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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13089/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13089/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n°203 presso lo studio dagli avvocati
AN GU FA e IM FA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] ad [...], C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Marco Russo giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato l'[...], C.F. , rappresentato e difeso dal CP_2 C.F._3
Curatore speciale Avv. Erminia PATANE,' ex art. 86 c.p.c., domiciliata in Catania via Giacomo
Leopardi n.60
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/11/2020, – premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio il 22.08.2013 a Siracusa, unione dalla quale è nato il figlio a CP_2
Catania in data 11.10.2019 - ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale da CP_1
.
[...]
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso di CP_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la
[...] regolamentazione degli incontri con il padre come indicato in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale e infine, di porre l'obbligo a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione e ha CP_1 chiesto altresì l'affidamento condiviso del minore con regolamentazione del tempo di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori in maniera sostanzialmente omogenea o in alternativa con regolamentazione degli incontri con il padre come indicato in ricorso, nonché di statuire per il mantenimento del figlio un assegno a proprio carico di € 200,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07/09/2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 07/09/2021, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre. Sono state altresì disciplinate le modalità di CP_2 permanenza del minore con il padre non collocatario ed è stato posto a carico di CP_1
l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, con decorrenza dal
12/11/2020, detratti gli importi già versati dalla predetta data.
La causa è proseguita innanzi al giudice istruttore, con successiva assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e all'udienza del 28/09/2023, stante l'elevatissima conflittualità tra le parti nella gestione del figlio, il giudice istruttore ha nominato l'avv. Erminia Patanè curatore speciale del minore.
Con memoria del 13.11.2023, si è costituito il curatore speciale del minore e ha chiesto di disporre un accertamento specialistico sulle capacità di entrambi i genitori e sulla qualità e modalità relazionale del
2 minore con ciascuna figura genitoriale a mezzo EMI territorialmente competente, nonché di disporre incarico di indagine e monitoraggio socio-ambientale a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Ciascuna delle parti ha avviato procedimento ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti dell'altro.
In corso di causa è stato più volte modificato il calendario degli incontri padre-figlio, adeguandolo alle necessità del caso.
All'udienza del 12.06.2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, successivamente adeguato secondo le proposte formulate dal curatore speciale del minore, che ha chiesto un monitoraggio dell'andamento della esecuzione dell'accordo tra le parti.
Esaurita tale fase, dopo un congruo periodo di verifica della attuazione serena dell'accordo tra le parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con richiesta del parere al P.M.
Da ultimo, con note depositate per l'udienza cartolare del 15.09.2025, le parti hanno rappresentato il rispetto degli accordi assunti nell'interesse del piccolo e hanno dichiarano di rinunciare ai CP_2 procedimenti reciprocamente introdotti ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento CP_2 prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima sita in Catania, Via
Padova n.70;
2) Il figlio minore incontrerà il padre tutti i martedi delle settimane, dall'uscita da scuola (o CP_2 dalle ore 10.00 in mancanza di scuola) sino alle ore 20.00.
Nonché a settimane alterne: il giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.00 in mancanza di scuola) con pernottamento sino al venerdì mattina e riaccompagnamento a scuola (o se non c'è scuola a casa della madre entro le 10.00 se questa è libera altrimenti se è impegnata entro le ore 14.00) nella settimana in cui trascorrerà il finesettimana con la madre;
o dal venerdì dall'uscita da scuola CP_2
(o alle ore 10.00 in mancanza di scuola) fino alla domenica sera ore 20.00 (in inverno e ore 22.00 in estate) allorchè trascorrerà il finesettimana con il padre.
Uno dei due fine settimana al mese che trascorrerà con il padre vi pernotterà anche la CP_2 domenica e il lunedì verrà accompagnato dal padre a scuola o in mancanza di scuola presso
l'abitazione della madre entro le ore 10.00.
Le presenti disposizioni sono modificabili concordemente secondo diversa esigenza manifestata dal minore.
