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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2022
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1709/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. GIUSTI ALESSANDRO, Parte_1 Parte_2 Per l'avv. DOMINICI ALICE Controparte_1 Preliminarmente i procuratori delle parti chiedono che il giudice voglia anticipare l'orario dell'udienza alle ore 11.25.
Il giudice preso atto della conforme richiesta delle parti dispone in conformità.
Quindi il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: per parte attrice l'avv. Giusti precisa le conclusioni come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per parte convenuta L'avv. Dominici precisa le conclusioni come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1
c.p.c..
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSTI ALESSANDRO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Controparte_1 C.F._3
ALICE
CONVENUTO
Avente ad oggetto: proprietà
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. ovvero: Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:
- A) accertare e dichiarare che gli attori, già comproprietari in quanto condomini del muro perimetrale, ottenuta dimostrazione della loro concreta volontà di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre, hanno - o avranno al momento dell'edificazione - diritto di chiudere tale luce ex art. 904 Cod.Civ.;
- B) in subordine, accertata l'illecita violazione lamentata presso l'unità immobiliare di sua proprietà, in Cecina, Via Mentana n. 19, condannare il convenuto alla regolarizzazione della apertura lucifera per cui è causa, posta tra il vano “salotto” del convenuto ed il vano “porticato” degli attori, in conformità alla prescrizioni di cui all'art. 901 Cod.Civ.;
- C) in tale ultimo caso, stabilire altresì una congrua somma di denaro che il convenuto dovrà corrispondere in favore della attrice, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di successivo inadempimento rispetto all'obbligo sopra imposto;
- D) Con vittoria delle spese di lite.
parte convenuta: come da memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. ovvero: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
pagina 2 di 7 1) In via principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché vietare agli odierni attori la possibilità di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre;
2) In via istruttoria disporre CTU in merito alla regolarità urbanistica e catastale della finestra oggetto della presente causa.
Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio per sentir Parte_1 Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni.
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:
- A) accertare e dichiarare che gli attori, già comproprietari in quanto condomini del muro perimetrale, ottenuta dimostrazione della loro concreta volontà di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre, hanno diritto di chiudere tale luce ex art. 904 Cod. Civ.;
- B) in subordine, accertata l'illecita violazione lamentata presso l'unità immobiliare di sua proprietà, in Cecina, Via Mentana n. 19, condannare il convenuto alla regolarizzazione della apertura lucifera per cui è causa, posta tra il vano “salotto” del convenuto ed il vano “porticato” degli attori, in conformità alla prescrizioni di cui all'art. 901 Cod. Civ.;
- C) in tale ultimo caso, stabilire altresì una congrua somma di denaro che il convenuto dovrà corrispondere in favore della attrice, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di successivo inadempimento rispetto all'obbligo sopra imposto.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che ove la apertura de qua fosse una luce gli attori potrebbero solo chiederne la regolarizzazione e non la chiusura.
Asseriva, in ogni caso, che la apertura de qua fosse una veduta e non una luce. Da ciò conseguiva, argomentava, che gli attori non avessero diritto di chiudere detta apertura ma che nel costruire avrebbero dovuto rispettare la distanza indicata dall'art. 907 c.c.
Affermava inoltre che tale apertura fosse sempre esistita.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) In via principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché vietare agli odierni attori la possibilità di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre.
2. Dalla CTU redatta dall'ing. risulta quanto segue: Persona_1
pagina 3 di 7 l'apertura per cui è causa è posta su una parete perimetrale del fabbricato che separa il soggiorno del
Sig. dalla corte dei Sig.ri e . L'apertura in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
oggetto è così composta: all'interno da un infisso a singola anta a battente, in posizione intermedia da un avvolgibile in PVC, e all'esterno da una grata metallica. Esternamente l'apertura è delimitata da una cornice in travertino;
internamente è presente un davanzale in marmo, mentre i restanti lati sono rifiniti in muratura intonacata.
Le dimensioni del vano esterno, esclusa la cornice, sono di 60,5 cm di larghezza e 150 cm di altezza.
All'interno la parete presenta uno sguincio con un'altezza di 152,5 cm dal davanzale, una larghezza di
92 cm a filo interno parete e di 77 cm a filo infisso. Il locale interno e la corte esterna si trovano a quote differenti;
il locale interno è rialzato rispetto all'esterno di circa 35 cm. L'altezza del davanzale rispetto al piano esterno è di 123 cm, mentre all'interno è di 88,5 cm.
La grata è di tipo fisso ed è costituita da due pannelli metallici ognuno composto da cinque montanti alti 56 cm e larghi 2 cm, posti ad interasse di 10 cm, e due traversi di estremità alti 4 cm. I due pannelli sono tra loro distanziati 8 cm. La grata risulta arretrata verso l'interno di 6 cm rispetto al filo esterno della cornice e di 3 cm dal filo esterno della parete. Sul lato interno è installato un infisso con un'anta a battente. Il telaio su cui avviene la battuta presenta un vuoto di larghezza 43 cm ed un'altezza di circa
130 cm. L'apertura, comprensiva della grata e dell'infisso, consente un'agevole inspectio ma impedisce la prospectio.
