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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 108 / 2023
Il Giudice designato AN ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv. RAFFAELE DE GIROLAMO e GIANCARLO DE Parte_1
GIROLAMO; ricorrente
E
con gli avv. ANGELO POLLINO e MARIANO GIULIANO;
Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 17.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare nullo ogni eventuale atto importante rinunzia o transazione ai sensi di legge, o, quanto meno, per vizio di consenso;
B) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e dal 6/02 al Parte_1 Controparte_1
29/12/17 ed, in seguito, dal 4/03/19 al 7/01/20 (od ancora dalla diversa data che risulterà in corso di causa) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 5° livello C.C.N.L. per il settore Confcommercio - Pubblici Esercizi Minori e mansioni di “barista” o “cameriere bar, tavola calda, self-service”;
C) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze su retribuzione base, su lavoro straordinario, su 13ma e 14ma mensilità, su indennità sostitutiva ferie ed indennità sostitutiva permessi retribuiti, e sul TF (come specificati al punto 3 in diritto), da questa tutti maturati dal 6/02 al 29/12/17 e dal 4/03/19 al 7/01/20, per il complessivo importo, salvo errori ed omissioni, di € 28.596,43 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
D) sempre per l'effetto di quanto sub B), condannare la convenuta al versamento dei contributi dovuti rispetto alle differenze retributive che saranno riconosciute spettanti alla ricorrente, e, nel caso in cui questi fossero ritenuti prescritti, condannarla al pagamento dell'equivalente economico, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
E) In via subordinata, accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e Parte_1 CP_1 dal 6/02 al 29/12/17 ed, in seguito, dal 4/03/19 al 7/01/20 (od ancora dalla diversa data che
[...] risulterà in corso di causa) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 6° livello C.C.N.L. per il settore Confcommercio - Pubblici
Esercizi Minori (o in quello che sarà ritenuto applicabile, anche previa informativa alle OO.SS. di categoria) e mansioni di “commis di cucina, sala, tavola calda”, “commis di bar (ex aiuto barista)” ed “addetto di lavanderia”;
F) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze su retribuzione base, su lavoro straordinario, su 13ma e 14ma mensilità, su indennità sostitutiva ferie ed indennità sostitutiva permessi retribuiti, e sul TF (come specificati al punto 3 in diritto), da questa tutti maturati dal 6/02 al 29/12/17 e dal 4/03/19 al 7/01/20, per il complessivo importo, salvo errori ed omissioni, di € 26.248,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia anche a mezzo di apposita CTU contabile;
G) sempre per l'effetto di quanto sub E), condannare la convenuta al versamento dei contributi dovuti rispetto alle differenze retributive che saranno riconosciute spettanti alla ricorrente, e, nel caso in cui questi fossero ritenuti prescritti, condannarla al pagamento dell'equivalente economico, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa”.
A sostegno della propria richiesta, in sintesi esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società operante nei Controparte_1
settori di ristorazione, bar, tavola calda e motel, presso l'unità locale sita in Cassino, Via Ausonia n. 10, nel periodo dal 6 febbraio 2017 al 29 dicembre 2017 e, successivamente, dal
4 marzo 2019 al 7 gennaio 2020;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: nell'anno 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 17.00; dal marzo 2019, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
- di aver svolto le seguenti attività: mansioni di addetta al bancone del bar, occupandosi della somministrazione di alimenti e bevande;
lavaggio di stoviglie e utensili;
pulizia degli ambienti di lavoro, delle camere del Motel e degli arredi del bar e del ristorante, inclusi i servizi igienici;
sistemazione della merce e dei tavoli, all'apertura dei locali al pubblico;
smaltimento dei rifiuti;
lavaggio della biancheria delle camere utilizzando la lavatrice aziendale o la lavanderia a gettoni sita in Cassino, Via Bonomi;
- di essere stata sottoposta alle direttive e istruzioni della titolare, sig.ra Controparte_2
riguardo alle mansioni da svolgere, agli strumenti e prodotti da utilizzare e alla organizzazione delle attività lavorative. Alla medesima titolare spettava, inoltre, la vigilanza sull'operato dell'istante, la quale era tenuta ad informarla tempestivamente in caso di assenza e a richiedere preventiva autorizzazione qualora avesse necessitato di ore di permesso o di allontanarsi dal luogo di lavoro;
- che le mansioni svolte erano riconducibili al profilo barista o cameriere bar, tavola calda, self-service, 5° livello del CCNL Confcommercio – Pubblici Esercizi Minori;
in subordine riconducibili al profilo di commis di cucina, sala, tavola calda o commis di bar (ex aiuto barista), Al 6° livello;
- di aver percepito 700,00 € mensili per il periodo lavorativo espletato nell'anno 2017 ed
800,00 € mensili per quello eseguito nell'anno 2019, importi inferiori al minimo contrattualmente previsto, fatta salva l'ultima mensilità non corrisposta;
- di non aver ricevuto alcun emolumento per il lavoro straordinario prestato, quantificato in circa 223 ore, per le festività non godute, per le ferie godute e per quelle maturate e non godute, nonché per la tredicesima mensilità, la quattordicesima e il TF;
- di non aver beneficiato di permessi retribuiti, né della relativa indennità sostitutiva per complessivi 182 giorni;
- che in data 7 gennaio 2020, la ricorrente, dopo aver sollecitato la regolarizzazione del rapporto e il pagamento dell'ultima mensilità, veniva invitata dalla sig.ra a Controparte_2 non presentarsi più sul luogo di lavoro (cfr. trascrizione dei messaggi WhatsApp del 6 e 8 gennaio 2020, all. 2);
- di aver proceduto, con esito negativo, al tentativo di comporre bonariamente la lite, effettuato dal competente Ispettorato del lavoro (cfr. processo verbale di conciliazione monocratica presso del 29/10/2020 e 23/03/2021, all. 3). CP_3 Tanto premesso in fatto, deducendo la sussistenza dei c.d. indici di subordinazione, “da configurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (ex multis, Cass. Sez. Lav. 25.03.2009 n. 7260), e ritenendo le mansioni dedotte ascrivibili al 5° livello dell'invocato CCNL, il quale prevedeva espressamente la figura di barista, rassegnava le riportate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
, con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data 31.03.2023,
[...] contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare:
