Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 634
TAR
Sentenza 2 ottobre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica del provvedimento avversato e della comunicazione di avvio del procedimento al coniuge comproprietario

    Il coniuge non aveva presentato l'istanza di sanatoria né l'aveva integrata, pertanto non sussisteva l'obbligo di comunicazione. Inoltre, in regime di comunione legale, ciascun coniuge è legittimato a compiere atti relativi alla tutela della proprietà comune.

  • Rigettato
    Insufficienza della motivazione del provvedimento di diniego

    Il provvedimento di diniego è assistito da un idoneo supporto motivazionale che riporta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego, fondate sulla tutela dell'area interessata dal vincolo. Non è configurabile un affidamento in relazione al lungo tempo intercorso.

  • Rigettato
    Mancata quantificazione delle distanze dai reperti archeologici protetti

    La zona di rispetto insiste tutto intorno al muro di cinta, pertanto il distacco deve essere misurato con riferimento al tratto più prossimo. La planimetria allegata dal ricorrente mostra che tale distanza è inferiore ai mille metri. Inoltre, il ricorrente stesso ha ammesso che gli immobili ricadono nella fascia di 1000 metri.

  • Rigettato
    Mancata partecipazione della Soprintendenza al procedimento

    La Soprintendenza non aveva l'obbligo di partecipare al procedimento, trattandosi di un vincolo assoluto.

  • Rigettato
    Il vincolo non è assoluto e la valutazione di compatibilità spetta alla Soprintendenza

    Il vincolo è assoluto, come stabilito dall'art. 2 della legge n. 220 del 1957, che vieta qualsiasi fabbricato in muratura nella zona di rispetto. L'art. 4 della stessa legge esclude indennizzi ai proprietari, confermando l'assolutezza del vincolo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della legge n. 220 del 1957

    Le ragioni di tutela poste a base del vincolo non sono mutate nel tempo e la legge n. 220 del 1957 è chiara e concisa. Le censure di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse per mancata censura della motivazione relativa alla destinazione urbanistica

    Anche qualora le censure relative al vincolo della legge n. 220/1957 fossero fondate, il ricorrente non potrebbe ottenere la sanatoria a causa dell'incompatibilità urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 634
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 634
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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