2.1 Alla luce di tali precise indicazioni fornite dal CTU non si può che concludere che la apertura de qua è una luce irregolare.
L'art. 900 c.c. prevede: Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Avendo la apertura de qua una grata di tipo fisso costituita da due pannelli metallici ognuno composto da cinque montanti alti 56 cm e larghi 2 cm, posti ad interasse di 10 cm, e due traversi di estremità alti
4 cm, la stessa non può essere qualificata come una veduta consentendo un'agevole inspectio ma non la prospectio.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c.,
è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. 346 del 10.01.2017; Cass. 36147 del 12/12/2022)
pagina 4 di 7 con la conseguenza che un'apertura munita di inferriata o simili, che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno, va qualificata come luce (cfr. oltre alla citata Cass.
36147/2022 anche Cass. 3924 del 29/02/2016).
2.2 La stessa non può neppure essere qualificata come luce regolare.
L'art. 901 del c.c. prevede che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Nel caso in esame non risulta rispettato alcuno dei requisiti sopra indicati. Quello di cui al n. 1 non essendo la grata fissa dotata di maglie non maggiori di cm.
3. Quelle di cui ai n. 2 e 3 poiché l'altezza del davanzale rispetto al piano esterno è di 123 cm, mentre all'interno è di 88,5 cm, come evidenziato dal CTU, e poiché il pavimento del locale interno si trova a una quota superiore rispetto a quello del fondo esterno.
2.2.1 Ai sensi dell'art. 902 comma 1 ° c.c. l'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
Pertanto la stessa non può che essere qualificata, in ragione di quanto sopra evidenziato, come luce irregolare.
3. Ne consegue pertanto che gli attori, non trattandosi di veduta ma di luce (irregolare), hanno diritto ai sensi dell'art. 904 c.c. di costruire in aderenza.
Né rileva in contrario la circostanza del tempo dal quale esiste tale luce irregolare in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata
pagina 5 di 7 servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (cfr. solo da ultimo Cass. 17475 del 19/06/2023).
3.1 Né può dirsi che gli attori non avessero interesse a proporre tale domanda di accertamento avendo i convenuti contestato la sussistenza di tale loro diritto.
3.2 Peraltro occorre rilevare che ai sensi dell'art 902 comma 2 c.c. il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Pertanto gli attori avrebbero, in ogni caso, a prescindere dalla costruzione in aderenza, diritto a chiedere la regolarizzazione della luce de qua.
Ne consegue quindi che parte attrice avrebbe, comunque, diritto di pretendere, nel caso di specie, la chiusura completa della apertura de qua.
Infatti, come rilevato dal CTU, la regolarizzazione non è possibile nel caso di specie, essendo l'apertura posta al piano terreno, ed essendo dunque necessario per regolarizzarla nel rispetto dell'art. 901 n. 2
c.c. innalzare il parapetto fino a 2,5 m dal pavimento del locale interno (luogo al quale si vuole dare luce e aria), cosa non possibile però poiché l'intradosso dell'apertura è a un'altezza di 2,41 m dal pavimento interno.
Quindi la regolarizzazione delle luce comporterebbe la necessità della completa chiusura dell'apertura de qua, a prescindere da quanto previsto dall'art. 904 c.c..
3.3 Ne consegue pertanto che, in accoglimento della domanda di tesi di parte attrice, deve essere dichiarato che gli attori hanno diritto di chiudere la luce in oggetto erigendo una nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre la stessa.
4. Non debbono essere esaminate le domande proposte sub B) e C) delle conclusioni sopra trascritte, essendo state avanzate solo in subordine all'accoglimento della domanda proposta sub A), pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra, istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che e hanno diritto ex art. 904 c.c. di chiudere la luce Parte_1 Parte_2
presente nel muro perimetrale del fabbricato in Cecina, Via Mentana n. 19 che separa il soggiorno di pagina 6 di 7 dalla corte di e erigendo una nuova CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2
costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre la stessa.
Dichiara assorbite le domande proposte da parte attrice sub B e C delle conclusioni sopra trascritte in quanto proposte in via subordinata per il solo caso di non accoglimento della domanda proposta sub A).
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
liquidate in € 274,65 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del 25.1.2025, a definitivo esclusivo carico di e conseguentemente lo condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma che gli stessi abbiano eventualmente versato al CTU in ragione di tale decreto Pt_2
con il quale le spese erano state poste a provvisorio carico solidale delle parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1709/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per e per l'avv. GIUSTI ALESSANDRO, Parte_1 Parte_2 Per l'avv. DOMINICI ALICE Controparte_1 Preliminarmente i procuratori delle parti chiedono che il giudice voglia anticipare l'orario dell'udienza alle ore 11.25.
