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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 262 di R. G. dell'anno 2022, proposta da:
, nato a [...] il [...], residente a Oristano, elettivamente domiciliato in Cagliari PAte_1 presso lo studio dell'avvocato Francesca Accardi nella via Marini 7, rappresentato e difeso dall'avvocato
Marcello Sequi del foro di Oristano in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE contro
in persona del sindaco pro tempore, dott. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliato in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avvocato Piero Franceschi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato in calce alla memoria di costituzione e difensiva
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – APPELLATO
e contro
, in persona del sindaco pro tempore, contumace Controparte_3
RESISTENTE
Conclusioni:
Per il ricorrente in riassunzione: la Corte “in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano in Funzione di Giudice del Lavoro n.277/12, del 13.7.2012, notificata in forma esecutiva il 21.9.2012, voglia: A-) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato titolare del servizio di segreteria del di GI (OR) dal CP_1
20.06.2000 al 31.08.2000; nonché, dal 01.09.2000 al 07.10.2001, del servizio di segreteria gestito in forma associata tra i comuni di e ex art.24 legge 08.06.1990 n°142; B-) dichiarare, quindi, tenuta CP_1 CP_3
e condannare l'Amministrazione comunale appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adempimento di tutte le obbligazioni retributive, indennitarie, previdenziali ed assicurative, ancora dovute dal per effetto della corretta applicazione della disciplina prevista dal C.C.N.L. dei Segretari CP_1 Controparte_1
1 Comunali, della convenzione per il servizio di segreteria in forma associata fra i comuni di e CP_1 CP_3 specificati in premessa, della normativa tutta sopra richiamata e, comunque, ex art.36 Cost.; C-) pertanto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco in carica, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, in dipendenza del cessato rapporto e per le causali di cui in premessa, le differenze retributive, le competenze e le indennità tutte maturate da quest'ultimo nei confronti dell'Ente convenuto, quali indicate nell'espositiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (tranne che quanto ai rimborsi spese auto, domanda sulla quale si è formato il giudicato negativo interno), ed alla quantificazione delle quali si richiamano anche le risultanze di cui alle C.T.P. prodotte in atti ed alle espletate C.T.U. in data 21.6.2011 e C.T.U. a chiarimenti del 29.10.2011, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ad istruzione ultimata, il tutto al lordo di ritenute e trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo finale ed effettivo. D-) Con vittoria delle spese di lite”.
Per il resistente in riassunzione: Voglia la Corte “in via preliminare, per il Controparte_1 caso di accertata omessa notifica al , chiamato in causa in primo grado, dichiarare improcedibile Controparte_3 il ricorso, con ogni conseguente pronuncia;
- in via principale di merito, dichiarare infondato l'avverso ricorso;
- in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso ricorso, condannare il
[...] PA
a corrispondere al dott. il 50% delle somme eventualmente riconosciute in suo favore, disponendo CP_3 la compensazione con le somme pagate a titolo di rimborso spese ma non dovute;
- sempre in subordine, ancora per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso ricorso, disporre la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto a carico del con le somme da questo pagate a titolo di Controparte_1 PA rimborso spese che non erano invece dovute al dott. ; - in ogni caso, con vittoria -o almeno compensazione- delle spese di tutti i gradi di giudizio, giusto il dispositivo dell'ordinanza di rinvio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 7.05.2007, aveva convenuto davanti al Tribunale di Oristano, in funzione PAte_1 del giudice del lavoro, il per rappresentare di essere stato, in un primo Controparte_1 periodo, dal 20 giugno al 31 agosto 2000, titolare del servizio di segreteria del CP_1 Controparte_1
e in un secondo periodo, dal 1° settembre 2000 al 7 ottobre 2001, del servizio di segreteria gestito in forma associata dai comuni di e di ai sensi dell'art. 24 della l. n. 142/1990, CP_1 CP_3 precisando che, in tale secondo periodo, il comune di aveva assunto la qualità di comune CP_1 capo-convenzione e l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario comunale assegnato, nonché di provvedere al versamento dei relativi oneri previdenziali e assistenziali e a quant'altro attinente al servizio convenzionato, il tutto come determinato secondo il CCNL dei Segretari Comunali del quadriennio normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999. PA Nonostante tali premesse, aveva proseguito , come accertato con consulenza tecnica di parte allegata agli atti, nel periodo indicato era risultata la maturazione di un credito nei confronti del
[...] per un importo lordo di 9.545,87 €, di cui 5.868,20 euro a titolo di indennità sostituiva di CP_1 ferie e riposi maturati e non goduti per 37 giorni (art. 20 CCNL citato), 1.430,46 euro quali diritti di
2 rogito calcolati, ai sensi dell'art. 8, l. n. 93 del 1981, sui diritti complessivi riscossi dal Comune di
(2.119,20 €, come attestato nella nota di protocollo 3896 del 1 settembre 2003 dal CP_1 medesimo comune), 844,89 euro quale rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento delle sedi di segreteria convenzionata (artt. 45 del CCNL e 8 del contratto integrativo siglato il 14.09.1995
e art. 25, comma 6, DPR 749/1972), 828,48 euro per differenza retributiva dovuta a titolo di tredicesima mensilità e infine 573,84 € a titolo di retribuzione di posizione per aver ricoperto l'incarico anche di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di nel periodo dal 29 giugno al 8 agosto CP_1
2001.
Sulla scorta di tali premesse aveva perciò domandato accertarsi la sussistenza del rapporto PAte_1 lavorativo con i due comuni convenuti e la condanna del all'adempimento di Controparte_1 tutte le obbligazioni retributive, indennitarie, previdenziali ed assicurative sopra evidenziate, nella misura di 9.545,87 € o in quella diversa determinata in giudizio, oltre accessori di legge fino al saldo.
*
Il si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, peraltro Controparte_1 riconoscendo la sussistenza del rapporto con nei periodi indicati in ricorso - ovvero fino PAte_1 al 31 agosto 2000 quale titolare della segreteria comunale a e dal 1 settembre 2000 al 7 CP_1 ottobre 2001 in qualità di titolare della segreteria comunale gestita in forma associata dai comuni di e di cui era capo-convenzione il con onere quindi a CP_1 CP_3 Controparte_1 suo carico di anticipare tutte le voci retributive spettanti al segretario comunale responsabile del servizio convenzionato a condizione che fossero attinenti al medesimo servizio, da ripartirsi successivamente tra i due comuni nella misura del 50% (escluse quelle effettuate nell'interesse di una sola delle PA amministrazioni) - rilevando infine che dal 7 ottobre 2001 aveva comunque continuato a svolgere le proprie funzioni in esclusiva per il Comune di . CP_3
L'amministrazione resistente, che aveva preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente, aveva poi proseguito come di seguito riportato: PA 1) quanto alle ferie asseritamente non godute, quantificate da in 37 giorni, rilevando che egli mai aveva presentato al Comune di alcuna comunicazione in tal senso o formulato istanza di CP_1 differimento delle ferie per esigenze di servizio (peraltro non sussistenti) o per motivazioni sue proprie
(in tal senso la nota del sindaco in data 19/12/2001, prot. n. 5365) e che il mancato godimento delle ferie nel suo caso non era certamente ascrivibile alla volontà dell'ente convenuto, ma ad una sua scelta, nonché che il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sarebbe dovuto avvenire a carico dell'amministrazione per la quale prestava servizio al momento del suo collocamento in quiescenza;
2) quanto ai diritti di rogito, effettivamente non liquidati, ma contestati nel quantum, il aveva CP_1 invece eccepito la compensazione di eventuali importi dovuti con alcune somme che erano risultate PA pagate in eccedenza a titolo di rimborsi spese, non avendo mai trasmesso all'ente la
3 documentazione che gli era stata richiesta, come da nota prot. 2288 del 23 maggio 2002, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente convenuto;
3) quanto ai rimborsi spese, era vero che, con nota prot. 4441 del 20/10/2001, il responsabile del servizio finanziario di aveva domandato al ricorrente, che non aveva risposto, tutta la CP_1 documentazione attestante le spese di viaggio, tra cui i cartellini di presenza del comune di poi CP_3 prodotti nel presente giudizio, dato che il rimborso era escluso dalla legge nelle giornate di esclusiva presenza a , essendo subordinato allo spostamento da una sede all'altra della convenzione e che CP_3 il comune di si trovava nel tragitto tra il luogo di residenza del ricorrente ed il comune resistente CP_3 ed era a distanza inferiore rispetto a CP_1 PA Solo raramente, peraltro, nel periodo di gestione associata, aveva aggiunto la difesa convenuta, aveva svolto funzioni in entrambi i comuni e in ogni caso la mattina si trovava presso l'amministrazione di e la sera presso quella resistente, con la conseguenza che rimaneva indimostrato che nel CP_3 periodo considerato avesse percorso un totale di 2448 km, oltre che smentito dalle produzioni effettuate, tanto più che, per il medesimo titolo, il comune di aveva già liquidato l'importo di CP_1
2.087.544 £, con riserva di recupero o di compensazione;
4) in merito alle differenze richieste a titolo di tredicesima mensilità l'amministrazione resistente aveva rilevato di avere provveduto alla corretta applicazione del CCNL, con determinazione n. 238 del
19/10/2001, procedendo alla esatta quantificazione del dovuto e con il cedolino del mese di ottobre PA 2001 a pagare le differenze dovute, senza contestazione alcuna di , cui era stato consegnato;
5) quanto al compenso aggiuntivo, aveva proseguito l'amministrazione resistente, questo era stato riconosciuto nella misura mensile di 206,58 € con provvedimento prot. 4438 in data 20/10/2001, risultando perciò arbitrariamente determinata la corresponsione della somma di 573,84 € a tale titolo, PA peraltro non liquidata in quanto non aveva adempiuto alla richiesta del comune di cui alla nota prot. 2288 del 23 maggio 2002.
Ciò premesso, l'amministrazione convenuta aveva proseguito contestando la consulenza depositata da controparte, errata non solo in quanto calcolava differenze insussistenti e non suffragate da alcuna analisi di calcolo, ma non teneva neppure conto della disciplina in materia di ferie dettata dall'art. 20, del CCNL dei Segretari Comunali del 2001, secondo cui le stesse erano un diritto irrinunciabile, non monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 13 e dei poteri di autodeterminazione del Segretario
equiparabile al dirigente in proposito, con la conseguenza che solo le ferie non fruite al CP_4 momento della cessazione del rapporto per esigenze di servizio potevano essere monetizzate con pagamento sostitutivo a cura dell'amministrazione di appartenenza.
Alla figura del segretario comunale si applicava poi il principio del cd. trascinamento, in ragione del quale, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l di riferimento, nel caso in cui CP_5 si fossero avvicendati diversi rapporti di servizio, il segretario portava con sé le ferie maturate in PA precedenza e non godute, di cui avrebbe quindi potuto fruire nel rispetto dell'art. 20 del CCNL
4 citato o che avrebbero potuto essere pagate solo dall'amministrazione di appartenenza con la PA conseguenza che nel caso di specie, in ragione di tali principi, non poteva vantare alcun diritto di credito nei confronti nel Comune di per eventuali ferie non godute al momento della CP_1 cessazione del rapporto, in primo luogo perché aveva il potere di autodisciplinarle, senza ingerenza dell'amministrazione, e quindi il mancato godimento era imputabile esclusivamente ad una sua scelta;
in secondo luogo perché le eccezionali e obiettive esigenze del comune, ostative a quel godimento, erano rimaste indimostrate nel caso in questione e perché non si era neppure verificata una ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 52 del CCNL, dato che aveva continuato a svolgere, successivamente al 7 ottobre 2001, il suo ruolo presso il solo Comune di , modificando CP_3 semplicemente la propria sede di servizio.
Il comune resistente aveva infine domandato la chiamata in causa del , ai sensi Controparte_3 dell'art. 6 della convenzione per il servizio di segreteria associato tra i comuni di e di CP_1
, secondo cui tutte le spese fisse concernenti il servizio avrebbero dovuto essere ripartite al 50% CP_3
a carico di ciascun comune con la conseguenza che, qualora il Tribunale avesse accolto, anche in parte, le domande del ricorrente, e condannato l'amministrazione resistente al pagamento degli importi richiesti, quest'ultima avrebbe avuto diritto di essere manlevata dal nella Controparte_3 percentuale contrattualmente stabilita.
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La causa, previa chiamata in causa del , che era rimasto contumace, istruita con Controparte_3 produzioni documentali, esame di testimoni e consulenza contabile, era stata decisa dal Tribunale di
Oristano con sentenza n. 277 del 13/07/2012, con la quale il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione dei crediti oggetto di ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto prescritto il credito rivendicato dal lavoratore, riferito al periodo PA da settembre 2000 a ottobre 2001, sul presupposto che, in risposta al ricorso proposto da il 7 maggio
2007, il avesse tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, mentre Controparte_1 il lavoratore non ne aveva eccepito in prima udienza, e quindi tempestivamente, come sarebbe stato suo onere, l'interruzione, che pure si era realizzata con la richiesta del tentativo di conciliazione, trattandosi di
contro
-eccezione all'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale quindi soggiaceva.
*
Contro tale decisione aveva proposto appello , che aveva contestato la pronuncia di primo PAte_1 grado per non avere rilevato l'interruzione del decorso della prescrizione dei suoi crediti lavorativi, realizzatasi con la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione e aveva quindi ribadito nel merito, non esaminato dal primo giudice, la fondatezza delle proprie pretese.
Aveva resistito il mentre era rimasto contumace il . Controparte_1 Controparte_3
5 La Corte d'Appello di Cagliari aveva accolto il gravame con sentenza n. 541 del 2015, depositata il 6 febbraio 2016, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l'efficacia interruttiva dell'istanza di conciliazione obbligatoria, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione estintiva, aveva ritenuto la domanda anche fondata nel merito, rilevando che il conteggio delle spettanze richieste per tutte le voci rivendicate era corretto, “trovando conferma nel raffronto con la PA documentazione prodotta, in favore del dipendente, dall'amministrazione e con le buste paga mensili del ”.
