l'idoneità a conseguire un risultato diverso da quello oggetto dell'attività ordinaria della società.”.
17. Applicati tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, deve, allora, rilevarsi come nei contratti a progetto sottoscritti inter partes, a cominciare da quello relativo al periodo dal 10.01.2008 –
pagina 5 di 10 31.12.2009 (doc. 1a), poi prorogato dal 31.12.2009 – 30.06.2010 (doc. 1b) e dal 30.06.2010 – 31.12.2010 (doc. 1c), non venga affatto identificato il risultato (specifico e autonomamente enucleabile) che avrebbe dovuto conseguire tramite la propria prestazione lavorativa, ma ivi E_ si faccia, invece, riferimento, peraltro in modo generico, ad esempio, a una attività di coordinazione delle azioni progettuali indicate nella convenzione per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti sociali a sostegno del welfare locale”, in accordo con la oppure al Parte_2 coordinamento del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che avrebbe seguito e sarebbe intervenuto, in qualità di segreteria tecnica, in tutte le fasi di svolgimento del progetto di volta in volta in questione.
18. Non vi è dubbio, dunque, che nei contratti a progetto de quibus difetti radicalmente la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato e, dunque, manchi una preventiva e determinata finalizzazione della prestazione lavorativa del anche in termini di E_ quantità e tempi di lavoro.
19. Del resto, dai medesimi contratti risulta, altresì, come il compenso riconosciuto al ricorrente non sia stato ancorato alla effettiva realizzazione di uno specifico progetto o programma o fase di esso, venendo, quindi, tale compenso a costituire il corrispettivo della erogazione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative.
20. Ancora, deve considerarsi che il teste che ha lavorato per la convenuta dagli inizi del Testimone_1
2008 agli inizi del 2013 e rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un interesse anche solo di mero fatto all'esito del giudizio, ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “… Non ho controversie pendenti contro . Ho avuto dei contratti a progetto e capitava che il contratto CP_1 scadesse (per lo più erano legati a dei progetti regionali) e che comunque ci venisse chiesto di continuare a lavorare nelle more tra un contratto e un altro; in tal caso con il successivo contratto ci veniva riconosciuta l'indennità per il periodo lavorato in assenza di contratto. … Nel periodo dal 2008 al 2013 ha lavorato costantemente. Io, quotidianamente, o lo vedevo all'interno degli E_ uffici dell'Ente o se per il suo ruolo di responsabile dei progetti andava a incontrare Sindaci, Funzionari Comunali etc., lo sentivo per telefono. … Non ricordo periodi più o meno lunghi in cui io non abbia avuto a che fare con …”. E_
21. Deve, allora, concludersi che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in esame, stante la generica formulazione del progetto, siano stati instaurati in difformità dalle prescrizioni dell'art. 61, comma 1 cit., e che, pertanto, essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 1 del d.lgs. n. 276/2003, devono essere convertiti in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.
22. L'assenza del progetto di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, elemento costitutivo della fattispecie, ricorre, infatti, sia, quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia, allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (cfr. tra le altre Cass. 29/03/2017 n. 8142).
23. Già prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 24 l. n. 92/2012, infatti, era stato reiteratamente affermato in giurisprudenza che il regime sanzionatorio previsto nell'originario testo dell'art. 61 contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto era sanzionato con la c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'eventuale appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; diversamente era disciplinata, invece, l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (v. in tal senso Cass. n. 34193/2022)2.
pagina 6 di 10 24. Deve, quindi, affermarsi che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instauratosi fra le parti in data 10.1.2008 senza l'individuazione di uno specifico progetto, è convertito ex lege in un unico e ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. In assenza di specifica allegazione e prova della sopravvenienza di una legittima causa di risoluzione di tale rapporto, deve affermarsi che esso ha avuto esecuzione fino al 31 dicembre 2016.
26. Tale rapporto deve considerarsi, altresì, a tempo pieno, in difetto di specifica allegazione e di prova dell'osservanza da parte di di un orario a tempo parziale. E_
27. A parere del giudicante, poi, dal complesso delle testimonianze raccolte è emerso come il ricorrente abbia provveduto “in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore …, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.”.
28. In tal senso, infatti, appare già decisivo osservare come lo stesso teste indotto da parte convenuta presidente di dal 2005 al 2016, abbia riferito quanto segue: “… Testimone_2 CP_1 era, insieme con me, quello che si può definire un capo progetto; suo compito era quello di E_
continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...", - ha voluto porre un argine, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1 - 6, (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1 - 3), all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Questa finalità è realizzata dall'apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorchè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso;
la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell'art. 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. Benchè entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacchè nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell'alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986), laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l'art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", tipica dei casi di c.d. "conversione" del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro), mentre con riguardo all'ipotesi in cui si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che "esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti": nonostante il legislatore impieghi la locuzione "si trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" contenuto nel prosieguo della disposizione in esame. Ne consegue che, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva. A fronte della chiarezza del testo normativo nessun rilievo può assumere la circolare ministeriale n. 1 del 2004, che ha configurato la previsione di cui all'art. 69, comma 1, come presunzione relativa, anziché assoluta, e ponendo a carico del committente che intenda evitare la conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato l'onere di provare in giudizio l'autonomia del collaboratore. Va invero ricordato che la interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né le parti né i giudici, né infine costituisce fonte di diritto (Cass., Sez. Un, 21 maggio 1973, n. 1457).”.
pagina 7 di 10 seguire i progetti assieme a me e portarne avanti l'attuazione, sia, venendo in sede che recandosi sul territorio. Faceva riunioni, formava delle persone, seguiva il rispetto della tempistica del progetto, mi faceva una prima rendicontazione che poi io trasmettevo alla regione etc. … Sotto di me c'erano i vari capi progetto, di solito uno per progetto, e poi ciascuno di essi gestiva dei collaboratori, anch'essi a progetto, il cui numero era variabile in base al contenuto dei progetti. … si E_ relazionava con me nello svolgimento della sua attività, mi faceva delle relazioni;
egli partecipava con me o su mia delega alle cabine di regia e, quindi, se io lo delegavo egli teneva rapporti tecnici con gli enti che commissionavano i progetti. … L'attività del ricorrente sul singolo progetto era continuativa dall'inizio alla fine, in quanto ne era il referente. …”.
