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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2310/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12/12/2022, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. SERENA MARCO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro c.f. , con l'avv. DE BENETTI ANDREA;
Controparte_1 C.F._2
appellato
Oggetto: “Mediazione”; appello avverso la sentenza n.1170/2022 del 04.11.2022 del Tribunale
di Treviso.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1 preliminarmente, dichiarare l'appello incidentale proposto dai sig.ri P_
inammissibile perché tardivo;
[...] Parte_2
- ancora preliminarmente, dichiarare l'appello incidentale inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc;
- nel merito, rigettare l'appello incidentale perché infondato in fatto e diritto;
- ancora nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1770/2022 pubblicata il 04.11.22 del
Tribunale di Treviso, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito: rigettate siccome infondate, malposte e comunque errate le eccezioni e le domande formulate da parte convenuta, accertata l'attività professionale di mediazione svolta dal sig. titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
prodromica alla compravendita conclusasi tra il sig. ed i sig.ri Controparte_2
e in data 03.06.2020, dichiarare i sig.ri Controparte_1 Parte_2
e obbligati, in solido, al pagamento del relativo Controparte_1 Parte_2
compenso e, per l'effetto, condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma di €. 5.124,00 o a quella diversa ritenuta di Giustizia,
anche maggiore o minore, secondo gli Usi locali, come da Raccolta della CCIAA
di Treviso.
2 In ogni caso: condannare i sig.ri e ex art. 96 cpc al pagamento P_ Pt_2
dell'ulteriore somma di €. 5.000,00 o quella diversa anche maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave.
ancora, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali (oltre accessori di legge RF, IVA e CPA) dei due gradi di Giudizio.
per parte appellata:
Nel merito, in via principale:
- per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente l'appello promosso;
Nel merito, in tesi di subordine: per le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento della impresa individuale in persona Parte_1
del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che, ex art. 1460 c.c., nessuna somma è dovuta a titolo di provvigione dai sigg.ri e alla impresa Controparte_1 Parte_2
individuale in persona del suo titolare firmatario, e, per l'effetto, Parte_1
rigettare integralmente le domande da quest'ultima formulate nei confronti degli odierni esponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in tesi di ulteriore subordine: per le causali indicate in narrativa e accertato e dichiarato l'inadempimento della impresa individuale , Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti,
3 procedere all'esatta quantificazione del compenso dovuto dai sigg.ri
[...]
e , tra loro in solido, alla impresa individuale P_ Parte_2 Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, a titolo di provvigione per l'attività di
[...]
mediazione svolta, secondo il criterio dell'equità di cui all'art. 1755, co. 2, c.c. e,
in ogni caso, in misura non superiore a quella prevista dagli usi locali di cui alla allegata Raccolta predisposta e pubblicata dalla CCIAA di Treviso.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché, per le causali indicate in narrativa, con condanna della impresa individuale Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c.,
[...]
il tutto anche con riferimento al presente grado di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa individuale Parte_1
– che svolge professionalmente attività di mediazione immobiliare - conveniva in giudizio , e al fine di Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
ottenere il pagamento delle due fatture emesse per l'importo di € 5.124 ciascuna,
in ragione dell'attività di mediazione svolta.
Dopo la notificazione dell'atto di citazione il (proprietario-venditore) P_
concludeva un accordo transattivo con il per effetto del quale gli Pt_1
corrispondeva la predetta somma (vedasi scrittura privata dd. 30.11.2020 agli atti
4 di causa), quindi, per effetto dell'intervenuto pagamento, il rinunciava Pt_1
agli atti del giudizio nei confronti del . P_
Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano l'incompetenza P_ Pt_2
per valore del giudice adìto, nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree,
asserendo che nessuna attività di mediazione era stata prestata dal e in Pt_1
via subordinata sollevavano l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Radicatasi così la lite, il giudice concedeva alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e ammetteva le prove testimoniali richieste.
Assunte le prove e dichiarata esaurita l'attività istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti, con sentenza n.
1770/2022 emessa nel procedimento RG 6353/2020 e pubblicata il 04.11.2022, il
Tribunale di Treviso così decideva:
“Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda attorea nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_2
5 - condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese
processuali che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre
anticipazioni, 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.”
Sosteneva il giudice di prime cure che l'attore non aveva offerto la prova dell'incarico e dello svolgimento dell'attività di mediazione;
che non era stata provata la circostanza in cui sarebbe avvenuto il conferimento dell'incarico, in quale luogo ciò sarebbe accaduto, non essendo stato allegato alcun foglio di visita attestante che i convenuti avevano visitato l'immobile con l'intermediazione dell'attore, né sarebbe stato concordato il compenso per la mediazione.
Evidenziava il Tribunale che dalla documentazione dimessa dai convenuti emergeva che l'incarico era stato dato a (padre dell'attore) già SO
nel 2019 e che erano stati accompagnati nella visita dell'immobile solo dal medesimo.