Il giudice preso atto della conforme richiesta delle parti dispone in conformità.
Quindi il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: per parte attrice l'avv. Giusti precisa le conclusioni come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per parte convenuta L'avv. Dominici precisa le conclusioni come da memoria ex art 183 comma 6 n. 1
c.p.c..
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSTI ALESSANDRO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Controparte_1 C.F._3
ALICE
CONVENUTO
Avente ad oggetto: proprietà
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. ovvero: Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:
- A) accertare e dichiarare che gli attori, già comproprietari in quanto condomini del muro perimetrale, ottenuta dimostrazione della loro concreta volontà di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre, hanno - o avranno al momento dell'edificazione - diritto di chiudere tale luce ex art. 904 Cod.Civ.;
- B) in subordine, accertata l'illecita violazione lamentata presso l'unità immobiliare di sua proprietà, in Cecina, Via Mentana n. 19, condannare il convenuto alla regolarizzazione della apertura lucifera per cui è causa, posta tra il vano “salotto” del convenuto ed il vano “porticato” degli attori, in conformità alla prescrizioni di cui all'art. 901 Cod.Civ.;
- C) in tale ultimo caso, stabilire altresì una congrua somma di denaro che il convenuto dovrà corrispondere in favore della attrice, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di successivo inadempimento rispetto all'obbligo sopra imposto;
- D) Con vittoria delle spese di lite.
parte convenuta: come da memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. ovvero: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
pagina 2 di 7 1) In via principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché vietare agli odierni attori la possibilità di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre;
2) In via istruttoria disporre CTU in merito alla regolarità urbanistica e catastale della finestra oggetto della presente causa.
Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio per sentir Parte_1 Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni.
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:
- A) accertare e dichiarare che gli attori, già comproprietari in quanto condomini del muro perimetrale, ottenuta dimostrazione della loro concreta volontà di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre, hanno diritto di chiudere tale luce ex art. 904 Cod. Civ.;
- B) in subordine, accertata l'illecita violazione lamentata presso l'unità immobiliare di sua proprietà, in Cecina, Via Mentana n. 19, condannare il convenuto alla regolarizzazione della apertura lucifera per cui è causa, posta tra il vano “salotto” del convenuto ed il vano “porticato” degli attori, in conformità alla prescrizioni di cui all'art. 901 Cod. Civ.;
- C) in tale ultimo caso, stabilire altresì una congrua somma di denaro che il convenuto dovrà corrispondere in favore della attrice, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di successivo inadempimento rispetto all'obbligo sopra imposto.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che ove la apertura de qua fosse una luce gli attori potrebbero solo chiederne la regolarizzazione e non la chiusura.
Asseriva, in ogni caso, che la apertura de qua fosse una veduta e non una luce. Da ciò conseguiva, argomentava, che gli attori non avessero diritto di chiudere detta apertura ma che nel costruire avrebbero dovuto rispettare la distanza indicata dall'art. 907 c.c.
Affermava inoltre che tale apertura fosse sempre esistita.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) In via principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché vietare agli odierni attori la possibilità di erigere nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre.
2. Dalla CTU redatta dall'ing. risulta quanto segue: Persona_1
pagina 3 di 7 l'apertura per cui è causa è posta su una parete perimetrale del fabbricato che separa il soggiorno del
Sig. dalla corte dei Sig.ri e . L'apertura in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
oggetto è così composta: all'interno da un infisso a singola anta a battente, in posizione intermedia da un avvolgibile in PVC, e all'esterno da una grata metallica. Esternamente l'apertura è delimitata da una cornice in travertino;
internamente è presente un davanzale in marmo, mentre i restanti lati sono rifiniti in muratura intonacata.
Le dimensioni del vano esterno, esclusa la cornice, sono di 60,5 cm di larghezza e 150 cm di altezza.
All'interno la parete presenta uno sguincio con un'altezza di 152,5 cm dal davanzale, una larghezza di
92 cm a filo interno parete e di 77 cm a filo infisso. Il locale interno e la corte esterna si trovano a quote differenti;
il locale interno è rialzato rispetto all'esterno di circa 35 cm. L'altezza del davanzale rispetto al piano esterno è di 123 cm, mentre all'interno è di 88,5 cm.
La grata è di tipo fisso ed è costituita da due pannelli metallici ognuno composto da cinque montanti alti 56 cm e larghi 2 cm, posti ad interasse di 10 cm, e due traversi di estremità alti 4 cm. I due pannelli sono tra loro distanziati 8 cm. La grata risulta arretrata verso l'interno di 6 cm rispetto al filo esterno della cornice e di 3 cm dal filo esterno della parete. Sul lato interno è installato un infisso con un'anta a battente. Il telaio su cui avviene la battuta presenta un vuoto di larghezza 43 cm ed un'altezza di circa
130 cm. L'apertura, comprensiva della grata e dell'infisso, consente un'agevole inspectio ma impedisce la prospectio.