Poiché di contro, aveva proseguito la Corte, dovevano essere respinte “le obiezioni del comune appellato ed
i ragionamenti ad esse sottesi, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli elementi richiesti dal PA
”, di conseguenza, ritenute assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti e PA ininfluenti ai fini della decisione, non restava che accogliere per quanto di ragione l'appello di e, in riforma della sentenza impugnata, condannare il comune di al pagamento in suo favore CP_1 del complessivo importo di 8.700,98 €, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, comprensivo di indennità per ferie e permessi non goduti (5.868,20 €), diritti di rogito (1.430,46 €), differenza per tredicesima (828,48 €) e retribuzione di posizione (573,84 €), restando invece “non dovuti agli importi PA richiesti dal quale rimborso spese auto (844,89 €), perché i calcoli contemplano un percorso dalle sedi dei due comuni di lavoro ( e che non tiene conto del fatto che il lavoratore aveva la propria CP_3 CP_1 abitazione in un comune intermedio e, quindi, non aveva necessità tutti i giorni di effettuare il percorso pieno
. Persona_1
*
Il aveva proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi - cui aveva Controparte_1 resistito , mentre il , in merito al quale la Corte d'Appello di Cagliari PAte_1 Controparte_3 nessuna pronuncia aveva emesso, era rimasto intimato - deciso dalla Suprema Corte con sentenza pubblicata il 1° agosto 2022, n. 23868, con la quale i giudici di legittimità, rigettato il primo motivo di ricorso, avevano accolto “il quinto motivo e, nei sensi di cui motivazione, il settimo motivo, assorbiti gli altri motivi”, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, tenuta a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Più precisamente la Suprema Corte, esaminati prioritariamente il primo ed il settimo motivo riguardanti l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati e la sua interruzione, in quanto potenzialmente decisivi, tanto che in primo grado, proprio accogliendosi la relativa eccezione, la domanda era stata integralmente rigettata, aveva escluso che fossero fondati gli argomenti in diritto sottesi al primo e in parte al settimo motivo, escludendo quindi che il credito fosse prescritto.
La Suprema Corte era passata poi ad esaminare il quinto motivo di ricorso, secondo cui il capo della sentenza relativo al quantum era privo di motivazione e la condanna era stata assunta ignorando sia le prove che le risultanze della CTU svolta in primo grado, sicche la domanda era stata accolta senza che fosse stata raggiunta la dimostrazione della sua fondatezza, che aveva ritenuto fondato in quanto, “al di là di un profilo di rigetto dei rimborsi spese auto effettivamente munito di motivazione, non impugnato e quindi
6 oramai definitivo”, rispetto al restante contenzioso di merito la sentenza conteneva una motivazione assolutamente apodittica che, “a fronte del rigetto in primo grado della domanda e dell'esistenza di contestazione tra le parti in punto di diritto, di eccezioni di compensazione e pagamento, della necessità di quantificazione dei crediti rivendicati, nonché dello svolgimento di una c.t.u.”, non consentiva di apprezzare come fosse stato accertato e ritenuto il fondamento della pretesa, “in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito”. Ed essendo del resto principio acquisito quello per cui “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando.. non consente alcun controllo sull'esattezza
e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art.
111 comma 6 Costit.”, aveva concluso la Corte, la sentenza doveva essere cassata in quanto “nel caso di specie, sui profili sopra evidenziati e dunque sostanzialmente sul merito, quegli elementi, come rilevato anche dal
Pubblico Ministero, mancano e ciò comporta la Cassazione della sentenza impugnata”, restando assorbite “le questioni agitate nei restanti motivi, anche in relazione alla domanda proposta presso il comune di CP_3 chiamato in causa, nonché ai profili del settimo motivo diversi da quelli che, con riferimento alla prescrizione, sono stati qui rigettati”, che “dovranno essere oggetto di disamina ex novo in sede di rinvio”.
La controversia è stata riassunta da . PAte_1
Il ha resistito, mentre il , pur ritualmente citato (con Controparte_1 Controparte_3 notifica in data 11.01.2023, a mani di “ impiegata che ne cura la consegna”), è rimasto Persona_2 contumace.
, in particolare, ha riassunto il giudizio ricordando gli otto motivi di ricorso per cassazione PAte_1 formulati dal comune appellato e ribadendo in merito le difese già svolte nei precedenti gradi.
Quanto al primo motivo, “I) violazione art.113 c.p.c.. Contraddittorietà con gli orientamenti della S. C. in PA materia di controeccezione di prescrizione (art.360, c.1, n.3, c.p.c.)”, ne ha riconosciuto l'irrilevanza in questa fase del giudizio posto che l'eccezione di prescrizione era stata definitivamente rigettata in sede di legittimità.
Avuto invece riguardo al secondo motivo, “II) violazione e falsa applicazione del CCNL dei Segretari
Comunali (art.360, c.1, n.3, c.p.c.)”, con lo stesso il comune aveva in primo luogo censurato la sentenza siccome contrastante con la disposizione di cui all'art. 52 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali, insistendo nell'eccepire che, in applicazione del principio di trascinamento, alcun emolumento poteva ritenersi PA dovuto dal a titolo di indennità per ferie non godute posto che avrebbe Controparte_1 potuto e dovuto godere del riposo feriale presso il Comune di , in favore del quale aveva CP_3 proseguito il suo servizio ed asserendo che, sulla scorta del suddetto principio, il Segretario Comunale porterebbe con se le ferie maturate in precedenza e non godute, con la conseguenza che il pagamento della relativa indennità sostitutiva sarebbe dovuta avvenire a cura e a spese del Comune di , CP_3 amministrazione nella quale prestava servizio al momento del successivo collocamento in quiescenza. PA
aveva in proposito evidenziato che tale credito retributivo traeva origine dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria stipulato tra i due comuni, che vedeva
7 come comune capo-convenzione, tenuto perciò ad anticipare al segretario gli emolumenti CP_1 dovuti (art. 5, lett. b), con la conseguenza che nel caso di specie il principio di trascinamento invocato PA non poteva trovare applicazione dal momento che non poteva pretendere dal Controparte_3 gli emolumenti maturati in costanza di convenzione, facendo capo l'obbligo di pagamento all'appellato.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal comune ricorrente per Cassazione, la corte di merito aveva implicitamente rigettato anche le ulteriori censure in merito alla monetizzazione delle ferie e al dedotto trascinamento, come poteva evincersi dalla circostanza che avesse respinto tutte “le obiezioni ed
i ragionamenti ad esse sottese”, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli emolumenti PA richiesti da , ritenendo assorbite tutte le altre questioni non affrontate, irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione.
Quanto al terzo motivo, “III) violazione dell'art.112 c.p.c. e nullità della sentenza ex art.132, c.1, n.4, c.p.c.”, riferito alla omessa pronuncia della Corte di Appello sulla domanda subordinata svolta contro il PA
, secondo la stessa era stata implicitamente rigettata, ritenendovi ricompreso Controparte_3 anche il rilevato difetto di legittimazione del , con la indicata formula di chiusura Controparte_3
“assorbite tutte le altre questioni non affrontate siccome considerate espressamente irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione”.
Avuto riguardo al quarto motivo, “IV) mancata valutazione delle prove documentali offerte (art.360, c.1, n.4,
c.p.c.”, che riguardava le somme, non dovute, per tredicesima mensilità, diritti di rogito e indennità di posizione e la lamentela che la Corte di merito avesse trascurato le difese svolte dal
[...] PA
secondo poteva dirsi che lo stesso fosse infondato in quanto la sentenza era sorretta CP_1 da motivazione frutto di una compiuta valutazione dell'intero apparato istruttorio formato nel giudizio di prime cure e di una evidente delibazione, nella decisione impugnata, della documentazione versata in atti, compresa quella prodotta dal resistente, ma anche dei criteri di calcolo, evidentemente ritenuti corretti ed adottati per la quantificazione degli emolumenti e della differenze retributive.
Con il quinto motivo, “V) violazione dell'art.118, c.1, Disp. Att. c.p.c. alla luce dell'art.111 della Costituzione, omessa applicazione dell'art.2733 del Codice Civile e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio fatti oggetto di prova e di discussione fra le parti (art.360, c.1, n.5, c.p.c.”, il comune di aveva eccepito la CP_1 mancanza di motivazione riguardo al capo della sentenza relativo al quantum della condanna, già censurato con il quarto motivo di impugnazione, argomentando che la Corte d'Appello avrebbe ignorato le prove e le risultanze della C.T.U. in atti, non motivando sul punto. PA In proposito si era difeso sostenendo che “l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze PA probatorie astrattamente rilevanti e che detto fatto storico (rappresentato dai conteggi effettuati dal a sostegno della domanda in primo grado, dalla documentazione versata in atti anche dall'Amministrazione resistente e dalla
8 espletata CTU), era stato compiutamente preso in considerazione dalla Corte di merito” come ricavabile dal dato testuale della sentenza.
Il sesto motivo, “VI) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c. c. (art.360, c.1,
n.4 e n.5, c.p.c.)”, secondo cui, in contrasto con gli oneri probatori gravanti sul lavoratore nel caso di specie in merito all'insufficienza dei compensi percepiti, la Corte d'Appello aveva invertito l'onere della prova e trascurato del tutto le prove addotte dal Comune di era inammissibile CP_1 PA risolvendosi in sostanza, secondo , in una censura di merito, non accompagnata da specifico riferimento “a omissioni o aspetti contraddittori ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata”, non essendo dirimente l'argomentazione in merito al potere del segretario comunale di autodisciplinare le proprie ferie senza ingerenza da parte del datore di lavoro, a fronte di un diritto indisponibile qual è PA quello al godimento delle ferie ed era anche irrilevante il fatto che non avesse mai chiesto all'amministrazione comunale il godimento dei giorni di ferie non goduti a fronte delle irrinunciabilità di tale diritto, dato che il comune, quale datore di lavoro, tenuto ad assicurare l'esercizio del diritto alle ferie, avrebbe dovuto disporle d'ufficio, tramite preventiva programmazione, e ciò nel caso di specie non era stato fatto. PA A fronte della richiesta di monetizzazione delle ferie formulata da era, quindi, onere della pubblica amministrazione dare prova che la mancata fruizione delle stesse fosse stata, direttamente ed esclusivamente, ascrivibile alla sua volontà, ma detto onere probatorio non era stato adempiuto dal comune interessato, che si era limitato a dedurre la mancata formulazione da parte sua di qualsivoglia istanza in tal senso, senza nulla riferire sulla documentata gravosità degli incarichi affidatigli e sulle indifferibili esigenze di servizio nel periodo di lavoro oggetto di controversia.
In ogni caso non erano neppure condivisibili le argomentazioni, inconsistenti sotto il profilo giuridico, secondo cui il segretario comunale sarebbe equiparabile al dirigente d'azienda e, rivestendo rango dirigenziale, avrebbe conseguentemente il potere di autodisciplinare le proprie ferie, dato che non tutti i dirigenti in quanto tali hanno il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenza del datore di PA lavoro e in piena autonomia decisionale, tanto più che mai aveva assunto incarichi di direzione generale (art. 44 del CCNL di categoria) ed era comunque inserito nella minore fascia professionale C
(art. 31, comma 1 del CCNL di categoria) in quanto idoneo alla titolarità di sedi di comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.
Con il settimo motivo, “VII) violazione art. 2697 c. c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e fatto oggetto di discussione tra le parto (art.360, c. 1, n.5, c.p.c.)”, il Comune aveva dedotto di non avere mai ricevuto l'istanza volta all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione e di non avere provveduto alla liquidazione delle somme richiestegli a titolo di rimborso spese perché le stesse avrebbero dovuto essere compensate con altre somme asseritamente pagate in eccedenza dall'Ente, PA evidenziando che la Corte d'Appello, che per un verso aveva escluso che al Dott. competessero i rimborsi spese, per altro verso non aveva provveduto alla compensazione (almeno parziale) delle
9 somme asseritamente già pagate a tale titolo con quelle dovute per i diritti di rogito, con ciò incorrendo in contraddizione intrinseca. PA
in merito, dopo avere ricordato che la questione della prescrizione era stata già definitivamente rigettata in sede di legittimità, ha ribadito che l'eccezione di compensazione dei diritti di rogito con altre somme asseritamente pagate in eccedenza al lavoratore non era fondata su qualsivoglia mezzo di prova tanto che le allegazioni del comune erano rimaste indimostrate all'esito dell'attività istruttoria svolta.
Infine, con riguardo all'ottavo motivo, “VIII) violazione del divieto di legge di cumulo fra interessi e rivaluzione (art.360, c. 1, n.3, c.p.c.), con il quale si era dedotta la violazione in sentenza del divieto di PA cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 24.12.1994, n. 724, ha sostenuto che la norma, contrariamente a quanto affermato da controparte, “non precludeva il riconoscimento nel caso di specie della rivalutazione monetaria, ma si limitava esclusivamente a vietarne il cumulo con gli interessi di legge all'atto del computo da effettuarsi secondo le modalità di cui al D. M. n. 352 del 1.9.1998, all'art. 2, in forza del quale l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'art.1284 C. C., sui crediti di lavoro di cui all'art.1, è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16, comma 6, della legge 30.12.1991, n.412”, rilevando inoltre che il divieto di cumulo si applica “ai soli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, e non quindi ai crediti di natura risarcitoria quale PA era l'indennità sostitutiva delle ferie non godute anch'essa dovuta al dal Comune di in virtù CP_1 della gravata sentenza”.
Tutto ciò premesso, posto quanto statuito con la citata sentenza n. 23868/2022 dalla Suprema Corte,
ha quindi concluso domandando la riforma della sentenza del Tribunale n. 277 del 2012 PAte_1 in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte e la condanna del
[...]
a corrispondergli, in dipendenza del cessato rapporto e per le causali di cui in premessa, CP_1 le differenze retributive, le competenze e le indennità tutte maturate da quest'ultimo nei confronti CP_ dell' convenuto, quali indicate nell'espositiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
“(tranne che quanto ai rimborsi spese auto, domanda sulla quale si è formato il giudicato negativo interno)”, da quantificarsi secondo le risultanze degli accertamenti contabili espletati, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, al lordo di ritenute e trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo finale.
*
Il si è costituito in giudizio e, preso atto della statuizione della Suprema Corte Controparte_1 in punto di prescrizione e di non debenza dei rimborsi per le spese di viaggio, in merito alle quali si era formato il giudicato, nonché preso atto che la sentenza era stata cassata con rinvio siccome mancante di motivazione, si è difeso ribadendo le proprie difese sulla non debenza dell'indennità sostitutiva per ferie non godute (motivi 2 e 6 del ricorso per cassazione, assorbiti), sui diritti di rogito e sulla loro compensazione (motivo 4 del ricorso di cassazione, assorbito, nonché motivo 7 nella parte rinviata alla
Corte) ed ancora sulle differenze retributive per tredicesima mensilità ed indennità di posizione
10 organizzativa (motivo 4 del ricorso per cassazione, assorbito), così come sulla non cumulabilità di interessi e rivalutazione (motivo 8 del ricorso per cassazione, assorbito), rilevando in proposito la sussistenza di un principio di carattere generale nel pubblico impiego, applicabile anche ai crediti relativi a differenze retributive e più in generale a tutti i crediti di lavoro, compresi quelli risarcitori, PA contrariamente a quanto allegato da , ricordando infine la posizione del nei Controparte_3 termini già esposti nei precedenti gradi del giudizio, in ragione della convenzione stipulata tra i due comuni ed in difetto di pronuncia, mai emessa nei suoi confronti, dai giudici di merito.
*
Va premesso che, poiché la Suprema Corte, con la sentenza n. 23868/2022, ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 541/2015, accogliendo il quinto motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi dal secondo all'ottavo (il settimo motivo per una parte), deve ritenersi definitivamente esclusa la prescrizione del credito oggetto di rivendicazione nel caso di specie, risalente al 2000-2001 (primo e parte del settimo motivo, rigettati), così come non è più discutibile che non sussista il credito rivendicato da a titolo di rimborsi spese auto (795,75 €) in quanto la questione, ha rilevato la Suprema PAte_1
Corte, era stata esaminata nella sentenza cassata, e con adeguata motivazione, in un capo non impugnato e quindi oramai definitivo.
