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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all'udienza del 18.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 25686 del R.G. anno 2024 tra
, nato il [...] a [...] rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Pasquale Biondi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
con sede legale in Napoli, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Luca
Lepre ed elettivamente domiciliata c/o la propria sede legale, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 ha convenuto in giudizio l
[...]
deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato per la convenuta dall'01.12.2012, con applicazione del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
- di essere stato inquadrato nel profilo professionale di operatore qualificato, parametro retributivo 140, dal 01.12.2012 al 31.03.2015, nel livello professionale di operatore qualificato, parametro retributivo 160, dal 01.04.2015 al 30.06.2019 e nel profilo professionale di operatore tecnico, parametro retributivo 170 dal 01.07.2019 alla data di presentazione del ricorso;
- di aver prestato, a causa di carenze d'organico aziendale, la propria attività lavorativa con orario di lavoro straordinario, diurno e notturno, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 D. Lgs. n. 66/2003 sin dalla data di assunzione e a decorrere dal 01.01.2016 oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo come da art. 28 co. 2 CCNL autoferrotranvieri;
- che in particolare aveva prestato le seguenti ore di lavoro straordinario: anno
2013 n. 96,60; anno 2014 n. 112,60, anno 2015 n. 263,20, anno 2016 (1°
Semestre) n. 213,40, anno 2016 (2° Semestre) n. 191,61, anno 2017 (1°
Semestre) n. 112,44, anno 2017 (2° Semestre) n. 109,15, anno 2018 (1°
Semestre) n. 201,60, anno 2018 (2° Semestre) n. 221,90, anno 2019 (1°
Semestre) n. 258,42, anno 2019 (2° Semestre) n. 224,31, anno 2020 (1°
Semestre) n. 197,14, anno 2020 (2° Semestre) n. 256,59, anno 2021 (1°
Semestre) n. 261,66, anno 2021 (2° Semestre) n. 311,86, anno 2022 (1°
Semestre) n. 247,16, anno 2022 (2° Semestre) n. 208,29, anno 2023 (1°
Semestre) n. 193,10 anno 2023 (2° Semestre) n. 179,01;
- che quindi in tali anni, su disposizione e per esigenze unilaterali aziendali, il ricorrente aveva prestato ore di lavoro straordinario eccedenti il limite annuo di
250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma
2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
- che detta ore di lavoro straordinario erano state prestate senza che ricorressero le ulteriori ipotesi derogatorie previste dalla contrattazione collettiva;
- che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente, anche quelle oltre il limite legale e contrattuale, erano state retribuite in busta paga sotto la voce
“straordinario”;
- che le ore oltre il limite legale erano fonte di risarcimento del danno;
- che aveva diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per €. 12.986,20, quantificato moltiplicando le ore per il quale vi era stato superamento per l'importo della retribuzione oraria giornaliera incrementata solo dalla maggiorazione minima prevista a titolo di lavoro straordinario diurno, come stabilita dalla contrattazione collettiva di settore vigente.
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:
1) Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al
31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al
31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n.
66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €12.986,20 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. Contr Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 05.02.2025 eccependo la prescrizione della pretesa e la nullità del ricorso nonchè deducendo:
- che le motivazioni alla base dell'utilizzo delle prestazioni di lavoro straordinario
è consistito nell'unico strumento utilizzabile per la copertura dei turni indispensabili al servizio ferroviario a causa della carenza di personale, dovuta alle difficoltà economiche e continui pensionamenti;
- che non costituivano prestazioni di lavoro ex regio decreto-legge 19 ottobre 1923
n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 quelle consistenti in semplice attesa o custodia e dovevano necessariamente computare le sole ore di straordinario c.d. piene e non anche le frazioni di esse;
- che il lavoro straordinario era prestato su base volontaria;
- che non era provato il danno da usura psico fisica, considerato anche il limitato numero di ore di lavoro straordinario;
- che il danno era calcolato in misura eccessiva.
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:
1) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
2) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.;
3) Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico- fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto
II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
4) In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico- fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e),
e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Alla udienza del 09.04.2025, questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità avendo l'istante indicato il numero di ore di lavoro straordinario prestate, il limite invocato e le disposizioni normative a supporto.
Le ore di lavoro straordinario, come indicate dall'istante, sono identicamente indicate nei conteggi di parte convenuta e dunque sono incontestate.
L'art. 28 del CCNL è applicabile dall'1.1.15 posto che dallo stesso (decorrenza e durata) si legge che il presente accordo ha durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2017. rubricato “lavoro straordinario” stabilisca altresì che, indipendentemente dalla possibilità di svolgere lavoro straordinario settimanale entro un limite massimo di otto ore per settimana lavorativa, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in
150 ore di straordinario ogni 26 settimane lavorative, per un totale annuo massimo, quindi, di
300 ore di straordinario su 52 settimane presenti in un anno.