29. In base a quanto dichiarato da le mansioni in concreto svolte da risultano, dunque, Tes_2 E_ assimilabili al profilo professionale del responsabile tecnico di cantiere, piuttosto che a quello (inferiore) dell'assistente di cantiere o di progetto.
30. Del resto, la testimonianza di avvalora anche le deposizioni rese dai testi indotti da parte Tes_2 ricorrente, che ha lavorato in dagli inizi del 2008 agli inizi del 2013, e Testimone_1 CP_1
che ha lavorato dal 2013 al 2016. Testimone_3 31. ha, infatti, riferito, tra l'altro, quanto segue: “… Collaboravo con che era il Tes_1 E_ coordinatore, ai vari progetti cui ero assegnato;
… è sempre stato il mio referente E_ all'interno di anche se occasionalmente poteva capitare che un qualche compito me lo CP_1 assegnasse direttamente il Presidente in quanto come detto non ci occupavamo solo dei progetti cui eravamo assegnati. … era il responsabile tecnico di alcuni progetti;
a me era stato indicato E_ come la persona che [mi avrebbe coordinato e indirizzato, n.d.r.] sulle cose da fare nei singoli progetti cui ero assegnato. Dettava l'agenda delle cose da fare sui progetti. Per i progetti cui ero assegnato era il mio responsabile. … Inoltre, era il referente tecnico per E_ Parte_2 e quindi teneva i contatti con i funzionari che per la seguivano il progetto assegnato a Pt_2
. … in sostanza mi indicava le azioni concrete che dovevo fare per raggiungere gli CP_1 E_ obbiettivi del progetto. Poteva dirmi di mandare delle email piuttosto che di preparare dei documenti.
…”.
32. dal canto suo, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “… coordinava il progetto Tes_3 E_ che ho nominato e il team di lavoro in cui ero inserito. organizzava il lavoro, distribuiva le
E_ mansioni alle persone del team di lavoro, programmava e autorizzava le mie uscite sul territorio, diciamo che gestiva e coordinava il gruppo in tutte le azioni che dovevano essere compiute riguardo al progetto. … i rapporti con gli enti erano tenuti da che si occupava di tutta la
E_ programmazione dell'attività per l'attuazione del progetto. … Io feci un colloquio con il Presidente e poi con io fui l'ultimo ad arrivare nel team. mi illustrò il contenuto del
E_ E_ progetto e le mansioni che avrei svolto, le modalità secondo le quali il team avrebbe lavorato e i miei orari. Io in Uncem avevo a che fare con il mio team, con con cui, come coordinatore mi
E_ relazionavo quotidianamente, posto che egli mi indicava i compiti da svolgere in relazione al progetto e calendarizzava l'attività del team; … Con noi si relazionava per la parte tecnica. …”.
33. Risulta, dunque, evidente come non si sia limitato a esplicare mansioni del ramo tecnico in E_ relazione alla sua specifica competenza professionale in esecuzione delle disposizioni a lui impartite, con relativo potere di iniziativa operativa.
34. Il ricorrente ha, quindi, diritto alle differenze retributive parametrate a un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 10.1.2008 al 31.12.2016 con inquadramento quale impiegato al livello 5° del C.C.N.L. Idraulico Forestale ed Agraria (si precisa che trattasi del C.C.N.L. sottoscritto da
, v. doc. 13 fasc. ric.; e che, in ogni caso, a fronte della specifica allegazione di parte CP_1 ricorrente, parte convenuta non ha specificamente allegato, né, provato di applicare un differente C.C.N.L.). 35. Disposta ed eseguita CTU contabile, al CTU incaricato, consulente del lavoro è Persona_3 stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, accerti in sorte capitale lorda le somme eventualmente spettanti al ricorrente rispetto al percepito documentato in atti, per differenze retributive e T.F.R., ipotizzando a tal fine che: - tra le parti sia intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10.1.2008 al 31.12.2016; - le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili, in una prima ipotesi, al livello 4° e, in una seconda ipotesi, al
pagina 8 di 10 livello V del C.C.N.L. Idraulico Forestale ed Agraria tempo per tempo vigente;
- il ricorrente abbia osservato in costanza di rapporto un orario di lavoro contrattuale normale;
- sia nella specie applicabile il principio dell'assorbimento della tredicesima, quattordicesima, r.o.l., ferie e permessi non goduti, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo corrisposto al lavoratore e il dovuto (v. Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi nel caso di specie l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.”.
36. All'esito delle indagini peritali effettuate il CTU ha quantificato in € 44.708,47 la somma capitale lorda spettante al ricorrente a titolo di T.F.R. maturato sulla base delle retribuzioni dichiarate percepite dal ricorrente stesso (il giudicante ritiene di dover porre a base del calcolo il percepito ammesso dal ricorrente - fatto estintivo a lui sfavorevole -, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio di avergli corrisposto maggiori somme, onere non assolto nel presente giudizio, non potendosi riconoscere alcuna efficacia probatoria al doc. 1 di parte resistente, trattandosi di un documento formato dallo stesso ente).