Posto peraltro che la sentenza è stata cassata per carenza di motivazione in merito al fondamento della pretesa, “in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito”, in quanto assolutamente apodittica e non idonea a consentire di apprezzare come tale fondamento in merito all'an e al quantum fosse stato accertato, devono essere esaminate le domande formulate da sulle quali non si è formato il giudicato PAte_1 ed in particolare quelle riferite alla spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di ulteriori somme a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, di diritti di rogito e di indennità di posizione.
Ed una volta eventualmente stabilita la sussistenza di un credito del in favore Controparte_1 di , in ragione del pronunciamento della Suprema Corte, si profila necessario valutare se PAte_1 su eventuali crediti riscontrati possa spettare il cumulo fra interessi e rivalutazione;
se sia fondata l'eccezione di compensazione formulata dal resistente, in merito ad alcune somme che avrebbe CP_1 PA pagato in eccedenza a a titolo di rimborso spese;
se alla luce della convenzione stipulata tra i due comuni resistenti siano ravvisabili crediti a carico del comune di . CP_3
Ciò premesso, ed andando ad esaminare la domanda su tali punti formulata da , appare PAte_1 opportuno esaminare per prima la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata nel giudizio di primo grado in 5.243,99 € all'esito della consulenza tecnica d'ufficio affidata dal Tribunale al dott. , in rapporto a 35 giorni di ferie maturate e non godute, Persona_3 riferite agli anni 2000 (16 giorni) e 2001 (19 giorni), in ragione della determinazione numero 304 del
19/12/2001, valorizzando la circostanza che il ricorrente avesse espletato il servizio con l'utilizzo della
11 settimana corta e, evidentemente, il fatto che il rapporto avesse avuto inizio il 20 giugno 2000 e fosse cessato il 7 ottobre 2001.
Ritiene in proposito il collegio che nessuna somma possa dirsi spettante a tale titolo a per PAte_1 le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare, prima di rammentare il quadro normativo che regola la materia del godimento delle ferie per i segretari comunali, dal quale non è possibile prescindere e dal quale poi ricavare in questo caso il regime delle ferie non godute, che, da un lato, l'art. 36, comma 3, Cost. dispone che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi e che, dall'altro, l'art. 7,
Direttiva CE n. 2003/88, dispone che “gli Stati prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” e, al secondo comma, che “il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro”.
In linea di principio, dunque, è riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva solo ove il rapporto di lavoro cessi e a condizione che le ferie maturate e non godute siano tali per causa non imputabile al lavoratore ostandovi cioè la volontà del datore di lavoro o eccezionali ed ostative necessità aziendali, con la conseguenza che, nonostante l'irrinunciabilità del diritto alle ferie sopra evidenziata, l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta (v. Cass. n. 6262/2022 e le conformi successive tra cui, in particolare, Cass. n.
13691/2025), causa che è onere del lavoratore provare in giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato tale principio ritenendo che “nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (Cass. n. 20091/2018 e n.
4855/2014).
La norma contrattuale di riferimento nel caso di specie è invece l'art 20 del CCNL dei Segretari PA Comunali e Provinciali del quadriennio 1998-2001 (doc. 20 agli atti di ) che, dopo aver stabilito che il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi
(comma 1), oltre a quattro giorni di riposo da fruire nell'anno solare (comma 4), prevede al comma 8 che
“le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente”
e al comma 13 che: “Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non sia state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”, laddove la cessazione del rapporto di lavoro, che nel peculiare rapporto del segretario comunale è ipotesi differente dalla cessazione dal servizio, ai sensi
12 dell'art. 52 del medesimo CCNL, deve intendersi riferita, oltre che ai casi di risoluzione già disciplinati dagli articoli 23 e 24, al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge, nonché alle dimissioni o al decesso del segretario.
L'art. 20 prosegue, peraltro, prevedendo al comma 11 che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”. PA Ebbene, esaminando la specifica fattispecie di a partire dal complessivo quadro sopra delineato, deve dirsi che, in ragione dell'esame della documentazione depositata in atti, ma anche a seguito dell'interrogatorio formale reso da davanti al Tribunale, può ritenersi confermato in causa PAte_1 che il ricorrente, che pacificamente era stato titolare del servizio di segreteria a dal 20 CP_1 giugno al 30 agosto 2000 e poi del servizio di segreteria gestito in forma associata dal comune di e dal Comune di dal mese di settembre 2000 al 7 ottobre 2001 e successivamente, CP_1 CP_3 come dal medesimo ammesso, titolare presso il Comune di , con “altri comuni a scavalco” CP_3
(risposta all'interrogatorio formale reso sul capo 3 delle avverse deduzioni istruttorie), non avesse fruito PA dei periodi di ferie controversi (doc. 15 agli atti di ), ma anche che egli non avesse mai formalizzato in proposito alcuna istanza al comune capo convenzione di CP_1 PA La predetta circostanza è stata, infatti, ammessa da nel corso dell'interrogatorio formale reso, benché abbia aggiunto che in quel periodo non aveva domandato le ferie perché non vi erano assolutamente le condizioni per fruirne.
Né risulta che egli avesse in proposito mai rappresentato all'ente l'esistenza di indifferibili esigenze di servizio o personali idonee a rendergli possibile il differimento delle ferie maturate e non ancora godute benché la normativa collettiva prevedesse con chiarezza che le ferie dovevano essere fruite in periodi programmati dal segretario, attribuendogli quindi un non insignificante potere di autodeterminazione, seppure da raccordarsi alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e pur sempre nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
E nel valutare i principi complessivamente sopra delineati si deve necessariamente tenere conto del fatto che la figura del Segretario Comunale è una figura comunque apicale che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del CCNL del 16.5.2001, può determinare in piena autonomia il periodo di fruizione delle ferie, sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente, fatte salve le esigenze indifferibili di servizio che siano concretamente rappresentate.
E di tali esigenze indifferibili non vi è allegazione in atti, se si considera che con il ricorso introduttivo PA del giudizio di primo grado si è limitato ad allegare di avere un credito retributivo nei confronti del comune anche in ragione della circostanza che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (che si rammenta è ipotesi differente dalla cessazione dal servizio), gli fossero rimaste da fruire ancora numerose giornate di ferie, senza rappresentare alcuna circostanza utile per sostenere che
13 l'Amministrazione comunale gli avesse, direttamente o indirettamente, frapposto delle esigenze di servizio al godimento delle ferie o che egli non avesse comunque potuto programmare il proprio godimento delle ferie al fine di assolvere a compiti istituzionali o ad esigenze organizzative dell'ente.
Anche la documentazione allegata agli atti in proposito, segnatamente i documenti 10 e 11, che attesta la sua partecipazione negli anni 2000 e 2001 a sedute del consiglio e della giunta comunale sia del comune di che di (per quest'ultimo anche della commissione edilizia comunale CP_3 CP_1
e per entrambi i comuni della commissione elettorale comunale e alla commissione concorsi), certifica nel complessivo periodo di riferimento, e cioè da giugno 2000 ad ottobre 2001, ovvero in poco più di sedici mesi, 211 sedute complessive che, suddivise per quei mesi, corrispondono ad una media di circa tredici sedute al mese, con impegno effettivo non quantificato e quantificabile, tale da non consentire di trarre prova adeguata di un impegno preclusivo del godimento delle ferie frapposto da esigenze di servizio.
La produzione dei citati documenti, che attestano le molteplici attività svolte, non è infatti idonea a provare un impedimento nella fruizione dei periodi di riposo, se si considera, per quanto concerne l'obbligo di partecipare alle sedute della giunta municipale e del consiglio comunale, che il segretario ha adempiuto a tale responsabilità nel contesto delle normali attività lavorative di sua competenza.
E non risulta neppure dirimente in proposito l'incarico conferitogli, in via transitoria, con delibera della PA giunta comunale n. 92 del 27 giugno 2001 (doc. 23 agli atti di ), publicata il 29 giugno 2001 nell'albo pretorio, di titolare della posizione organizzativa all'interno dell'Ufficio Tecnico, con decorrenza immediata, durato quindi dal 29 giugno 2001 fino alla rinunzia decorrente dal 8 agosto 2001, nulla PA essendo dato sapere del reale impegno profuso da all'interno dell'Ufficio Tecnico, della cui organizzazione nessuna circostanza utile risulta allegata, tanto più se si considera che l'amministrazione aveva stabilito, come ricavabile dal testo della citata delibera, che avrebbe dovuto operare avvalendosi comunque della collaborazione del precedente responsabile, l'Ing. quale Controparte_7
“responsabile del procedimento e responsabile unico del procedimento in materia di appalto OO.PP”.
In proposito, infatti, non risulta ben documentato, e a dire il vero neppure allegato, che la mancata fruizione delle ferie qui dedotta, maturare in parte nel 2000 e in parte quello stesso anno 2001, quando ha ricoperto l'incarico, sia stata causata dall'impegno profuso nell'Ufficio Tecnico, che era terminato già dal 8 agosto 2001, appena un mese dopo, a fronte della definitiva cessazione dell'incarico conferito dal comune di intervenuta nel mese di ottobre 2001, data dalla quale aveva assunto la CP_1 titolarità esclusiva del comune di ed espletato diversi incarichi a scavalco (in tal senso CP_3 PA l'interrogatorio formale reso da ).
In definitiva non risulta che i compiti correlati all'incarico affidatogli temporaneamente, oltre a non esorbitare dalle attività proprie della qualifica ricoperta, abbiano costituito impedimenti gravi ed eccezionali alla fruizione del riposo, né sono state dedotte circostanze di prova in merito.
14 PA Non vi è quindi in atti una prova compiuta che , ottemperando al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione delle ferie maturate, avesse visto opporsi un diniego da parte dell'Amministrazione per “motivi di servizio”, prova che sarebbe spettato a lui offrire, che ne aveva l'onere, e data la peculiarità del rapporto aveva anche un onere della prova particolarmente stringente, attesa l'autonomia nella gestione delle ferie propria della qualifica di Segretario. PA A tali considerazioni, già di per sé dirimenti, va poi aggiunto il fatto che - che avrebbe potuto rappresentare all'amministrazione l'impossibilità di organizzare, nell'ambito dei poteri di programmazione riconosciutigli dal contratto collettivo, un adeguato piano di smaltimento delle ferie non godute entro il semestre o al più tardi entro la fine dell'anno successivo, consentendole di trovare alternative soluzioni, cosa che non ha fatto come pacifico tra le parti (sul punto Cass. n. 6228/2009) - ben avrebbe potuto attivarsi per domandare la nomina di un sostituto in modo da fruire delle ferie maturate e non godute, e invece non ha allegato alcuna valida ragione per cui una pianificazione anche in tal senso non fosse stata possibile se non nell'anno 2020 quantomeno nel 2021, prima di lasciare il comune di (7.10.2001). CP_1 PA Ed in ogni caso, posto che risulta che ha goduto di cinque giorni di ferie, riferiti a ferie maturate nell'anno 2001 (in tal senso la consulenza del rag. , non risulta neppure che l'amministrazione Per_3 abbia mai frapposto un diniego motivato con esigenze di servizio ritenute preminenti rispetto al suo diritto di godere delle ferie nei tempi stabiliti e tantomeno può ipotizzarsi che il comune di gli avesse preannunciato il proprio diniego in colloquio informali e che tanto fosse stato CP_1 sufficiente ad indurlo a non presentare domanda per periodi diversi da quelli documentati.
E ciò tanto più che la cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione comunale di non è coincisa con la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione statale, che CP_1
è quella che assume il segretario comunale, per concorso e con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il rapporto di lavoro del segretario comunale, infatti, una volta cessato il servizio presso un determinato comune non finisce, ma prosegue nei confronti dell'amministrazione statale, presso la quale il segretario comunale o resta in disponibilità in attesa dell'assegnazione di una nuova sede o prosegue con l'assegnazione di un altro rapporto di servizio.
E proprio perciò, di conseguenza, ai segretari comunali si applica il principio del cd. trascinamento in forza del quale, attesa la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'amministrazione, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall'art. 20 del CCNL e ne può fruire anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare o nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione se collocato in disponibilità. PA Ciò significa che il segretario comunale che assuma la titolarità di un altro comune, come nel caso in questione dal 7 ottobre 2001, quando è divenuto titolare presso il Comune di , porta con sé CP_3
15 anche le ferie non godute presso l'ente o gli enti ove era stato in precedenza preposto ad esercitare le proprie funzioni, tanto più che nel caso di specie, nel periodo dal settembre 2000 al mese di ottobre 2001, le stesse funzioni erano state esercitate in convenzione al 50% anche presso il Comune di presso CP_3 il quale avrebbe, quindi, ben potuto fruire delle ferie non godute, da settembre 2000 imputabili anche al comune di al 50%, pianificandole adeguatamente, in ragione del divieto di monetizzazione CP_3 delle ferie previsto dall'art. 20 del CCNL dei Segretari comunali del 2001, ammissibile solo in presenza di determinati presupposti e solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non del rapporto di servizio, ed a carico all'amministrazione di appartenenza (artt. 20, ultimo comma e 52 del CCNL).
E ciò anche perché nel periodo di titolarità esclusiva presso la sede di , e cioè dopo il 7 ottobre CP_3 PA 2001, come dal medesimo ammesso, aveva operato anche a scavalco per comuni diversi da CP_3
e circostanza questa sintomatica dell'inesistenza in quel periodo di motivi di servizio tali CP_1 da impedirgli di fruire presso l'amministrazione di appartenenza, come previsto dal CCNL, delle ferie maturate e non godute, non potendosi ritenere verosimile che il comune di , pur in presenza di CP_3 urgenze lavorative indifferibili, gli avesse consentito di prestare servizio altrove, a scavalco e per diversi comuni, segno evidente questo di una non adeguata programmazione delle ferie non godute da parte sua.
Si tratta di circostanze che rendono altresì irrilevante l'argomentazione secondo cui, anche con riferimento alla posizione del il trascinamento si sarebbe rivelato inutile dal Controparte_3 momento che il pagamento dell'indennità sostituiva richiesta, pur se riferita a ferie maturate e non godute anche nel periodo in cui egli aveva lavorato in convenzione con , sarebbe stato a carico CP_3 del comune capo-convenzione di che aveva l'onere di anticipare le somme secondo la CP_1 convenzione stipulata, dal momento che in questo caso difettano proprio i presupposti per una monetizzazione delle ferie maturate e non godute negli anni 2000 e 2001 alla cessazione del rapporto, PA dato che di tali ferie ben avrebbe ben potuto godere durante i successivi rapporti di servizio, in difetto di una compiuta prova che il mancato godimento delle stesse, possibile anche nei successivi rapporti di servizio, fosse stato frutto di una scelta dei comuni di e di prima e di CP_1 CP_3
poi, e non di una inadeguata programmazione da parte sua anche dopo il 7 ottobre 2001, CP_3 quando aveva anche ricoperto diversi incarichi a scavalco.