Ne deriva che per il periodo 2013/2014 In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali (art 5, comma 3, d.lgs.
66/2003). Ne deriva che in detto periodo non sono state prestate ore di lavoro straordinario oltre il limite di legge.
Per il periodo successivo l'art 28 del CCNL ha previsto che in luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.
Per il periodo dal 2015 al 2023 le ore di lavoro straordinario prestate oltre il limite è pari a
1.027,75.
Non vi è alcuna prova né che tali ore fossero state svolte in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori (art. 5, co 4, d.lgs 66/2003); in caso di forza maggiore o nel caso in cui la mancata esecuzione di prestazione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione (art 5, co
4, d.lgs 66/2003); in caso di lavoro straordinario prestato in base a programmi di servizio straordinario di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale, fissato entro il mese precedente all'inizio del corrispondente evento
(art 27, co 8, 3 cpv A.N. 28.11.2015).
Non è dedotto quando le prestazioni rese sarebbero state di semplice attesa e custodia;
non è dato comprendersi perché le frazioni di ora non sarebbero computabili.
Orbene è palese la volontarietà da parte della convenuta di far prestare dette ore avendone fruito.
L'azione dispiegata dal ricorrente attiene ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, con prescrizione decennale, insussistente ratione temporis, con essa essendosi inteso denunciare l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti con riferimento all'orario di lavoro, e come visto, inadempimento sussiste.
I tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. che ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro con un assetto assetto da calibrarsi rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d.
“superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione (cfr Cass 34968/2022). La Corte di cassazione (S.U., 13533/2001)ha evidenziato come il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio per modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole;
spetta invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile. Nel caso di specie la misura intollerabile è allegata e dimostrata per stessa ammissione della convenuta, come da prospetto dalla stessa prodotto.
Dunque in tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare
l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019).
La sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35
e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore;
peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa" (Cass Sez. L - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020). Si è infatti realizzato un condizionamento illecito della sua vita personale in conseguenza della richiesta di svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sistematicamente eccedenti, per
9 anni, il limite normativo di 250 ore , poi fissato dalla contrattazione collettiva in 300 ore.
L'istante, in buona sostanza, ha per 9 anni lavorato mediamente 10 ore al giorno su una giornata della durata di ore 24, circostanza che deve guidare l'equità di questo giudice nella determinazione del risarcimento del danno, nella palese evidenza della grave violazione da parte dell'azienda delle disposizioni legali e contrattuali dettate in materia di orario di lavoro a tutela della integrità psico-fisica e della dignità del lavoratore.
In particolare la Corte di cassazione ha ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass. 15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563;
Cass. 14 luglio 2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12538) con principi applicabili al caso interessato.
La copertura costituzionale che l'art. 36 Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale e gli ulteriori limiti massimi desumibili dal d. logs. 66/2003 o dalla relativa direttiva 10 R. G. n, 17888/2015 eurounitaria, in sé o per quanto previsto dalla contrattazione collettiva cui essi facciano rinvio;
il predetto superamento dei limiti di orario consente poi, ove si dimostri il relativo nesso causale, anche il risarcimento di danni ulteriori, come quello alla salute (Cass. 24563/2016, cit., ma anche già Cass. 20 agosto 2004, n. 16398, fino a Cass.
4 marzo 2000, n. 2455); peraltro, l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere «gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai «disagi» fisiopsichici, così distinguendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona…per il ricorrere di un carattere «gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore».. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16711 del 2020).
Nello stesso senso la Corte di cassazione (Sentenza 34968/22) ha osservato come
Proprio il legame con la dignità della prestazione lavorativa che viene commisurata in corrispettivo economico, consente di agganciare il risarcimento del danno contrattuale ad una quota di retribuzione.
L'art 7 dell'accordo 27 novembre 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione fornisce un criterio di equitrà per il risarcimento del danno di cui è causa.
Esso ha riguardo al Mercato del lavoro Rapporti di lavoro flessibile e prevede che in ipotesi di part time, che può prevedere anche una sola ora di riduzione dell'orario di lavoro ed è quindi sostanzialmente sovrapponibile alla fattispecie per cui è causa, che il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
Da tale criterio, indicato dalla stessa contrattazione collettiva, è ricavabile la quota compensativa del danno di cui è causa pari al differenziale indicato (50%) meno la quota di maggiorazione per lavoro straordinario (10%).
Ne deriva un differenziale, rispetto alla retribuzione percepita, pari al 40% con condanna della convenuta al pagamento di €. 4.111,22, ritenuta la correttezza dei conteggi da ultimo depositati da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà; sono compensate per il residuo visto l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 4.111,22;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in
€. 1314,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 118,50 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 18.06.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)