37. Il CTU ha, dunque, accertato che entrambi i livelli ipotizzati nel quesito prevedono un compenso notevolmente inferiore a quanto percepito di fatto annualmente.
38. Ritiene il Tribunale che debba essere condannata, altresì, a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma capitale lorda di € 32.000,00 a titolo di compensi pattuiti e non percepiti nell'ultimo semestre lavorato (giugno-dicembre 2016), atteso che, a fronte della tempestiva e specifica eccezione di inadempimento sollevata dal ricorrente, sarebbe stato onere di provare in giudizio il CP_1 relativo pagamento, ma tale onere, per i medesimi motivi sopra detti, è rimasto insoddisfatto.
39. Al riguardo, il CTU ha precisato che “anche nel caso di mancato pagamento, il tfr è stato calcolato sugli importi indicati come percepiti da ciascuna delle parti, comprensivi anche degli ultimi 6 mesi eventualmente non riscossi.”, e che “sia al 4° livello, sia al 5° livello CCNL Idraulico Forestale ed Agraria, gli importi spettanti per tutto l'anno 2016 come dipendente sono inferiori all'importo percepito nei primi 6 mesi”, così correttamente argomentando l'irrilevanza, rispetto ai conteggi dallo stesso elaborati, delle successive determinazioni del Tribunale in merito ai predetti rivendicati compensi per il secondo semestre 2016.
40. Ogni somma dovrà essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
41. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da ritiene il giudicante che la CP_1 stessa sia infondata, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.” (così, fra le molte, Cass. 13 ottobre 2022, n. 29981).
42. Infine, parte convenuta deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente presso l nella misura di legge e nei limiti della prescrizione quinquennale, con la CP_2 precisazione che il primo atto interruttivo del decorso del termine è da ravvisare nella memoria di costituzione in giudizio dell quale atto di esercizio del diritto di credito da parte dell'unico CP_2 soggetto di diritto a ciò legittimato in quanto titolare del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
43. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
pagina 9 di 10 44. Nei rapporti tra e le spese di lite seguono la E_ Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo, significativamente inferiore al petitum, concretamente riconosciuto in sentenza.
45. Le spese di lite di pertinenza dell vengono, invece, interamente compensate fra le parti, CP_2 essendo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ne ha determinata la chiamata in causa, andato formandosi successivamente all'introduzione del giudizio.
46. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara essere intercorso tra e un E_ Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 10.1.2008 al 31.12.2016 con diritto del ricorrente all'inquadramento quale impiegato nel livello 5 del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria pro tempore vigente;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 capitale lorda di € 44.708,47 a titolo di T.F.R. e della somma capitale lorda di € 32.000,00 a titolo di compensi pattuiti e non corrisposti relativamente al secondo semestre dell'anno 2016; ogni somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del Controparte_1 ricorrente e nei limiti della prescrizione quinquennale;
CP_2
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate, ex Controparte_1 D.M. n. 147/22, in complessivi € 6.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Giovanna Fiesoli, dichiaratasi antistataria;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di pertinenza dell CP_2
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile, Controparte_1 Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Firenze, 19 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il d.lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione di tutte le norme che disciplinano il contratto di lavoro a progetto, stabilendo che continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015). 2 Cass. Civ., sez. lav., 31/08/2016, n. 17448: “Questa Corte (v. sent. 10 maggio 2016, n. 9471), di recente pronunciatasi in tema di lavoro a progetto, ha rimarcato che l'intenzione del legislatore, - palesata nel complesso normativo previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, (nel testo vigente all'epoca dei fatti, ossia prima delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), e in particolare nell'uso del verbo "devono" nell'art. 61, comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 19 giugno 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Fiesoli e Francesca Dello Strologo ed E_ elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 25, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Irene Mancuso, con studio in Pisa alla Via C.P. Maffi n. 28, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE E
in persona del l.r pro tempore, per atto notar Controparte_2 [...] in Tivoli del 3.7.2014, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Per_1 Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21276 del 21.7.2015 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.11.2019 e ritualmente notificato, ha convenuto in E_ giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, e per ivi sentir accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni di merito:
- IN TESI: ritenuta la natura privatistica di e/o la natura privatistica del rapporto di lavoro CP_1 svolto tra le parti a) accertare e dichiarare, gli effetti dell'artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/03, la nullità dei contratti di lavoro a progetto così come stipulati fra le parti, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 d.lgs. n. 276/03, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 E_ Controparte_1
o dalle diverse date ritenute di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità di qualsiasi atto di conferimento incarico e/o comunque denominato, intervenuto fra le parti;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e E_ CP_1 dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, o dalle diverse date ritenute di Giustizia;
c)
[...] accertare e dichiarare che nel corso del suddetto rapporto di lavoro subordinato il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili: in tesi, al V livello del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, con condanna pagina 1 di 10 della al pagamento delle differenze retributive pari ad € 155.260,61 delle quali € Controparte_1 49.588,75 a titolo di T.F.R. ed € 11.981,17 a titolo di compenso relativo alle ultime tre mensilità del rapporto, o nelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, in ogni caso anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in ipotesi, al IV del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, con condanna della al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive pari ad € 154.631,06, delle quali € 49.546,09 a titolo di T.F.R. e di € 11.928,15 a titolo di compensi relativi alle ultime tre mensilità di lavoro, ovvero nelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, e, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in ogni caso, condannare alla corresponsione delle indicate differenze retributive sulla base del Controparte_1 C.C.N.L. ritenuto applicabile, ovvero ex art. 36 Cost.; d) con regolarizzazione contributiva e previdenziale;
- IN IPOTESI: ritenuta la natura pubblica di e/o la natura pubblica del rapporto di Controparte_1 lavoro intercorso fra le parti, a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, la nullità, illegittimità e/o inefficacia dei contratti di lavoro a progetto così come stipulati fra le parti;
in ogni caso, di qualsiasi atto di conferimento incarico e/o comunque denominato, intervenuto fra le parti;
b) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra
[...] e dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, o dalle diverse date E_ Controparte_1 ritenute di Giustizia;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare che nel corso del suddetto rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili, in tesi, al V livello del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria, in ipotesi, riconducibili al IV del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria;
ovvero riconducibili al livello e al C.C.N.L. ritenuti di giustizia;
d) accertare e dichiarare il diritto di
[...] al pagamento delle differenze retributive, con regolarizzazione della sua posizione E_ previdenziale assistenziale e contributiva, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali anche ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010; e) conseguentemente, condannare Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente, in via principale, della complessiva somma di € 155.260,61 (delle quali € 49.588,75 a titolo di T.F.R.), ovvero delle diverse, maggiori o minori somme ritenute di Giustizia, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost., ovvero, in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in ipotesi, della complessiva somma di € 154.631,06 a titolo di spettanze economiche (delle quali € 49.546,09 a titolo di T.F.R.), ovvero delle diverse, maggiori o minori somme ritenuta di Giustizia, in ogni caso, anche ex art. 36 Cost. ovvero in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
f) conseguentemente, condannare al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. Controparte_1 165/2001 nella misura pari a dodici mensilità (in ogni caso non inferire alle 2,5 mensilità) della retribuzione globale di fatto pari in tesi ad € 5.663,59 in forza del V liv. C.C.N.L. allegato, in ipotesi a
€ 5.480,53 in forza del IV livello C.C.N.L. allegato, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia in forza del C.C.N.L. ritenuto applicabile, ovvero ex art. 36 Cost ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
g) condannare al Controparte_1 risarcimento del danno ulteriore ex art. 1223 c.c. da liquidarsi in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio. 2. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale Controparte_1 adito di accertare e dichiarare infondate nel merito la domanda di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti co.co.pro.; la domanda di riqualificazione dei contratti di co.co.pro. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
la domanda di accertamento e declaratoria della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti;
la domanda di condanna dell al pagamento Controparte_1 del risarcimento dei danni conseguenti, anche ai sensi dell'art. 36 d.lgs n. 165/2001, alla nullità dei termini apposti;
conseguentemente, accertare e dichiarare che il rapporto intercorso fra le parti è da inquadrare in un regolare rapporto di collaborazione a progetto e che nulla è dovuto da
[...]
a in subordine, nella denegata ipotesi in cui dichiari la nullità Controparte_1 E_ dei contratti a progetto intervenuti fra le parti, accertare e dichiari la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le stesse, accertare e dichiarare la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorso;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni voce retributiva, e di pagina 2 di 10 tutte le competenze alle stesse correlate, dal 10.1.2008 al 13.7.2013, in ragione del termine prescrizionale quinquennale decorrente, a ritroso, dal 13.7.2018 data di notificazione della diffida ad adempiere ricevuta dall il tutto con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari del presente giudizio.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in ipotesi di CP_2 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e di condanna in favore della ricorrente al pagamento di differenze retributive, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi in relazione al periodo di causa e in ragione delle somme assoggettabili a contribuzione, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia;
con il favore delle spese.
4. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, della prova orale sfogata e della CTU contabile disposta e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 19 giugno 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle deposizioni testimoniali raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
6. È provato dai documenti in atti (docc.1 da a) a i), 2, 3 fasc. ric.) e, comunque, è incontroverso tra le parti, che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...] in forza degli atti di conferimento di incarico, dei contratti Controparte_3 a progetto e delle relative proroghe di seguito elencati:
*10.01.2008 – 31.12.2009: “atto di conferimento incarico” del 13.11.07, avente a oggetto l'attribuzione dell'incarico di coordinatore delle azioni progettuali previste per la realizzazione del Protocollo d'Intesa del 10 luglio 2007 denominato “Reti sociali a sostegno del welfare locale”, contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale del 25 giugno 2007, sottoscritto dalla Pt_2
da e dagli altri soggetti ivi elencati, nell'ambito del gruppo di lavoro a
[...] Controparte_1 supporto delle fasi di attuazione del Protocollo d'Intesa stesso;
* 31.12.2009 – 30.06.2010: “prolungamento durata contratto a progetto” del 18.12.2009;
* 30.06.2010 – 31.12.2010: “prolungamento durata contratto a progetto” del 28.06.2010;
* 23.05.2011 – 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. Parte_2 307/11 del 26.4.2011, diretto all'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Sociali a sostegno del Welfare locale”, avente a oggetto il conferimento a dell'incarico di E_ coordinatore del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che seguirà e interverrà in tutte le fasi di svolgimento del Progetto in qualità di segreteria tecnica;
* 23.5.2011 – 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. Parte_2 849/2009 del 5.10.2009, finalizzata ad implementare un modello di governance montana inclusiva comune, denominato “Fondo per la montagna”, avente a oggetto il conferimento a E_ dell'incarico di coordinatore del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che seguirà e interverrà in tutte le fasi di svolgimento del Progetto in qualità di segreteria tecnica;
* 23.5.2011 - 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla Delibera Regionale Toscana n. 1157/2008 del 28.12.2010, riguardante un intervento sperimentale nelle zone montane volto a sostenere una serie di azioni per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la redazione di PEBA (Piani di Eliminazione di Barriere Architettoniche), progetto denominato “Definizione di un Centro Regionale sull'Accessibilità”;
* 23.5.2011 - 31.12.2011: “contratto a progetto” relativo alla delibera della n. 307/11 Parte_2 del 26.4.2011, con la quale e hanno deciso di intraprendere un percorso Parte_2 CP_1 di intervento sperimentale nelle zone montane volto a sostenere una serie di azioni per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Sociali a sostegno del Welfare locale”;
pagina 3 di 10 * 20.01.2012 – 30.06.2012: “contratto a progetto” del 16.01.12 sempre relativo alla delibera della n. 307/11 del 26.4.2011 per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti Parte_2 Sociali a sostegno del Welfare locale”;
* 20.1.2012 – 30.6.2012: “contratto a progetto” del 16.1.2012 relativo alla Delibera Regionale Toscana n. 849/2009 del 5.10.2009 volta a implementare un modello di governance montana inclusiva comune, più comunemente denominato Fondo per la Montagna;
* 15.3.2013 – 31.12.2014 contratto a progetto (doc. 2 – scheda anagrafica e professionale);
* 29.4.2015 – 31.12.2015 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 13.1.2016 – 30.4.2016 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 30.5.2016 – 31.7.2016 contratto a progetto (doc.
