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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi ONsigliere
- dott. Luca Buccheri ONsigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2015/22 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , tutti rappresentati e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 difesi dall'avv. Giovanni Della Corte come da procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli ONtroparte_1
avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica come da procura in atti
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
ON ricorso depositato in data 3.8.22 davanti a questa Corte, le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1255/22 pubblicata l'8.3.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la loro domanda -quali dipendenti della
[...]
tesa ad ottenere, per il periodo di ferie annuali dal gennaio 2013 al deposito ONtroparte_1 del ricorso giudiziale l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, con condanna della società al pagamento delle conseguenziali differenze retributive per ciascuno quantificate nel ricorso introduttivo. Il Tribunale rigettava la domanda perché riteneva che le indennità rivendicate fossero da collegare allo svolgimento “effettivo” della prestazione nonchè sostitutive di voci retributive precedentemente previste del tutto eterogenee tra loro, negando la assimilazione di tali indennità all'oggetto di pronunce favorevoli ai lavoratori emesse dalla Corte di Giustizia.
Gli appellanti lamentavano la erroneità della pronuncia chiedendo l'accoglimento delle proprie originarie domande seppure delimitate con nuovi conteggi in “parziale / totale adesione alla ON eccezione di prescrizione“ formulata in primo grado da ON PP chiedeva la conferma della sentenza gravata;
ha, comunque, reiterato la eccezione di prescrizione estintiva dei crediti vantati, lamentando l'assenza di atti interruttivi della stessa in epoca antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 2.8.21 nonché le difese inerenti il quantitativo esatto di giorni di ferie da tenere a parametro di calcolo della indennità rivendicata.
All'udienza del 15.4.25, dopo alcuni rinvii per richiesta delle parti -nella prospettiva di una conciliazione della causa- sono stati depositati agli copie dei verbali di conciliazione intervenuti tra
ON taluni degli appellanti e la resistente in sede “protetta” ( , , Parte_5 Parte_3
, ) mentre per è stata posta rinuncia al giudizio Parte_7 Parte_8 Parte_6
accettata dal difensore di controparte;
per i restanti appellanti le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni;
all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per gli appellanti già citati in parte narrativa, ovvero , , Parte_5 Parte_3 [...]
, , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per Pt_7 Parte_8
essere intervenuta nelle more del giudizio la cennata conciliazione;
per lo per Parte_6
essere intervenuta rinuncia al giudizio accettata dalla controparte, ciò anche in ordine alle spese di lite in assenza di ulteriori specificazioni.
Alla situazione controversa che ha dato origine alla lite si è dunque sostituita la volontà definitoria espressa dalle parti che ha eliminato l'interesse ad una decisione. Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n.
6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata. Il Collegio dichiara compensate tra le suddette parti appellanti e parte PP le spese di lite, in ragione dell'intento manifestato in sede conciliativa dalle parti e sopra menzionato.
L'appello dei restanti ricorrenti nel merito è fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito specificate.
La presente decisione segue precedenti di questa Corte e di questo stesso Collegio ai quali si presta, per quanto rileva, integrale condivisione ex art. 118 disp. att. c.p.c. nella enunciazione dei motivi di cui di seguito. Precedenti che hanno avuto recente conferma in sede di legittimità ad opera della
ON pronuncia Cass. 25850/24 che ha rigettato la impugnazione di in controversia del tutto analoga - anche- alla presente;
arresto di legittimità che, quindi, viene fatto oggetto di analogo richiamo ex art. 118 citato.
Quanto al merito e per riguardo alle indennità perequativa e compensativa, le parti controvertono sul se le indennità richieste dai lavoratori in primo grado siano da erogare anche nei giorni di ferie fruite dal personale della società appellante nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la questione debba essere, innanzitutto, risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. ON specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della
Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che,
a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-
155/10, Williams e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia,
“non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quelle collegate al suo status personale e professionale, deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Posti i principi espressi in ambito comunitario, questa Corte passa, ora, all'esame di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno delle titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'PP e ritenuto dal primo Giudice, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo dell'indennità goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Per la quantificazione del dovuto a ciascuno degli appellanti che hanno chiesto una pronuncia nel merito a questa Corte vanno utilizzati i conteggi presenti nel corpo della memoria di primo grado di
ON che -da pag. 22- correttamente escludono per ciascuno i giorni di permesso e per alcuni di loro
( , ricalcolano in difetto il valore delle indennità in ragione dell'applicazione di Pt_1 Pt_2
accordo sindacale diverso da quello applicabile ai restanti ricorrenti;
questi, poi, vanno coordinati con l'adesione a prescrizione pur tenendo conto che solo per alcuni di questi appellanti vi è prova certa di ricorso gerarchico ricevuto da superiore prima della messa in mora con pec cumulativa del
17.5.21, poi seguita dalla notifica del ricorso giudiziale del 2.8.21 per come indicato dalla resistente.
