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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 521/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ex Soci Della Cessata Soc. Ricorrente_2 Sas - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ex Soci Della Cessata Soc. Ricorrente_2 Sas - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2. In Liquida - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 Srl - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 1T 004216 000 2008000109 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 in liquidazione, in persona del liquidatore Ricorrente_1 nonchè dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_3 , Ricorrente_5
SRL, Ricorrente_7 SRL, Ricorrente_6 SRL presentano appello avverso la sentenza n. 347/3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova il giorno 11/07/2023 che aveva respinto i ricorsi.
Il giudice di primo grado aveva interpellato il comune di di Luogo_1 il quale aveva precisato che il mancato completamento dell'intervento di attuazione delle opere di urbanizzazione era addebitabile a ritardi riconducibili a scelte operate da parte della ditta attuatrice “ I consorziati (le ditte edili oggi qui ricorrenti) hanno manifestato l'incapacità di poter garantire totale copertura finanziaria con regolare polizza pari all'importo previsto per le suddette opere approvate. Tale situazione non consente di attuare l'intervento nella sua totalità, bensì solamente in forma parziale … ed inoltre, dall'ultimo incontro tenutosi in data
16/09/2021 è emerso che in accordo con l'amministrazione comunale il consorzio urbanistico 2b presenterà la riprogettazione ponderata dell'intero ambito in relazione alla possibilità economico-finanziaria manifestata dai consorziati, valutando la necessità di una variante al Piano Particolareggiato”.
Sosteneva la necessità del completamento degli interventi edilizi nel termine indicato, stabilito al fine di evitare intenti speculativi e l'insussistenza di una causa di forza maggiore.
riteneva legittima la determinazione di interessi moratori, la non necessità di preventivo contraddittorio.
Escludeva una possibile decadenza in quanto l'avviso di liquidazione era stato notificato entro tre anni dallo spirare del termine.
Rigettava, infine, la eccezione relativa alla delega di firma del funzionario. Con condanna alle spese, liquidate in € 2.000,00.
Presentano appello i contribuenti e si costituisce con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Padova.
Per la udienza del 20/10/2025 i contribuenti hanno depositato istanza di conciliazione in udienza ai sensi dell'art. 48 bis D.L.vo n. 546/1992 formulando la seguente proposta:
debenza della sola imposta principale di cui all'avviso di liquidazione n. 2008 IT 004216 000 (imposta di registro e catastale) al netto degli interessi;
stralcio integrale degli interessi indicati nell'avviso e/o maturati sino alla data di definizione;
compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi.
rinuncia dei contribuenti all'appello R.G.A. n. 692/2004 relativo alla condanna alle spese per il contenzioso originatosi a fronte della notifica e del successivo annullamento della cartella di pagamento n. 077 2022
0021683 33 000 con la quale venivano erroneamente pretese le sanzioni connesse all'avviso di liquidazione n. 2008 IT 004216 000;
spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 28/01/2026 è stata depositata accordo conciliativo con richiesta di dichiarazione dell' estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 521/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ex Soci Della Cessata Soc. Ricorrente_2 Sas - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ex Soci Della Cessata Soc. Ricorrente_2 Sas - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2. In Liquida - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 Srl - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 1T 004216 000 2008000109 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 in liquidazione, in persona del liquidatore Ricorrente_1 nonchè dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_3 , Ricorrente_5
SRL, Ricorrente_7 SRL, Ricorrente_6 SRL presentano appello avverso la sentenza n. 347/3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova il giorno 11/07/2023 che aveva respinto i ricorsi.
Il giudice di primo grado aveva interpellato il comune di di Luogo_1 il quale aveva precisato che il mancato completamento dell'intervento di attuazione delle opere di urbanizzazione era addebitabile a ritardi riconducibili a scelte operate da parte della ditta attuatrice “ I consorziati (le ditte edili oggi qui ricorrenti) hanno manifestato l'incapacità di poter garantire totale copertura finanziaria con regolare polizza pari all'importo previsto per le suddette opere approvate. Tale situazione non consente di attuare l'intervento nella sua totalità, bensì solamente in forma parziale … ed inoltre, dall'ultimo incontro tenutosi in data
16/09/2021 è emerso che in accordo con l'amministrazione comunale il consorzio urbanistico 2b presenterà la riprogettazione ponderata dell'intero ambito in relazione alla possibilità economico-finanziaria manifestata dai consorziati, valutando la necessità di una variante al Piano Particolareggiato”.
Sosteneva la necessità del completamento degli interventi edilizi nel termine indicato, stabilito al fine di evitare intenti speculativi e l'insussistenza di una causa di forza maggiore.
riteneva legittima la determinazione di interessi moratori, la non necessità di preventivo contraddittorio.
Escludeva una possibile decadenza in quanto l'avviso di liquidazione era stato notificato entro tre anni dallo spirare del termine.
Rigettava, infine, la eccezione relativa alla delega di firma del funzionario. Con condanna alle spese, liquidate in € 2.000,00.
Presentano appello i contribuenti e si costituisce con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Padova.
Per la udienza del 20/10/2025 i contribuenti hanno depositato istanza di conciliazione in udienza ai sensi dell'art. 48 bis D.L.vo n. 546/1992 formulando la seguente proposta:
debenza della sola imposta principale di cui all'avviso di liquidazione n. 2008 IT 004216 000 (imposta di registro e catastale) al netto degli interessi;
stralcio integrale degli interessi indicati nell'avviso e/o maturati sino alla data di definizione;
compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi.
rinuncia dei contribuenti all'appello R.G.A. n. 692/2004 relativo alla condanna alle spese per il contenzioso originatosi a fronte della notifica e del successivo annullamento della cartella di pagamento n. 077 2022
0021683 33 000 con la quale venivano erroneamente pretese le sanzioni connesse all'avviso di liquidazione n. 2008 IT 004216 000;
spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 28/01/2026 è stata depositata accordo conciliativo con richiesta di dichiarazione dell' estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.