2 - scheda anagrafica e professionale);
* 18.10.2016 – 31.12.2016 contratto di collaborazione del 13.10.2016 (doc. 3), avente a oggetto il conferimento dell'“incarico di collaborazione generica”. 7. In primo luogo, deve rilevarsi, con riguardo alle prestazioni lavorative del risalenti al E_ periodo 10.01.2008 – 31.12.2009 e che, almeno formalmente, non sarebbero state rese a titolo di contratto a progetto, che la (ri)qualificazione (formale) del rapporto inter partes in termini di contratto a progetto emerge, invece, univocamente dalla lettera della successive scritture private con le quali quel rapporto è stato prorogato dalle parti dal 31.12.2009 al 30.6.2010 e poi dal 30.6.2010 al 31.12.2010, avendo esse espressamente a oggetto “prolungamento durata contratto a progetto”.
8. Ciò precisato, deve considerarsi che la convenuta è un'associazione di enti locali che CP_1 sviluppa la propria azione di rappresentanza e patrocinio degli enti montani associati sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto. In particolare, che rappresenta la CP_1 delegazione regionale della corrispondente associazione a livello nazionale ed è attualmente posta in liquidazione (doc. 2 fasc. res.), è costituita tra Comuni, Comunità ed Enti montani appartenenti al territorio della ed ha lo scopo di “esaminare, proporre, discutere i problemi politico- CP_1 istituzionali, amministrativi, economici e sociali di interesse degli Enti montani e delle aree interne” (doc. 8 fasc. ric.). Come si legge nella memoria difensiva di parte resistente, “ha CP_1 messo in atto un'ampia ed organica azione di politica montana finalizzata alla promozione e sviluppo dei territori montani sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale e ambientale, nonché un'azione di forte rappresentanza ai tavoli istituzionali, regionali interregionali e nazionali, di tutte le aree montane interessate ed associate”, operando – tra l'altro – “nel dare esecuzione e sostanza ai diversi progetti finanziati dalla per le zone montane” (pag. 3 memoria difensiva). Parte_2 Sempre la stessa parte resistente ha dato atto in giudizio della partecipazione di a Controparte_1 una parte importante di progetti programmati e finanziati dalla diretti alla Parte_2 valorizzazione e allo sviluppo delle comunità montane, nonché dello svolgimento da parte del ricorrente del ruolo di coordinatore della fase progettuale e di sviluppo di alcuni dei progetti sviluppati, dal 2008 in poi, da in esecuzione degli accordi/protocolli/convenzioni sottoscritti Controparte_1 con la (pag. 4 memoria difensiva). Parte_2
9. Ciò detto, ritiene il giudicante che la questione relativa alla natura giuridica pubblica o privata di sia diversa e distinta da quella relativa allo stabilire se i rapporti di lavoro (formalmente) CP_1 autonomo intercorsi fra le parti siano riconducibili all'impiego privato o al pubblico impiego contrattualizzato (privatizzato), ovvero se si sia trattato di rapporti di pubblico impiego privatizzato o di rapporti di lavoro di diritto privato.
10. Ferma, infatti, la riconducibilità di alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma CP_1 2 d.lgs. n. 165/2001, ritiene il Tribunale che, come emerge univocamente dall'espresso richiamo, presente almeno in parte dei contratti succitati, della disciplina di cui all'art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, le parti abbiano inteso instaurare tra loro rapporti di diritto privato. 11. Diviene, allora, decisivo osservare come, né, il prestatore di lavoro ricorrente, né, la convenuta bbiano eccepito nel presente giudizio l'illegittimità della instaurazione tra loro di rapporti CP_1 di lavoro iure privatorum (anziché ex d.lgs. n. 165/2001) sul presupposto dell'insussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la stipula di contratti di lavoro con la Pubblica Amministrazione regolati dalla sola disciplina privatistica (v., in argomento, ad esempio, Cass. n. 4197 del 19 febbraio 2020), né, quindi, abbiano domandato al Tribunale di procedere, iuxta alligata et probata, alla loro riqualificazione in termini di pubblico impiego privatizzato.
pagina 4 di 10 12. Stabilito, quindi, che nel presente giudizio, ai fini della verifica giudiziale della sussumibilità dei rapporti di lavoro inter partes alla fattispecie della subordinazione deve farsi riferimento alla sola disciplina privatistica (e non, quindi, anche al d.lgs. n. 165/2001), e precisato che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 61, comma 3 d.lgs. n. 276/2003 (esclusione dell'applicabilità della disciplina normativa in materia di lavoro a progetto alle “professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali”), devono prendersi le mosse dall'art. 61 del d.lgs. citato, che, nel testo applicabile ratione temporis al primo rapporto di lavoro inter partes (ossia il testo vigente dal 24.10.2003 al 23.11.2010)1, stabiliva quanto segue: “1. … i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. …”.