In particolare, per non vi è prova della ricezione del ricorso gerarchico;
per tale Parte_1
ON appellante calcola un differente pari a 1428,95 ma dal 2013; siccome per prescrizione parziale
ON va calcolato un differenziale solo dal 2016 bisogna calcolare indennità come ridotta da in ragione di accordo diverso da applicare, nella somma di indennità perequativa e compensativa diversa per
ON anno e moltiplicare per i soli giorni di ferie “riconosciuti” da (1,55 più 3,09 per 2016 per 26=
120,64; 2,45 più 6,18 per 2017 e 2018 per 26= 224,38 per 2 = 448,76) giungendosi ad un totale di euro 569,4. Anche per il non vi è prova ricezione del ricorso pur sottoscritto;
per Parte_2
ON costui calcola un differente pari a 1712,60 ma dal 2013; siccome per prescrizione parziale va
ON calcolato solo dal 2016 bisogna calcolare indennità come ridotta da in ragione di accordo diverso da applicare, nella somma di indennità perequativa e compensativa diversa per anno e moltiplicare ON per i soli giorni di ferie “riconosciuti” da (1,55 più 4,65 per 2016 per 26 = 161,2; 2,00 più 6,00 per 2017 per 26 = 208; 2,45 più 7,36 per 2018 per 26 = 255,06) per un totale di euro 624,26. Il ricorso gerarchico depositato da risulta concernere ben altro oggetto , mansioni superiori. Per Parte_9
ON tale parte non ci sono conteggi alternativi di si utilizzano, quindi i conteggi del ricorrente, decurtando giorni di permesso e tenendo conto di adesione parziale a eccezione di prescrizione per cui risultano dovuti euro 390,00. Per calcola come eventualmente dovuti euro Parte_11
2103,92 decurtando permessi ma dal 2013; applicando prescrizione come in adesione dal 2015, vanno decurtati gli importi conteggiati per 2013 e 2014 (quindi euro 2103,92 meno 216,48 e meno
169,13) per un totale risultante di euro 1718,31. Per calcola 1 euro per 150 ONtroparte_3 giorni per totale di euro 150; detraendo quattro giorni sul complessivo periodo di anni cinque il dovuto
è pari ad 1,00 euro 130 giorni, quindi per un totale di euro 130,00.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalle seguenti parti e, in riforma dell'impugnata sentenza, questa Corte condanna al pagamento in favore di CP_4 Parte_1
della somma di euro 569,4, di della somma di euro 624,26, di Parte_2 Parte_4
della somma di euro 1718,31, di della somma di euro 390,00, di della Parte_9 Parte_10
somma di euro 130,00, per tutti i suddetti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
ONsiderata la novità della questione giuridica trattata ed i contrasti giurisprudenziali in materia risolti da ultimo in sede nomofilattica, stimasi equa una compensazione per metà delle spese del doppio grado. La parte residua liquidata in dispositivo segue la soccombenza, con attribuzione, ciò senza l'aumento in caso di difesa di più parti per assoluta identità delle posizioni sostanziali e processuali.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dalle seguenti parti e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_4 Parte_1
569,4, di della somma di euro 624,26, di della somma di Parte_2 Parte_4
euro 1718,31, di della somma di euro 390,00, di della somma Parte_9 Parte_10
di euro 130,00; per tutti i suddetti per le causali di cui in motivazione e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di la parte residua che liquida, in favore delle parti appellanti indicate al punto 1 in solido CP_4
tra loro, in euro 500,00 per il primo grado e in euro 475,00 per il presente grado, oltre IVA,
CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario dei ricorrenti.
3) quanto al rapporto processuale tra , , , Parte_5 Parte_6 Parte_3
, ed , in riforma della sentenza impugnata dichiara Parte_7 Parte_8 CP_4
cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.4.25.
