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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6707 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
. R.G. 27577/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.M., dott.ssa Laura Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al r.g. 27577/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Luigi Volpicella 67, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Viscardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a
Cremano (Napoli) alla Via Cavalli di Bronzo n. 10, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
contro
(P.Iva e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar
n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonio Tafuri, dal quale è rappresentata e difesa con procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
nonché contro - in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di pace di Napoli, l'opponente impugnava la cartella di pagamento n.
07120180013805054 000, notificata in data 5.3.2019, contenente l'invito a provvedere al pagamento della somma di € 1.639,62, oltre oneri di riscossione per € 49,19 e diritti di notifica per € 5,88, la quale traeva asseritamente origine da una contravvenzione al codice della strada, iscritta a ruolo con il n. 2018/001799; l'iscrizione a ruolo faceva riferimento al verbale di contestazione n. SCV/0003604718 del
26/11/2013, notificato al in data 28/12/2013; avverso la Pt_1 cartella di pagamento, il deduceva la nullità del Pt_1 provvedimento di iscrizione a ruolo per mancanza del titolo esecutivo in quanto avverso il verbale di violazione n. SCV/0003604718 del
26/11/2013, l'attore aveva già proposto ricorso al Giudice di Pace di
Napoli ed il procedimento era stato definito con sentenza n. 21815/14 del 30/04/2014, depositata il 12/06/2014, con la quale il Giudice di pace di Napoli adito aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato;
deduceva, pertanto, che il provvedimento di iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa mancava del suo presupposto legale e, pertanto, chiedeva: in via preliminare, disporsi la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento emessa dall'
[...] e di qualsiasi altro provvedimento ad essa Controparte_3 inerente, stante la minaccia di esecuzione forzata;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento sopra detta e di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti e, per l'effetto, revocarli e/o disapplicarli, con la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 59 D.P.R. n. 602/1973
e, in subordine, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente di riscossione, il quale eccepiva:
l'inammissibilità della domanda per l'errata individuazione del rito attraverso cui proporre l'opposizione; il proprio difetto di legittimazione passiva;
la mancanza di passaggio in giudicato della sentenza n.
21815/14 del Giudice di pace di Napoli con cui era stato annullato il verbale di violazione n. SCV/0003604718 del 26/11/2013. La
sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza n. 19544/2022, depositata il 26.5.2022, il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la contumacia della ha Controparte_2 dichiarato inammissibile l'opposizione in questione, compensando le spese.
Con appello regolarmente notificato, il ha chiesto la riforma Pt_1 della predetta sentenza, chiedendo: in via preliminare, disporsi la sospensione della cartella di pagamento n. 07120180013805054000 emessa da e notificata all'opponente il 05/03/2019 e di qualsiasi CP_4 altro provvedimento ad essa inerente, stante la minaccia di esecuzione forzata;
nel merito, ha chiesto accogliersi il presente atto di appello e, per l'effetto, revocarsi la sentenza n. 19544/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli, nonché accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento sopra detta e di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti e, per l'effetto, revocarli e/o disapplicarli, con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
I motivi di appello sono così riassumibili: 1) il giudice di prime cure avrebbe errato nella qualificazione della cartella di pagamento opposta come titolo esecutivo, il quale sarebbe rappresentato, invece, dal verbale di accertamento, con la conseguenza che la sentenza che ha annullato il predetto verbale sarebbe fatto sopravvenuto al titolo, il che avvalorerebbe l'ammissibilità dell'opposizione al primo giudice ex art. 615 c.p.c.; 2) avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento il cui ruolo era stato formato proprio sulla base del verbale di accertamento SCV0003604718 del 26/11/13 (annullato con la sentenza n. 21815/14), l'unico rimedio esperibile avverso la suddetta cartella sarebbe costituito dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non dal rimedio ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011; 3) errata sarebbe la parte in cui il Giudice di primo grado ha dedotto la tardività dell'opposizione perché non proposta nel termine di 30 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è proponibile senza limiti temporali;
4) la sentenza gravata sarebbe anche affetta da vizio di ultrapetizione, in spregio all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui deduce che l'opponente era tenuto a chiedere la sospensione della cartella ex art. 1, co. 538, l. n. 228/2012, atteso che l'odierno appellante non ha proposto motivi di doglianza al riguardo.