A ciò segue il rigetto della domanda formulata in proposito da , con la conseguenza che PAte_1 nessuno importo può dirsi al medesimo dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
* PA Spettano, invece, a gli ulteriori importi oggetto di rivendicazione, e cioè le somme pretese a titolo di diritti di rogito, indennità di posizione e tredicesima mensilità. PA Quanto ai diritti di rogito, non può farsi a meno di osservare che ha documentato tale credito, producendo la necessaria documentazione a supporto, e tanto ciò è vero che l'amministrazione resistente, fin dal giudizio di primo grado, aveva contestato la sussistenza del credito nel quantum, ma
16 soltanto perché aveva eccepito la compensazione con altre somme asseritamente pagate in eccedenza al segretario, “ad esempio a titolo di rimborso spese” (pag. 3 del ricorso di primo grado), aggiungendo anche PA che comunque , benché gli fosse stata rivolta una formale richiesta da parte del responsabile del servizio finanziario del non aveva mai fornito agli uffici competenti la Controparte_1 documentazione a conferma del diritto rivendicato.
Tale documentazione, peraltro, è stata prodotta, senza sostanziali contestazioni di parte resistente, da PA
nel giudizio di primo grado, ed è costituita in particolare da una nota del Controparte_1 firmata dal responsabile del servizio finanziario, in data 1 settembre 2003, con protocollo n. 3896, con la PA quale, in evasione di una richiesta rivolta da il 27 giugno 2003, gli era stato comunicato l'elenco “dei contratti stipulati a rogito nell'anno 2001” presso il Comune di da cui risultava che Pt_2 CP_1 da febbraio a settembre 2001 erano stati riscossi dal comune 2.119,20 € per rogiti, che davano adito, ai PA sensi dell'art. 8 della legge n. 93 del 1981, al diritto di di percepire l'importo di 1.430,46 € per diritti di rogito, riferibili peraltro ad atti espletati nell'esclusivo interesse del Controparte_1 calcolati sul 90% dei diritti riscossi dall'amministrazione in esito alla stipula di atti e contratti (2.119,20
€), e quantificando sull'importo ottenuto la percentuale del 75%, che è ciò che spetta al segretario, ai sensi del citato art. 8, in quanto contenuto entro il limite di massimo di un terzo del relativo trattamento PA stipendiale (nota inserita nel doc. 1 di ). PA L'amministrazione non ha neppure contestato che a spettasse la retribuzione di posizione per l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune temporaneamente affidatogli, precisando soltanto che questa, come compenso aggiuntivo, era stata riconosciuta con provvedimento n. 4438 del
20 ottobre 2001, nella misura mensile di 206,58 €, e che non era stato comunque pagata perché il segretario non aveva risposto alla richiesta del comune resistente, formulata il 23 maggio 2002 con nota n. 2288, anche in questo caso eccependo la compensazione con i superiori crediti riconosciuti erroneamente a titolo di rimborsi.
Va premesso che in proposito è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui “in tema di retribuzione di posizione ex art. 41 del CCNL del 2001 dei segretari comunali, nell'ipotesi di conferimento di incarichi aggiuntivi, il diritto alla maggiorazione di cui al quarto comma del menzionato articolo non sorge per effetto del mero svolgimento delle mansioni relative a detti incarichi, essendo necessaria la decisione dell'ente locale di corrispondere la maggiorazione in questione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa” (così Cass. Ord. n. 2276 del 23 gennaio 2024).
La contrattazione collettiva, all'art. 41, commi 3, 4 e 6, come ben evidenziato dai giudici della Suprema
Corte, con motivazione che il collegio condivide, fissa quindi il valore della retribuzione di posizione, proporzionato alle dimensioni e all'importanza dell'ente locale;
stabilisce espressamente il carattere onnicomprensivo di tale retribuzione, che copre anche il lavoro straordinario e consente agli enti di corrispondere una maggiorazione dei compensi, ma solo nel rispetto delle capacità di spesa e nell'ambito delle risorse disponibili, demandando quindi alla contrattazione decentrata di stabilire le
17 ulteriori condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni, contratto integrativo di livello nazionale che il 22/12/2003 è stato chiaro nel ribadire che gli enti possono corrispondere tali compensi aggiuntivi solo ai sensi del comma 4 dell'art. 41 citato, nell'ambito delle risorse disponibili.
Nella sostanza, quindi, la contrattazione collettiva ha fissato le misure della retribuzione di posizione che ha carattere onnicomprensivo, cioè tale da coprire anche lo svolgimento di incarichi ulteriori conferiti al segretario comunale, “in assenza delle condizioni alle quali, secondo la stessa contrattazione collettiva, può sorgere il diritto soggettivo del segretario comunale al pagamento di una maggiorazione della retribuzione di posizione: la decisione degli enti di corrispondere il compenso ulteriore e la sussistenza di risorse disponibili nel rispetto della capacità di spesa” con la conseguenza che in assenza di tali presupposti il diritto di credito non può essere riconosciuto per il solo fatto di avere ricevuto un incarico ulteriore e svolto le relative mansioni. PA Ed in proposito ha documentato che il sindaco del Comune di con decreto sindacale CP_1
n. 4438 del 20 ottobre 2001, aveva stabilito un compenso aggiuntivo destinato al segretario comunale incaricato della posizione organizzativa dell'Ufficio Tecnico, per il periodo dal 1 luglio al 7 agosto 2001 che, in considerazione della funzione realmente svolta e delle “esigue disponibilità di bilancio” disponibili, aveva ritenuto di quantificare nella misura di 400.000 lire mensili, pari a euro 206,58 €, mai realmente erogato.
Ed è a tale compenso, riconosciuto con decreto sindacale su base mensile, che deve farsi riferimento per PA quantificare ciò che spetta a in ragione dei principi sopra evidenziati, e cioè della capacità di spesa PA del comune attestata dal sindaco e in realtà di fatto mai contestata dallo stesso , che non ha offerto di provare alcuna circostanza idonea ad attestare che il comune avesse a disposizione maggiori risorse e che sussistessero disponibilità finanziarie differenti, benché la presenza di risorse disponibili, e quindi la loro misura, costituisse “parte integrante del fatto costitutivo del diritto fatto valere. PA E poiché ha operato per un mese solo a luglio 2001, non superando nei restanti 9 giorni di incarico
(2 a giugno e 7 ad agosto) la frazione di mese necessaria per maturare la retribuzione stabilita, sussiste, pertanto, un credito in suo favore pari a 206,58 € a tale titolo, che è riferibile esclusivamente al comune di CP_1
Quanto, infine alla tredicesima mensilità, va precisato che il consulente nominato d'ufficio dal giudice di primo grado, il dott. , che aveva inizialmente ritenuto insussistente una differenza a Persona_3 tale titolo, in esito ai chiarimenti richiestigli, aveva invece ritenuto sussistente una differenza di 44,77 €, scaturita da una più adeguata valutazione dell'ultima retribuzione utile, quella di ottobre 2001, come secondo i criteri spiegati alla pagina 4 dell'elaborato integrativo depositato, senza contestazione alcuna da parte dell'amministrazione resistente, che si è limitata a sostenere di avere erogato correttamente tutte le retribuzioni spettanti, nonostante il dettagliato conteggio allegato dal CTU e le esaustive spiegazioni dal medesimo offerte.
18 PA Deve perciò ritenersi che a spetti, quale differenza residua a titolo di mensilità aggiuntiva, per il periodo da gennaio 2001 al 7 ottobre 2001, l'importo complessivo di 44,77 €.
Sulla scorta di tali premesse, ha quindi complessivamente maturato nei confronti del PAte_1
Comune di per i titoli sopra evidenziati, e cioè diritti di rogito, retribuzione di posizione CP_1
e differenze sulla tredicesima mensilità già percepita, di cui diritti di rogito e retribuzione di posizione a tale comune in via esclusiva riferibili, un credito complessivo di 1.681,81 €, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio al netto delle sole ritenute previdenziali e assistenziali, come dal medesimo precisato alla pagina 7 dell'elaborato peritale.
Si tratta di un credito che non può essere compensato con gli importi di 2.087.544 lire, pari a 1.078,12 PA euro, che il comune di ha asserito di avere corrisposto in eccedenza a , che mai CP_1 avrebbe attestato gli spostamenti o le distanze effettivamente percorse, restando quindi debitore verso il comune resistente di quanto anticipatogli e indebitamente percepito.
ha, infatti, prodotto in causa i cartellini di presenza presso il per il PAte_1 Controparte_3 periodo che va da settembre 2000 a ottobre 2001 (doc. 3 allegato nel giudizio di primo grado), che attestano chiaramente che i rimborsi ottenuti, a titolo di anticipazione, dal nel Controparte_1 periodo da settembre 2000 ad aprile 2001, come indicati nella nota prot. n. 4441 del 20/10/2001, a firma del responsabile del servizio finanziario, erano stati correttamente corrisposti, ed infatti la difesa resistente si è limitata in merito ad una generica contestazione, senza cioè prendere una specifica posizione su quanto attestato dai cartellini prodotti, affermando esclusivamente – e genericamente - che si trattava di documenti insufficienti a dare conto della fondatezza della domanda in proposito formulata.
Per tali ragioni non può essere, quindi, accolta, l'eccezione di compensazione formulata dal
[...]
CP_1
Va, infine, esaminata la posizione del , chiamato in causa dal primo giudice perché Controparte_3 il ha chiesto di essere dal medesimo manlevato da eventuali condanne nella Controparte_1 percentuale stabilita dall'art. 6 della convenzione per il servizio di segreteria associato intercorso tra i due comuni, secondo cui tutte le spese fisse concernenti il servizio, e quindi anche la retribuzione spettante al segretario comunale (ed il congedo ordinario da ripartirsi secondo i giorni di effettiva presenza ai sensi dell'art. 5), avrebbero dovuto essere ripartite al 50% tra ciascuno dei due comuni.
Tale posizione rileva, peraltro, solo con riferimento all'unico credito che può dirsi maturato anche nei confronti del Comune di , quello di 44,77 euro per differenze sulla tredicesima mensilità erogata CP_3 nel 2001, essendo gli altri due crediti riconosciuti, quello a titolo di retribuzione di posizione e quello per diritti di rogito, riferibili in via esclusiva ad atti ed attività svolte nell'esclusivo interesse del Comune di ed esclusi perciò dalla convenzione. CP_1
La convenzione, infatti, all'art. 6, ha escluso dal riparto “i casi espressamente previsti nell'articolo precedente che verranno imputati separatamente ai Comuni interessati”, dovendosi escludere in particolare che i diritti
19 dei rogiti operati nell'esclusivo interesse del o la retribuzione per la posizione Controparte_1 ricoperta nel suo Ufficio Tecnico potessero rientrare tra le spese fisse concernenti il servizio gestito in convenzione.
Ciò premesso, in conformità alla convenzione esistente fino al 7 ottobre 2001 tra i due comuni, il
[...]
è quindi tenuto a manlevare il che ha comunque l'onere di CP_3 Controparte_1 PA anticiparlo, dal solo importo di 22,385 €, pari al 50% dei 44,77 euro ancora dovuti a a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità.
Conclusivamente, pertanto, sulla scorta di tali complessive considerazioni, la domanda proposta da davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso del 7 PAte_1 maggio 2007, va parzialmente accolta con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di 1.681,81 €, per i titoli già sopra evidenziati, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre il deve essere condannato a Controparte_3 rifondere al l'importo di 22,385 €, pari al 50% dell'importo di 44,77 dovuto a Controparte_1 titolo di differenze sulla tredicesima mensilità maturata fino al 7 ottobre 2001, in costanza di convenzione.
A tali importi netti vanno, peraltro, aggiunti gli accessori di legge (sul calcolo degli accessori da riferirsi agli importi netti si veda Cass., Sez. Lav., n. 5744 del 4 marzo 2024), in merito ai quali non vi è motivo di non applicare il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza ed applicabile anche ai crediti risarcitori, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di , “trattandosi di una PAte_1 regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi” (così Cass. n. 13624 del 2 luglio 2020). PA Spetta perciò a , sul credito netto riconosciutogli (1.681,81 euro), la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Quanto alle spese dei diversi gradi del giudizio, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per compensarle per due terzi tra ed il per tutti le fasi, tenendo conto PAte_1 Controparte_1 del solo parziale accoglimento della domanda in origine proposta da e del credito PAte_1 effettivamente accertato, del rigetto dell'eccezione di compensazione formulata dal
[...]
e comunque del complessivo esito della lite. CP_1
La parte residua, liquidata come da dispositivo per tutti i gradi del giudizio, deve essere posta a carico del siccome comunque soccombente, che è tenuto alla relativa rifusione in Controparte_1 favore di , mentre in ragione dell'esiguità della somma che il , peraltro PAte_1 Controparte_3 rimasto fin dal primo grado contumace, è tenuto a rifondere al anche tenuto Controparte_1
20 conto del complessivo esito della lite, possono ravvisarsi gravi ed eccezionali motivi per compensare per intero le spese del giudizio nei suoi confronti.
Appare, quindi, opportuno liquidare le stesse, ai sensi del D.M. 55 del 2014 (con le successive modifiche), tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore fino a 5.200,00 euro, che è il valore effettivamente accertato della controversia, riferendosi alla tabella per le cause di lavoro con fase istruttoria, che di fatto si è svolta, quanto al giudizio di primo grado;
alla tabella per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, quanto al giudizio di secondo grado e al giudizio di rinvio, che si sono svolti davanti a questa Corte, senza fase istruttoria;
alla tabella per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione quanto al giudizio di legittimità, considerando per ciascuna tabella i valori medi, dai quali non vi è motivo di discostarsi in ragione dei diversi temi discussi e della loro complessità in fatto ed in diritto.