13. La nozione di specifico progetto, di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve, dunque, ritenersi consistere in un'attività chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.
14. In particolare, alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale in argomento, “Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale” (cfr., fra le molte, Cass. 06/09/2016 n. 17636, Cass. n. 8142 del 2017 e anche Cass. 02/12/2020 n. 27543). “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva).” (Cass. n. 5418/2019).
15. Tanto è vero che, per espressa previsione normativa, i contratti di lavoro a progetto si risolvono di diritto al momento della realizzazione del progetto (o del programma o della fase di esso) che ne costituisce l'oggetto.
16. Si veda, ad esempio, in argomento, Cass. n. 31197/2022, nella quale la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando che “la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei su enunciati principi avendo ritenuto sufficiente per individuare il progetto la generica indicazione dell'"attività di supporto organizzativo finalizzato alla ottimizzazione del flusso di attività" senza tuttavia verificare la specificità del progetto o del programma di lavoro valutandone in termini di risultato l'idoneità a conseguire un risultato diverso da quello oggetto dell'attività ordinaria della società.”.
17. Applicati tali consolidati principi di diritto alla fattispecie di causa, deve, allora, rilevarsi come nei contratti a progetto sottoscritti inter partes, a cominciare da quello relativo al periodo dal 10.01.2008 –
pagina 5 di 10 31.12.2009 (doc. 1a), poi prorogato dal 31.12.2009 – 30.06.2010 (doc. 1b) e dal 30.06.2010 – 31.12.2010 (doc. 1c), non venga affatto identificato il risultato (specifico e autonomamente enucleabile) che avrebbe dovuto conseguire tramite la propria prestazione lavorativa, ma ivi E_ si faccia, invece, riferimento, peraltro in modo generico, ad esempio, a una attività di coordinazione delle azioni progettuali indicate nella convenzione per l'attuazione del Protocollo d'Intesa denominato “Reti sociali a sostegno del welfare locale”, in accordo con la oppure al Parte_2 coordinamento del gruppo di coordinamento e supporto allo studio-intervento che avrebbe seguito e sarebbe intervenuto, in qualità di segreteria tecnica, in tutte le fasi di svolgimento del progetto di volta in volta in questione.
18. Non vi è dubbio, dunque, che nei contratti a progetto de quibus difetti radicalmente la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato e, dunque, manchi una preventiva e determinata finalizzazione della prestazione lavorativa del anche in termini di E_ quantità e tempi di lavoro.
19. Del resto, dai medesimi contratti risulta, altresì, come il compenso riconosciuto al ricorrente non sia stato ancorato alla effettiva realizzazione di uno specifico progetto o programma o fase di esso, venendo, quindi, tale compenso a costituire il corrispettivo della erogazione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative.
20. Ancora, deve considerarsi che il teste che ha lavorato per la convenuta dagli inizi del Testimone_1
2008 agli inizi del 2013 e rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un interesse anche solo di mero fatto all'esito del giudizio, ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “… Non ho controversie pendenti contro . Ho avuto dei contratti a progetto e capitava che il contratto CP_1 scadesse (per lo più erano legati a dei progetti regionali) e che comunque ci venisse chiesto di continuare a lavorare nelle more tra un contratto e un altro; in tal caso con il successivo contratto ci veniva riconosciuta l'indennità per il periodo lavorato in assenza di contratto. … Nel periodo dal 2008 al 2013 ha lavorato costantemente. Io, quotidianamente, o lo vedevo all'interno degli E_ uffici dell'Ente o se per il suo ruolo di responsabile dei progetti andava a incontrare Sindaci, Funzionari Comunali etc., lo sentivo per telefono. … Non ricordo periodi più o meno lunghi in cui io non abbia avuto a che fare con …”. E_
21. Deve, allora, concludersi che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in esame, stante la generica formulazione del progetto, siano stati instaurati in difformità dalle prescrizioni dell'art. 61, comma 1 cit., e che, pertanto, essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 1 del d.lgs. n. 276/2003, devono essere convertiti in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.
22. L'assenza del progetto di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, elemento costitutivo della fattispecie, ricorre, infatti, sia, quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia, allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (cfr. tra le altre Cass. 29/03/2017 n. 8142).
23. Già prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 24 l. n. 92/2012, infatti, era stato reiteratamente affermato in giurisprudenza che il regime sanzionatorio previsto nell'originario testo dell'art. 61 contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto era sanzionato con la c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'eventuale appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; diversamente era disciplinata, invece, l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (v. in tal senso Cass. n. 34193/2022)2.
pagina 6 di 10 24. Deve, quindi, affermarsi che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instauratosi fra le parti in data 10.1.2008 senza l'individuazione di uno specifico progetto, è convertito ex lege in un unico e ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. In assenza di specifica allegazione e prova della sopravvenienza di una legittima causa di risoluzione di tale rapporto, deve affermarsi che esso ha avuto esecuzione fino al 31 dicembre 2016.