- che per una parte del periodo indicato in ricorso, la ricorrente veniva ospitata a titolo gratuito dalla sig.ra su segnalazione della madre di quest'ultima, in ragione della Controparte_2 difficile situazione personale e familiare in cui versava, essendosi allontanata dal marito;
- che la ricorrente non ha mai svolto, né su incarico della resistente né di propria iniziativa, attività lavorativa presso l'esercizio non ha prestato servizi di barista o Controparte_1 addetta alle pulizie, né si è occupata della preparazione in cucina, attività peraltro affidata a personale specificamente incaricato (segnatamente ed;
Persona_1 Persona_2
- che, durante il periodo di ospitalità, la ricorrente provvedeva alla pulizia della stanza da lei occupata e al lavaggio della propria biancheria;
solo in via sporadica ed a fronte della ospitalità ricevuta, si occupava del lavaggio di alcuni indumenti e biancheria della sig.ra senza tuttavia svolgere attività relative alle camere del motel o al ristorante;
CP_2
- che l'attività di piccola ristorazione, a conduzione familiare, non dispone di un vero e proprio bar, ma soltanto di un servizio limitato ai clienti, i quali possono consumare al tavolo o al bancone esclusivamente caffè o bevande analoghe;
la struttura, composta da nove camere, è gestita integralmente dal nucleo familiare della sig.ra senza alcun apporto CP_2 di personale esterno;
- che tali attività erano svolte dal sig. il quale, oltre al servizio ai tavoli, Parte_2
provvedeva anche alla preparazione dei caffè; le pulizie della cucina erano affidate al medesimo sig. e al sig. mentre la sig.ra Pt_2 Persona_2 Controparte_2 curava personalmente la pulizia della sala e delle camere del motel, nonché le operazioni di apertura e chiusura del locale;
- che gli orari di lavoro indicati nel ricorso non corrispondono a quelli effettivi di apertura e chiusura del locale, il quale, a titolo esemplificativo, osservava il giorno di chiusura settimanale il lunedì. Tanto permesso in fatto, la resistente deduceva in diritto l'insussistenza degli indici sintomatici della presenza di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata prova per testi, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Premesso che ogni attività in astratto configurabile come prestazione di lavoro può essere ricondotta ad un diverso istituto, ove ne sia provata la differente natura, vale osservare che nel caso di specie è necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenti in concreto i caratteri della subordinazione, dal 6.02.2017 al 29.12.2017 e dal 4.03.2019 al 7.01.2020, incombendo sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione del secondo.
L'elemento essenziale della subordinazione consiste, invece, nel vincolo di soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'elemento della subordinazione è da ricercare mediante un accertamento compiuto esclusivamente con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. (Cfr. Cass. n.
15949/2024, Cass. n. 18943/2021, Cass. n. 16849/2011, Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 4500/2007,
Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
Orbene, intesa come etero-determinazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, la subordinazione non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ha individuato una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (Cfr. Cass. n. 25711/2018, Cass. n. 9256/2009, Cass. n. 4500/2007, Cass. n. 849/2004, Cass.
n. 2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (Cfr. Cass. n. 1095/2023, Cass. n.
18943/2021, Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996, Cass. n. 7796/1993). Allo stesso modo, chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di c.d. parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve dimostrare le prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, nonché le modalità di esplicazione che devono risultare caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata.
Bisogna precisare, altresì, che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda soltanto il lavoro subordinato, mentre per tutte le altre prestazioni un intervento del Giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative;
peraltro, in tema di lavoro autonomo in generale, compreso il lavoro autonomo c.d. parasubordinato, è previsto dall'art. 2225 c.c. che il Giudice possa determinare il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, ma soltanto nel caso in cui questo non sia stato convenuto dalle parti e non possa esser stabilito secondo le tariffe professionali o gli usi.
Dunque, la parte ricorrente che intende contestare la corrispondenza di tale schema tipologico con la realtà del lavoro asseritamente svolto in forma subordinata deve dedurre nell'atto introduttivo il tipo di ordini ricevuti ed il loro contenuto, le peculiari circostanze in cui essi sarebbero stati impartiti e da chi, le modalità del loro adempimento e del loro controllo. A tal fine, non è sufficiente allegare una generica soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di chi si avvale dell'ausilio altrui, senza alcuna indicazione storica circa i tempi, i modi ed i contenuti peculiari delle attività rese in favore dell'asserito datore di lavoro che per dirsi tale - ribadiamolo - deve avere esercitato il potere di imporre al soggetto subordinato presenze fisse, orari determinati, mansioni precise, divieti di allontanamento non previamente concordato ed autorizzato, possibilità di godere solo ferie già maturate. In altri termini, le pretese correlate all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una collaborazione continuativa richiedono l'individuazione puntuale dei soggetti che ne sono direttamente coinvolti in ragione di comportamenti espliciti, concludenti nonché giuridicamente rilevanti che siano riferibili a costoro.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe intrattenuto con la resistente un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato.
Occorre, in primo luogo, rilevare l'inattendibilità della teste , madre della resistente, Testimone_1 ha dichiarato di aver conosciuto la sig.ra soltanto per averla accolta, occasionalmente, nella Pt_1 propria abitazione, dove la stessa l'avrebbe aiutata in alcune faccende domestiche per un periodo molto breve su base volontaria (“4-5 volte in un paio di settimane”) ed ha poi riferito di non aver mai visto la presso il bar/ristorante gestito dalla figlia, circostanza questa che è in contrasto Pt_1 con le stese deduzioni della convenuta, che, al contrario, non contesta ed anzi deduce la presenza della presso il locale commerciale, seppure a diverso titolo, ponendosi altresì in aperto Pt_1 contrasto con le dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi.