Si è costituita tempestivamente l' , la Controparte_5 quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello perché infondato, ribadendo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della controparte alle spese. In particolare, si contesta l'asserito passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del verbale di accertamento. La è rimasta contumace. Controparte_2
Con istanza di sospensione del 23.6.2025, l'appellante ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento in oggetto, rappresentando che, nelle more, gli sarebbe stata notificata un'intimazione di pagamento (in atti), della quale ha chiesto, del pari, la sospensione.
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della
[...]
regolarmente citato e non costituitosi. Controparte_2
1.1 Preliminarmente, poi, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto di appello contiene una parte argomentativa che- contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata- dà atto delle censure formulate rispetto al fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 2681/22; Cass.,
SS.UU., n. 8895/17). Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte
(SS.UU. n. 36481/22) hanno affermato che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento gravato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Da quanto premesso risulta evidente che l'appellante ha specificamente indicato le parti del provvedimento oggetto di censura, indicando, del pari, le circostanze da cui è derivata la lamentata violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di appello, sollevato dall'attuale appellante ed avente carattere pregiudiziale, inerente al vizio di ultrapetizione del provvedimento gravato (v. supra). In tema, con l'ordinanza n. 30467 depositata il 17.10.2022, i giudici di legittimità hanno definito il vizio di ultrapetizione, che “ricorre (…) quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass.,
Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229;
Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre
2021, n. 31258; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass.,
Sez. 6-5, 18 maggio 2022, n. 15992). …” Ciò non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice di prima istanza ha effettuato il censurato rilievo ad abundantiam, ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni.
Ancora, inammissibile è il disconoscimento, effettuato da in CP_4 primo grado e reiterato in appello, di tutta la documentazione prodotta da controparte perché generico e aspecifico: l'appellata, infatti, non ha concentrato le sue censure contro atti singolarmente individuati, sì da impedire al giudice di vagliare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio di siffatto atto processuale.
Venendo al merito, va premesso che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., ord. n.
5637/2024), “nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n.
602 del 1973. Quest'ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo). In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte
(distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 cod. proc civ. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. (Cass., 25 novembre 2021, n. 36649)”. Ancora, è stato affermato che “nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve «uno actu» le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021) e che è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (cfr. Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560)”.
La Corte di Cassazione, in questo contesto applicativo, ha statuito il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile relativamente alla determinazione del 'quantum' delle imposte iscrivibili a ruolo (…), viene in linea di conto esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo, che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività, in quanto soltanto il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario»
(Cass., 24 aprile 2023, n. 10846)”.
2.1 Orbene, la vicenda che occupa si caratterizza per alcune peculiarità, dal momento che si innesta sulla notifica, non contestata dall'originario opponente, di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, oggetto di opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, poi accolta con sentenza del Giudice di pace di Napoli del 30.4.2014, depositata in data 12.6.2014 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria datata 21.5.2025, in calce all'originale della sentenza (cfr. allegato all'istanza sospensiva del 23.6.2025).
Al riguardo, giova dare atto dell'adesione di questo Giudicante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente avallato, secondo cui, pur essendo vero che costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'affermazione secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (così Cass., sez. un., n. 7701/2016, v. anche, da ultimo, Cass. n. 6868/2022), nondimeno il giudicato esterno
è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n.
16695/2022, che sottolinea come l'accertamento del giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponda a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, così che il giudice non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio; al riguardo v. anche Cass. n. 16589/2021; cfr. poi Cass.
n. 4803/2018 che esclude la necessità della certificazione qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno).
Orbene, l'eccezione sul punto sollevata da non merita CP_4 accoglimento per quanto appena detto, anche considerando che l'appellante, sia pure il giorno antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha depositato la prefata attestazione di cancelleria;
infatti, per quanto esposto, il giudicato esterno non è soggetto ad oneri di tempestiva allegazione di parte.
Ritornando alla descrizione della vicenda da cui è scaturito l'attuale giudizio, a seguito della notifica, in data 5.3.2019, della cartella di pagamento per cui è causa (la quale, come anticipato, si fonda sull'annullato verbale di accertamento), era conseguito il giudizio, iscritto al n.r.g. 32540/2019, all'esito del quale il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. per le ragioni anzidette.