26. Tale rapporto deve considerarsi, altresì, a tempo pieno, in difetto di specifica allegazione e di prova dell'osservanza da parte di di un orario a tempo parziale. E_
27. A parere del giudicante, poi, dal complesso delle testimonianze raccolte è emerso come il ricorrente abbia provveduto “in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore …, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.”.
28. In tal senso, infatti, appare già decisivo osservare come lo stesso teste indotto da parte convenuta presidente di dal 2005 al 2016, abbia riferito quanto segue: “… Testimone_2 CP_1 era, insieme con me, quello che si può definire un capo progetto; suo compito era quello di E_
continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...", - ha voluto porre un argine, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1 - 6, (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1 - 3), all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Questa finalità è realizzata dall'apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorchè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso;
la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell'art. 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. Benchè entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacchè nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell'alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986), laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l'art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", tipica dei casi di c.d. "conversione" del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro), mentre con riguardo all'ipotesi in cui si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che "esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti": nonostante il legislatore impieghi la locuzione "si trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" contenuto nel prosieguo della disposizione in esame. Ne consegue che, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva. A fronte della chiarezza del testo normativo nessun rilievo può assumere la circolare ministeriale n. 1 del 2004, che ha configurato la previsione di cui all'art. 69, comma 1, come presunzione relativa, anziché assoluta, e ponendo a carico del committente che intenda evitare la conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato l'onere di provare in giudizio l'autonomia del collaboratore. Va invero ricordato che la interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né le parti né i giudici, né infine costituisce fonte di diritto (Cass., Sez. Un, 21 maggio 1973, n. 1457).”.
pagina 7 di 10 seguire i progetti assieme a me e portarne avanti l'attuazione, sia, venendo in sede che recandosi sul territorio. Faceva riunioni, formava delle persone, seguiva il rispetto della tempistica del progetto, mi faceva una prima rendicontazione che poi io trasmettevo alla regione etc. … Sotto di me c'erano i vari capi progetto, di solito uno per progetto, e poi ciascuno di essi gestiva dei collaboratori, anch'essi a progetto, il cui numero era variabile in base al contenuto dei progetti. … si E_ relazionava con me nello svolgimento della sua attività, mi faceva delle relazioni;
egli partecipava con me o su mia delega alle cabine di regia e, quindi, se io lo delegavo egli teneva rapporti tecnici con gli enti che commissionavano i progetti. … L'attività del ricorrente sul singolo progetto era continuativa dall'inizio alla fine, in quanto ne era il referente. …”.
29. In base a quanto dichiarato da le mansioni in concreto svolte da risultano, dunque, Tes_2 E_ assimilabili al profilo professionale del responsabile tecnico di cantiere, piuttosto che a quello (inferiore) dell'assistente di cantiere o di progetto.
30. Del resto, la testimonianza di avvalora anche le deposizioni rese dai testi indotti da parte Tes_2 ricorrente, che ha lavorato in dagli inizi del 2008 agli inizi del 2013, e Testimone_1 CP_1
che ha lavorato dal 2013 al 2016. Testimone_3 31. ha, infatti, riferito, tra l'altro, quanto segue: “… Collaboravo con che era il Tes_1 E_ coordinatore, ai vari progetti cui ero assegnato;
… è sempre stato il mio referente E_ all'interno di anche se occasionalmente poteva capitare che un qualche compito me lo CP_1 assegnasse direttamente il Presidente in quanto come detto non ci occupavamo solo dei progetti cui eravamo assegnati. … era il responsabile tecnico di alcuni progetti;
a me era stato indicato E_ come la persona che [mi avrebbe coordinato e indirizzato, n.d.r.] sulle cose da fare nei singoli progetti cui ero assegnato. Dettava l'agenda delle cose da fare sui progetti. Per i progetti cui ero assegnato era il mio responsabile. … Inoltre, era il referente tecnico per E_ Parte_2 e quindi teneva i contatti con i funzionari che per la seguivano il progetto assegnato a Pt_2
. … in sostanza mi indicava le azioni concrete che dovevo fare per raggiungere gli CP_1 E_ obbiettivi del progetto. Poteva dirmi di mandare delle email piuttosto che di preparare dei documenti.
…”.
32. dal canto suo, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “… coordinava il progetto Tes_3 E_ che ho nominato e il team di lavoro in cui ero inserito. organizzava il lavoro, distribuiva le
E_ mansioni alle persone del team di lavoro, programmava e autorizzava le mie uscite sul territorio, diciamo che gestiva e coordinava il gruppo in tutte le azioni che dovevano essere compiute riguardo al progetto. … i rapporti con gli enti erano tenuti da che si occupava di tutta la
E_ programmazione dell'attività per l'attuazione del progetto. … Io feci un colloquio con il Presidente e poi con io fui l'ultimo ad arrivare nel team. mi illustrò il contenuto del
E_ E_ progetto e le mansioni che avrei svolto, le modalità secondo le quali il team avrebbe lavorato e i miei orari. Io in Uncem avevo a che fare con il mio team, con con cui, come coordinatore mi
E_ relazionavo quotidianamente, posto che egli mi indicava i compiti da svolgere in relazione al progetto e calendarizzava l'attività del team; … Con noi si relazionava per la parte tecnica. …”.
33. Risulta, dunque, evidente come non si sia limitato a esplicare mansioni del ramo tecnico in E_ relazione alla sua specifica competenza professionale in esecuzione delle disposizioni a lui impartite, con relativo potere di iniziativa operativa.