La deposizione risulta, pertanto, priva di rilevanza probatoria.
Altresì inattendibile è anche la testimonianza di , figlio adottivo della l.r.p.t. Testimone_2 della società resistente dal 2017 e impiegato stabilmente presso il bar dal 2014, il quale ha in primo luogo dichiarato di aver visto la ricorrente solamente per un paio di giorni – nell'autunno del 2019 – perché, a suo dire, Ella avrebbe chiamato la chiedendole di poter pernottare presso la CP_2 struttura perché aveva problemi con il marito. Ha quindi riferito che la lo chiamò al telefono CP_2 una sera verso le 20:30 per chiedergli di accompagnarlo a prendere la ricorrente: non si spiega come mai la che in quel periodo aveva il proprio compagno ( che pernottava CP_2 Parte_2 stabilmente con lei in una delle stanze del Motel, come dallo stesso dichiarato “Il pomeriggio andavo in hotel verso le 17 al termine del mio lavoro e dormivo tutti i giorni lì”), si sia rivolta ad un dipendente, chiedendogli peraltro un favore oltre il normale orario di lavoro, e non al proprio compagno.
Ha poi aggiunto che la ricorrente lo chiamò, tempo dopo per chiedergli se potesse lui stesso domandare alla se poteva farla lavorare: orbene la ricorrente, che si rivolge alla in un CP_2 CP_2 momento delicato come quello – narrato dal teste – di difficoltà familiare, ha poi bisogno di chiamare che conosce da poco tempo e di cui non è chiaro come abbia ottenuto il numero di Per_2 telefono) per chiedere di fare da tramite con la stessa. CP_2
Ma c'è di più: il teste ha dichiarato di aver visto e conosciuto la ricorrente in un'unica occasione nell'autunno del 2019 e di non averla più rivista, neanche come ospite, rendendo una dichiarazione del medesimo tenore della madre della in aperto contrasto con quanto dedotto in memoria CP_2 dalla stessa CP_2
Ha inoltre volutamente ridotto il numero delle camere (5/6 a fronte delle 9 dedotte in memoria) per indurre la convinzione che non fosse necessario alcun aiuto nella pulizia ed ha infine dichiarato che il teste svolgesse mansioni di aiuto in sala quando lo stesso cervo afferma “alle 7.30-8 è Pt_2 aperto solo il bancone salumeria, il ristorante apre alle 12.00 e alle 17.00 quando arrivavo io il ristorante era già chiuso”.
La deposizione risulta, pertanto, totalmente inattendibile e quindi priva di rilevanza probatoria.
Da ultimo, generica e priva di utili elementi di convincimento è la deposizione del compagno della ricorrente, , il quale, dopo aver dichiarato di aver iniziato a frequentare l'hotel nel Parte_2
2016, in merito alla sua presenza nei locali del ristorante ha così risposto: “La mattina facevo colazione alle 7.30-8.00 e nel pomeriggio aiutavo nell'albergo se servivano delle incombenze da svolgere (fare la spesa, andare a prendere i clienti in stazione, fare piccoli lavoretti). Il pomeriggio andavo in hotel verso le 17 al termine del mio lavoro, cenavo e dormivo lì tutti i giorni” per poi precisare che “dopo aver fatto colazione non mi trattenevo e lasciavo l'hotel per andare a lavoro”.
Non è chiaro quindi come possa aver visto la verso le 12 seduta ai tavolini del bar a Pt_1 consumare un panino e come possa ricondurre la presenza dichiarata (“Ho visto per la prima volta la ricorrente tra il 2017 e il 2018, un paio di volte al giorno per 15-20 giorni”), a preesistenti problemi con il di lei marito, laddove il teste , ha riferito che solamente Testimone_2 nell'autunno del 2019 la ricorrente, che non aveva mai visto prima presso i locali dell'attività commerciale, chiese ospitalità alla CP_2
Anche il teste , come il teste , ha consapevolmente ridotto il numero delle camere Pt_2 Tes_2
(5/6 a fronte delle 9 dedotte in memoria) per indurre la convinzione che non fosse necessario alcun aiuto nella pulizia.
Quanto riferito dagli ulteriori testi però non può costituire adeguato e compiuto materiale probatorio, utilmente valutabile per l'accoglimento della domanda.
In primo luogo, deve rilevarsi che sono state ascoltate tre amiche della ricorrente ( Testimone_3
e che hanno tutte riferito di aver accompagnato e ripreso,
[...] Tes_4 Controparte_4 in più battute, la ricorrente dal luogo di lavoro.
Segnatamente, sin dall'anno 2017, la teste andava a prenderla di pomeriggio, dapprima verso Tes_3 le 17:00 e poi, dal 2019, verso le 18:00 con una frequenza superiore alle due volte a settimana (“La mattina la portavo due volte alla settimana circa ed il pomeriggio un po' di più a prenderla”) senza fare alcun riferimento alla amica comune, nonché testimone, la quale ha dichiarato di Tes_4 essere andata a prendere la accompagnata anche dalla (“L'amica comune è Pt_1 Tes_3 Tes_3
. Ci siamo sempre andate di pomeriggio. La prendevamo per portarla a casa o per stare
[...] insieme. Mi ricordo che siamo andate verso le 17:30/18:00. Una volta siamo entrate dentro e la ricorrente ci ha preparato un caffè”) la quale, invece riferisce che “la ricorrente mi diceva che negli altri giorni o la accompagnava il marito o prendeva il pullman”.
Anche la teste che riferisce di aver frequentato assiduamente il locale dal 2008 al 2018 CP_4 perché “perché avevo una collaborazione con una ditta che si chiamava Sam S,r,l e si trovava vicino (a via Scardone)”, ha poi aggiunto che “Tutte le volte che andavo dal cliente di pomeriggio passavo a prenderla al ristorante per portarla a casa: ho iniziato nel 2017, mi pare in primavera.
