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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4393 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 13/06/1959 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 29/11/1960 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Inglima Vincenzo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. l'immobile di abitazione coniugale e sito in PALERMO (PA) alla via VILLA DE GREGORIO n.
7, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra (immobile di proprietà e Parte_2 quindi senza spese di locazione da sostenere);
3. il sig. – il quale vive di fatto dal figlio – si impegna comunque a Pt_1 Persona_1 trasferire formalmente la propria residenza entro mesi 3 dalla fissanda udienza presidenziale;
4. Disporsi a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma di euro Parte_2
50,00 mensili a carico del sig. : tale somma sarà versata su carta poste Parte_1 pay della sig.ra (le cui coordinate sono state già trasferite al sig. entro il Parte_2 Pt_1
5 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT;
5. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle
Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 05/05/1982 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.284 - parte II - serie A - Anno 1982);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4393 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 13/06/1959 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 29/11/1960 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Inglima Vincenzo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. l'immobile di abitazione coniugale e sito in PALERMO (PA) alla via VILLA DE GREGORIO n.
7, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra (immobile di proprietà e Parte_2 quindi senza spese di locazione da sostenere);
3. il sig. – il quale vive di fatto dal figlio – si impegna comunque a Pt_1 Persona_1 trasferire formalmente la propria residenza entro mesi 3 dalla fissanda udienza presidenziale;
4. Disporsi a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma di euro Parte_2
50,00 mensili a carico del sig. : tale somma sarà versata su carta poste Parte_1 pay della sig.ra (le cui coordinate sono state già trasferite al sig. entro il Parte_2 Pt_1
5 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT;
5. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle
Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 05/05/1982 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.284 - parte II - serie A - Anno 1982);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.