A tutte le spese vanno poi aggiunti sia il 15% per spese forfettarie che gli accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso proposto da in data 7 maggio 2007 davanti al Tribunale di PAte_1
Oristano, in funzione di giudice del lavoro e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di 1.681,81 €, per i titoli di cui in parte motiva, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, oltre maggior importo tra interessi e rivalutazione come per legge, dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
condanna il a manlevare il dal pagamento dell'importo Controparte_3 Controparte_1 di 22,385 euro, pari al 50% dell'importo di 44,77 euro dovuto a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità maturata da gennaio a ottobre 2001; rigetta l'eccezione di compensazione formulata dal Controparte_1 dichiara compensate per due terzi tra ed il le spese di tutti i gradi PAte_1 Controparte_1 del giudizio e condanna il alla rifusione della parte residua in suo favore, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 876,00 per il giudizio di primo grado, euro 641,00 per il giudizio di secondo grado, euro 625,00 per il giudizio di cassazione, ed euro 641,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Compensa per intero tra le parti le spese nei confronti del . Controparte_3
Cagliari, 30 settembre 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
21
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 262 di R. G. dell'anno 2022, proposta da:
, nato a [...] il [...], residente a Oristano, elettivamente domiciliato in Cagliari PAte_1 presso lo studio dell'avvocato Francesca Accardi nella via Marini 7, rappresentato e difeso dall'avvocato
Marcello Sequi del foro di Oristano in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE contro
in persona del sindaco pro tempore, dott. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliato in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avvocato Piero Franceschi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato in calce alla memoria di costituzione e difensiva
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – APPELLATO
e contro
, in persona del sindaco pro tempore, contumace Controparte_3
RESISTENTE
Conclusioni:
Per il ricorrente in riassunzione: la Corte “in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano in Funzione di Giudice del Lavoro n.277/12, del 13.7.2012, notificata in forma esecutiva il 21.9.2012, voglia: A-) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato titolare del servizio di segreteria del di GI (OR) dal CP_1
20.06.2000 al 31.08.2000; nonché, dal 01.09.2000 al 07.10.2001, del servizio di segreteria gestito in forma associata tra i comuni di e ex art.24 legge 08.06.1990 n°142; B-) dichiarare, quindi, tenuta CP_1 CP_3
e condannare l'Amministrazione comunale appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adempimento di tutte le obbligazioni retributive, indennitarie, previdenziali ed assicurative, ancora dovute dal per effetto della corretta applicazione della disciplina prevista dal C.C.N.L. dei Segretari CP_1 Controparte_1
1 Comunali, della convenzione per il servizio di segreteria in forma associata fra i comuni di e CP_1 CP_3 specificati in premessa, della normativa tutta sopra richiamata e, comunque, ex art.36 Cost.; C-) pertanto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco in carica, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, in dipendenza del cessato rapporto e per le causali di cui in premessa, le differenze retributive, le competenze e le indennità tutte maturate da quest'ultimo nei confronti dell'Ente convenuto, quali indicate nell'espositiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (tranne che quanto ai rimborsi spese auto, domanda sulla quale si è formato il giudicato negativo interno), ed alla quantificazione delle quali si richiamano anche le risultanze di cui alle C.T.P. prodotte in atti ed alle espletate C.T.U. in data 21.6.2011 e C.T.U. a chiarimenti del 29.10.2011, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ad istruzione ultimata, il tutto al lordo di ritenute e trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo finale ed effettivo. D-) Con vittoria delle spese di lite”.
Per il resistente in riassunzione: Voglia la Corte “in via preliminare, per il Controparte_1 caso di accertata omessa notifica al , chiamato in causa in primo grado, dichiarare improcedibile Controparte_3 il ricorso, con ogni conseguente pronuncia;
- in via principale di merito, dichiarare infondato l'avverso ricorso;
- in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso ricorso, condannare il
[...] PA
a corrispondere al dott. il 50% delle somme eventualmente riconosciute in suo favore, disponendo CP_3 la compensazione con le somme pagate a titolo di rimborso spese ma non dovute;
- sempre in subordine, ancora per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso ricorso, disporre la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto a carico del con le somme da questo pagate a titolo di Controparte_1 PA rimborso spese che non erano invece dovute al dott. ; - in ogni caso, con vittoria -o almeno compensazione- delle spese di tutti i gradi di giudizio, giusto il dispositivo dell'ordinanza di rinvio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 7.05.2007, aveva convenuto davanti al Tribunale di Oristano, in funzione PAte_1 del giudice del lavoro, il per rappresentare di essere stato, in un primo Controparte_1 periodo, dal 20 giugno al 31 agosto 2000, titolare del servizio di segreteria del CP_1 Controparte_1
e in un secondo periodo, dal 1° settembre 2000 al 7 ottobre 2001, del servizio di segreteria gestito in forma associata dai comuni di e di ai sensi dell'art. 24 della l. n. 142/1990, CP_1 CP_3 precisando che, in tale secondo periodo, il comune di aveva assunto la qualità di comune CP_1 capo-convenzione e l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario comunale assegnato, nonché di provvedere al versamento dei relativi oneri previdenziali e assistenziali e a quant'altro attinente al servizio convenzionato, il tutto come determinato secondo il CCNL dei Segretari Comunali del quadriennio normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999. PA Nonostante tali premesse, aveva proseguito , come accertato con consulenza tecnica di parte allegata agli atti, nel periodo indicato era risultata la maturazione di un credito nei confronti del
[...] per un importo lordo di 9.545,87 €, di cui 5.868,20 euro a titolo di indennità sostituiva di CP_1 ferie e riposi maturati e non goduti per 37 giorni (art. 20 CCNL citato), 1.430,46 euro quali diritti di
2 rogito calcolati, ai sensi dell'art. 8, l. n. 93 del 1981, sui diritti complessivi riscossi dal Comune di
(2.119,20 €, come attestato nella nota di protocollo 3896 del 1 settembre 2003 dal CP_1 medesimo comune), 844,89 euro quale rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento delle sedi di segreteria convenzionata (artt. 45 del CCNL e 8 del contratto integrativo siglato il 14.09.1995
e art. 25, comma 6, DPR 749/1972), 828,48 euro per differenza retributiva dovuta a titolo di tredicesima mensilità e infine 573,84 € a titolo di retribuzione di posizione per aver ricoperto l'incarico anche di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di nel periodo dal 29 giugno al 8 agosto CP_1
2001.
Sulla scorta di tali premesse aveva perciò domandato accertarsi la sussistenza del rapporto PAte_1 lavorativo con i due comuni convenuti e la condanna del all'adempimento di Controparte_1 tutte le obbligazioni retributive, indennitarie, previdenziali ed assicurative sopra evidenziate, nella misura di 9.545,87 € o in quella diversa determinata in giudizio, oltre accessori di legge fino al saldo.
*
Il si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, peraltro Controparte_1 riconoscendo la sussistenza del rapporto con nei periodi indicati in ricorso - ovvero fino PAte_1 al 31 agosto 2000 quale titolare della segreteria comunale a e dal 1 settembre 2000 al 7 CP_1 ottobre 2001 in qualità di titolare della segreteria comunale gestita in forma associata dai comuni di e di cui era capo-convenzione il con onere quindi a CP_1 CP_3 Controparte_1 suo carico di anticipare tutte le voci retributive spettanti al segretario comunale responsabile del servizio convenzionato a condizione che fossero attinenti al medesimo servizio, da ripartirsi successivamente tra i due comuni nella misura del 50% (escluse quelle effettuate nell'interesse di una sola delle PA amministrazioni) - rilevando infine che dal 7 ottobre 2001 aveva comunque continuato a svolgere le proprie funzioni in esclusiva per il Comune di . CP_3
L'amministrazione resistente, che aveva preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente, aveva poi proseguito come di seguito riportato: PA 1) quanto alle ferie asseritamente non godute, quantificate da in 37 giorni, rilevando che egli mai aveva presentato al Comune di alcuna comunicazione in tal senso o formulato istanza di CP_1 differimento delle ferie per esigenze di servizio (peraltro non sussistenti) o per motivazioni sue proprie
(in tal senso la nota del sindaco in data 19/12/2001, prot. n. 5365) e che il mancato godimento delle ferie nel suo caso non era certamente ascrivibile alla volontà dell'ente convenuto, ma ad una sua scelta, nonché che il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sarebbe dovuto avvenire a carico dell'amministrazione per la quale prestava servizio al momento del suo collocamento in quiescenza;
2) quanto ai diritti di rogito, effettivamente non liquidati, ma contestati nel quantum, il aveva CP_1 invece eccepito la compensazione di eventuali importi dovuti con alcune somme che erano risultate PA pagate in eccedenza a titolo di rimborsi spese, non avendo mai trasmesso all'ente la
3 documentazione che gli era stata richiesta, come da nota prot. 2288 del 23 maggio 2002, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente convenuto;
3) quanto ai rimborsi spese, era vero che, con nota prot. 4441 del 20/10/2001, il responsabile del servizio finanziario di aveva domandato al ricorrente, che non aveva risposto, tutta la CP_1 documentazione attestante le spese di viaggio, tra cui i cartellini di presenza del comune di poi CP_3 prodotti nel presente giudizio, dato che il rimborso era escluso dalla legge nelle giornate di esclusiva presenza a , essendo subordinato allo spostamento da una sede all'altra della convenzione e che CP_3 il comune di si trovava nel tragitto tra il luogo di residenza del ricorrente ed il comune resistente CP_3 ed era a distanza inferiore rispetto a CP_1 PA Solo raramente, peraltro, nel periodo di gestione associata, aveva aggiunto la difesa convenuta, aveva svolto funzioni in entrambi i comuni e in ogni caso la mattina si trovava presso l'amministrazione di e la sera presso quella resistente, con la conseguenza che rimaneva indimostrato che nel CP_3 periodo considerato avesse percorso un totale di 2448 km, oltre che smentito dalle produzioni effettuate, tanto più che, per il medesimo titolo, il comune di aveva già liquidato l'importo di CP_1
2.087.544 £, con riserva di recupero o di compensazione;
4) in merito alle differenze richieste a titolo di tredicesima mensilità l'amministrazione resistente aveva rilevato di avere provveduto alla corretta applicazione del CCNL, con determinazione n. 238 del
19/10/2001, procedendo alla esatta quantificazione del dovuto e con il cedolino del mese di ottobre PA 2001 a pagare le differenze dovute, senza contestazione alcuna di , cui era stato consegnato;
5) quanto al compenso aggiuntivo, aveva proseguito l'amministrazione resistente, questo era stato riconosciuto nella misura mensile di 206,58 € con provvedimento prot. 4438 in data 20/10/2001, risultando perciò arbitrariamente determinata la corresponsione della somma di 573,84 € a tale titolo, PA peraltro non liquidata in quanto non aveva adempiuto alla richiesta del comune di cui alla nota prot. 2288 del 23 maggio 2002.
Ciò premesso, l'amministrazione convenuta aveva proseguito contestando la consulenza depositata da controparte, errata non solo in quanto calcolava differenze insussistenti e non suffragate da alcuna analisi di calcolo, ma non teneva neppure conto della disciplina in materia di ferie dettata dall'art. 20, del CCNL dei Segretari Comunali del 2001, secondo cui le stesse erano un diritto irrinunciabile, non monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 13 e dei poteri di autodeterminazione del Segretario
equiparabile al dirigente in proposito, con la conseguenza che solo le ferie non fruite al CP_4 momento della cessazione del rapporto per esigenze di servizio potevano essere monetizzate con pagamento sostitutivo a cura dell'amministrazione di appartenenza.
Alla figura del segretario comunale si applicava poi il principio del cd. trascinamento, in ragione del quale, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l di riferimento, nel caso in cui CP_5 si fossero avvicendati diversi rapporti di servizio, il segretario portava con sé le ferie maturate in PA precedenza e non godute, di cui avrebbe quindi potuto fruire nel rispetto dell'art. 20 del CCNL
4 citato o che avrebbero potuto essere pagate solo dall'amministrazione di appartenenza con la PA conseguenza che nel caso di specie, in ragione di tali principi, non poteva vantare alcun diritto di credito nei confronti nel Comune di per eventuali ferie non godute al momento della CP_1 cessazione del rapporto, in primo luogo perché aveva il potere di autodisciplinarle, senza ingerenza dell'amministrazione, e quindi il mancato godimento era imputabile esclusivamente ad una sua scelta;
in secondo luogo perché le eccezionali e obiettive esigenze del comune, ostative a quel godimento, erano rimaste indimostrate nel caso in questione e perché non si era neppure verificata una ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 52 del CCNL, dato che aveva continuato a svolgere, successivamente al 7 ottobre 2001, il suo ruolo presso il solo Comune di , modificando CP_3 semplicemente la propria sede di servizio.
Il comune resistente aveva infine domandato la chiamata in causa del , ai sensi Controparte_3 dell'art. 6 della convenzione per il servizio di segreteria associato tra i comuni di e di CP_1
, secondo cui tutte le spese fisse concernenti il servizio avrebbero dovuto essere ripartite al 50% CP_3
a carico di ciascun comune con la conseguenza che, qualora il Tribunale avesse accolto, anche in parte, le domande del ricorrente, e condannato l'amministrazione resistente al pagamento degli importi richiesti, quest'ultima avrebbe avuto diritto di essere manlevata dal nella Controparte_3 percentuale contrattualmente stabilita.
*
La causa, previa chiamata in causa del , che era rimasto contumace, istruita con Controparte_3 produzioni documentali, esame di testimoni e consulenza contabile, era stata decisa dal Tribunale di
Oristano con sentenza n. 277 del 13/07/2012, con la quale il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione dei crediti oggetto di ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto prescritto il credito rivendicato dal lavoratore, riferito al periodo PA da settembre 2000 a ottobre 2001, sul presupposto che, in risposta al ricorso proposto da il 7 maggio
2007, il avesse tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, mentre Controparte_1 il lavoratore non ne aveva eccepito in prima udienza, e quindi tempestivamente, come sarebbe stato suo onere, l'interruzione, che pure si era realizzata con la richiesta del tentativo di conciliazione, trattandosi di
contro
-eccezione all'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale quindi soggiaceva.
*
Contro tale decisione aveva proposto appello , che aveva contestato la pronuncia di primo PAte_1 grado per non avere rilevato l'interruzione del decorso della prescrizione dei suoi crediti lavorativi, realizzatasi con la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione e aveva quindi ribadito nel merito, non esaminato dal primo giudice, la fondatezza delle proprie pretese.
Aveva resistito il mentre era rimasto contumace il . Controparte_1 Controparte_3
5 La Corte d'Appello di Cagliari aveva accolto il gravame con sentenza n. 541 del 2015, depositata il 6 febbraio 2016, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l'efficacia interruttiva dell'istanza di conciliazione obbligatoria, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione estintiva, aveva ritenuto la domanda anche fondata nel merito, rilevando che il conteggio delle spettanze richieste per tutte le voci rivendicate era corretto, “trovando conferma nel raffronto con la PA documentazione prodotta, in favore del dipendente, dall'amministrazione e con le buste paga mensili del ”.
