Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 fra:
Parte_1
[...]
[...]
In persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati elettivamente in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che la rappresenta e difende per legge
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 domiciliato elettivamente in Castellamare di Stabia, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di carta docente
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare prescritta, ex art.2948, n. 4, c.c., la pretesa di controparte al riconoscimento del beneficio economico correlato alla c.d. carta elettronica del docente per l'anno scolastico
2016/2017, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Respingere l'appello confermando la sentenza di primo grado il quanto il diritto al bonus della carta del docente per l'anno scolastico 2016/2017 non è prescritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 2 settembre 2022, il ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento
1
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3.
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente, con la qualifica di Parte_1 docente supplente, per i seguenti periodi (doc. n. 1): a.s. 2016/2017 con contratto dal 28 settembre 2016 al 31 agosto 2017; a.s. 2017/2018 con contratto dal 25 settembre al 31 agosto 2018; a.s. con contratto dal 08 ottobre 2018 al 30 giugno
2019; a.s. 2019/2020 con contratto dal 18 ottobre 2019 al 31 agosto 2020; a.s.
2020/2021 con contratto dal 12 novembre 2020 al 31 agosto 2021; a.s. 2021/2022 con contratto dal 27 ottobre 2021 al 30 giugno 2022. Di aver inoltrato atto di diffida in data 29 aprile 2022 (doc. n.2); di essere, al momento della proposizione del ricorso, titolare di un contratto a tempo determinato presso l'istituto Scuola di Primo Grado “A. Diaz” Olbia. Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi. Con memoria difensiva del 25 febbraio 2023 si è costituita l'Amministrazione resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Dichiararela prescrizione del diritto vantato dal ricorrente per il periodo anteriore al quinquennio;
In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui in espositiva;
- Disporre il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c. o compensare le spese in ragione delle suesposte motivazioni. A fondamento delle rispettive difese l'Amministrazione resistente ha eccepito la tardività della notifica e del decreto di fissazione udienza, resa in data ai fini ex artt. 416 e 418 cpc;
la prescrizione dell'annualità 2016/2017 e 2017/2018; lo svolgimento di sole 6 ore nell'a.s. 2018/2019 e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso illustrando la normativa in atti a cui parimenti si rinvia per ragioni di sintesi.”
La causa istruita documentalmente, è stata definita con la sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui trami la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017-2021/2022 e, quindi, condannando il ad accreditare, previo Parte_1 rilascio della carta del docente, le relative somme oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese all'avvocato antistatario.
Segnatamente, il Tribunale ha accolto il ricorso condividendo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023; ha dunque riconosciuto il diritto alla percezione del beneficio dei 500 euro per tutti gli anni di insegnamento, con rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa all'anno scolastico
2 2016/2017 attesa la diffida interruttiva del 29.4.2022 decorrenza di quest'ultima dal
30.10.2018. Part Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito con memoria l'appellato
La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale del beneficio in questione relativamente all'a.s. 2016/2017 atteso che la diffida interruttiva della prescrizione era stata notificata il 29.4.2022 mentre l'appellato avrebbe potuto chiedere il riconoscimento del predetto sin dal primo giorno di conferimento della supplenza ossia dal
30.11.2016.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023, ha approfondito il tema in questione pervenendo alla condivisibile conclusione che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Per l'effetto, nel caso concreto, atteso che la registrazione telematica al sito Carta del docente è possibile dall'a.s. 2016/2017(v. art.5 DPCM 28.11.2016), anche l'appellato, una volta conferitogli l'incarico di supplenza il 28.9.2016, avrebbe potuto iscriversi e fare relativa richiesta di rilascio di detta carta dal 30.11.2016, momento a decorrere dal quale è operativo il sistema per il rilascio della Carta elettronica del docente.
Né potrebbe sostenersi che la domanda in questione avrebbe potuto essere svolta fino ai 30 giorni successivi atteso che, secondo il principio di cui all'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato e, dunque, dal giorno in cui il ha ottenuto l'incarico, non ostandovi alcuna circostanza CP_1 giuridica per la presentazione telematica della domanda.
3 Differire la decorrenza del termine prescrizionale alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda equivarrebbe a disattendere la regola dell'art. 2935 c.c. sotto un duplice profilo: letterale in quanto l'esercizio del diritto non sarebbe più decorrente dal giorno in cui il diritto è esercitabile ma fino all'ultimo giorno del lasso temporale in cui la domanda è presentabile;
sostanziale atteso che la prescrizione non sarebbe più di 5 anni bensì di 5 anni + tot giorni utili per la presentazione della domanda.
Deve, dunque, accogliersi l'eccezione di prescrizione quinquennale relativamente all'anno scolastico 2016/2017 atteso che al momento della diffida dell'aprile 2022 è decorso il ricordato termine prescrizionale.
Atteso l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per 1/4 le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 3/4 e sono liquida come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal Parte_1
, dall' E
[...] Parte_1 dall' Parte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, avverso la sentenza n.
[...]
89/2024 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, rigetta la domanda proposta dal relativamente all'a.s. 2016/2017 per CP_1 intervenuta prescrizione;
compensa per 1/4 le spese dell'intero giudizio e condanna le appellanti alla rifusione all'appellato dei restanti 3/4 delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 675,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 970,00, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 14.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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