2.1 Alla luce di tali precise indicazioni fornite dal CTU non si può che concludere che la apertura de qua è una luce irregolare.
L'art. 900 c.c. prevede: Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Avendo la apertura de qua una grata di tipo fisso costituita da due pannelli metallici ognuno composto da cinque montanti alti 56 cm e larghi 2 cm, posti ad interasse di 10 cm, e due traversi di estremità alti
4 cm, la stessa non può essere qualificata come una veduta consentendo un'agevole inspectio ma non la prospectio.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c.,
è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. 346 del 10.01.2017; Cass. 36147 del 12/12/2022)
pagina 4 di 7 con la conseguenza che un'apertura munita di inferriata o simili, che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno, va qualificata come luce (cfr. oltre alla citata Cass.
36147/2022 anche Cass. 3924 del 29/02/2016).
2.2 La stessa non può neppure essere qualificata come luce regolare.
L'art. 901 del c.c. prevede che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Nel caso in esame non risulta rispettato alcuno dei requisiti sopra indicati. Quello di cui al n. 1 non essendo la grata fissa dotata di maglie non maggiori di cm.
3. Quelle di cui ai n. 2 e 3 poiché l'altezza del davanzale rispetto al piano esterno è di 123 cm, mentre all'interno è di 88,5 cm, come evidenziato dal CTU, e poiché il pavimento del locale interno si trova a una quota superiore rispetto a quello del fondo esterno.
2.2.1 Ai sensi dell'art. 902 comma 1 ° c.c. l'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
Pertanto la stessa non può che essere qualificata, in ragione di quanto sopra evidenziato, come luce irregolare.
3. Ne consegue pertanto che gli attori, non trattandosi di veduta ma di luce (irregolare), hanno diritto ai sensi dell'art. 904 c.c. di costruire in aderenza.
Né rileva in contrario la circostanza del tempo dal quale esiste tale luce irregolare in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata
pagina 5 di 7 servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (cfr. solo da ultimo Cass. 17475 del 19/06/2023).
3.1 Né può dirsi che gli attori non avessero interesse a proporre tale domanda di accertamento avendo i convenuti contestato la sussistenza di tale loro diritto.
3.2 Peraltro occorre rilevare che ai sensi dell'art 902 comma 2 c.c. il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Pertanto gli attori avrebbero, in ogni caso, a prescindere dalla costruzione in aderenza, diritto a chiedere la regolarizzazione della luce de qua.
Ne consegue quindi che parte attrice avrebbe, comunque, diritto di pretendere, nel caso di specie, la chiusura completa della apertura de qua.
Infatti, come rilevato dal CTU, la regolarizzazione non è possibile nel caso di specie, essendo l'apertura posta al piano terreno, ed essendo dunque necessario per regolarizzarla nel rispetto dell'art. 901 n. 2
c.c. innalzare il parapetto fino a 2,5 m dal pavimento del locale interno (luogo al quale si vuole dare luce e aria), cosa non possibile però poiché l'intradosso dell'apertura è a un'altezza di 2,41 m dal pavimento interno.
Quindi la regolarizzazione delle luce comporterebbe la necessità della completa chiusura dell'apertura de qua, a prescindere da quanto previsto dall'art. 904 c.c..
3.3 Ne consegue pertanto che, in accoglimento della domanda di tesi di parte attrice, deve essere dichiarato che gli attori hanno diritto di chiudere la luce in oggetto erigendo una nuova costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre la stessa.
4. Non debbono essere esaminate le domande proposte sub B) e C) delle conclusioni sopra trascritte, essendo state avanzate solo in subordine all'accoglimento della domanda proposta sub A), pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra, istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara che e hanno diritto ex art. 904 c.c. di chiudere la luce Parte_1 Parte_2
presente nel muro perimetrale del fabbricato in Cecina, Via Mentana n. 19 che separa il soggiorno di pagina 6 di 7 dalla corte di e erigendo una nuova CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_2
costruzione in aderenza alla parete in cui essa si apre la stessa.
Dichiara assorbite le domande proposte da parte attrice sub B e C delle conclusioni sopra trascritte in quanto proposte in via subordinata per il solo caso di non accoglimento della domanda proposta sub A).
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
liquidate in € 274,65 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del 25.1.2025, a definitivo esclusivo carico di e conseguentemente lo condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
la somma che gli stessi abbiano eventualmente versato al CTU in ragione di tale decreto Pt_2
con il quale le spese erano state poste a provvisorio carico solidale delle parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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