È singolare che il marito della ricorrente, a fronte di una frequenza così intensa di passaggi offerti alla moglie dalle testimoni, riferisca semplicemente che “mia moglie non va a lavorare con la macchina.
1-2 volte a settimana l'accompagno io, se compatibile con il mio orario di lavoro, le altre volte andava con il pullman”.
Peraltro, la teste ha riferito che la , nel 2017 – quando avrebbe dovuto osservare un CP_4 Pt_1 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, forniva collaborazione anche allo studio ove la testimone lavorava e che, in questi casi, la andava a prendere al ristorante tra le 12:30 e le 14:30 per portarla con sé presso lo studio professionale, ove quindi la ricorrente era impegnata in altra attività lavorativa.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha mai dedotto di ave prestato la propria attività lavorativa nella giornata di sabato, laddove invece il marito, ascoltato come testimone ha dichiarato che:
“Andavo a riprendere mia moglie a sabati alterni, il pomeriggio dopo le 17.30”, come anche di non aver mai reso ordini da , diversamente da quanto riferito dalla teste (“In quei Per_2 Tes_3 dieci minuti durante i quali di mattina ero lì a prendere un caffè la o le dicevano di CP_2 Per_2 lavare le tazze”).
L' istruttoria espletata, con le rilevate incongruenze emerse dalle ultime testimonianze esaminate, non consente quindi di ritenere che sia emerso con sufficiente coerenza un quadro costituito dalla continuativa presenza della ricorrente presso i locali de tra il 2017 e il 2019, nelle ore CP_1 diurne, non restituendo la indispensabile continuità temporale per ritenere la ricorrente stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa della resistente, poiché frutto di osservazioni effettuate in brevi momenti di passaggio, generalmente non superiori ai dieci minuti, con una frequenza non accertabile per le motivazioni anzidette, durante i quali le testimoni, che si limitavano ad accompagnare o a riprendere la ricorrente alcune volte a settimana, si trovavano per lo più all'esterno del locale ed entravano solo occasionalmente, talvolta per prendere un caffè.
Tali circostanze attestano, al più la presenza della ricorrente presso ”, ma non sono idonee, CP_1 di per sé, a dimostrare l'esistenza degli elementi essenziali propri di un rapporto di lavoro subordinato.
Sotto il profilo qualificatorio della natura subordinata, l'elemento centrale rimane la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, anche se attenuato. Ebbene, dagli elementi raccolti non è possibile ricostruire il contenuto concreto di direttive, sebbene generiche, le modalità
e il momento in cui sarebbero state impartite: peraltro la teste riferisce di direttive Tes_3 promananti anche dal dipendente circostanza questa mai dedotta in ricorso ed incompatibile Per_2 con il ruolo di tuttofare rivestito dal dipendente (“in quei dieci minuti durante i quali la mattina ero lì a prendere il caffè la o e dicevano di lavare le tazze”). CP_2 Per_2
Molte altre circostanze, riferibili alle concrete attività svolte, sono state riferite dai testi de relato actoris, mentre la somma percepita (pari a 30 euro gornaliere) è stata riferita unicamente dal marito, che ha dichiarato di essere in comunione legale dei beni, senza che sia emerso u riscontro esterno in altre testimonianze.
È d'uopo, tuttavia, precisare che nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di subordinazione, quando l'assoggettamento del lavoratore ai poteri datoriali non sia facilmente evincibile, in virtù della difficoltà di fornirne una prova diretta o della peculiarità delle mansioni svolte, come nel caso di mansioni meramente elementari e standardizzate, occorre fare riferimento a criteri sussidiari o complementari, che possono assurgere a indici rivelatori della subordinazione, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (così, da ultimo, Cass. n. 15949/24).
Orbene, dall'istruttoria espletata, non solo non sono emerse chiare ed univoche manifestazioni tangibili di soggezione personale della ricorrente ai poteri di direzione e disciplina dell'asserito datore di lavoro, ma non può neppure evincersi con tranquillante certezza la prova di ulteriori elementi sintomatici sufficientemente concludenti, come l'esistenza di controlli sistematici o di richiami della parte datoriale, né un effettivo esercizio, anche solo potenziale, del potere disciplinare. Non si desumono, altresì, obblighi di giustificazione delle assenze, ferie o permessi concordati, né modalità di corresponsione della retribuzione, rilevando in merito all'osservanza di uno specifico orario di lavoro, quanto dichiarato dalla teste CP_4
In altri termini, del caso de quo, ciò che si coglie è solamente una presenza protrattasi negli anni, non inserita, con certezza e stabilità, in un contesto di ordini, controlli e responsabilità tipica dell'organizzazione datoriale, ben potendo atteggiarsi il rapporto intercorso tra le parti alla stregua di una collaborazione.
Anche le trascrizioni dei due messaggi whatsapp non apportano utili elementi nel senso voluto dalla ricorrente: al contrario, nel messaggio dlel'8 gennaio 2020 (mercoledì) la dava atto del fatto CP_2 che, non essendoci lavoro da svolgere, rinviava la collaborazione alla settimana successiva (forse lunedì).
Alla luce di tali considerazioni, e applicando gli indici tipici e sussidiari della subordinazione (anche nella forma attenuata), non emergono elementi pieni, specifici e univoci idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società , Parte_3 in particolare, la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della titolare e l'osservanza di uno specifico orario di lavoro.