Ciò posto, occorre statuire, anzitutto, l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ivi formulata.
3. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 22080/2017) hanno affermato, con tesi da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che
“Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un «titolo esecutivo» del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art.
203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.
(ed, oggi, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto
è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi del comma 3 ter del previgente art. 204 bis C.d.S. (oggi ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal sesto comma dell'art. 7). Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare
(o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza-ingiunzione, la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva. (…)
La disciplina differente si spiega perché il verbale di accertamento di violazione del codice della strada acquista l'efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata rispetto a quella prevista per
l'ordinanza - ingiunzione.
Quest'ultima costituisce titolo esecutivo -come sancito dall'art. 18, ultimo comma, primo inciso, della legge n. 689 del 1981- solo dopo che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione abbia presentato il rapporto ai sensi del citato art. 17 della stessa legge e l'autorità competente abbia provveduto ai sensi del successivo art. 18, determinando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento.
Il verbale di accertamento non contiene un'ingiunzione di pagamento.
Esso ha portata ricognitiva dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, che nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada. Per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare, come determinata dall'art. 203, ult. co ., C.d.S., ed a consentirne la riscossione mediante ruolo esattoriale, anche ai sensi del sopravvenuto art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, oltre che dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Stando al testo dell'art. 203 C.d.S., nonché al testo dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), perché il verbale di accertamento costituisca «titolo esecutivo» è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale di accertamento -definito dal codice della strada come «titolo esecutivo»- è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, «costituisce titolo esecutivo» per l'espropriazione forzata (arg. ex art.
49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento”.
Né la notificazione del verbale di accertamento (nel caso di specie non contestata) costituisce presupposto legale per la venuta ad esistenza del titolo esecutivo stragiudiziale, dal momento che “al menzionato art. 201, comma quinto, va correlato l'incipit dell'ultimo comma dell'art. 203 C.d.S. nei termini che seguono.
Alla disposizione che individua la fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturarsi della quale si determina l'effetto favorevole per
l'amministrazione, si collega una modalità procedimentale di formazione di un «titolo esecutivo» del tutto peculiare. Questa modalità prevede un atto di accertamento proveniente dall'amministrazione alla quale appartiene l'organo accertatore, cui non segua una manifestazione di volontà contraria del destinatario della sanzione, nella forma del ricorso al prefetto o all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Da quanto detto consegue che, con l'opposizione proposta dall'attuale appellante in data 19.3.2019, si è fatto valere un fatto estintivo (la sentenza di annullamento del verbale cit.) successivo alla formazione del titolo esecutivo, notificato in data 17.12.2013 e tempestivamente opposto con ricorso depositato in data 8.1.2014.
Applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite cit. (per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»), può sostenersi che il rimedio esperibile, nel caso che occupa, è quello ex art. 615 c.p.c., posto che il trasgressore è venuto a conoscenza della sanzione comminata già con la notifica del verbale di accertamento, la quale oramai è assurta a fatto pacifico.
Come ribadito dalle sopra citate Sezioni Unite, in ordine ai rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., “col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (…) senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.
Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”.
Trattasi di arresto confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (su tutte, v. Cass. civ., n. 4690/2022).
3.1 Da quanto detto consegue, inoltre, il rigetto dell'eccezione, sollevata da di difetto di legittimazione passiva, priva di fondamento. CP_4
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'indirizzo consolidato della
Suprema Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. III, ord. n.
36505/2023), per cui l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso - al di fuori dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto- è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del
25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007,
Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez.
5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n.15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del
09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5,
Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del
07/05/2014, Rv.630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014,
Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza
n.12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). Non vi è, quindi, litisconsorzio necessario con l'ente creditore, in caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo. Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, come anzidetto, con le quali si contesti "una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione", che vanno proposte "ai sensi del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." (si veda, in proposito, Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 cit.). Con tali opposizioni (c.d. recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendosi evidentemente riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura c.d. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo che il principio generale, nella materia, è quello dettato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 c.p.c. e segg., cioè di opposizioni non aventi carattere c.d. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.).
4. L'annullamento ope iudicis del verbale di accertamento della violazione amministrativa fa venire meno, in applicazione dei canoni della c.d. invalidità derivata, anche il successivo atto di iscrizione a ruolo e la conseguenziale cartella di pagamento.
