Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095 /2025 MODIFICA CONDIZIONI
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Arianna Carimati Giudice
Dott. Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1095/2025, promossa con ricorso depositato il 18/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 02/07/1980
Cittadina: ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]10 21021 ANGERA ITALIA con l'Avv. ARDIA PAOLINO
e
2) Parte_2
Nato a ARONA (NO) il 18/09/1975
Cittadino: ITALIANO, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]39 21020 TAINO ITALIA con l'Avv. ARDIA PAOLINO
□ con il seguente figlio minorenne: (16/05/2011). Persona_1
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente procedimento congiunto al fine di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa, su conclusioni congiunte, dal Tribunale di Varese n. 1321/16 pubblicata il 29.11.2016 nell'ambito del proc. n. 3350/16 R.G. che vengono di seguito riportate:
2) la casa coniugale, sita ad Angera, in via San Quirico n. 15, con il mobilio e tutto quanto l'arreda, rimane assegnata ‒ come già stabilito in sede di separazione ‒ alla sig.ra
[...] che l'abiterà con il figlio . Il sig. ha già lasciato Pt_1 Per_1 Parte_2 l'abitazione in questione trasferendosi altrove e asportando i propri effetti personali.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già diviso gli arredi e le suppellettili che arredavano la casa coniugale durante il periodo di convivenza e di aver risolto ogni questione ad essi relativa.
4) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con collocamento Per_1 presso la madre, con ampia facoltà dei genitori di disciplinare serenamente i rapporti con il figlio sia in relazione alla convivenza con gli stessi che alle scelte scolastiche, mediche, sportive, ricreative e a quant'altro occorrer possa nell'esclusivo interesse del minore medesimo: le decisioni in merito verranno prese da entrambi i genitori nell'interesse del bambino, della sua vita e della sua salute fisica e psicologica.
5) I genitori concordano un programma di gestione familiare, modificabile secondo le esigenze e le condizioni di salute del bambino nonché le loro esigenze lavorative, ed espressamente: a) il sig. preleverà il figlio dalla casa coniugale ogni martedì, verso le ore 19.30, e ogni Parte_2 venerdì, verso le ore 18:30, allorquando il bambino pernotterà presso la residenza del medesimo, che provvederà ad accompagnarlo, secondo le circostanze a scuola o presso la madre, la mattina successiva. b) I coniugi potranno comunque convenire, di comune accordo, le variazioni occasionali alle modalità di visita appena indicate che si rendessero necessarie per salvaguardare il diritto del bambino a godere della compagnia di entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore e quelli lavorativi dei coniugi. c) Il figlio trascorrerà il fine-settimana alternativamente con ciascun genitore. Nei fine- Per_1 settimana che trascorrerà con il padre, il sig. preleverà il figlio dalla casa coniugale il Parte_2 venerdì sera e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le 19:00 della domenica sera. d) Il minore trascorrerà le festività Natalizie alternativamente presso ciascun genitore. In particolare, trascorrerà con turnazione annuale alternata il periodo dal 24 al 31 dicembre con la madre e quello dal 1° al 6 gennaio con il padre e così viceversa l'anno successivo. e) Il minore trascorrerà le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni.
f) Il figlio trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore in un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e quelli extra scolastici del minore. 6) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , corrisponderà Parte_2 Per_1 l'importo complessivo di € 400,00 (euro quattrocento/00), che sarà versato alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c.c. IBAN n. [...] a lei intestato, acceso presso la Filiale di Angera di Intesa- San Paolo. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. , Parte_2 inoltre, provvederà al rimborso della totalità delle spese mediche non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale ovvero da altra forma di copertura assicurativa, nonché al 50% delle spese scolastiche (rette di frequenza, libri, cancelleria, spese di trasporto e per partecipare a gite scolastiche), sportive e ricreative sostenute a favore del figlio medesimo, che siano state convenute tra i genitori e adeguatamente documentate.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, di aver già regolato ogni ulteriore questione economica fra loro pendente e di non avere, per tale ragione, nulla a pretendere l'una dall'altro.
8) I coniugi sin d'ora esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio ”. Per_1
Nel presente procedimento, con ricorso depositato in data 18/03/2025 le parti hanno chiesto di modificare la sopra riportata regolamentazione come segue: “- omologare le seguenti nuove condizioni, in modifica di quelle stabilite e omologate nella sentenza n. 1321/16 pubblicata il 29.11.2016 nell'ambito del proc. n. 3350/16 R.G., le quali rimarranno invariate, salvo quanto appresso specificamente indicato:
• con riferimento alla condizione indicata al precedente punto 4), il figlio rimane affidato ad Per_1
entrambi i genitori (affidamento condiviso), con collocamento presso il padre, con ampia facoltà dei medesimi di disciplinare serenamente i rapporti con il figlio sia in relazione alla convivenza con gli stessi che alle scelte scolastiche, mediche, sportive, ricreative e a quant'altro occorrer possa nell'esclusivo interesse del minore: le decisioni in merito verranno prese da entrambi i genitori nell'interesse del ragazzo, della sua vita e della sua salute fisica e psicologica.
• Con riferimento alle condizioni indicate nel precedente punto 5), venendo il figlio collocato Per_1
presso il padre , viene eliminata la condizione indicata alla lettera a), secondo cui Parte_2
il sig. preleverà il figlio dalla casa coniugale ogni martedì, verso le ore 19.30, e ogni Parte_2
venerdì, verso le ore 18:30, allorquando il bambino pernotterà presso la residenza del medesimo, che provvederà ad accompagnarlo, secondo le circostanze a scuola o presso la madre, la mattina successiva.
• Sempre con riferimento alle condizioni indicate nel precedente punto 5), alla lettera c) viene stabilito che il figlio trascorrerà il fine-settimana alternativamente con ciascun genitore. Nei Per_1 fine-settimana che trascorrerà con la madre, la sig.ra releverà il figlio dalla casa paterna Pt_1 il venerdì sera entro le ore 19:30 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione del sig. entro le Parte_2
19:30 della domenica sera.
• Con riferimento alle condizioni stabilite nel precedente punto 6), il contributo per il mantenimento ivi previsto, per l'importo di € 400,00, originariamente posto a carico del sig. Parte_2
, viene ora posto a carico della sig.ra che lo verserà al sig. entro
[...] Parte_1 Parte_2
il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c.c. IBAN n.
[...] a lui intestato, acceso presso . CP_1
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 30/04/2025, la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza.
* * * * * * Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse del figlio minore , nonché rispondenti ai principi Persona_1
di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1321/2016 emessa dal
Tribunale di Varese, pubblicata il 29/11/2016.
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.