Ne consegue che le pretese fondate sull'accertamento della subordinazione non possono trovare accoglimento, rimanendo imprescindibile l'individuazione, anche in via indiziaria, del momento genetico delle direttive e di una qualche vigilanza sull'esecuzione.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà, avuto riguardo agli incerti esiti dell'attività istruttoria, ponendo la restante metà a carico della parte ricorrente, parametrate al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201-26.000).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro € 1.3.47,50 oltre spese generali e accessori di legge;
Cassino, data del deposito
Il Giudice
AN ER
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 108 / 2023
Il Giudice designato AN ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 108 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv. RAFFAELE DE GIROLAMO e GIANCARLO DE Parte_1
GIROLAMO; ricorrente
E
con gli avv. ANGELO POLLINO e MARIANO GIULIANO;
Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 17.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare nullo ogni eventuale atto importante rinunzia o transazione ai sensi di legge, o, quanto meno, per vizio di consenso;
B) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e dal 6/02 al Parte_1 Controparte_1
29/12/17 ed, in seguito, dal 4/03/19 al 7/01/20 (od ancora dalla diversa data che risulterà in corso di causa) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 5° livello C.C.N.L. per il settore Confcommercio - Pubblici Esercizi Minori e mansioni di “barista” o “cameriere bar, tavola calda, self-service”;
C) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze su retribuzione base, su lavoro straordinario, su 13ma e 14ma mensilità, su indennità sostitutiva ferie ed indennità sostitutiva permessi retribuiti, e sul TF (come specificati al punto 3 in diritto), da questa tutti maturati dal 6/02 al 29/12/17 e dal 4/03/19 al 7/01/20, per il complessivo importo, salvo errori ed omissioni, di € 28.596,43 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
D) sempre per l'effetto di quanto sub B), condannare la convenuta al versamento dei contributi dovuti rispetto alle differenze retributive che saranno riconosciute spettanti alla ricorrente, e, nel caso in cui questi fossero ritenuti prescritti, condannarla al pagamento dell'equivalente economico, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
E) In via subordinata, accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e Parte_1 CP_1 dal 6/02 al 29/12/17 ed, in seguito, dal 4/03/19 al 7/01/20 (od ancora dalla diversa data che
[...] risulterà in corso di causa) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 6° livello C.C.N.L. per il settore Confcommercio - Pubblici
Esercizi Minori (o in quello che sarà ritenuto applicabile, anche previa informativa alle OO.SS. di categoria) e mansioni di “commis di cucina, sala, tavola calda”, “commis di bar (ex aiuto barista)” ed “addetto di lavanderia”;
F) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze su retribuzione base, su lavoro straordinario, su 13ma e 14ma mensilità, su indennità sostitutiva ferie ed indennità sostitutiva permessi retribuiti, e sul TF (come specificati al punto 3 in diritto), da questa tutti maturati dal 6/02 al 29/12/17 e dal 4/03/19 al 7/01/20, per il complessivo importo, salvo errori ed omissioni, di € 26.248,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia anche a mezzo di apposita CTU contabile;
G) sempre per l'effetto di quanto sub E), condannare la convenuta al versamento dei contributi dovuti rispetto alle differenze retributive che saranno riconosciute spettanti alla ricorrente, e, nel caso in cui questi fossero ritenuti prescritti, condannarla al pagamento dell'equivalente economico, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa”.
A sostegno della propria richiesta, in sintesi esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società operante nei Controparte_1
settori di ristorazione, bar, tavola calda e motel, presso l'unità locale sita in Cassino, Via Ausonia n. 10, nel periodo dal 6 febbraio 2017 al 29 dicembre 2017 e, successivamente, dal
4 marzo 2019 al 7 gennaio 2020;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: nell'anno 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 17.00; dal marzo 2019, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
- di aver svolto le seguenti attività: mansioni di addetta al bancone del bar, occupandosi della somministrazione di alimenti e bevande;
lavaggio di stoviglie e utensili;
pulizia degli ambienti di lavoro, delle camere del Motel e degli arredi del bar e del ristorante, inclusi i servizi igienici;
sistemazione della merce e dei tavoli, all'apertura dei locali al pubblico;
smaltimento dei rifiuti;
lavaggio della biancheria delle camere utilizzando la lavatrice aziendale o la lavanderia a gettoni sita in Cassino, Via Bonomi;
- di essere stata sottoposta alle direttive e istruzioni della titolare, sig.ra Controparte_2
riguardo alle mansioni da svolgere, agli strumenti e prodotti da utilizzare e alla organizzazione delle attività lavorative. Alla medesima titolare spettava, inoltre, la vigilanza sull'operato dell'istante, la quale era tenuta ad informarla tempestivamente in caso di assenza e a richiedere preventiva autorizzazione qualora avesse necessitato di ore di permesso o di allontanarsi dal luogo di lavoro;
- che le mansioni svolte erano riconducibili al profilo barista o cameriere bar, tavola calda, self-service, 5° livello del CCNL Confcommercio – Pubblici Esercizi Minori;
in subordine riconducibili al profilo di commis di cucina, sala, tavola calda o commis di bar (ex aiuto barista), Al 6° livello;
- di aver percepito 700,00 € mensili per il periodo lavorativo espletato nell'anno 2017 ed
800,00 € mensili per quello eseguito nell'anno 2019, importi inferiori al minimo contrattualmente previsto, fatta salva l'ultima mensilità non corrisposta;
- di non aver ricevuto alcun emolumento per il lavoro straordinario prestato, quantificato in circa 223 ore, per le festività non godute, per le ferie godute e per quelle maturate e non godute, nonché per la tredicesima mensilità, la quattordicesima e il TF;
- di non aver beneficiato di permessi retribuiti, né della relativa indennità sostitutiva per complessivi 182 giorni;
- che in data 7 gennaio 2020, la ricorrente, dopo aver sollecitato la regolarizzazione del rapporto e il pagamento dell'ultima mensilità, veniva invitata dalla sig.ra a Controparte_2 non presentarsi più sul luogo di lavoro (cfr. trascrizione dei messaggi WhatsApp del 6 e 8 gennaio 2020, all. 2);
- di aver proceduto, con esito negativo, al tentativo di comporre bonariamente la lite, effettuato dal competente Ispettorato del lavoro (cfr. processo verbale di conciliazione monocratica presso del 29/10/2020 e 23/03/2021, all. 3). CP_3 Tanto premesso in fatto, deducendo la sussistenza dei c.d. indici di subordinazione, “da configurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (ex multis, Cass. Sez. Lav. 25.03.2009 n. 7260), e ritenendo le mansioni dedotte ascrivibili al 5° livello dell'invocato CCNL, il quale prevedeva espressamente la figura di barista, rassegnava le riportate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
