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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 563 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Rocco Cetraro e Francesco Cetraro, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rossini e Raffaele Carrano, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2136/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 18 aprile 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 maggio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2136/24, pubblicata in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sull'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio -numero 1074/23- con il quale era stato ingiunto alla in solido con Controparte_1
l , il pagamento, in suo RT favore, della somma di euro 247.225,20, oltre accessori e spese, in virtù di un contratto di cessione dei crediti vantati dalla società opponente nei confronti dell' RT
, dichiarando nulla l'ingiunzione di
[...] pagamento emessa nei confronti della Controparte_1
e condannandola alla refusione, in favore di
[...] quest'ultima, delle spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava Controparte_1 le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla non è fondato Parte_1 ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni
2 che prospettano, la società appellante ha fatto presente che: a) il Giudice di primo grado non aveva disposto la riunione del giudizio di opposizione instaurato dalla a Controparte_1 quello -iscritto al numero 4448 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023- che aveva ad oggetto l'opposizione proposta dall' avverso il RT medesimo provvedimento monitorio;
b) la vicenda processuale, imponendo l'applicazione dell'articolo 273 del codice di procedura civile, non lasciava alcun margine di discrezionalità all'autorità giudiziaria adita, la quale era tenuta a disporre la riunione, ad un giudizio, per di più, nel quale era stata comunque chiamata, quale terza, la la Controparte_1 quale aveva proposto un'opposizione in via separata proprio per evitare “un litisconsorzio necessario”; c) qualora fosse stata disposta la riunione, non sarebbe stato possibile dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, perché la clausola compromissoria non poteva avere alcuna efficacia nei confronti dell' , in relazione alla RT quale si applicava la disciplina in materia di contabilità pubblica, per cui l'ingiunzione di pagamento non poteva che essere richiesta presso il Tribunale di Salerno, nel cui circondario ricadeva la sua sede;
d) le spese di lite, se fosse stata disposta la riunione, sarebbero state liquidate in misura inferiore, a mente dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile;
e) la sentenza impugnata, in ogni caso, non era “adeguatamente motivata”, né teneva conto “dei motivi di diritto, né delle circostanze di fatto, né degli atti allegati nel procedimento”, rivelandosi “le motivazioni … insufficienti e contraddittorie in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia” (cfr. l'atto d'appello del 14 maggio 2024, alle pagine 5, 6, 7, 8 e 9).
3 3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla era fondata e doveva essere accolta, in Controparte_1 quanto, nel contratto quadro di cessione dei crediti stipulato dalle parti, all'articolo 19.2, era stata pattuita la competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
b) la parte opponente, inoltre, avendo invocato l'operatività “di un foro convenzionale esclusivo”, non era tenuta “a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali”, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo aveva
“proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge”; c) nel caso di specie, oltre tutto, la clausola contrattuale di cui all'articolo 19.2 faceva riferimento a
“qualsiasi controversia” che fosse insorta tra le parti e, pertanto, doveva essere interpretata “quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto, sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto fosse stato solamente un fatto costitutivo dell'azione”; d) non aveva alcun rilievo, per di più, “la competenza del Tribunale di Salerno in relazione alla posizione dell' ”, che non era “parte del RT giudizio”, né poteva avere alcuna incidenza il fatto che la clausola in parola fosse inoperante e non vincolante -secondo quanto sostenuto dalla società opposta- nei confronti dell' proprio perché RT quest'ultima era del tutto estranea al giudizio, né era suscettibile di mutare il quadro la deduzione della
[...]
“di avere formulato domanda di condanna Parte_1 dell'opponente quale coobbligata solidale con l'
[...]
”, non assumendo alcuna rilevanza “ai RT fini della competenza per territorio, stante la portata omnicomprensiva della clausola di cui all'articolo 19.2”, che
4 stabiliva “quale foro esclusivo quello del Tribunale di Milano”;
e) doveva essere dichiarata, pertanto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ed il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo, con le conseguenti statuizioni in termini di spese di lite (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6 e 7).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -immeritevole delle critiche mossegli, anche sul piano dell'iter motivazionale che contraddistingue la decisione, circostanziato e coerente, sia in punto di fatto, che di diritto, e pienamente esplicativo del convincimento trasfuso nel decisum- sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia.
4.1. Ed, infatti, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, così come quello di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale dell'autorità giudiziaria adita ed ha natura ordinatoria, essendo insuscettibile di impugnazione, oltre che insindacabile in sede di legittimità (cfr.
Cass. civ. n. 24496/14, Cass. civ. n. 35134/21 e Cass. civ. n.
28539/22).
Nel caso di specie, sulla scorta di valutazioni -appunto- di mera opportunità e, peraltro, pienamente condivisibili (cfr.
l'ordinanza del 15 dicembre 2023, a pagina 1), il Tribunale di
Salerno ha rigettato l'istanza di riunione del giudizio di opposizione instaurato dalla a quello Controparte_1 iscritto al numero 4448 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e, quindi, esaminando, proprio come doveva fare, esclusivamente il rapporto intercorso tra la Parte_1
e la società appellata, ha correttamente interpretato la
[...] clausola compromissoria contenuta all'articolo 19.2 del
5 contratto quadro di cessione di crediti, concludendo per la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, il contratto quadro di cessione di crediti del
10 agosto 2018).