34. Il ricorrente ha, quindi, diritto alle differenze retributive parametrate a un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 10.1.2008 al 31.12.2016 con inquadramento quale impiegato al livello 5° del C.C.N.L. Idraulico Forestale ed Agraria (si precisa che trattasi del C.C.N.L. sottoscritto da
, v. doc. 13 fasc. ric.; e che, in ogni caso, a fronte della specifica allegazione di parte CP_1 ricorrente, parte convenuta non ha specificamente allegato, né, provato di applicare un differente C.C.N.L.). 35. Disposta ed eseguita CTU contabile, al CTU incaricato, consulente del lavoro è Persona_3 stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, accerti in sorte capitale lorda le somme eventualmente spettanti al ricorrente rispetto al percepito documentato in atti, per differenze retributive e T.F.R., ipotizzando a tal fine che: - tra le parti sia intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10.1.2008 al 31.12.2016; - le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili, in una prima ipotesi, al livello 4° e, in una seconda ipotesi, al
pagina 8 di 10 livello V del C.C.N.L. Idraulico Forestale ed Agraria tempo per tempo vigente;
- il ricorrente abbia osservato in costanza di rapporto un orario di lavoro contrattuale normale;
- sia nella specie applicabile il principio dell'assorbimento della tredicesima, quattordicesima, r.o.l., ferie e permessi non goduti, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo corrisposto al lavoratore e il dovuto (v. Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi nel caso di specie l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.”.
36. All'esito delle indagini peritali effettuate il CTU ha quantificato in € 44.708,47 la somma capitale lorda spettante al ricorrente a titolo di T.F.R. maturato sulla base delle retribuzioni dichiarate percepite dal ricorrente stesso (il giudicante ritiene di dover porre a base del calcolo il percepito ammesso dal ricorrente - fatto estintivo a lui sfavorevole -, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio di avergli corrisposto maggiori somme, onere non assolto nel presente giudizio, non potendosi riconoscere alcuna efficacia probatoria al doc. 1 di parte resistente, trattandosi di un documento formato dallo stesso ente).
37. Il CTU ha, dunque, accertato che entrambi i livelli ipotizzati nel quesito prevedono un compenso notevolmente inferiore a quanto percepito di fatto annualmente.
38. Ritiene il Tribunale che debba essere condannata, altresì, a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma capitale lorda di € 32.000,00 a titolo di compensi pattuiti e non percepiti nell'ultimo semestre lavorato (giugno-dicembre 2016), atteso che, a fronte della tempestiva e specifica eccezione di inadempimento sollevata dal ricorrente, sarebbe stato onere di provare in giudizio il CP_1 relativo pagamento, ma tale onere, per i medesimi motivi sopra detti, è rimasto insoddisfatto.
39. Al riguardo, il CTU ha precisato che “anche nel caso di mancato pagamento, il tfr è stato calcolato sugli importi indicati come percepiti da ciascuna delle parti, comprensivi anche degli ultimi 6 mesi eventualmente non riscossi.”, e che “sia al 4° livello, sia al 5° livello CCNL Idraulico Forestale ed Agraria, gli importi spettanti per tutto l'anno 2016 come dipendente sono inferiori all'importo percepito nei primi 6 mesi”, così correttamente argomentando l'irrilevanza, rispetto ai conteggi dallo stesso elaborati, delle successive determinazioni del Tribunale in merito ai predetti rivendicati compensi per il secondo semestre 2016.
40. Ogni somma dovrà essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
41. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da ritiene il giudicante che la CP_1 stessa sia infondata, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.” (così, fra le molte, Cass. 13 ottobre 2022, n. 29981).
42. Infine, parte convenuta deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente presso l nella misura di legge e nei limiti della prescrizione quinquennale, con la CP_2 precisazione che il primo atto interruttivo del decorso del termine è da ravvisare nella memoria di costituzione in giudizio dell quale atto di esercizio del diritto di credito da parte dell'unico CP_2 soggetto di diritto a ciò legittimato in quanto titolare del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
43. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
pagina 9 di 10 44. Nei rapporti tra e le spese di lite seguono la E_ Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'importo, significativamente inferiore al petitum, concretamente riconosciuto in sentenza.
45. Le spese di lite di pertinenza dell vengono, invece, interamente compensate fra le parti, CP_2 essendo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ne ha determinata la chiamata in causa, andato formandosi successivamente all'introduzione del giudizio.
46. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara essere intercorso tra e un E_ Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 10.1.2008 al 31.12.2016 con diritto del ricorrente all'inquadramento quale impiegato nel livello 5 del C.C.N.L. Idraulico Forestale e Agraria pro tempore vigente;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 capitale lorda di € 44.708,47 a titolo di T.F.R. e della somma capitale lorda di € 32.000,00 a titolo di compensi pattuiti e non corrisposti relativamente al secondo semestre dell'anno 2016; ogni somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del Controparte_1 ricorrente e nei limiti della prescrizione quinquennale;
CP_2
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate, ex Controparte_1 D.M. n. 147/22, in complessivi € 6.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Giovanna Fiesoli, dichiaratasi antistataria;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di pertinenza dell CP_2
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile, Controparte_1 Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Firenze, 19 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il d.lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione di tutte le norme che disciplinano il contratto di lavoro a progetto, stabilendo che continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015). 2 Cass. Civ., sez. lav., 31/08/2016, n. 17448: “Questa Corte (v. sent. 10 maggio 2016, n. 9471), di recente pronunciatasi in tema di lavoro a progetto, ha rimarcato che l'intenzione del legislatore, - palesata nel complesso normativo previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, (nel testo vigente all'epoca dei fatti, ossia prima delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), e in particolare nell'uso del verbo "devono" nell'art. 61, comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e