, con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data 31.03.2023,
[...] contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare:
- che per una parte del periodo indicato in ricorso, la ricorrente veniva ospitata a titolo gratuito dalla sig.ra su segnalazione della madre di quest'ultima, in ragione della Controparte_2 difficile situazione personale e familiare in cui versava, essendosi allontanata dal marito;
- che la ricorrente non ha mai svolto, né su incarico della resistente né di propria iniziativa, attività lavorativa presso l'esercizio non ha prestato servizi di barista o Controparte_1 addetta alle pulizie, né si è occupata della preparazione in cucina, attività peraltro affidata a personale specificamente incaricato (segnatamente ed;
Persona_1 Persona_2
- che, durante il periodo di ospitalità, la ricorrente provvedeva alla pulizia della stanza da lei occupata e al lavaggio della propria biancheria;
solo in via sporadica ed a fronte della ospitalità ricevuta, si occupava del lavaggio di alcuni indumenti e biancheria della sig.ra senza tuttavia svolgere attività relative alle camere del motel o al ristorante;
CP_2
- che l'attività di piccola ristorazione, a conduzione familiare, non dispone di un vero e proprio bar, ma soltanto di un servizio limitato ai clienti, i quali possono consumare al tavolo o al bancone esclusivamente caffè o bevande analoghe;
la struttura, composta da nove camere, è gestita integralmente dal nucleo familiare della sig.ra senza alcun apporto CP_2 di personale esterno;
- che tali attività erano svolte dal sig. il quale, oltre al servizio ai tavoli, Parte_2
provvedeva anche alla preparazione dei caffè; le pulizie della cucina erano affidate al medesimo sig. e al sig. mentre la sig.ra Pt_2 Persona_2 Controparte_2 curava personalmente la pulizia della sala e delle camere del motel, nonché le operazioni di apertura e chiusura del locale;
- che gli orari di lavoro indicati nel ricorso non corrispondono a quelli effettivi di apertura e chiusura del locale, il quale, a titolo esemplificativo, osservava il giorno di chiusura settimanale il lunedì. Tanto permesso in fatto, la resistente deduceva in diritto l'insussistenza degli indici sintomatici della presenza di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata prova per testi, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Premesso che ogni attività in astratto configurabile come prestazione di lavoro può essere ricondotta ad un diverso istituto, ove ne sia provata la differente natura, vale osservare che nel caso di specie è necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenti in concreto i caratteri della subordinazione, dal 6.02.2017 al 29.12.2017 e dal 4.03.2019 al 7.01.2020, incombendo sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione del secondo.
L'elemento essenziale della subordinazione consiste, invece, nel vincolo di soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'elemento della subordinazione è da ricercare mediante un accertamento compiuto esclusivamente con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. (Cfr. Cass. n.
15949/2024, Cass. n. 18943/2021, Cass. n. 16849/2011, Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 4500/2007,
Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
Orbene, intesa come etero-determinazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, la subordinazione non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ha individuato una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (Cfr. Cass. n. 25711/2018, Cass. n. 9256/2009, Cass. n. 4500/2007, Cass. n. 849/2004, Cass.
n. 2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (Cfr. Cass. n. 1095/2023, Cass. n.
18943/2021, Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996, Cass. n. 7796/1993). Allo stesso modo, chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di c.d. parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve dimostrare le prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, nonché le modalità di esplicazione che devono risultare caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata.
Bisogna precisare, altresì, che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda soltanto il lavoro subordinato, mentre per tutte le altre prestazioni un intervento del Giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative;
peraltro, in tema di lavoro autonomo in generale, compreso il lavoro autonomo c.d. parasubordinato, è previsto dall'art. 2225 c.c. che il Giudice possa determinare il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, ma soltanto nel caso in cui questo non sia stato convenuto dalle parti e non possa esser stabilito secondo le tariffe professionali o gli usi.
Dunque, la parte ricorrente che intende contestare la corrispondenza di tale schema tipologico con la realtà del lavoro asseritamente svolto in forma subordinata deve dedurre nell'atto introduttivo il tipo di ordini ricevuti ed il loro contenuto, le peculiari circostanze in cui essi sarebbero stati impartiti e da chi, le modalità del loro adempimento e del loro controllo. A tal fine, non è sufficiente allegare una generica soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di chi si avvale dell'ausilio altrui, senza alcuna indicazione storica circa i tempi, i modi ed i contenuti peculiari delle attività rese in favore dell'asserito datore di lavoro che per dirsi tale - ribadiamolo - deve avere esercitato il potere di imporre al soggetto subordinato presenze fisse, orari determinati, mansioni precise, divieti di allontanamento non previamente concordato ed autorizzato, possibilità di godere solo ferie già maturate. In altri termini, le pretese correlate all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una collaborazione continuativa richiedono l'individuazione puntuale dei soggetti che ne sono direttamente coinvolti in ragione di comportamenti espliciti, concludenti nonché giuridicamente rilevanti che siano riferibili a costoro.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe intrattenuto con la resistente un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato.
Occorre, in primo luogo, rilevare l'inattendibilità della teste , madre della resistente, Testimone_1 ha dichiarato di aver conosciuto la sig.ra soltanto per averla accolta, occasionalmente, nella Pt_1 propria abitazione, dove la stessa l'avrebbe aiutata in alcune faccende domestiche per un periodo molto breve su base volontaria (“4-5 volte in un paio di settimane”) ed ha poi riferito di non aver mai visto la presso il bar/ristorante gestito dalla figlia, circostanza questa che è in contrasto Pt_1 con le stese deduzioni della convenuta, che, al contrario, non contesta ed anzi deduce la presenza della presso il locale commerciale, seppure a diverso titolo, ponendosi altresì in aperto Pt_1 contrasto con le dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi.