4.2. Peraltro, non è possibile ritenere -contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante- che, nella vicenda in esame, i due giudizi asseritamente da riunire consistessero nella “stessa causa”, se solo si considera che il Tribunale di
Salerno, nell'emettere il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato in solido -in ossequio, peraltro, a quanto specificamente richiesto dalla (cfr., Parte_1 allegato in copia al fascicolo della società appellante, il ricorso per decreto ingiuntivo del 12 maggio 2023)- l' RT
e la
[...] Controparte_1
E tale circostanza già permette di revocare in dubbio che sia anche solo ipotizzabile la sussistenza di una “medesima causa”, atteso che un'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, per cui, potendo il creditore esigere da ciascuno dei condebitori l'intero credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. civ. n. 24728/18).
Inoltre, secondo quanto è possibile arguire dagli stessi assunti della società creditrice, le posizioni dell'
[...]
e della non RT Controparte_1 sarebbero affatto sovrapponibili, né tanto meno omologhe, trattandosi di stabilire se e quale di questi due soggetti fosse -
e sia- tenuto a corrispondere -in tutto o in parte- l'ammontare preteso, in relazione anche alla posizione di un soggetto terzo, con il quale -parimenti- avrebbe intrattenuto rapporti la
6 ad ulteriore riprova dell'impossibilità di Controparte_1 stabilire un'equivalenza della causa petendi delle pretese rispettivamente esercitate dalla nei Parte_1 confronti della società appellata, per avere ceduto gli stessi crediti ad un'altra società, che sarebbero stati oggetto di pagamento da parte dell' , RT previo incasso, da parte della Controparte_1 dell'ammontare pattuito con la suddetta società cessionaria, e nei confronti dell' , per avere RT rifiutato di pagare, per la seconda volta, i medesimi crediti, dopo aver effettuato il pagamento del dovuto alla summenzionata società cessionaria (cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo del 12 maggio 2023, alle pagine 2, 3 e 4).
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, che danno conto della correttezza dell'operato del Tribunale di
Salerno, il quale, non avendo disposto la riunione tra i due giudizi menzionati nelle pagine che precedono, ha correttamente deciso la controversia dichiarando la propria incompetenza territoriale, dichiarando nullo il provvedimento monitorio opposto e condannando la società appellante alla refusione delle spese di lite, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto dalla deve essere rigettato. Parte_1
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un
7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante alla refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro
7.160,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 563 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Rocco Cetraro e Francesco Cetraro, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rossini e Raffaele Carrano, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2136/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 18 aprile 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 maggio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2136/24, pubblicata in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sull'opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio -numero 1074/23- con il quale era stato ingiunto alla in solido con Controparte_1
l , il pagamento, in suo RT favore, della somma di euro 247.225,20, oltre accessori e spese, in virtù di un contratto di cessione dei crediti vantati dalla società opponente nei confronti dell' RT
, dichiarando nulla l'ingiunzione di
[...] pagamento emessa nei confronti della Controparte_1
e condannandola alla refusione, in favore di
[...] quest'ultima, delle spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava Controparte_1 le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla non è fondato Parte_1 ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni
2 che prospettano, la società appellante ha fatto presente che: a) il Giudice di primo grado non aveva disposto la riunione del giudizio di opposizione instaurato dalla a Controparte_1 quello -iscritto al numero 4448 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023- che aveva ad oggetto l'opposizione proposta dall' avverso il RT medesimo provvedimento monitorio;
b) la vicenda processuale, imponendo l'applicazione dell'articolo 273 del codice di procedura civile, non lasciava alcun margine di discrezionalità all'autorità giudiziaria adita, la quale era tenuta a disporre la riunione, ad un giudizio, per di più, nel quale era stata comunque chiamata, quale terza, la la Controparte_1 quale aveva proposto un'opposizione in via separata proprio per evitare “un litisconsorzio necessario”; c) qualora fosse stata disposta la riunione, non sarebbe stato possibile dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, perché la clausola compromissoria non poteva avere alcuna efficacia nei confronti dell' , in relazione alla RT quale si applicava la disciplina in materia di contabilità pubblica, per cui l'ingiunzione di pagamento non poteva che essere richiesta presso il Tribunale di Salerno, nel cui circondario ricadeva la sua sede;
d) le spese di lite, se fosse stata disposta la riunione, sarebbero state liquidate in misura inferiore, a mente dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile;
e) la sentenza impugnata, in ogni caso, non era “adeguatamente motivata”, né teneva conto “dei motivi di diritto, né delle circostanze di fatto, né degli atti allegati nel procedimento”, rivelandosi “le motivazioni … insufficienti e contraddittorie in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia” (cfr. l'atto d'appello del 14 maggio 2024, alle pagine 5, 6, 7, 8 e 9).