Con la sentenza n. 18003/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che, in caso di annullamento di un accertamento a seguito di sentenza, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono da considerarsi illegittimi: “[…] secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria
[…]”.
Più precisamente, se l'azione giudiziaria dell'amministrato viene accolta, la cartella di pagamento viene a perdere in modo definitivo il presupposto legittimante e diventa illegittima. Ne deriva che l'emanazione di un titolo giudiziale di annullamento dell'atto prodromico incide sulla legittimità degli atti di riscossione, delineandosi come un vizio non originario, bensì sopravvenuto.
Il principio conferma un ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità (si vedano anche le sentt. 22360/2020, 24854/2021,
3736/2022, 10740/2022) e vale in riferimento anche ad altre forme di riscossione coattiva, correlate all'irrogazione di sanzioni amministrative, atteso che la caducazione retroattiva dell'atto presupposto (nella specie, il verbale di accertamento) non può che determinare la caducazione, a valle, dell'atto presupponente, vale a dire della cartella di pagamento.
Le ragioni della decisione di merito assorbono le istanze cautelari sollevate dall'appellante.
5. Per le ragioni esposte, l'appello va accolto con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, anche per il primo grado di giudizio,
e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi per entrambi i gradi di giudizio (con esclusione, in ambo i casi, dell'attività istruttoria), nonché i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_6
[...]
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19544/22, depositata il 26.5.2022: - accoglie l'opposizione alla cartella di pagamento n.
07120180013805054 000;
- dichiara la nullità della indicata cartella di pagamento;
c) condanna, in solido, l' e la Controparte_5 al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 913,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. antistatario Maria Viscardi;
d) condanna, in solido, l' e la Controparte_5 al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, liquidate in complessivi euro 1701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, disponendone l'attribuzione all'Avv. antistatario Maria Viscardi.
Così deciso in Napoli, il 3.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
M.O.T., dott.ssa Fiorella Scarola (D.M. 22.10.2024), in tirocinio mirato presso la Scrivente.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.M., dott.ssa Laura Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al r.g. 27577/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Luigi Volpicella 67, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Viscardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a
Cremano (Napoli) alla Via Cavalli di Bronzo n. 10, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
contro
(P.Iva e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar
n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonio Tafuri, dal quale è rappresentata e difesa con procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
nonché contro - in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di pace di Napoli, l'opponente impugnava la cartella di pagamento n.
07120180013805054 000, notificata in data 5.3.2019, contenente l'invito a provvedere al pagamento della somma di € 1.639,62, oltre oneri di riscossione per € 49,19 e diritti di notifica per € 5,88, la quale traeva asseritamente origine da una contravvenzione al codice della strada, iscritta a ruolo con il n. 2018/001799; l'iscrizione a ruolo faceva riferimento al verbale di contestazione n. SCV/0003604718 del
26/11/2013, notificato al in data 28/12/2013; avverso la Pt_1 cartella di pagamento, il deduceva la nullità del Pt_1 provvedimento di iscrizione a ruolo per mancanza del titolo esecutivo in quanto avverso il verbale di violazione n. SCV/0003604718 del
26/11/2013, l'attore aveva già proposto ricorso al Giudice di Pace di
Napoli ed il procedimento era stato definito con sentenza n. 21815/14 del 30/04/2014, depositata il 12/06/2014, con la quale il Giudice di pace di Napoli adito aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato;
deduceva, pertanto, che il provvedimento di iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa mancava del suo presupposto legale e, pertanto, chiedeva: in via preliminare, disporsi la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento emessa dall'
[...] e di qualsiasi altro provvedimento ad essa Controparte_3 inerente, stante la minaccia di esecuzione forzata;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento sopra detta e di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti e, per l'effetto, revocarli e/o disapplicarli, con la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 59 D.P.R. n. 602/1973
e, in subordine, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente di riscossione, il quale eccepiva:
l'inammissibilità della domanda per l'errata individuazione del rito attraverso cui proporre l'opposizione; il proprio difetto di legittimazione passiva;
la mancanza di passaggio in giudicato della sentenza n.
21815/14 del Giudice di pace di Napoli con cui era stato annullato il verbale di violazione n. SCV/0003604718 del 26/11/2013. La
sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza n. 19544/2022, depositata il 26.5.2022, il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la contumacia della ha Controparte_2 dichiarato inammissibile l'opposizione in questione, compensando le spese.
Con appello regolarmente notificato, il ha chiesto la riforma Pt_1 della predetta sentenza, chiedendo: in via preliminare, disporsi la sospensione della cartella di pagamento n. 07120180013805054000 emessa da e notificata all'opponente il 05/03/2019 e di qualsiasi CP_4 altro provvedimento ad essa inerente, stante la minaccia di esecuzione forzata;
nel merito, ha chiesto accogliersi il presente atto di appello e, per l'effetto, revocarsi la sentenza n. 19544/22 resa dal Giudice di Pace di Napoli, nonché accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento sopra detta e di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti e, per l'effetto, revocarli e/o disapplicarli, con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
I motivi di appello sono così riassumibili: 1) il giudice di prime cure avrebbe errato nella qualificazione della cartella di pagamento opposta come titolo esecutivo, il quale sarebbe rappresentato, invece, dal verbale di accertamento, con la conseguenza che la sentenza che ha annullato il predetto verbale sarebbe fatto sopravvenuto al titolo, il che avvalorerebbe l'ammissibilità dell'opposizione al primo giudice ex art. 615 c.p.c.; 2) avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento il cui ruolo era stato formato proprio sulla base del verbale di accertamento SCV0003604718 del 26/11/13 (annullato con la sentenza n. 21815/14), l'unico rimedio esperibile avverso la suddetta cartella sarebbe costituito dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non dal rimedio ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011; 3) errata sarebbe la parte in cui il Giudice di primo grado ha dedotto la tardività dell'opposizione perché non proposta nel termine di 30 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è proponibile senza limiti temporali;
4) la sentenza gravata sarebbe anche affetta da vizio di ultrapetizione, in spregio all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui deduce che l'opponente era tenuto a chiedere la sospensione della cartella ex art. 1, co. 538, l. n. 228/2012, atteso che l'odierno appellante non ha proposto motivi di doglianza al riguardo.
Si è costituita tempestivamente l' , la Controparte_5 quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello perché infondato, ribadendo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della controparte alle spese. In particolare, si contesta l'asserito passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del verbale di accertamento. La è rimasta contumace. Controparte_2
Con istanza di sospensione del 23.6.2025, l'appellante ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento in oggetto, rappresentando che, nelle more, gli sarebbe stata notificata un'intimazione di pagamento (in atti), della quale ha chiesto, del pari, la sospensione.
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Va, anzitutto, dichiarata la contumacia della
[...]
regolarmente citato e non costituitosi. Controparte_2
1.1 Preliminarmente, poi, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto di appello contiene una parte argomentativa che- contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata- dà atto delle censure formulate rispetto al fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 2681/22; Cass.,
SS.UU., n. 8895/17). Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte
(SS.UU. n. 36481/22) hanno affermato che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento gravato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Da quanto premesso risulta evidente che l'appellante ha specificamente indicato le parti del provvedimento oggetto di censura, indicando, del pari, le circostanze da cui è derivata la lamentata violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di appello, sollevato dall'attuale appellante ed avente carattere pregiudiziale, inerente al vizio di ultrapetizione del provvedimento gravato (v. supra). In tema, con l'ordinanza n. 30467 depositata il 17.10.2022, i giudici di legittimità hanno definito il vizio di ultrapetizione, che “ricorre (…) quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass.,
Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229;
Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre
2021, n. 31258; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass.,
Sez. 6-5, 18 maggio 2022, n. 15992). …” Ciò non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice di prima istanza ha effettuato il censurato rilievo ad abundantiam, ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni.
Ancora, inammissibile è il disconoscimento, effettuato da in CP_4 primo grado e reiterato in appello, di tutta la documentazione prodotta da controparte perché generico e aspecifico: l'appellata, infatti, non ha concentrato le sue censure contro atti singolarmente individuati, sì da impedire al giudice di vagliare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio di siffatto atto processuale.
Venendo al merito, va premesso che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., ord. n.
5637/2024), “nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n.
602 del 1973. Quest'ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo). In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte
(distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 cod. proc civ. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. (Cass., 25 novembre 2021, n. 36649)”. Ancora, è stato affermato che “nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve «uno actu» le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021) e che è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (cfr. Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560)”.