Poiché di contro, aveva proseguito la Corte, dovevano essere respinte “le obiezioni del comune appellato ed
i ragionamenti ad esse sottesi, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli elementi richiesti dal PA
”, di conseguenza, ritenute assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti e PA ininfluenti ai fini della decisione, non restava che accogliere per quanto di ragione l'appello di e, in riforma della sentenza impugnata, condannare il comune di al pagamento in suo favore CP_1 del complessivo importo di 8.700,98 €, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, comprensivo di indennità per ferie e permessi non goduti (5.868,20 €), diritti di rogito (1.430,46 €), differenza per tredicesima (828,48 €) e retribuzione di posizione (573,84 €), restando invece “non dovuti agli importi PA richiesti dal quale rimborso spese auto (844,89 €), perché i calcoli contemplano un percorso dalle sedi dei due comuni di lavoro ( e che non tiene conto del fatto che il lavoratore aveva la propria CP_3 CP_1 abitazione in un comune intermedio e, quindi, non aveva necessità tutti i giorni di effettuare il percorso pieno
. Persona_1
*
Il aveva proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi - cui aveva Controparte_1 resistito , mentre il , in merito al quale la Corte d'Appello di Cagliari PAte_1 Controparte_3 nessuna pronuncia aveva emesso, era rimasto intimato - deciso dalla Suprema Corte con sentenza pubblicata il 1° agosto 2022, n. 23868, con la quale i giudici di legittimità, rigettato il primo motivo di ricorso, avevano accolto “il quinto motivo e, nei sensi di cui motivazione, il settimo motivo, assorbiti gli altri motivi”, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, tenuta a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Più precisamente la Suprema Corte, esaminati prioritariamente il primo ed il settimo motivo riguardanti l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati e la sua interruzione, in quanto potenzialmente decisivi, tanto che in primo grado, proprio accogliendosi la relativa eccezione, la domanda era stata integralmente rigettata, aveva escluso che fossero fondati gli argomenti in diritto sottesi al primo e in parte al settimo motivo, escludendo quindi che il credito fosse prescritto.
La Suprema Corte era passata poi ad esaminare il quinto motivo di ricorso, secondo cui il capo della sentenza relativo al quantum era privo di motivazione e la condanna era stata assunta ignorando sia le prove che le risultanze della CTU svolta in primo grado, sicche la domanda era stata accolta senza che fosse stata raggiunta la dimostrazione della sua fondatezza, che aveva ritenuto fondato in quanto, “al di là di un profilo di rigetto dei rimborsi spese auto effettivamente munito di motivazione, non impugnato e quindi
6 oramai definitivo”, rispetto al restante contenzioso di merito la sentenza conteneva una motivazione assolutamente apodittica che, “a fronte del rigetto in primo grado della domanda e dell'esistenza di contestazione tra le parti in punto di diritto, di eccezioni di compensazione e pagamento, della necessità di quantificazione dei crediti rivendicati, nonché dello svolgimento di una c.t.u.”, non consentiva di apprezzare come fosse stato accertato e ritenuto il fondamento della pretesa, “in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito”. Ed essendo del resto principio acquisito quello per cui “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando.. non consente alcun controllo sull'esattezza
e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art.
111 comma 6 Costit.”, aveva concluso la Corte, la sentenza doveva essere cassata in quanto “nel caso di specie, sui profili sopra evidenziati e dunque sostanzialmente sul merito, quegli elementi, come rilevato anche dal
Pubblico Ministero, mancano e ciò comporta la Cassazione della sentenza impugnata”, restando assorbite “le questioni agitate nei restanti motivi, anche in relazione alla domanda proposta presso il comune di CP_3 chiamato in causa, nonché ai profili del settimo motivo diversi da quelli che, con riferimento alla prescrizione, sono stati qui rigettati”, che “dovranno essere oggetto di disamina ex novo in sede di rinvio”.
La controversia è stata riassunta da . PAte_1
Il ha resistito, mentre il , pur ritualmente citato (con Controparte_1 Controparte_3 notifica in data 11.01.2023, a mani di “ impiegata che ne cura la consegna”), è rimasto Persona_2 contumace.
, in particolare, ha riassunto il giudizio ricordando gli otto motivi di ricorso per cassazione PAte_1 formulati dal comune appellato e ribadendo in merito le difese già svolte nei precedenti gradi.
Quanto al primo motivo, “I) violazione art.113 c.p.c.. Contraddittorietà con gli orientamenti della S. C. in PA materia di controeccezione di prescrizione (art.360, c.1, n.3, c.p.c.)”, ne ha riconosciuto l'irrilevanza in questa fase del giudizio posto che l'eccezione di prescrizione era stata definitivamente rigettata in sede di legittimità.
Avuto invece riguardo al secondo motivo, “II) violazione e falsa applicazione del CCNL dei Segretari
Comunali (art.360, c.1, n.3, c.p.c.)”, con lo stesso il comune aveva in primo luogo censurato la sentenza siccome contrastante con la disposizione di cui all'art. 52 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali, insistendo nell'eccepire che, in applicazione del principio di trascinamento, alcun emolumento poteva ritenersi PA dovuto dal a titolo di indennità per ferie non godute posto che avrebbe Controparte_1 potuto e dovuto godere del riposo feriale presso il Comune di , in favore del quale aveva CP_3 proseguito il suo servizio ed asserendo che, sulla scorta del suddetto principio, il Segretario Comunale porterebbe con se le ferie maturate in precedenza e non godute, con la conseguenza che il pagamento della relativa indennità sostitutiva sarebbe dovuta avvenire a cura e a spese del Comune di , CP_3 amministrazione nella quale prestava servizio al momento del successivo collocamento in quiescenza. PA
aveva in proposito evidenziato che tale credito retributivo traeva origine dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria stipulato tra i due comuni, che vedeva
7 come comune capo-convenzione, tenuto perciò ad anticipare al segretario gli emolumenti CP_1 dovuti (art. 5, lett. b), con la conseguenza che nel caso di specie il principio di trascinamento invocato PA non poteva trovare applicazione dal momento che non poteva pretendere dal Controparte_3 gli emolumenti maturati in costanza di convenzione, facendo capo l'obbligo di pagamento all'appellato.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal comune ricorrente per Cassazione, la corte di merito aveva implicitamente rigettato anche le ulteriori censure in merito alla monetizzazione delle ferie e al dedotto trascinamento, come poteva evincersi dalla circostanza che avesse respinto tutte “le obiezioni ed
i ragionamenti ad esse sottese”, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli emolumenti PA richiesti da , ritenendo assorbite tutte le altre questioni non affrontate, irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione.
Quanto al terzo motivo, “III) violazione dell'art.112 c.p.c. e nullità della sentenza ex art.132, c.1, n.4, c.p.c.”, riferito alla omessa pronuncia della Corte di Appello sulla domanda subordinata svolta contro il PA
, secondo la stessa era stata implicitamente rigettata, ritenendovi ricompreso Controparte_3 anche il rilevato difetto di legittimazione del , con la indicata formula di chiusura Controparte_3
“assorbite tutte le altre questioni non affrontate siccome considerate espressamente irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione”.
Avuto riguardo al quarto motivo, “IV) mancata valutazione delle prove documentali offerte (art.360, c.1, n.4,
c.p.c.”, che riguardava le somme, non dovute, per tredicesima mensilità, diritti di rogito e indennità di posizione e la lamentela che la Corte di merito avesse trascurato le difese svolte dal
[...] PA
secondo poteva dirsi che lo stesso fosse infondato in quanto la sentenza era sorretta CP_1 da motivazione frutto di una compiuta valutazione dell'intero apparato istruttorio formato nel giudizio di prime cure e di una evidente delibazione, nella decisione impugnata, della documentazione versata in atti, compresa quella prodotta dal resistente, ma anche dei criteri di calcolo, evidentemente ritenuti corretti ed adottati per la quantificazione degli emolumenti e della differenze retributive.
Con il quinto motivo, “V) violazione dell'art.118, c.1, Disp. Att. c.p.c. alla luce dell'art.111 della Costituzione, omessa applicazione dell'art.2733 del Codice Civile e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio fatti oggetto di prova e di discussione fra le parti (art.360, c.1, n.5, c.p.c.”, il comune di aveva eccepito la CP_1 mancanza di motivazione riguardo al capo della sentenza relativo al quantum della condanna, già censurato con il quarto motivo di impugnazione, argomentando che la Corte d'Appello avrebbe ignorato le prove e le risultanze della C.T.U. in atti, non motivando sul punto. PA In proposito si era difeso sostenendo che “l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze PA probatorie astrattamente rilevanti e che detto fatto storico (rappresentato dai conteggi effettuati dal a sostegno della domanda in primo grado, dalla documentazione versata in atti anche dall'Amministrazione resistente e dalla
8 espletata CTU), era stato compiutamente preso in considerazione dalla Corte di merito” come ricavabile dal dato testuale della sentenza.
Il sesto motivo, “VI) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c. c. (art.360, c.1,
n.4 e n.5, c.p.c.)”, secondo cui, in contrasto con gli oneri probatori gravanti sul lavoratore nel caso di specie in merito all'insufficienza dei compensi percepiti, la Corte d'Appello aveva invertito l'onere della prova e trascurato del tutto le prove addotte dal Comune di era inammissibile CP_1 PA risolvendosi in sostanza, secondo , in una censura di merito, non accompagnata da specifico riferimento “a omissioni o aspetti contraddittori ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata”, non essendo dirimente l'argomentazione in merito al potere del segretario comunale di autodisciplinare le proprie ferie senza ingerenza da parte del datore di lavoro, a fronte di un diritto indisponibile qual è PA quello al godimento delle ferie ed era anche irrilevante il fatto che non avesse mai chiesto all'amministrazione comunale il godimento dei giorni di ferie non goduti a fronte delle irrinunciabilità di tale diritto, dato che il comune, quale datore di lavoro, tenuto ad assicurare l'esercizio del diritto alle ferie, avrebbe dovuto disporle d'ufficio, tramite preventiva programmazione, e ciò nel caso di specie non era stato fatto. PA A fronte della richiesta di monetizzazione delle ferie formulata da era, quindi, onere della pubblica amministrazione dare prova che la mancata fruizione delle stesse fosse stata, direttamente ed esclusivamente, ascrivibile alla sua volontà, ma detto onere probatorio non era stato adempiuto dal comune interessato, che si era limitato a dedurre la mancata formulazione da parte sua di qualsivoglia istanza in tal senso, senza nulla riferire sulla documentata gravosità degli incarichi affidatigli e sulle indifferibili esigenze di servizio nel periodo di lavoro oggetto di controversia.
In ogni caso non erano neppure condivisibili le argomentazioni, inconsistenti sotto il profilo giuridico, secondo cui il segretario comunale sarebbe equiparabile al dirigente d'azienda e, rivestendo rango dirigenziale, avrebbe conseguentemente il potere di autodisciplinare le proprie ferie, dato che non tutti i dirigenti in quanto tali hanno il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenza del datore di PA lavoro e in piena autonomia decisionale, tanto più che mai aveva assunto incarichi di direzione generale (art. 44 del CCNL di categoria) ed era comunque inserito nella minore fascia professionale C
(art. 31, comma 1 del CCNL di categoria) in quanto idoneo alla titolarità di sedi di comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.
Con il settimo motivo, “VII) violazione art. 2697 c. c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e fatto oggetto di discussione tra le parto (art.360, c. 1, n.5, c.p.c.)”, il Comune aveva dedotto di non avere mai ricevuto l'istanza volta all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione e di non avere provveduto alla liquidazione delle somme richiestegli a titolo di rimborso spese perché le stesse avrebbero dovuto essere compensate con altre somme asseritamente pagate in eccedenza dall'Ente, PA evidenziando che la Corte d'Appello, che per un verso aveva escluso che al Dott. competessero i rimborsi spese, per altro verso non aveva provveduto alla compensazione (almeno parziale) delle
9 somme asseritamente già pagate a tale titolo con quelle dovute per i diritti di rogito, con ciò incorrendo in contraddizione intrinseca. PA
in merito, dopo avere ricordato che la questione della prescrizione era stata già definitivamente rigettata in sede di legittimità, ha ribadito che l'eccezione di compensazione dei diritti di rogito con altre somme asseritamente pagate in eccedenza al lavoratore non era fondata su qualsivoglia mezzo di prova tanto che le allegazioni del comune erano rimaste indimostrate all'esito dell'attività istruttoria svolta.
Infine, con riguardo all'ottavo motivo, “VIII) violazione del divieto di legge di cumulo fra interessi e rivaluzione (art.360, c. 1, n.3, c.p.c.), con il quale si era dedotta la violazione in sentenza del divieto di PA cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 24.12.1994, n. 724, ha sostenuto che la norma, contrariamente a quanto affermato da controparte, “non precludeva il riconoscimento nel caso di specie della rivalutazione monetaria, ma si limitava esclusivamente a vietarne il cumulo con gli interessi di legge all'atto del computo da effettuarsi secondo le modalità di cui al D. M. n. 352 del 1.9.1998, all'art. 2, in forza del quale l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'art.1284 C. C., sui crediti di lavoro di cui all'art.1, è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16, comma 6, della legge 30.12.1991, n.412”, rilevando inoltre che il divieto di cumulo si applica “ai soli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, e non quindi ai crediti di natura risarcitoria quale PA era l'indennità sostitutiva delle ferie non godute anch'essa dovuta al dal Comune di in virtù CP_1 della gravata sentenza”.
Tutto ciò premesso, posto quanto statuito con la citata sentenza n. 23868/2022 dalla Suprema Corte,
ha quindi concluso domandando la riforma della sentenza del Tribunale n. 277 del 2012 PAte_1 in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte e la condanna del
[...]
a corrispondergli, in dipendenza del cessato rapporto e per le causali di cui in premessa, CP_1 le differenze retributive, le competenze e le indennità tutte maturate da quest'ultimo nei confronti CP_ dell' convenuto, quali indicate nell'espositiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
“(tranne che quanto ai rimborsi spese auto, domanda sulla quale si è formato il giudicato negativo interno)”, da quantificarsi secondo le risultanze degli accertamenti contabili espletati, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, al lordo di ritenute e trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo finale.
*
Il si è costituito in giudizio e, preso atto della statuizione della Suprema Corte Controparte_1 in punto di prescrizione e di non debenza dei rimborsi per le spese di viaggio, in merito alle quali si era formato il giudicato, nonché preso atto che la sentenza era stata cassata con rinvio siccome mancante di motivazione, si è difeso ribadendo le proprie difese sulla non debenza dell'indennità sostitutiva per ferie non godute (motivi 2 e 6 del ricorso per cassazione, assorbiti), sui diritti di rogito e sulla loro compensazione (motivo 4 del ricorso di cassazione, assorbito, nonché motivo 7 nella parte rinviata alla
Corte) ed ancora sulle differenze retributive per tredicesima mensilità ed indennità di posizione
10 organizzativa (motivo 4 del ricorso per cassazione, assorbito), così come sulla non cumulabilità di interessi e rivalutazione (motivo 8 del ricorso per cassazione, assorbito), rilevando in proposito la sussistenza di un principio di carattere generale nel pubblico impiego, applicabile anche ai crediti relativi a differenze retributive e più in generale a tutti i crediti di lavoro, compresi quelli risarcitori, PA contrariamente a quanto allegato da , ricordando infine la posizione del nei Controparte_3 termini già esposti nei precedenti gradi del giudizio, in ragione della convenzione stipulata tra i due comuni ed in difetto di pronuncia, mai emessa nei suoi confronti, dai giudici di merito.
*
Va premesso che, poiché la Suprema Corte, con la sentenza n. 23868/2022, ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 541/2015, accogliendo il quinto motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi dal secondo all'ottavo (il settimo motivo per una parte), deve ritenersi definitivamente esclusa la prescrizione del credito oggetto di rivendicazione nel caso di specie, risalente al 2000-2001 (primo e parte del settimo motivo, rigettati), così come non è più discutibile che non sussista il credito rivendicato da a titolo di rimborsi spese auto (795,75 €) in quanto la questione, ha rilevato la Suprema PAte_1
Corte, era stata esaminata nella sentenza cassata, e con adeguata motivazione, in un capo non impugnato e quindi oramai definitivo.
Posto peraltro che la sentenza è stata cassata per carenza di motivazione in merito al fondamento della pretesa, “in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito”, in quanto assolutamente apodittica e non idonea a consentire di apprezzare come tale fondamento in merito all'an e al quantum fosse stato accertato, devono essere esaminate le domande formulate da sulle quali non si è formato il giudicato PAte_1 ed in particolare quelle riferite alla spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di ulteriori somme a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, di diritti di rogito e di indennità di posizione.
Ed una volta eventualmente stabilita la sussistenza di un credito del in favore Controparte_1 di , in ragione del pronunciamento della Suprema Corte, si profila necessario valutare se PAte_1 su eventuali crediti riscontrati possa spettare il cumulo fra interessi e rivalutazione;
se sia fondata l'eccezione di compensazione formulata dal resistente, in merito ad alcune somme che avrebbe CP_1 PA pagato in eccedenza a a titolo di rimborso spese;
se alla luce della convenzione stipulata tra i due comuni resistenti siano ravvisabili crediti a carico del comune di . CP_3
Ciò premesso, ed andando ad esaminare la domanda su tali punti formulata da , appare PAte_1 opportuno esaminare per prima la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificata nel giudizio di primo grado in 5.243,99 € all'esito della consulenza tecnica d'ufficio affidata dal Tribunale al dott. , in rapporto a 35 giorni di ferie maturate e non godute, Persona_3 riferite agli anni 2000 (16 giorni) e 2001 (19 giorni), in ragione della determinazione numero 304 del
19/12/2001, valorizzando la circostanza che il ricorrente avesse espletato il servizio con l'utilizzo della
11 settimana corta e, evidentemente, il fatto che il rapporto avesse avuto inizio il 20 giugno 2000 e fosse cessato il 7 ottobre 2001.
Ritiene in proposito il collegio che nessuna somma possa dirsi spettante a tale titolo a per PAte_1 le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare, prima di rammentare il quadro normativo che regola la materia del godimento delle ferie per i segretari comunali, dal quale non è possibile prescindere e dal quale poi ricavare in questo caso il regime delle ferie non godute, che, da un lato, l'art. 36, comma 3, Cost. dispone che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi e che, dall'altro, l'art. 7,
Direttiva CE n. 2003/88, dispone che “gli Stati prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” e, al secondo comma, che “il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro”.
In linea di principio, dunque, è riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva solo ove il rapporto di lavoro cessi e a condizione che le ferie maturate e non godute siano tali per causa non imputabile al lavoratore ostandovi cioè la volontà del datore di lavoro o eccezionali ed ostative necessità aziendali, con la conseguenza che, nonostante l'irrinunciabilità del diritto alle ferie sopra evidenziata, l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta (v. Cass. n. 6262/2022 e le conformi successive tra cui, in particolare, Cass. n.
13691/2025), causa che è onere del lavoratore provare in giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato tale principio ritenendo che “nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (Cass. n. 20091/2018 e n.
4855/2014).
La norma contrattuale di riferimento nel caso di specie è invece l'art 20 del CCNL dei Segretari PA Comunali e Provinciali del quadriennio 1998-2001 (doc. 20 agli atti di ) che, dopo aver stabilito che il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi
(comma 1), oltre a quattro giorni di riposo da fruire nell'anno solare (comma 4), prevede al comma 8 che
“le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente”
e al comma 13 che: “Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non sia state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”, laddove la cessazione del rapporto di lavoro, che nel peculiare rapporto del segretario comunale è ipotesi differente dalla cessazione dal servizio, ai sensi
12 dell'art. 52 del medesimo CCNL, deve intendersi riferita, oltre che ai casi di risoluzione già disciplinati dagli articoli 23 e 24, al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge, nonché alle dimissioni o al decesso del segretario.
L'art. 20 prosegue, peraltro, prevedendo al comma 11 che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”. PA Ebbene, esaminando la specifica fattispecie di a partire dal complessivo quadro sopra delineato, deve dirsi che, in ragione dell'esame della documentazione depositata in atti, ma anche a seguito dell'interrogatorio formale reso da davanti al Tribunale, può ritenersi confermato in causa PAte_1 che il ricorrente, che pacificamente era stato titolare del servizio di segreteria a dal 20 CP_1 giugno al 30 agosto 2000 e poi del servizio di segreteria gestito in forma associata dal comune di e dal Comune di dal mese di settembre 2000 al 7 ottobre 2001 e successivamente, CP_1 CP_3 come dal medesimo ammesso, titolare presso il Comune di , con “altri comuni a scavalco” CP_3
(risposta all'interrogatorio formale reso sul capo 3 delle avverse deduzioni istruttorie), non avesse fruito PA dei periodi di ferie controversi (doc. 15 agli atti di ), ma anche che egli non avesse mai formalizzato in proposito alcuna istanza al comune capo convenzione di CP_1 PA La predetta circostanza è stata, infatti, ammessa da nel corso dell'interrogatorio formale reso, benché abbia aggiunto che in quel periodo non aveva domandato le ferie perché non vi erano assolutamente le condizioni per fruirne.
Né risulta che egli avesse in proposito mai rappresentato all'ente l'esistenza di indifferibili esigenze di servizio o personali idonee a rendergli possibile il differimento delle ferie maturate e non ancora godute benché la normativa collettiva prevedesse con chiarezza che le ferie dovevano essere fruite in periodi programmati dal segretario, attribuendogli quindi un non insignificante potere di autodeterminazione, seppure da raccordarsi alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e pur sempre nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
E nel valutare i principi complessivamente sopra delineati si deve necessariamente tenere conto del fatto che la figura del Segretario Comunale è una figura comunque apicale che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del CCNL del 16.5.2001, può determinare in piena autonomia il periodo di fruizione delle ferie, sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente, fatte salve le esigenze indifferibili di servizio che siano concretamente rappresentate.
E di tali esigenze indifferibili non vi è allegazione in atti, se si considera che con il ricorso introduttivo PA del giudizio di primo grado si è limitato ad allegare di avere un credito retributivo nei confronti del comune anche in ragione della circostanza che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (che si rammenta è ipotesi differente dalla cessazione dal servizio), gli fossero rimaste da fruire ancora numerose giornate di ferie, senza rappresentare alcuna circostanza utile per sostenere che
13 l'Amministrazione comunale gli avesse, direttamente o indirettamente, frapposto delle esigenze di servizio al godimento delle ferie o che egli non avesse comunque potuto programmare il proprio godimento delle ferie al fine di assolvere a compiti istituzionali o ad esigenze organizzative dell'ente.
Anche la documentazione allegata agli atti in proposito, segnatamente i documenti 10 e 11, che attesta la sua partecipazione negli anni 2000 e 2001 a sedute del consiglio e della giunta comunale sia del comune di che di (per quest'ultimo anche della commissione edilizia comunale CP_3 CP_1
e per entrambi i comuni della commissione elettorale comunale e alla commissione concorsi), certifica nel complessivo periodo di riferimento, e cioè da giugno 2000 ad ottobre 2001, ovvero in poco più di sedici mesi, 211 sedute complessive che, suddivise per quei mesi, corrispondono ad una media di circa tredici sedute al mese, con impegno effettivo non quantificato e quantificabile, tale da non consentire di trarre prova adeguata di un impegno preclusivo del godimento delle ferie frapposto da esigenze di servizio.
La produzione dei citati documenti, che attestano le molteplici attività svolte, non è infatti idonea a provare un impedimento nella fruizione dei periodi di riposo, se si considera, per quanto concerne l'obbligo di partecipare alle sedute della giunta municipale e del consiglio comunale, che il segretario ha adempiuto a tale responsabilità nel contesto delle normali attività lavorative di sua competenza.
E non risulta neppure dirimente in proposito l'incarico conferitogli, in via transitoria, con delibera della PA giunta comunale n. 92 del 27 giugno 2001 (doc. 23 agli atti di ), publicata il 29 giugno 2001 nell'albo pretorio, di titolare della posizione organizzativa all'interno dell'Ufficio Tecnico, con decorrenza immediata, durato quindi dal 29 giugno 2001 fino alla rinunzia decorrente dal 8 agosto 2001, nulla PA essendo dato sapere del reale impegno profuso da all'interno dell'Ufficio Tecnico, della cui organizzazione nessuna circostanza utile risulta allegata, tanto più se si considera che l'amministrazione aveva stabilito, come ricavabile dal testo della citata delibera, che avrebbe dovuto operare avvalendosi comunque della collaborazione del precedente responsabile, l'Ing. quale Controparte_7
“responsabile del procedimento e responsabile unico del procedimento in materia di appalto OO.PP”.
In proposito, infatti, non risulta ben documentato, e a dire il vero neppure allegato, che la mancata fruizione delle ferie qui dedotta, maturare in parte nel 2000 e in parte quello stesso anno 2001, quando ha ricoperto l'incarico, sia stata causata dall'impegno profuso nell'Ufficio Tecnico, che era terminato già dal 8 agosto 2001, appena un mese dopo, a fronte della definitiva cessazione dell'incarico conferito dal comune di intervenuta nel mese di ottobre 2001, data dalla quale aveva assunto la CP_1 titolarità esclusiva del comune di ed espletato diversi incarichi a scavalco (in tal senso CP_3 PA l'interrogatorio formale reso da ).
In definitiva non risulta che i compiti correlati all'incarico affidatogli temporaneamente, oltre a non esorbitare dalle attività proprie della qualifica ricoperta, abbiano costituito impedimenti gravi ed eccezionali alla fruizione del riposo, né sono state dedotte circostanze di prova in merito.
14 PA Non vi è quindi in atti una prova compiuta che , ottemperando al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione delle ferie maturate, avesse visto opporsi un diniego da parte dell'Amministrazione per “motivi di servizio”, prova che sarebbe spettato a lui offrire, che ne aveva l'onere, e data la peculiarità del rapporto aveva anche un onere della prova particolarmente stringente, attesa l'autonomia nella gestione delle ferie propria della qualifica di Segretario. PA A tali considerazioni, già di per sé dirimenti, va poi aggiunto il fatto che - che avrebbe potuto rappresentare all'amministrazione l'impossibilità di organizzare, nell'ambito dei poteri di programmazione riconosciutigli dal contratto collettivo, un adeguato piano di smaltimento delle ferie non godute entro il semestre o al più tardi entro la fine dell'anno successivo, consentendole di trovare alternative soluzioni, cosa che non ha fatto come pacifico tra le parti (sul punto Cass. n. 6228/2009) - ben avrebbe potuto attivarsi per domandare la nomina di un sostituto in modo da fruire delle ferie maturate e non godute, e invece non ha allegato alcuna valida ragione per cui una pianificazione anche in tal senso non fosse stata possibile se non nell'anno 2020 quantomeno nel 2021, prima di lasciare il comune di (7.10.2001). CP_1 PA Ed in ogni caso, posto che risulta che ha goduto di cinque giorni di ferie, riferiti a ferie maturate nell'anno 2001 (in tal senso la consulenza del rag. , non risulta neppure che l'amministrazione Per_3 abbia mai frapposto un diniego motivato con esigenze di servizio ritenute preminenti rispetto al suo diritto di godere delle ferie nei tempi stabiliti e tantomeno può ipotizzarsi che il comune di gli avesse preannunciato il proprio diniego in colloquio informali e che tanto fosse stato CP_1 sufficiente ad indurlo a non presentare domanda per periodi diversi da quelli documentati.
E ciò tanto più che la cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione comunale di non è coincisa con la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione statale, che CP_1
è quella che assume il segretario comunale, per concorso e con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il rapporto di lavoro del segretario comunale, infatti, una volta cessato il servizio presso un determinato comune non finisce, ma prosegue nei confronti dell'amministrazione statale, presso la quale il segretario comunale o resta in disponibilità in attesa dell'assegnazione di una nuova sede o prosegue con l'assegnazione di un altro rapporto di servizio.
E proprio perciò, di conseguenza, ai segretari comunali si applica il principio del cd. trascinamento in forza del quale, attesa la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'amministrazione, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall'art. 20 del CCNL e ne può fruire anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare o nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione se collocato in disponibilità. PA Ciò significa che il segretario comunale che assuma la titolarità di un altro comune, come nel caso in questione dal 7 ottobre 2001, quando è divenuto titolare presso il Comune di , porta con sé CP_3
15 anche le ferie non godute presso l'ente o gli enti ove era stato in precedenza preposto ad esercitare le proprie funzioni, tanto più che nel caso di specie, nel periodo dal settembre 2000 al mese di ottobre 2001, le stesse funzioni erano state esercitate in convenzione al 50% anche presso il Comune di presso CP_3 il quale avrebbe, quindi, ben potuto fruire delle ferie non godute, da settembre 2000 imputabili anche al comune di al 50%, pianificandole adeguatamente, in ragione del divieto di monetizzazione CP_3 delle ferie previsto dall'art. 20 del CCNL dei Segretari comunali del 2001, ammissibile solo in presenza di determinati presupposti e solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non del rapporto di servizio, ed a carico all'amministrazione di appartenenza (artt. 20, ultimo comma e 52 del CCNL).
E ciò anche perché nel periodo di titolarità esclusiva presso la sede di , e cioè dopo il 7 ottobre CP_3 PA 2001, come dal medesimo ammesso, aveva operato anche a scavalco per comuni diversi da CP_3
e circostanza questa sintomatica dell'inesistenza in quel periodo di motivi di servizio tali CP_1 da impedirgli di fruire presso l'amministrazione di appartenenza, come previsto dal CCNL, delle ferie maturate e non godute, non potendosi ritenere verosimile che il comune di , pur in presenza di CP_3 urgenze lavorative indifferibili, gli avesse consentito di prestare servizio altrove, a scavalco e per diversi comuni, segno evidente questo di una non adeguata programmazione delle ferie non godute da parte sua.
Si tratta di circostanze che rendono altresì irrilevante l'argomentazione secondo cui, anche con riferimento alla posizione del il trascinamento si sarebbe rivelato inutile dal Controparte_3 momento che il pagamento dell'indennità sostituiva richiesta, pur se riferita a ferie maturate e non godute anche nel periodo in cui egli aveva lavorato in convenzione con , sarebbe stato a carico CP_3 del comune capo-convenzione di che aveva l'onere di anticipare le somme secondo la CP_1 convenzione stipulata, dal momento che in questo caso difettano proprio i presupposti per una monetizzazione delle ferie maturate e non godute negli anni 2000 e 2001 alla cessazione del rapporto, PA dato che di tali ferie ben avrebbe ben potuto godere durante i successivi rapporti di servizio, in difetto di una compiuta prova che il mancato godimento delle stesse, possibile anche nei successivi rapporti di servizio, fosse stato frutto di una scelta dei comuni di e di prima e di CP_1 CP_3
poi, e non di una inadeguata programmazione da parte sua anche dopo il 7 ottobre 2001, CP_3 quando aveva anche ricoperto diversi incarichi a scavalco.