3 3) Natale, Pasqua, Festivi
Pt_2
trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni delle vacanze scolastiche natalizie comprensive di
[...] pernottamento che includeranno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Pasqua
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore: venerdì, sabato, domenica di Pasqua dalle CP_2 ore 10.00 del venerdì Santo sino alle ore 19.00 di domenica e con l'altro dalla domenica di Pasqua dalle ore 19.00 sino al martedì alle ore 19.00.
Giorni speciali
Festa del papà e compleanno del padre
trascorrerà le relative giornate, incluso il pernotto, con il padre anche se di pertinenza della CP_2 madre, prevedendo che ciò avvenga dall'uscita da scuola, se giorno scolastico, o in mancanza dalle dieci del mattino, e verrà riaccompagnato l'indomani mattina presso la scuola o presso casa della madre entro le ore 10.00.
Festa della mamma e compleanno della mamma
trascorrerà le relative giornate, festa della mamma e compleanno della madre, incluso il CP_2 pernotto, con la madre anche se di pertinenza del padre.
Compleanno di I genitori si impegnano organizzare congiuntamente una festa di compleanno CP_2 con compagnetti e amichetti suddividendo tra loro le spese.
In mancanza trascorrerà ad anni alterni la mattina, dall'uscita da scuola (o se cade di sabato o CP_2 domenica dalle ore 16.30 del giorno prima) ed il pranzo con un genitore con rientro alle 16.30 e con
l'altro genitore dalle ore 16.30 sino al giorno dopo, alle ore 10.00 con pernottamento.
Festivi e Feste patronali
Il minore trascorrerà i giorni rossi di calendario ad anni alterni con i genitori con decorrenza alternata tra i genitori quali 1 Novembre - 8 dicembre - 4 o 5 febbraio - 25 aprile - 1 maggio e 2 giugno (ricomprendendo 15 agosto e 6 gennaio nella suddivisione delle vacanze estive e natalizi di ogni anno) con decorrenza dal 1.11.2024 con la madre.
4) Vacanze estive
Il figlio minore nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre complessivi CP_2
30 giorni con relativi pernottamenti, concordando i genitori le giornate specifiche entro il 31 maggio di ogni anno, specificando che saranno così suddivisi: tre tranches di 5 giorni consecutivi
4 rispettivamente nei mesi di giugno, luglio e settembre e 15 giorni di agosto non consecutivi, da dividere con la madre, che godrà del figlio in maniera esclusiva, alternando sette giorni e sette notti, con otto giorni e otto notti per tutto il mese, prelevando e riaccompagnando il bambino dall'abitazione del genitore di riferimento, a Catania ciascuno entro le ore 10,00 del primo e dell'ultimo giorno.
Nel caso di spostamenti nel corso delle vacanze, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la progettualità e l'itinerario di viaggio fornendo i riferimenti e l'indirizzo delle località e degli alberghi o alloggi prescelti in cui si recherà e permarrà unitamente al figlio.
Mantenimento del figlio minore
Il padre verserà alla signora un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti convengono di applicare il protocollo del Tribunale di Catania.
Si conviene, sin d'ora, tra le parti che per l'anno 2024-2025 la retta d'iscrizione e le rette ordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% da entrambi i genitori.
5) Procedimenti penali
La sottoscrizione tra le parti del presente accordo determinerà la rinuncia ai procedimenti penali pendenti tra i due ex coniugi e la rimessione reciproca delle querele. Le parti a tal fine s'impegnano entro giorni sette dal deposito del presente accordo di renderlo esecutivo al fine di consentire all'A.G. un primo monitoraggio degli esiti dello stesso e in caso di esito positivo dello stesso avviare la fase decisoria”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta. La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative né con l'interesse della prole, considerato il parere favorevole del curatore speciale del minore e il monitoraggio attuato in costanza di giudizio della conformità delle predette condizioni all'interesse del piccolo in condizioni di ritrovata serenità della relazione tra i genitori, sicché le stesse sono CP_2 meritevoli di accoglimento.