Il ONsigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi ONsigliere
- dott. Luca Buccheri ONsigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2015/22 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , tutti rappresentati e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 difesi dall'avv. Giovanni Della Corte come da procura in atti
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli ONtroparte_1
avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica come da procura in atti
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
ON ricorso depositato in data 3.8.22 davanti a questa Corte, le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1255/22 pubblicata l'8.3.22 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la loro domanda -quali dipendenti della
[...]
tesa ad ottenere, per il periodo di ferie annuali dal gennaio 2013 al deposito ONtroparte_1 del ricorso giudiziale l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, con condanna della società al pagamento delle conseguenziali differenze retributive per ciascuno quantificate nel ricorso introduttivo. Il Tribunale rigettava la domanda perché riteneva che le indennità rivendicate fossero da collegare allo svolgimento “effettivo” della prestazione nonchè sostitutive di voci retributive precedentemente previste del tutto eterogenee tra loro, negando la assimilazione di tali indennità all'oggetto di pronunce favorevoli ai lavoratori emesse dalla Corte di Giustizia.
Gli appellanti lamentavano la erroneità della pronuncia chiedendo l'accoglimento delle proprie originarie domande seppure delimitate con nuovi conteggi in “parziale / totale adesione alla ON eccezione di prescrizione“ formulata in primo grado da ON PP chiedeva la conferma della sentenza gravata;
ha, comunque, reiterato la eccezione di prescrizione estintiva dei crediti vantati, lamentando l'assenza di atti interruttivi della stessa in epoca antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 2.8.21 nonché le difese inerenti il quantitativo esatto di giorni di ferie da tenere a parametro di calcolo della indennità rivendicata.
All'udienza del 15.4.25, dopo alcuni rinvii per richiesta delle parti -nella prospettiva di una conciliazione della causa- sono stati depositati agli copie dei verbali di conciliazione intervenuti tra
ON taluni degli appellanti e la resistente in sede “protetta” ( , , Parte_5 Parte_3
, ) mentre per è stata posta rinuncia al giudizio Parte_7 Parte_8 Parte_6
accettata dal difensore di controparte;
per i restanti appellanti le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni;
all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per gli appellanti già citati in parte narrativa, ovvero , , Parte_5 Parte_3 [...]
, , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per Pt_7 Parte_8
essere intervenuta nelle more del giudizio la cennata conciliazione;
per lo per Parte_6
essere intervenuta rinuncia al giudizio accettata dalla controparte, ciò anche in ordine alle spese di lite in assenza di ulteriori specificazioni.
Alla situazione controversa che ha dato origine alla lite si è dunque sostituita la volontà definitoria espressa dalle parti che ha eliminato l'interesse ad una decisione. Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n.
6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata. Il Collegio dichiara compensate tra le suddette parti appellanti e parte PP le spese di lite, in ragione dell'intento manifestato in sede conciliativa dalle parti e sopra menzionato.
L'appello dei restanti ricorrenti nel merito è fondato e va, pertanto, accolto, nei limiti delle ragioni di seguito specificate.
La presente decisione segue precedenti di questa Corte e di questo stesso Collegio ai quali si presta, per quanto rileva, integrale condivisione ex art. 118 disp. att. c.p.c. nella enunciazione dei motivi di cui di seguito. Precedenti che hanno avuto recente conferma in sede di legittimità ad opera della
ON pronuncia Cass. 25850/24 che ha rigettato la impugnazione di in controversia del tutto analoga - anche- alla presente;
arresto di legittimità che, quindi, viene fatto oggetto di analogo richiamo ex art. 118 citato.
Quanto al merito e per riguardo alle indennità perequativa e compensativa, le parti controvertono sul se le indennità richieste dai lavoratori in primo grado siano da erogare anche nei giorni di ferie fruite dal personale della società appellante nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la questione debba essere, innanzitutto, risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. ON specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della
Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che,
a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-
155/10, Williams e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia,
“non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quelle collegate al suo status personale e professionale, deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Posti i principi espressi in ambito comunitario, questa Corte passa, ora, all'esame di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno delle titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'PP e ritenuto dal primo Giudice, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo dell'indennità goduta durante le ferie.
Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Per la quantificazione del dovuto a ciascuno degli appellanti che hanno chiesto una pronuncia nel merito a questa Corte vanno utilizzati i conteggi presenti nel corpo della memoria di primo grado di
ON che -da pag. 22- correttamente escludono per ciascuno i giorni di permesso e per alcuni di loro
( , ricalcolano in difetto il valore delle indennità in ragione dell'applicazione di Pt_1 Pt_2
accordo sindacale diverso da quello applicabile ai restanti ricorrenti;
questi, poi, vanno coordinati con l'adesione a prescrizione pur tenendo conto che solo per alcuni di questi appellanti vi è prova certa di ricorso gerarchico ricevuto da superiore prima della messa in mora con pec cumulativa del
17.5.21, poi seguita dalla notifica del ricorso giudiziale del 2.8.21 per come indicato dalla resistente.
In particolare, per non vi è prova della ricezione del ricorso gerarchico;
per tale Parte_1
ON appellante calcola un differente pari a 1428,95 ma dal 2013; siccome per prescrizione parziale
ON va calcolato un differenziale solo dal 2016 bisogna calcolare indennità come ridotta da in ragione di accordo diverso da applicare, nella somma di indennità perequativa e compensativa diversa per
ON anno e moltiplicare per i soli giorni di ferie “riconosciuti” da (1,55 più 3,09 per 2016 per 26=
120,64; 2,45 più 6,18 per 2017 e 2018 per 26= 224,38 per 2 = 448,76) giungendosi ad un totale di euro 569,4. Anche per il non vi è prova ricezione del ricorso pur sottoscritto;
per Parte_2
ON costui calcola un differente pari a 1712,60 ma dal 2013; siccome per prescrizione parziale va
ON calcolato solo dal 2016 bisogna calcolare indennità come ridotta da in ragione di accordo diverso da applicare, nella somma di indennità perequativa e compensativa diversa per anno e moltiplicare ON per i soli giorni di ferie “riconosciuti” da (1,55 più 4,65 per 2016 per 26 = 161,2; 2,00 più 6,00 per 2017 per 26 = 208; 2,45 più 7,36 per 2018 per 26 = 255,06) per un totale di euro 624,26. Il ricorso gerarchico depositato da risulta concernere ben altro oggetto , mansioni superiori. Per Parte_9
ON tale parte non ci sono conteggi alternativi di si utilizzano, quindi i conteggi del ricorrente, decurtando giorni di permesso e tenendo conto di adesione parziale a eccezione di prescrizione per cui risultano dovuti euro 390,00. Per calcola come eventualmente dovuti euro Parte_11
2103,92 decurtando permessi ma dal 2013; applicando prescrizione come in adesione dal 2015, vanno decurtati gli importi conteggiati per 2013 e 2014 (quindi euro 2103,92 meno 216,48 e meno
169,13) per un totale risultante di euro 1718,31. Per calcola 1 euro per 150 ONtroparte_3 giorni per totale di euro 150; detraendo quattro giorni sul complessivo periodo di anni cinque il dovuto
è pari ad 1,00 euro 130 giorni, quindi per un totale di euro 130,00.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalle seguenti parti e, in riforma dell'impugnata sentenza, questa Corte condanna al pagamento in favore di CP_4 Parte_1
della somma di euro 569,4, di della somma di euro 624,26, di Parte_2 Parte_4
della somma di euro 1718,31, di della somma di euro 390,00, di della Parte_9 Parte_10
somma di euro 130,00, per tutti i suddetti oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
ONsiderata la novità della questione giuridica trattata ed i contrasti giurisprudenziali in materia risolti da ultimo in sede nomofilattica, stimasi equa una compensazione per metà delle spese del doppio grado. La parte residua liquidata in dispositivo segue la soccombenza, con attribuzione, ciò senza l'aumento in caso di difesa di più parti per assoluta identità delle posizioni sostanziali e processuali.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dalle seguenti parti e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_4 Parte_1
569,4, di della somma di euro 624,26, di della somma di Parte_2 Parte_4
euro 1718,31, di della somma di euro 390,00, di della somma Parte_9 Parte_10
di euro 130,00; per tutti i suddetti per le causali di cui in motivazione e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico di la parte residua che liquida, in favore delle parti appellanti indicate al punto 1 in solido CP_4
tra loro, in euro 500,00 per il primo grado e in euro 475,00 per il presente grado, oltre IVA,
CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario dei ricorrenti.
3) quanto al rapporto processuale tra , , , Parte_5 Parte_6 Parte_3
, ed , in riforma della sentenza impugnata dichiara Parte_7 Parte_8 CP_4
cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.4.25.
Il ONsigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone