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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO AN, elettivamente domiciliato in VIA MATESE n. 15, 65124 PESCARA presso il difensore avv. PO AN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GA RM, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO n. 14, presso il difensore avv. CP_1
GA RM
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all' intimazione di pagamento ed agli atti presupposti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.06.2024, ha proposto opposizione a intimazione Parte_1 di pagamento emessa e notificata da n. 108-2024-90034509-62 Controparte_2 del 19.06.2024, nonché avverso n. 4 avvisi di addebito presupposti, relativi alla contribuzione CP_3
1 dovuta alla Gestione Autonoma Commercianti, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione, la prescrizione estintiva del credito e della contribuzione previdenziale richiesta per i contributi sul reddito essendo decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b) della legge n. 335/1995, la violazione dell'art. 25 del Decreto
Legislativo 26.02.1999 n. 46, rassegando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Teramo, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, dichiarare nulli
e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito comunicati con l'intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il 19.6.2024 nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso”.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'insussistenza Controparte_1 della prescrizione quinquennale e della decadenza, l'avvenuta irretrattabilità del credito sotteso agli atti impugnati per non essere mai stati impugnati, la carenza di contraddittorio nei confronti dell'ente esattore emittente l'intimazione impugnata concludendo nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare: in rito, respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
-b) ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
; nel merito, -a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale Controparte_2 pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni, porre le spese del giudizio a carico dell' ”. Controparte_2
Ritenuta esclusivamente di natura documentale senza necessità di alcuna attività istruttoria, all'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
La domanda contenuta in ricorso non può, allo stato, essere accolta e appaiono condivisibili gli assunti e le considerazioni giuridiche della resistente per come supportate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Deduce l'opponente che l'intimazione di pagamento impugnata segue la notifica di precedenti avvisi di addebito, indicati come notificati rispettivamente 12.07.2018, 22.12.2019, 7.12.2019 e
15.5.2022, riguardanti una richiesta di pagamento della somma complessiva di € 5.712,03 asseritamente dovuta per mancati versamenti contributivi a titolo di Gestione Commercianti riferiti alla verifica del reddito anno 2015, 2016,2019 e 2017 non sarebbero stati oggetti di precedente
2 notifica se non con l'impugnata intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il
19.6.2024, da cui i motivi addotti e le relative eccezioni poste a fondamento dell'opposizione.
In ordine alla eccepita prescrizione, dispone l'art.3 commi 9 L.08.08.1995 n°335, che: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Va precisato che, mentre la lettera A) si riferisce ai c.d. CONTRIBUTI PENSIONISTICI (dipendenti, artigiani, commercianti, etc.), la lettera B) riguarda i c.d. CONTRIBUTI NON PENSIONISTICI (maternità, malattia, etc.). Nel caso di specie, trattandosi di contributi pensionistici trova dunque applicazione il disposto di cui alla lettera A). Il termine quinquennale trova quindi applicazione solo dal 01.01.96.
Prevede poi il comma 10 dell'art.3 L.08.08.1995 n°335 che i suddetti termini di prescrizione “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Il termine decennale di cui all'art. 1 comma 6 L.233/90 è stato quindi ridotto a cinque anni, a decorrere dal 01.01.96, ad eccezione del caso di atti interruttivi già compiuti alla data di entrata in vigore della legge.
Anche la Suprema Corte in composizione plenaria, ha ribadito che: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3
3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. (Cass. SS.UU. n. 23397 del 17/11/2016).
Nulla quaestio in ordine alla prima eccezione sollevata dalla resistente sulla decorrenza del termine iniziale del periodo prescrizionale il quale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 335/1995, va identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento cioè dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'
[...]
abbia accertato un maggior reddito. (Cass. 29/5/2017 n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. CP_4
9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass. 31/10/2018 n. 27950).
Invero diverse sentenze della Cassazione hanno chiarito che l'ordinario termine di prescrizione dei CP_ contributi si sospende, sino alla data in cui l' conosce il reddito imponibile a seguito della comunicazione dell' , solo se l'interessato non presenta il quadro RR della Controparte_4 dichiarazione dei redditi deputato appunto al calcolo dei contributi previdenziali dovuti, in cui viene riportato il reddito d'impresa, o di lavoro autonomo, conseguito nell'anno, assieme ad altri dati utili al calcolo della contribuzione. ( Cass. Sez. Unite, sent. n. 4808/2005).
L'ente resistente ha prodotto ed allegato le notifiche via PEC dei quattro avvisi di addebito presupposti all'indirizzo del ricorrente desunto dalla visura alla Camera di Commercio territorialmente competente e, nello specifico:
-a) l'avviso di addebito n. 408-2018-00011171-73 del 23.06.2018 è stato notificato via PEC CP_3 in data 12.07.2018, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito eccedente il minimale per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, fissi IVS 4^ rata 2016 e 1^ rata 2017; -b) l'avviso di addebito n. 408-2019-00026277-03 del CP_3
23.11.2019 è stato notificato via PEC in data 22.12.2019, ed è relativo all'omessa contribuzione
Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito che eccede il minimale, per l'anno di imposta 2016; -c) l'avviso di addebito n. 408-2021-00012423-65 del 09.11.2021 è stato CP_3 notificato via PEC in data 07.12.2021, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma
Commercianti, fissi IVS 2^ rata in scadenza il 16.08.2020, per l'anno di imposta 2019; -d) l'avviso di addebito n. 408-2022-00006804-09 del 09.05.2022 è stato notificato via PEC in data CP_3
15.05.2022, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito che eccede il minimale, per l'anno di imposta 2017.
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010, l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai CP_3
4 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Al successivo comma 14 è disposto che “Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo CP_3 emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione."
L'eccezione è quindi infondata.
Anche l'ulteriore eccezione di decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46 non si palesa fondata posto che non vi è stata opposizione ad alcuno degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento nel termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24 del Decreto
Legislativo 26.02.1999 n. 46, così come l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva che, anche se riferita al periodo antecedente la notifica degli avvisi, riguarda direttamente gli avvisi di addebito non opposti, pertanto non può essere proposta nel presente contenzioso ma poteva essere eccepita in sede di opposizione ad avviso di addebito entro il termine normativamente previsto.
Va condiviso l'assunto dell'ente resistente in ordine al fatto che per le altre questioni riguardanti la fase successiva alla notificazione delle cartelle, unico legittimato passivo è l' CP_5
, sul quale gravava, nella fase stragiudiziale, con l'acquisizione dei ruoli trasmessi
[...] dall' , l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e la CP_3 cartella esattoriale a cui far seguire eventuali iniziative recuperatorie di carattere forzoso. Pertanto, ai fini della risoluzione della controversia incentrata sulla opposizione all'intimazione emessa dall'ente esattore per il pagamento dell'importo di euro 26.757,67, deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti ritenendo il giudicante che l'ente concessionario per la riscossione contributiva debba essere qualificato come litisconsorte necessario.
Sull'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati va evidenziato quanto segue.
L'“intimazione di pagamento” è l'atto con cui l'amministrazione finanziaria o i suoi concessionari (come l'ex , oggi ) esigono ufficialmente il CP_6 Controparte_2 saldo di tributi o sanzioni non versati;
essa va parificata ad un atto di precetto che sottende un titolo esecutivo e può dar luogo a misure coattive (pignoramento, fermo).
Ne consegue che non è un atto esecutivo in senso stretto, ma è un atto che precede l'esecuzione forzata;
si tratta di un atto formale inviato dall'agente della riscossione al debitore per sollecitare il pagamento, dopo che la cartella esattoriale (il vero titolo esecutivo) è divenuta incontestabile. L'intimazione di pagamento, se ignorata, può dar luogo a misure coercitive come il
5 pignoramento, essendo l'ultimo avviso prima di un'azione esecutiva e resta consentito esperire l'opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c. che consente di far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione successiva alla notifica della cartella, l'avvenuto pagamento o l'emissione di una sentenza che ha annullato il titolo.
Tra l'altro gli avvisi di addebito enunciati tra quelli posti a fondamento dell'intimazione non sono stati impugnati, e dunque certamente non sono sospendibili.
Alla luce di tali considerazioni restano dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito per cui è causa non essendosi consolidata alcuna prescrizione per le varie annualità, la sospensiva non può essere confermata e la causa deve essere rimessa sul ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio ad opera del ricorrente nei confronti del concessionario alla riscossione che ha emesso l'intimazione opposta, la cui omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione o l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , contrariis reiectis, così Parte_1 provvede: respinge l'eccezione di prescrizione e decadenza per i quattro avvisi di addebito impugnati e, per l'effetto, dichiara che sono dovuti i contributi di € 5.712,03; non conferma la sospensiva concessa inaudita altera parte fino all'udienza di trattazione e discussione dell'intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il 19.06.2024; rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza onerando parte ricorrente alla chiamata in giudizio dell'ente emittente l'intimazione di pagamento entro il termine perentorio di giorni 60.
Spese al definitivo.
Teramo, 8 Ottobre 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO AN, elettivamente domiciliato in VIA MATESE n. 15, 65124 PESCARA presso il difensore avv. PO AN
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GA RM, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO n. 14, presso il difensore avv. CP_1
GA RM
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all' intimazione di pagamento ed agli atti presupposti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.06.2024, ha proposto opposizione a intimazione Parte_1 di pagamento emessa e notificata da n. 108-2024-90034509-62 Controparte_2 del 19.06.2024, nonché avverso n. 4 avvisi di addebito presupposti, relativi alla contribuzione CP_3
1 dovuta alla Gestione Autonoma Commercianti, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione, la prescrizione estintiva del credito e della contribuzione previdenziale richiesta per i contributi sul reddito essendo decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b) della legge n. 335/1995, la violazione dell'art. 25 del Decreto
Legislativo 26.02.1999 n. 46, rassegando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Teramo, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, dichiarare nulli
e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito comunicati con l'intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il 19.6.2024 nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso”.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'insussistenza Controparte_1 della prescrizione quinquennale e della decadenza, l'avvenuta irretrattabilità del credito sotteso agli atti impugnati per non essere mai stati impugnati, la carenza di contraddittorio nei confronti dell'ente esattore emittente l'intimazione impugnata concludendo nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare: in rito, respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
-b) ordinare all'opponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
; nel merito, -a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale Controparte_2 pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni, porre le spese del giudizio a carico dell' ”. Controparte_2
Ritenuta esclusivamente di natura documentale senza necessità di alcuna attività istruttoria, all'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, la causa viene discussa e decisa come da dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
La domanda contenuta in ricorso non può, allo stato, essere accolta e appaiono condivisibili gli assunti e le considerazioni giuridiche della resistente per come supportate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Deduce l'opponente che l'intimazione di pagamento impugnata segue la notifica di precedenti avvisi di addebito, indicati come notificati rispettivamente 12.07.2018, 22.12.2019, 7.12.2019 e
15.5.2022, riguardanti una richiesta di pagamento della somma complessiva di € 5.712,03 asseritamente dovuta per mancati versamenti contributivi a titolo di Gestione Commercianti riferiti alla verifica del reddito anno 2015, 2016,2019 e 2017 non sarebbero stati oggetti di precedente
2 notifica se non con l'impugnata intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il
19.6.2024, da cui i motivi addotti e le relative eccezioni poste a fondamento dell'opposizione.
In ordine alla eccepita prescrizione, dispone l'art.3 commi 9 L.08.08.1995 n°335, che: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Va precisato che, mentre la lettera A) si riferisce ai c.d. CONTRIBUTI PENSIONISTICI (dipendenti, artigiani, commercianti, etc.), la lettera B) riguarda i c.d. CONTRIBUTI NON PENSIONISTICI (maternità, malattia, etc.). Nel caso di specie, trattandosi di contributi pensionistici trova dunque applicazione il disposto di cui alla lettera A). Il termine quinquennale trova quindi applicazione solo dal 01.01.96.
Prevede poi il comma 10 dell'art.3 L.08.08.1995 n°335 che i suddetti termini di prescrizione “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Il termine decennale di cui all'art. 1 comma 6 L.233/90 è stato quindi ridotto a cinque anni, a decorrere dal 01.01.96, ad eccezione del caso di atti interruttivi già compiuti alla data di entrata in vigore della legge.
Anche la Suprema Corte in composizione plenaria, ha ribadito che: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3
3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. (Cass. SS.UU. n. 23397 del 17/11/2016).
Nulla quaestio in ordine alla prima eccezione sollevata dalla resistente sulla decorrenza del termine iniziale del periodo prescrizionale il quale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 335/1995, va identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento cioè dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'
[...]
abbia accertato un maggior reddito. (Cass. 29/5/2017 n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. CP_4
9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass. 31/10/2018 n. 27950).
Invero diverse sentenze della Cassazione hanno chiarito che l'ordinario termine di prescrizione dei CP_ contributi si sospende, sino alla data in cui l' conosce il reddito imponibile a seguito della comunicazione dell' , solo se l'interessato non presenta il quadro RR della Controparte_4 dichiarazione dei redditi deputato appunto al calcolo dei contributi previdenziali dovuti, in cui viene riportato il reddito d'impresa, o di lavoro autonomo, conseguito nell'anno, assieme ad altri dati utili al calcolo della contribuzione. ( Cass. Sez. Unite, sent. n. 4808/2005).