La Corte di Cassazione, in questo contesto applicativo, ha statuito il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile relativamente alla determinazione del 'quantum' delle imposte iscrivibili a ruolo (…), viene in linea di conto esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo, che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività, in quanto soltanto il ruolo costituisce il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, siccome del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo, essendo finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario»
(Cass., 24 aprile 2023, n. 10846)”.
2.1 Orbene, la vicenda che occupa si caratterizza per alcune peculiarità, dal momento che si innesta sulla notifica, non contestata dall'originario opponente, di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, oggetto di opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, poi accolta con sentenza del Giudice di pace di Napoli del 30.4.2014, depositata in data 12.6.2014 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria datata 21.5.2025, in calce all'originale della sentenza (cfr. allegato all'istanza sospensiva del 23.6.2025).
Al riguardo, giova dare atto dell'adesione di questo Giudicante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente avallato, secondo cui, pur essendo vero che costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'affermazione secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (così Cass., sez. un., n. 7701/2016, v. anche, da ultimo, Cass. n. 6868/2022), nondimeno il giudicato esterno
è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n.
16695/2022, che sottolinea come l'accertamento del giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponda a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, così che il giudice non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio; al riguardo v. anche Cass. n. 16589/2021; cfr. poi Cass.
n. 4803/2018 che esclude la necessità della certificazione qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno).
Orbene, l'eccezione sul punto sollevata da non merita CP_4 accoglimento per quanto appena detto, anche considerando che l'appellante, sia pure il giorno antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha depositato la prefata attestazione di cancelleria;
infatti, per quanto esposto, il giudicato esterno non è soggetto ad oneri di tempestiva allegazione di parte.
Ritornando alla descrizione della vicenda da cui è scaturito l'attuale giudizio, a seguito della notifica, in data 5.3.2019, della cartella di pagamento per cui è causa (la quale, come anticipato, si fonda sull'annullato verbale di accertamento), era conseguito il giudizio, iscritto al n.r.g. 32540/2019, all'esito del quale il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. per le ragioni anzidette.
Ciò posto, occorre statuire, anzitutto, l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ivi formulata.
3. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 22080/2017) hanno affermato, con tesi da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che
“Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un «titolo esecutivo» del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art.
203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.
(ed, oggi, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto
è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi del comma 3 ter del previgente art. 204 bis C.d.S. (oggi ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal sesto comma dell'art. 7). Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare
(o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza-ingiunzione, la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva. (…)
La disciplina differente si spiega perché il verbale di accertamento di violazione del codice della strada acquista l'efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata rispetto a quella prevista per
l'ordinanza - ingiunzione.
Quest'ultima costituisce titolo esecutivo -come sancito dall'art. 18, ultimo comma, primo inciso, della legge n. 689 del 1981- solo dopo che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione abbia presentato il rapporto ai sensi del citato art. 17 della stessa legge e l'autorità competente abbia provveduto ai sensi del successivo art. 18, determinando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento.
Il verbale di accertamento non contiene un'ingiunzione di pagamento.
Esso ha portata ricognitiva dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, che nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada. Per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare, come determinata dall'art. 203, ult. co ., C.d.S., ed a consentirne la riscossione mediante ruolo esattoriale, anche ai sensi del sopravvenuto art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, oltre che dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Stando al testo dell'art. 203 C.d.S., nonché al testo dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), perché il verbale di accertamento costituisca «titolo esecutivo» è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale di accertamento -definito dal codice della strada come «titolo esecutivo»- è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, «costituisce titolo esecutivo» per l'espropriazione forzata (arg. ex art.
49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento”.
Né la notificazione del verbale di accertamento (nel caso di specie non contestata) costituisce presupposto legale per la venuta ad esistenza del titolo esecutivo stragiudiziale, dal momento che “al menzionato art. 201, comma quinto, va correlato l'incipit dell'ultimo comma dell'art. 203 C.d.S. nei termini che seguono.