5 Ogni altra precedente istanza e domanda formulata negli atti di causa deve ritenersi superata dall'accordo raggiunto e rinunciata dalle parti.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13089/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 233, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 31/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13089/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n°203 presso lo studio dagli avvocati
AN GU FA e IM FA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] ad [...], C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Marco Russo giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato l'[...], C.F. , rappresentato e difeso dal CP_2 C.F._3
Curatore speciale Avv. Erminia PATANE,' ex art. 86 c.p.c., domiciliata in Catania via Giacomo
Leopardi n.60
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/11/2020, – premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio il 22.08.2013 a Siracusa, unione dalla quale è nato il figlio a CP_2
Catania in data 11.10.2019 - ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale da CP_1
.
[...]
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso di CP_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e la
[...] regolamentazione degli incontri con il padre come indicato in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale e infine, di porre l'obbligo a carico del padre di un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione e ha CP_1 chiesto altresì l'affidamento condiviso del minore con regolamentazione del tempo di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori in maniera sostanzialmente omogenea o in alternativa con regolamentazione degli incontri con il padre come indicato in ricorso, nonché di statuire per il mantenimento del figlio un assegno a proprio carico di € 200,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07/09/2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 07/09/2021, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre. Sono state altresì disciplinate le modalità di CP_2 permanenza del minore con il padre non collocatario ed è stato posto a carico di CP_1
l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, con decorrenza dal
12/11/2020, detratti gli importi già versati dalla predetta data.
La causa è proseguita innanzi al giudice istruttore, con successiva assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e all'udienza del 28/09/2023, stante l'elevatissima conflittualità tra le parti nella gestione del figlio, il giudice istruttore ha nominato l'avv. Erminia Patanè curatore speciale del minore.
Con memoria del 13.11.2023, si è costituito il curatore speciale del minore e ha chiesto di disporre un accertamento specialistico sulle capacità di entrambi i genitori e sulla qualità e modalità relazionale del
2 minore con ciascuna figura genitoriale a mezzo EMI territorialmente competente, nonché di disporre incarico di indagine e monitoraggio socio-ambientale a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Ciascuna delle parti ha avviato procedimento ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti dell'altro.
In corso di causa è stato più volte modificato il calendario degli incontri padre-figlio, adeguandolo alle necessità del caso.
All'udienza del 12.06.2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, successivamente adeguato secondo le proposte formulate dal curatore speciale del minore, che ha chiesto un monitoraggio dell'andamento della esecuzione dell'accordo tra le parti.
Esaurita tale fase, dopo un congruo periodo di verifica della attuazione serena dell'accordo tra le parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con richiesta del parere al P.M.
Da ultimo, con note depositate per l'udienza cartolare del 15.09.2025, le parti hanno rappresentato il rispetto degli accordi assunti nell'interesse del piccolo e hanno dichiarano di rinunciare ai CP_2 procedimenti reciprocamente introdotti ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento CP_2 prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima sita in Catania, Via
Padova n.70;
2) Il figlio minore incontrerà il padre tutti i martedi delle settimane, dall'uscita da scuola (o CP_2 dalle ore 10.00 in mancanza di scuola) sino alle ore 20.00.
Nonché a settimane alterne: il giovedì dall'uscita da scuola (dalle ore 10.00 in mancanza di scuola) con pernottamento sino al venerdì mattina e riaccompagnamento a scuola (o se non c'è scuola a casa della madre entro le 10.00 se questa è libera altrimenti se è impegnata entro le ore 14.00) nella settimana in cui trascorrerà il finesettimana con la madre;
o dal venerdì dall'uscita da scuola CP_2
(o alle ore 10.00 in mancanza di scuola) fino alla domenica sera ore 20.00 (in inverno e ore 22.00 in estate) allorchè trascorrerà il finesettimana con il padre.
Uno dei due fine settimana al mese che trascorrerà con il padre vi pernotterà anche la CP_2 domenica e il lunedì verrà accompagnato dal padre a scuola o in mancanza di scuola presso
l'abitazione della madre entro le ore 10.00.
Le presenti disposizioni sono modificabili concordemente secondo diversa esigenza manifestata dal minore.