3 3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla era fondata e doveva essere accolta, in Controparte_1 quanto, nel contratto quadro di cessione dei crediti stipulato dalle parti, all'articolo 19.2, era stata pattuita la competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
b) la parte opponente, inoltre, avendo invocato l'operatività “di un foro convenzionale esclusivo”, non era tenuta “a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali”, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo aveva
“proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge”; c) nel caso di specie, oltre tutto, la clausola contrattuale di cui all'articolo 19.2 faceva riferimento a
“qualsiasi controversia” che fosse insorta tra le parti e, pertanto, doveva essere interpretata “quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto, sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto fosse stato solamente un fatto costitutivo dell'azione”; d) non aveva alcun rilievo, per di più, “la competenza del Tribunale di Salerno in relazione alla posizione dell' ”, che non era “parte del RT giudizio”, né poteva avere alcuna incidenza il fatto che la clausola in parola fosse inoperante e non vincolante -secondo quanto sostenuto dalla società opposta- nei confronti dell' proprio perché RT quest'ultima era del tutto estranea al giudizio, né era suscettibile di mutare il quadro la deduzione della
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“di avere formulato domanda di condanna Parte_1 dell'opponente quale coobbligata solidale con l'
[...]
”, non assumendo alcuna rilevanza “ai RT fini della competenza per territorio, stante la portata omnicomprensiva della clausola di cui all'articolo 19.2”, che
4 stabiliva “quale foro esclusivo quello del Tribunale di Milano”;
e) doveva essere dichiarata, pertanto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ed il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato nullo, con le conseguenti statuizioni in termini di spese di lite (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6 e 7).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -immeritevole delle critiche mossegli, anche sul piano dell'iter motivazionale che contraddistingue la decisione, circostanziato e coerente, sia in punto di fatto, che di diritto, e pienamente esplicativo del convincimento trasfuso nel decisum- sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia.
4.1. Ed, infatti, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, così come quello di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale dell'autorità giudiziaria adita ed ha natura ordinatoria, essendo insuscettibile di impugnazione, oltre che insindacabile in sede di legittimità (cfr.
Cass. civ. n. 24496/14, Cass. civ. n. 35134/21 e Cass. civ. n.
28539/22).
Nel caso di specie, sulla scorta di valutazioni -appunto- di mera opportunità e, peraltro, pienamente condivisibili (cfr.
l'ordinanza del 15 dicembre 2023, a pagina 1), il Tribunale di
Salerno ha rigettato l'istanza di riunione del giudizio di opposizione instaurato dalla a quello Controparte_1 iscritto al numero 4448 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e, quindi, esaminando, proprio come doveva fare, esclusivamente il rapporto intercorso tra la Parte_1
e la società appellata, ha correttamente interpretato la
[...] clausola compromissoria contenuta all'articolo 19.2 del
5 contratto quadro di cessione di crediti, concludendo per la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, il contratto quadro di cessione di crediti del
10 agosto 2018).
4.2. Peraltro, non è possibile ritenere -contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante- che, nella vicenda in esame, i due giudizi asseritamente da riunire consistessero nella “stessa causa”, se solo si considera che il Tribunale di
Salerno, nell'emettere il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato in solido -in ossequio, peraltro, a quanto specificamente richiesto dalla (cfr., Parte_1 allegato in copia al fascicolo della società appellante, il ricorso per decreto ingiuntivo del 12 maggio 2023)- l' RT
e la
[...] Controparte_1
E tale circostanza già permette di revocare in dubbio che sia anche solo ipotizzabile la sussistenza di una “medesima causa”, atteso che un'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, per cui, potendo il creditore esigere da ciascuno dei condebitori l'intero credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. civ. n. 24728/18).
Inoltre, secondo quanto è possibile arguire dagli stessi assunti della società creditrice, le posizioni dell'
[...]
e della non RT Controparte_1 sarebbero affatto sovrapponibili, né tanto meno omologhe, trattandosi di stabilire se e quale di questi due soggetti fosse -
e sia- tenuto a corrispondere -in tutto o in parte- l'ammontare preteso, in relazione anche alla posizione di un soggetto terzo, con il quale -parimenti- avrebbe intrattenuto rapporti la
6 ad ulteriore riprova dell'impossibilità di Controparte_1 stabilire un'equivalenza della causa petendi delle pretese rispettivamente esercitate dalla nei Parte_1 confronti della società appellata, per avere ceduto gli stessi crediti ad un'altra società, che sarebbero stati oggetto di pagamento da parte dell' , RT previo incasso, da parte della Controparte_1 dell'ammontare pattuito con la suddetta società cessionaria, e nei confronti dell' , per avere RT rifiutato di pagare, per la seconda volta, i medesimi crediti, dopo aver effettuato il pagamento del dovuto alla summenzionata società cessionaria (cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo del 12 maggio 2023, alle pagine 2, 3 e 4).
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, che danno conto della correttezza dell'operato del Tribunale di
Salerno, il quale, non avendo disposto la riunione tra i due giudizi menzionati nelle pagine che precedono, ha correttamente deciso la controversia dichiarando la propria incompetenza territoriale, dichiarando nullo il provvedimento monitorio opposto e condannando la società appellante alla refusione delle spese di lite, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto dalla deve essere rigettato. Parte_1
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un
7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante alla refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro
7.160,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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