Alla disposizione che individua la fattispecie complessa dal punto di vista sostanziale, al maturarsi della quale si determina l'effetto favorevole per
l'amministrazione, si collega una modalità procedimentale di formazione di un «titolo esecutivo» del tutto peculiare. Questa modalità prevede un atto di accertamento proveniente dall'amministrazione alla quale appartiene l'organo accertatore, cui non segua una manifestazione di volontà contraria del destinatario della sanzione, nella forma del ricorso al prefetto o all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Da quanto detto consegue che, con l'opposizione proposta dall'attuale appellante in data 19.3.2019, si è fatto valere un fatto estintivo (la sentenza di annullamento del verbale cit.) successivo alla formazione del titolo esecutivo, notificato in data 17.12.2013 e tempestivamente opposto con ricorso depositato in data 8.1.2014.
Applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite cit. (per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»), può sostenersi che il rimedio esperibile, nel caso che occupa, è quello ex art. 615 c.p.c., posto che il trasgressore è venuto a conoscenza della sanzione comminata già con la notifica del verbale di accertamento, la quale oramai è assurta a fatto pacifico.
Come ribadito dalle sopra citate Sezioni Unite, in ordine ai rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., “col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (…) senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.
Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”.
Trattasi di arresto confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (su tutte, v. Cass. civ., n. 4690/2022).
3.1 Da quanto detto consegue, inoltre, il rigetto dell'eccezione, sollevata da di difetto di legittimazione passiva, priva di fondamento. CP_4
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'indirizzo consolidato della
Suprema Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. III, ord. n.
36505/2023), per cui l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso - al di fuori dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto- è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del
25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007,
Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez.
5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n.15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del
09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5,
Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del
07/05/2014, Rv.630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014,
Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza
n.12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). Non vi è, quindi, litisconsorzio necessario con l'ente creditore, in caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo. Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni c.d. recuperatorie, quelle, come anzidetto, con le quali si contesti "una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione", che vanno proposte "ai sensi del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." (si veda, in proposito, Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 cit.). Con tali opposizioni (c.d. recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendosi evidentemente riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura c.d. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo che il principio generale, nella materia, è quello dettato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 c.p.c. e segg., cioè di opposizioni non aventi carattere c.d. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.).
4. L'annullamento ope iudicis del verbale di accertamento della violazione amministrativa fa venire meno, in applicazione dei canoni della c.d. invalidità derivata, anche il successivo atto di iscrizione a ruolo e la conseguenziale cartella di pagamento.
Con la sentenza n. 18003/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che, in caso di annullamento di un accertamento a seguito di sentenza, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono da considerarsi illegittimi: “[…] secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria
[…]”.
Più precisamente, se l'azione giudiziaria dell'amministrato viene accolta, la cartella di pagamento viene a perdere in modo definitivo il presupposto legittimante e diventa illegittima. Ne deriva che l'emanazione di un titolo giudiziale di annullamento dell'atto prodromico incide sulla legittimità degli atti di riscossione, delineandosi come un vizio non originario, bensì sopravvenuto.
Il principio conferma un ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità (si vedano anche le sentt. 22360/2020, 24854/2021,
3736/2022, 10740/2022) e vale in riferimento anche ad altre forme di riscossione coattiva, correlate all'irrogazione di sanzioni amministrative, atteso che la caducazione retroattiva dell'atto presupposto (nella specie, il verbale di accertamento) non può che determinare la caducazione, a valle, dell'atto presupponente, vale a dire della cartella di pagamento.
Le ragioni della decisione di merito assorbono le istanze cautelari sollevate dall'appellante.
5. Per le ragioni esposte, l'appello va accolto con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, anche per il primo grado di giudizio,
e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi per entrambi i gradi di giudizio (con esclusione, in ambo i casi, dell'attività istruttoria), nonché i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_6
[...]
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19544/22, depositata il 26.5.2022: - accoglie l'opposizione alla cartella di pagamento n.
07120180013805054 000;
- dichiara la nullità della indicata cartella di pagamento;
c) condanna, in solido, l' e la Controparte_5 al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 913,00, oltre il rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. antistatario Maria Viscardi;
d) condanna, in solido, l' e la Controparte_5 al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, liquidate in complessivi euro 1701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, disponendone l'attribuzione all'Avv. antistatario Maria Viscardi.
Così deciso in Napoli, il 3.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
M.O.T., dott.ssa Fiorella Scarola (D.M. 22.10.2024), in tirocinio mirato presso la Scrivente.