La deposizione risulta, pertanto, priva di rilevanza probatoria.
Altresì inattendibile è anche la testimonianza di , figlio adottivo della l.r.p.t. Testimone_2 della società resistente dal 2017 e impiegato stabilmente presso il bar dal 2014, il quale ha in primo luogo dichiarato di aver visto la ricorrente solamente per un paio di giorni – nell'autunno del 2019 – perché, a suo dire, Ella avrebbe chiamato la chiedendole di poter pernottare presso la CP_2 struttura perché aveva problemi con il marito. Ha quindi riferito che la lo chiamò al telefono CP_2 una sera verso le 20:30 per chiedergli di accompagnarlo a prendere la ricorrente: non si spiega come mai la che in quel periodo aveva il proprio compagno ( che pernottava CP_2 Parte_2 stabilmente con lei in una delle stanze del Motel, come dallo stesso dichiarato “Il pomeriggio andavo in hotel verso le 17 al termine del mio lavoro e dormivo tutti i giorni lì”), si sia rivolta ad un dipendente, chiedendogli peraltro un favore oltre il normale orario di lavoro, e non al proprio compagno.
Ha poi aggiunto che la ricorrente lo chiamò, tempo dopo per chiedergli se potesse lui stesso domandare alla se poteva farla lavorare: orbene la ricorrente, che si rivolge alla in un CP_2 CP_2 momento delicato come quello – narrato dal teste – di difficoltà familiare, ha poi bisogno di chiamare che conosce da poco tempo e di cui non è chiaro come abbia ottenuto il numero di Per_2 telefono) per chiedere di fare da tramite con la stessa. CP_2
Ma c'è di più: il teste ha dichiarato di aver visto e conosciuto la ricorrente in un'unica occasione nell'autunno del 2019 e di non averla più rivista, neanche come ospite, rendendo una dichiarazione del medesimo tenore della madre della in aperto contrasto con quanto dedotto in memoria CP_2 dalla stessa CP_2
Ha inoltre volutamente ridotto il numero delle camere (5/6 a fronte delle 9 dedotte in memoria) per indurre la convinzione che non fosse necessario alcun aiuto nella pulizia ed ha infine dichiarato che il teste svolgesse mansioni di aiuto in sala quando lo stesso cervo afferma “alle 7.30-8 è Pt_2 aperto solo il bancone salumeria, il ristorante apre alle 12.00 e alle 17.00 quando arrivavo io il ristorante era già chiuso”.
La deposizione risulta, pertanto, totalmente inattendibile e quindi priva di rilevanza probatoria.
Da ultimo, generica e priva di utili elementi di convincimento è la deposizione del compagno della ricorrente, , il quale, dopo aver dichiarato di aver iniziato a frequentare l'hotel nel Parte_2
2016, in merito alla sua presenza nei locali del ristorante ha così risposto: “La mattina facevo colazione alle 7.30-8.00 e nel pomeriggio aiutavo nell'albergo se servivano delle incombenze da svolgere (fare la spesa, andare a prendere i clienti in stazione, fare piccoli lavoretti). Il pomeriggio andavo in hotel verso le 17 al termine del mio lavoro, cenavo e dormivo lì tutti i giorni” per poi precisare che “dopo aver fatto colazione non mi trattenevo e lasciavo l'hotel per andare a lavoro”.
Non è chiaro quindi come possa aver visto la verso le 12 seduta ai tavolini del bar a Pt_1 consumare un panino e come possa ricondurre la presenza dichiarata (“Ho visto per la prima volta la ricorrente tra il 2017 e il 2018, un paio di volte al giorno per 15-20 giorni”), a preesistenti problemi con il di lei marito, laddove il teste , ha riferito che solamente Testimone_2 nell'autunno del 2019 la ricorrente, che non aveva mai visto prima presso i locali dell'attività commerciale, chiese ospitalità alla CP_2
Anche il teste , come il teste , ha consapevolmente ridotto il numero delle camere Pt_2 Tes_2
(5/6 a fronte delle 9 dedotte in memoria) per indurre la convinzione che non fosse necessario alcun aiuto nella pulizia.
Quanto riferito dagli ulteriori testi però non può costituire adeguato e compiuto materiale probatorio, utilmente valutabile per l'accoglimento della domanda.
In primo luogo, deve rilevarsi che sono state ascoltate tre amiche della ricorrente ( Testimone_3
e che hanno tutte riferito di aver accompagnato e ripreso,
[...] Tes_4 Controparte_4 in più battute, la ricorrente dal luogo di lavoro.
Segnatamente, sin dall'anno 2017, la teste andava a prenderla di pomeriggio, dapprima verso Tes_3 le 17:00 e poi, dal 2019, verso le 18:00 con una frequenza superiore alle due volte a settimana (“La mattina la portavo due volte alla settimana circa ed il pomeriggio un po' di più a prenderla”) senza fare alcun riferimento alla amica comune, nonché testimone, la quale ha dichiarato di Tes_4 essere andata a prendere la accompagnata anche dalla (“L'amica comune è Pt_1 Tes_3 Tes_3
. Ci siamo sempre andate di pomeriggio. La prendevamo per portarla a casa o per stare
[...] insieme. Mi ricordo che siamo andate verso le 17:30/18:00. Una volta siamo entrate dentro e la ricorrente ci ha preparato un caffè”) la quale, invece riferisce che “la ricorrente mi diceva che negli altri giorni o la accompagnava il marito o prendeva il pullman”.
Anche la teste che riferisce di aver frequentato assiduamente il locale dal 2008 al 2018 CP_4 perché “perché avevo una collaborazione con una ditta che si chiamava Sam S,r,l e si trovava vicino (a via Scardone)”, ha poi aggiunto che “Tutte le volte che andavo dal cliente di pomeriggio passavo a prenderla al ristorante per portarla a casa: ho iniziato nel 2017, mi pare in primavera.