A ciò segue il rigetto della domanda formulata in proposito da , con la conseguenza che PAte_1 nessuno importo può dirsi al medesimo dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
* PA Spettano, invece, a gli ulteriori importi oggetto di rivendicazione, e cioè le somme pretese a titolo di diritti di rogito, indennità di posizione e tredicesima mensilità. PA Quanto ai diritti di rogito, non può farsi a meno di osservare che ha documentato tale credito, producendo la necessaria documentazione a supporto, e tanto ciò è vero che l'amministrazione resistente, fin dal giudizio di primo grado, aveva contestato la sussistenza del credito nel quantum, ma
16 soltanto perché aveva eccepito la compensazione con altre somme asseritamente pagate in eccedenza al segretario, “ad esempio a titolo di rimborso spese” (pag. 3 del ricorso di primo grado), aggiungendo anche PA che comunque , benché gli fosse stata rivolta una formale richiesta da parte del responsabile del servizio finanziario del non aveva mai fornito agli uffici competenti la Controparte_1 documentazione a conferma del diritto rivendicato.
Tale documentazione, peraltro, è stata prodotta, senza sostanziali contestazioni di parte resistente, da PA
nel giudizio di primo grado, ed è costituita in particolare da una nota del Controparte_1 firmata dal responsabile del servizio finanziario, in data 1 settembre 2003, con protocollo n. 3896, con la PA quale, in evasione di una richiesta rivolta da il 27 giugno 2003, gli era stato comunicato l'elenco “dei contratti stipulati a rogito nell'anno 2001” presso il Comune di da cui risultava che Pt_2 CP_1 da febbraio a settembre 2001 erano stati riscossi dal comune 2.119,20 € per rogiti, che davano adito, ai PA sensi dell'art. 8 della legge n. 93 del 1981, al diritto di di percepire l'importo di 1.430,46 € per diritti di rogito, riferibili peraltro ad atti espletati nell'esclusivo interesse del Controparte_1 calcolati sul 90% dei diritti riscossi dall'amministrazione in esito alla stipula di atti e contratti (2.119,20
€), e quantificando sull'importo ottenuto la percentuale del 75%, che è ciò che spetta al segretario, ai sensi del citato art. 8, in quanto contenuto entro il limite di massimo di un terzo del relativo trattamento PA stipendiale (nota inserita nel doc. 1 di ). PA L'amministrazione non ha neppure contestato che a spettasse la retribuzione di posizione per l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune temporaneamente affidatogli, precisando soltanto che questa, come compenso aggiuntivo, era stata riconosciuta con provvedimento n. 4438 del
20 ottobre 2001, nella misura mensile di 206,58 €, e che non era stato comunque pagata perché il segretario non aveva risposto alla richiesta del comune resistente, formulata il 23 maggio 2002 con nota n. 2288, anche in questo caso eccependo la compensazione con i superiori crediti riconosciuti erroneamente a titolo di rimborsi.
Va premesso che in proposito è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui “in tema di retribuzione di posizione ex art. 41 del CCNL del 2001 dei segretari comunali, nell'ipotesi di conferimento di incarichi aggiuntivi, il diritto alla maggiorazione di cui al quarto comma del menzionato articolo non sorge per effetto del mero svolgimento delle mansioni relative a detti incarichi, essendo necessaria la decisione dell'ente locale di corrispondere la maggiorazione in questione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa” (così Cass. Ord. n. 2276 del 23 gennaio 2024).
La contrattazione collettiva, all'art. 41, commi 3, 4 e 6, come ben evidenziato dai giudici della Suprema
Corte, con motivazione che il collegio condivide, fissa quindi il valore della retribuzione di posizione, proporzionato alle dimensioni e all'importanza dell'ente locale;
stabilisce espressamente il carattere onnicomprensivo di tale retribuzione, che copre anche il lavoro straordinario e consente agli enti di corrispondere una maggiorazione dei compensi, ma solo nel rispetto delle capacità di spesa e nell'ambito delle risorse disponibili, demandando quindi alla contrattazione decentrata di stabilire le
17 ulteriori condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni, contratto integrativo di livello nazionale che il 22/12/2003 è stato chiaro nel ribadire che gli enti possono corrispondere tali compensi aggiuntivi solo ai sensi del comma 4 dell'art. 41 citato, nell'ambito delle risorse disponibili.
Nella sostanza, quindi, la contrattazione collettiva ha fissato le misure della retribuzione di posizione che ha carattere onnicomprensivo, cioè tale da coprire anche lo svolgimento di incarichi ulteriori conferiti al segretario comunale, “in assenza delle condizioni alle quali, secondo la stessa contrattazione collettiva, può sorgere il diritto soggettivo del segretario comunale al pagamento di una maggiorazione della retribuzione di posizione: la decisione degli enti di corrispondere il compenso ulteriore e la sussistenza di risorse disponibili nel rispetto della capacità di spesa” con la conseguenza che in assenza di tali presupposti il diritto di credito non può essere riconosciuto per il solo fatto di avere ricevuto un incarico ulteriore e svolto le relative mansioni. PA Ed in proposito ha documentato che il sindaco del Comune di con decreto sindacale CP_1
n. 4438 del 20 ottobre 2001, aveva stabilito un compenso aggiuntivo destinato al segretario comunale incaricato della posizione organizzativa dell'Ufficio Tecnico, per il periodo dal 1 luglio al 7 agosto 2001 che, in considerazione della funzione realmente svolta e delle “esigue disponibilità di bilancio” disponibili, aveva ritenuto di quantificare nella misura di 400.000 lire mensili, pari a euro 206,58 €, mai realmente erogato.
Ed è a tale compenso, riconosciuto con decreto sindacale su base mensile, che deve farsi riferimento per PA quantificare ciò che spetta a in ragione dei principi sopra evidenziati, e cioè della capacità di spesa PA del comune attestata dal sindaco e in realtà di fatto mai contestata dallo stesso , che non ha offerto di provare alcuna circostanza idonea ad attestare che il comune avesse a disposizione maggiori risorse e che sussistessero disponibilità finanziarie differenti, benché la presenza di risorse disponibili, e quindi la loro misura, costituisse “parte integrante del fatto costitutivo del diritto fatto valere. PA E poiché ha operato per un mese solo a luglio 2001, non superando nei restanti 9 giorni di incarico
(2 a giugno e 7 ad agosto) la frazione di mese necessaria per maturare la retribuzione stabilita, sussiste, pertanto, un credito in suo favore pari a 206,58 € a tale titolo, che è riferibile esclusivamente al comune di CP_1
Quanto, infine alla tredicesima mensilità, va precisato che il consulente nominato d'ufficio dal giudice di primo grado, il dott. , che aveva inizialmente ritenuto insussistente una differenza a Persona_3 tale titolo, in esito ai chiarimenti richiestigli, aveva invece ritenuto sussistente una differenza di 44,77 €, scaturita da una più adeguata valutazione dell'ultima retribuzione utile, quella di ottobre 2001, come secondo i criteri spiegati alla pagina 4 dell'elaborato integrativo depositato, senza contestazione alcuna da parte dell'amministrazione resistente, che si è limitata a sostenere di avere erogato correttamente tutte le retribuzioni spettanti, nonostante il dettagliato conteggio allegato dal CTU e le esaustive spiegazioni dal medesimo offerte.
18 PA Deve perciò ritenersi che a spetti, quale differenza residua a titolo di mensilità aggiuntiva, per il periodo da gennaio 2001 al 7 ottobre 2001, l'importo complessivo di 44,77 €.
Sulla scorta di tali premesse, ha quindi complessivamente maturato nei confronti del PAte_1
Comune di per i titoli sopra evidenziati, e cioè diritti di rogito, retribuzione di posizione CP_1
e differenze sulla tredicesima mensilità già percepita, di cui diritti di rogito e retribuzione di posizione a tale comune in via esclusiva riferibili, un credito complessivo di 1.681,81 €, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio al netto delle sole ritenute previdenziali e assistenziali, come dal medesimo precisato alla pagina 7 dell'elaborato peritale.
Si tratta di un credito che non può essere compensato con gli importi di 2.087.544 lire, pari a 1.078,12 PA euro, che il comune di ha asserito di avere corrisposto in eccedenza a , che mai CP_1 avrebbe attestato gli spostamenti o le distanze effettivamente percorse, restando quindi debitore verso il comune resistente di quanto anticipatogli e indebitamente percepito.
ha, infatti, prodotto in causa i cartellini di presenza presso il per il PAte_1 Controparte_3 periodo che va da settembre 2000 a ottobre 2001 (doc. 3 allegato nel giudizio di primo grado), che attestano chiaramente che i rimborsi ottenuti, a titolo di anticipazione, dal nel Controparte_1 periodo da settembre 2000 ad aprile 2001, come indicati nella nota prot. n. 4441 del 20/10/2001, a firma del responsabile del servizio finanziario, erano stati correttamente corrisposti, ed infatti la difesa resistente si è limitata in merito ad una generica contestazione, senza cioè prendere una specifica posizione su quanto attestato dai cartellini prodotti, affermando esclusivamente – e genericamente - che si trattava di documenti insufficienti a dare conto della fondatezza della domanda in proposito formulata.
Per tali ragioni non può essere, quindi, accolta, l'eccezione di compensazione formulata dal
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CP_1
Va, infine, esaminata la posizione del , chiamato in causa dal primo giudice perché Controparte_3 il ha chiesto di essere dal medesimo manlevato da eventuali condanne nella Controparte_1 percentuale stabilita dall'art. 6 della convenzione per il servizio di segreteria associato intercorso tra i due comuni, secondo cui tutte le spese fisse concernenti il servizio, e quindi anche la retribuzione spettante al segretario comunale (ed il congedo ordinario da ripartirsi secondo i giorni di effettiva presenza ai sensi dell'art. 5), avrebbero dovuto essere ripartite al 50% tra ciascuno dei due comuni.
Tale posizione rileva, peraltro, solo con riferimento all'unico credito che può dirsi maturato anche nei confronti del Comune di , quello di 44,77 euro per differenze sulla tredicesima mensilità erogata CP_3 nel 2001, essendo gli altri due crediti riconosciuti, quello a titolo di retribuzione di posizione e quello per diritti di rogito, riferibili in via esclusiva ad atti ed attività svolte nell'esclusivo interesse del Comune di ed esclusi perciò dalla convenzione. CP_1
La convenzione, infatti, all'art. 6, ha escluso dal riparto “i casi espressamente previsti nell'articolo precedente che verranno imputati separatamente ai Comuni interessati”, dovendosi escludere in particolare che i diritti
19 dei rogiti operati nell'esclusivo interesse del o la retribuzione per la posizione Controparte_1 ricoperta nel suo Ufficio Tecnico potessero rientrare tra le spese fisse concernenti il servizio gestito in convenzione.
Ciò premesso, in conformità alla convenzione esistente fino al 7 ottobre 2001 tra i due comuni, il
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è quindi tenuto a manlevare il che ha comunque l'onere di CP_3 Controparte_1 PA anticiparlo, dal solo importo di 22,385 €, pari al 50% dei 44,77 euro ancora dovuti a a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità.
Conclusivamente, pertanto, sulla scorta di tali complessive considerazioni, la domanda proposta da davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso del 7 PAte_1 maggio 2007, va parzialmente accolta con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di 1.681,81 €, per i titoli già sopra evidenziati, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre il deve essere condannato a Controparte_3 rifondere al l'importo di 22,385 €, pari al 50% dell'importo di 44,77 dovuto a Controparte_1 titolo di differenze sulla tredicesima mensilità maturata fino al 7 ottobre 2001, in costanza di convenzione.
A tali importi netti vanno, peraltro, aggiunti gli accessori di legge (sul calcolo degli accessori da riferirsi agli importi netti si veda Cass., Sez. Lav., n. 5744 del 4 marzo 2024), in merito ai quali non vi è motivo di non applicare il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza ed applicabile anche ai crediti risarcitori, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di , “trattandosi di una PAte_1 regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi” (così Cass. n. 13624 del 2 luglio 2020). PA Spetta perciò a , sul credito netto riconosciutogli (1.681,81 euro), la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Quanto alle spese dei diversi gradi del giudizio, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per compensarle per due terzi tra ed il per tutti le fasi, tenendo conto PAte_1 Controparte_1 del solo parziale accoglimento della domanda in origine proposta da e del credito PAte_1 effettivamente accertato, del rigetto dell'eccezione di compensazione formulata dal
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e comunque del complessivo esito della lite. CP_1
La parte residua, liquidata come da dispositivo per tutti i gradi del giudizio, deve essere posta a carico del siccome comunque soccombente, che è tenuto alla relativa rifusione in Controparte_1 favore di , mentre in ragione dell'esiguità della somma che il , peraltro PAte_1 Controparte_3 rimasto fin dal primo grado contumace, è tenuto a rifondere al anche tenuto Controparte_1
20 conto del complessivo esito della lite, possono ravvisarsi gravi ed eccezionali motivi per compensare per intero le spese del giudizio nei suoi confronti.
Appare, quindi, opportuno liquidare le stesse, ai sensi del D.M. 55 del 2014 (con le successive modifiche), tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore fino a 5.200,00 euro, che è il valore effettivamente accertato della controversia, riferendosi alla tabella per le cause di lavoro con fase istruttoria, che di fatto si è svolta, quanto al giudizio di primo grado;
alla tabella per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, quanto al giudizio di secondo grado e al giudizio di rinvio, che si sono svolti davanti a questa Corte, senza fase istruttoria;
alla tabella per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione quanto al giudizio di legittimità, considerando per ciascuna tabella i valori medi, dai quali non vi è motivo di discostarsi in ragione dei diversi temi discussi e della loro complessità in fatto ed in diritto.
A tutte le spese vanno poi aggiunti sia il 15% per spese forfettarie che gli accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso proposto da in data 7 maggio 2007 davanti al Tribunale di PAte_1
Oristano, in funzione di giudice del lavoro e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo complessivo di 1.681,81 €, per i titoli di cui in parte motiva, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, oltre maggior importo tra interessi e rivalutazione come per legge, dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
condanna il a manlevare il dal pagamento dell'importo Controparte_3 Controparte_1 di 22,385 euro, pari al 50% dell'importo di 44,77 euro dovuto a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità maturata da gennaio a ottobre 2001; rigetta l'eccezione di compensazione formulata dal Controparte_1 dichiara compensate per due terzi tra ed il le spese di tutti i gradi PAte_1 Controparte_1 del giudizio e condanna il alla rifusione della parte residua in suo favore, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 876,00 per il giudizio di primo grado, euro 641,00 per il giudizio di secondo grado, euro 625,00 per il giudizio di cassazione, ed euro 641,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Compensa per intero tra le parti le spese nei confronti del . Controparte_3
Cagliari, 30 settembre 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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