L'ente resistente ha prodotto ed allegato le notifiche via PEC dei quattro avvisi di addebito presupposti all'indirizzo del ricorrente desunto dalla visura alla Camera di Commercio territorialmente competente e, nello specifico:
-a) l'avviso di addebito n. 408-2018-00011171-73 del 23.06.2018 è stato notificato via PEC CP_3 in data 12.07.2018, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito eccedente il minimale per gli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, fissi IVS 4^ rata 2016 e 1^ rata 2017; -b) l'avviso di addebito n. 408-2019-00026277-03 del CP_3
23.11.2019 è stato notificato via PEC in data 22.12.2019, ed è relativo all'omessa contribuzione
Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito che eccede il minimale, per l'anno di imposta 2016; -c) l'avviso di addebito n. 408-2021-00012423-65 del 09.11.2021 è stato CP_3 notificato via PEC in data 07.12.2021, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma
Commercianti, fissi IVS 2^ rata in scadenza il 16.08.2020, per l'anno di imposta 2019; -d) l'avviso di addebito n. 408-2022-00006804-09 del 09.05.2022 è stato notificato via PEC in data CP_3
15.05.2022, ed è relativo all'omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti, in percentuale sul reddito che eccede il minimale, per l'anno di imposta 2017.
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge n. 78 del 2010, l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai CP_3
4 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Al successivo comma 14 è disposto che “Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo CP_3 emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione."
L'eccezione è quindi infondata.
Anche l'ulteriore eccezione di decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46 non si palesa fondata posto che non vi è stata opposizione ad alcuno degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento nel termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24 del Decreto
Legislativo 26.02.1999 n. 46, così come l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva che, anche se riferita al periodo antecedente la notifica degli avvisi, riguarda direttamente gli avvisi di addebito non opposti, pertanto non può essere proposta nel presente contenzioso ma poteva essere eccepita in sede di opposizione ad avviso di addebito entro il termine normativamente previsto.
Va condiviso l'assunto dell'ente resistente in ordine al fatto che per le altre questioni riguardanti la fase successiva alla notificazione delle cartelle, unico legittimato passivo è l' CP_5
, sul quale gravava, nella fase stragiudiziale, con l'acquisizione dei ruoli trasmessi
[...] dall' , l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e la CP_3 cartella esattoriale a cui far seguire eventuali iniziative recuperatorie di carattere forzoso. Pertanto, ai fini della risoluzione della controversia incentrata sulla opposizione all'intimazione emessa dall'ente esattore per il pagamento dell'importo di euro 26.757,67, deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti ritenendo il giudicante che l'ente concessionario per la riscossione contributiva debba essere qualificato come litisconsorte necessario.
Sull'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati va evidenziato quanto segue.
L'“intimazione di pagamento” è l'atto con cui l'amministrazione finanziaria o i suoi concessionari (come l'ex , oggi ) esigono ufficialmente il CP_6 Controparte_2 saldo di tributi o sanzioni non versati;
essa va parificata ad un atto di precetto che sottende un titolo esecutivo e può dar luogo a misure coattive (pignoramento, fermo).
Ne consegue che non è un atto esecutivo in senso stretto, ma è un atto che precede l'esecuzione forzata;
si tratta di un atto formale inviato dall'agente della riscossione al debitore per sollecitare il pagamento, dopo che la cartella esattoriale (il vero titolo esecutivo) è divenuta incontestabile. L'intimazione di pagamento, se ignorata, può dar luogo a misure coercitive come il
5 pignoramento, essendo l'ultimo avviso prima di un'azione esecutiva e resta consentito esperire l'opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c. che consente di far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione successiva alla notifica della cartella, l'avvenuto pagamento o l'emissione di una sentenza che ha annullato il titolo.
Tra l'altro gli avvisi di addebito enunciati tra quelli posti a fondamento dell'intimazione non sono stati impugnati, e dunque certamente non sono sospendibili.
Alla luce di tali considerazioni restano dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito per cui è causa non essendosi consolidata alcuna prescrizione per le varie annualità, la sospensiva non può essere confermata e la causa deve essere rimessa sul ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio ad opera del ricorrente nei confronti del concessionario alla riscossione che ha emesso l'intimazione opposta, la cui omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione o l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , contrariis reiectis, così Parte_1 provvede: respinge l'eccezione di prescrizione e decadenza per i quattro avvisi di addebito impugnati e, per l'effetto, dichiara che sono dovuti i contributi di € 5.712,03; non conferma la sospensiva concessa inaudita altera parte fino all'udienza di trattazione e discussione dell'intimazione di pagamento n. 10820249003450962 notificata il 19.06.2024; rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza onerando parte ricorrente alla chiamata in giudizio dell'ente emittente l'intimazione di pagamento entro il termine perentorio di giorni 60.
Spese al definitivo.
Teramo, 8 Ottobre 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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