È singolare che il marito della ricorrente, a fronte di una frequenza così intensa di passaggi offerti alla moglie dalle testimoni, riferisca semplicemente che “mia moglie non va a lavorare con la macchina.
1-2 volte a settimana l'accompagno io, se compatibile con il mio orario di lavoro, le altre volte andava con il pullman”.
Peraltro, la teste ha riferito che la , nel 2017 – quando avrebbe dovuto osservare un CP_4 Pt_1 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, forniva collaborazione anche allo studio ove la testimone lavorava e che, in questi casi, la andava a prendere al ristorante tra le 12:30 e le 14:30 per portarla con sé presso lo studio professionale, ove quindi la ricorrente era impegnata in altra attività lavorativa.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha mai dedotto di ave prestato la propria attività lavorativa nella giornata di sabato, laddove invece il marito, ascoltato come testimone ha dichiarato che:
“Andavo a riprendere mia moglie a sabati alterni, il pomeriggio dopo le 17.30”, come anche di non aver mai reso ordini da , diversamente da quanto riferito dalla teste (“In quei Per_2 Tes_3 dieci minuti durante i quali di mattina ero lì a prendere un caffè la o le dicevano di CP_2 Per_2 lavare le tazze”).
L' istruttoria espletata, con le rilevate incongruenze emerse dalle ultime testimonianze esaminate, non consente quindi di ritenere che sia emerso con sufficiente coerenza un quadro costituito dalla continuativa presenza della ricorrente presso i locali de tra il 2017 e il 2019, nelle ore CP_1 diurne, non restituendo la indispensabile continuità temporale per ritenere la ricorrente stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa della resistente, poiché frutto di osservazioni effettuate in brevi momenti di passaggio, generalmente non superiori ai dieci minuti, con una frequenza non accertabile per le motivazioni anzidette, durante i quali le testimoni, che si limitavano ad accompagnare o a riprendere la ricorrente alcune volte a settimana, si trovavano per lo più all'esterno del locale ed entravano solo occasionalmente, talvolta per prendere un caffè.
Tali circostanze attestano, al più la presenza della ricorrente presso ”, ma non sono idonee, CP_1 di per sé, a dimostrare l'esistenza degli elementi essenziali propri di un rapporto di lavoro subordinato.
Sotto il profilo qualificatorio della natura subordinata, l'elemento centrale rimane la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, anche se attenuato. Ebbene, dagli elementi raccolti non è possibile ricostruire il contenuto concreto di direttive, sebbene generiche, le modalità
e il momento in cui sarebbero state impartite: peraltro la teste riferisce di direttive Tes_3 promananti anche dal dipendente circostanza questa mai dedotta in ricorso ed incompatibile Per_2 con il ruolo di tuttofare rivestito dal dipendente (“in quei dieci minuti durante i quali la mattina ero lì a prendere il caffè la o e dicevano di lavare le tazze”). CP_2 Per_2
Molte altre circostanze, riferibili alle concrete attività svolte, sono state riferite dai testi de relato actoris, mentre la somma percepita (pari a 30 euro gornaliere) è stata riferita unicamente dal marito, che ha dichiarato di essere in comunione legale dei beni, senza che sia emerso u riscontro esterno in altre testimonianze.
È d'uopo, tuttavia, precisare che nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di subordinazione, quando l'assoggettamento del lavoratore ai poteri datoriali non sia facilmente evincibile, in virtù della difficoltà di fornirne una prova diretta o della peculiarità delle mansioni svolte, come nel caso di mansioni meramente elementari e standardizzate, occorre fare riferimento a criteri sussidiari o complementari, che possono assurgere a indici rivelatori della subordinazione, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (così, da ultimo, Cass. n. 15949/24).
Orbene, dall'istruttoria espletata, non solo non sono emerse chiare ed univoche manifestazioni tangibili di soggezione personale della ricorrente ai poteri di direzione e disciplina dell'asserito datore di lavoro, ma non può neppure evincersi con tranquillante certezza la prova di ulteriori elementi sintomatici sufficientemente concludenti, come l'esistenza di controlli sistematici o di richiami della parte datoriale, né un effettivo esercizio, anche solo potenziale, del potere disciplinare. Non si desumono, altresì, obblighi di giustificazione delle assenze, ferie o permessi concordati, né modalità di corresponsione della retribuzione, rilevando in merito all'osservanza di uno specifico orario di lavoro, quanto dichiarato dalla teste CP_4
In altri termini, del caso de quo, ciò che si coglie è solamente una presenza protrattasi negli anni, non inserita, con certezza e stabilità, in un contesto di ordini, controlli e responsabilità tipica dell'organizzazione datoriale, ben potendo atteggiarsi il rapporto intercorso tra le parti alla stregua di una collaborazione.
Anche le trascrizioni dei due messaggi whatsapp non apportano utili elementi nel senso voluto dalla ricorrente: al contrario, nel messaggio dlel'8 gennaio 2020 (mercoledì) la dava atto del fatto CP_2 che, non essendoci lavoro da svolgere, rinviava la collaborazione alla settimana successiva (forse lunedì).
Alla luce di tali considerazioni, e applicando gli indici tipici e sussidiari della subordinazione (anche nella forma attenuata), non emergono elementi pieni, specifici e univoci idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società , Parte_3 in particolare, la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della titolare e l'osservanza di uno specifico orario di lavoro.
Ne consegue che le pretese fondate sull'accertamento della subordinazione non possono trovare accoglimento, rimanendo imprescindibile l'individuazione, anche in via indiziaria, del momento genetico delle direttive e di una qualche vigilanza sull'esecuzione.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà, avuto riguardo agli incerti esiti dell'attività istruttoria, ponendo la restante metà a carico della parte ricorrente, parametrate al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201-26.000).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro € 1.3.47,50 oltre spese generali e accessori di legge;
Cassino, data del deposito
Il Giudice
AN ER