3 3) Natale, Pasqua, Festivi
Pt_2
trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni delle vacanze scolastiche natalizie comprensive di
[...] pernottamento che includeranno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Pasqua
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore: venerdì, sabato, domenica di Pasqua dalle CP_2 ore 10.00 del venerdì Santo sino alle ore 19.00 di domenica e con l'altro dalla domenica di Pasqua dalle ore 19.00 sino al martedì alle ore 19.00.
Giorni speciali
Festa del papà e compleanno del padre
trascorrerà le relative giornate, incluso il pernotto, con il padre anche se di pertinenza della CP_2 madre, prevedendo che ciò avvenga dall'uscita da scuola, se giorno scolastico, o in mancanza dalle dieci del mattino, e verrà riaccompagnato l'indomani mattina presso la scuola o presso casa della madre entro le ore 10.00.
Festa della mamma e compleanno della mamma
trascorrerà le relative giornate, festa della mamma e compleanno della madre, incluso il CP_2 pernotto, con la madre anche se di pertinenza del padre.
Compleanno di I genitori si impegnano organizzare congiuntamente una festa di compleanno CP_2 con compagnetti e amichetti suddividendo tra loro le spese.
In mancanza trascorrerà ad anni alterni la mattina, dall'uscita da scuola (o se cade di sabato o CP_2 domenica dalle ore 16.30 del giorno prima) ed il pranzo con un genitore con rientro alle 16.30 e con
l'altro genitore dalle ore 16.30 sino al giorno dopo, alle ore 10.00 con pernottamento.
Festivi e Feste patronali
Il minore trascorrerà i giorni rossi di calendario ad anni alterni con i genitori con decorrenza alternata tra i genitori quali 1 Novembre - 8 dicembre - 4 o 5 febbraio - 25 aprile - 1 maggio e 2 giugno (ricomprendendo 15 agosto e 6 gennaio nella suddivisione delle vacanze estive e natalizi di ogni anno) con decorrenza dal 1.11.2024 con la madre.
4) Vacanze estive
Il figlio minore nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre complessivi CP_2
30 giorni con relativi pernottamenti, concordando i genitori le giornate specifiche entro il 31 maggio di ogni anno, specificando che saranno così suddivisi: tre tranches di 5 giorni consecutivi
4 rispettivamente nei mesi di giugno, luglio e settembre e 15 giorni di agosto non consecutivi, da dividere con la madre, che godrà del figlio in maniera esclusiva, alternando sette giorni e sette notti, con otto giorni e otto notti per tutto il mese, prelevando e riaccompagnando il bambino dall'abitazione del genitore di riferimento, a Catania ciascuno entro le ore 10,00 del primo e dell'ultimo giorno.
Nel caso di spostamenti nel corso delle vacanze, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la progettualità e l'itinerario di viaggio fornendo i riferimenti e l'indirizzo delle località e degli alberghi o alloggi prescelti in cui si recherà e permarrà unitamente al figlio.
Mantenimento del figlio minore
Il padre verserà alla signora un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 oltre rivalutazione Pt_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti convengono di applicare il protocollo del Tribunale di Catania.
Si conviene, sin d'ora, tra le parti che per l'anno 2024-2025 la retta d'iscrizione e le rette ordinarie verranno corrisposte nella misura del 50% da entrambi i genitori.
5) Procedimenti penali
La sottoscrizione tra le parti del presente accordo determinerà la rinuncia ai procedimenti penali pendenti tra i due ex coniugi e la rimessione reciproca delle querele. Le parti a tal fine s'impegnano entro giorni sette dal deposito del presente accordo di renderlo esecutivo al fine di consentire all'A.G. un primo monitoraggio degli esiti dello stesso e in caso di esito positivo dello stesso avviare la fase decisoria”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta. La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative né con l'interesse della prole, considerato il parere favorevole del curatore speciale del minore e il monitoraggio attuato in costanza di giudizio della conformità delle predette condizioni all'interesse del piccolo in condizioni di ritrovata serenità della relazione tra i genitori, sicché le stesse sono CP_2 meritevoli di accoglimento.
5 Ogni altra precedente istanza e domanda formulata negli atti di causa deve ritenersi superata dall'accordo raggiunto e rinunciata dalle parti.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13089/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 233, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 31/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6