Inoltre la proposta di acquisto da parte di e era stata formulata P_ Pt_2
in data 20.02.2020 innanzi a , il quale aveva apposto la firma in SO
corrispondenza del timbro agenzia immobiliare, aveva firmato per ricevuta copia dell'assegno di euro 20.000,00, rilasciato dai promittenti acquirenti a titolo di caparra, tenendolo a garanzia, riservandosi di corrisponderlo a parte venditrice allorquando avrebbe comunicato l'eventuale accettazione ai proponenti.
6 Secondo il Tribunale nessun rilievo si poteva attribuire alla circostanza che i predetti fatti si fossero verificati presso la sede dell'agenzia attrice, in quanto non era stata offerta la prova da parte del che la conclusione dell'affare fosse Pt_1
da porsi in relazione causale con la sua opera;
né tale incarico era desumibile dal documento redatto su carta intestata dell'agenzia recante il consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dalla e dal e per ricevuta da P_ P_
, in quanto tale documento non conteneva alcun incarico di Parte_1
mediazione.
Concludeva il Tribunale rigettando la domanda attorea nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti per non essere stata offerta la prova dei danni richiesti.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 1770/2022 pubblicata il 04.11.22 del Tribunale di Treviso, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel merito: rigettate
siccome infondate, malposte e comunque errate le eccezioni e le domande
formulate da parte convenuta, accertata l'attività professionale di mediazione
svolta dal sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, prodromica Parte_1
7 alla compravendita conclusasi tra il sig. ed i sig.ri Controparte_2 P_
e in data 03.06.2020, dichiarare i sig.ri
[...] Parte_2 Controparte_1
e obbligati, in solido, al pagamento del relativo compenso e, per Parte_2
l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento Controparte_1 Parte_2
della somma di €. 5.124,00 o a quella diversa ritenuta di Giustizia, anche
maggiore o minore, secondo gli Usi locali, come da Raccolta della CCIAA di
Treviso.
In ogni caso: condannare i sig.ri e ex art. 96 cpc al pagamento P_ Pt_2
dell'ulteriore somma di €. 5.000,00 o quella diversa anche maggiore o minore,
che sarà ritenuta di Giustizia, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa
grave. Con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori di legge (RF 15%, IVA
e CPA). In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del
presente giudizio”.
Si costituivano nel giudizio di appello e i quali Controparte_1 Parte_2
concludevano come segue:“per i motivi di cui in narrativa, rigettare
integralmente l'appello promosso;
per i motivi di cui in narrativa e in parziale
riforma della sentenza di prime cure, accogliere l'appello incidentale,
condannando l'impresa individuale , in persona del suo titolare Parte_1
8 firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c., anche relativamente al giudizio
di primo grado.
Nel merito, in tesi di subordine: per le causali indicate in narrativa, accertare e
dichiarare l'inadempimento della impresa individuale , in persona Parte_1
del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che, ex art. 1460 c.c., nessuna somma è dovuta a titolo di
provvigione dai sigg.ri e alla impresa Controparte_1 Parte_2
individuale , in persona del suo titolare firmatario, e, per l'effetto, Parte_1
rigettare integralmente le domande da quest'ultima formulate nei confronti degli
odierni esponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in tesi di ulteriore subordine: per le causali indicate in narrativa e
accertato e dichiarato l'inadempimento della impresa individuale , Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti,
procedere all'esatta quantificazione del compenso dovuto dai sigg.ri
[...]
e , tra loro in solido, alla impresa individuale P_ Parte_2 Parte_1
, in persona del suo titolare firmatario, a titolo di provvigione per l'attività
[...]
di mediazione svolta, secondo il criterio dell'equità di cui all'art. 1755, co. 2, c.c.
e, in ogni caso, in misura non superiore a quella prevista dagli usi locali di cui
alla allegata Raccolta predisposta e pubblicata dalla CCIAA di Treviso.
9 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché, per
le causali indicate in narrativa, con condanna della impresa individuale Parte_1
, in persona del suo titolare firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c.,
[...]
il tutto anche con riferimento al presente grado di appello”.
Con note scritte autorizzate parte appellante eccepiva in via preliminare la tardività
ex art. 343 c.p.c. (nella versione vigente ante Riforma Cartabia) ed inammissibilità per violazione del precetto di cui all'art. 342 c.p.c, dell'appello incidentale.
Quindi l'appellata rinunciava in sede di comparsa conclusionale all'appello incidentale avente ad oggetto la condanna ex art. 96 primo e o terzo comma c.p.c.,
che, invece, confermava, in relazione al giudizio d'appello e concludeva nei termini suepigrafati.
*******
Va preliminarmente dato atto che l'appellante ha rinunciato all'appello incidentale proposto, avente ad oggetto la domanda di condanna ex art. 96 commi 1 e/o 3
c.p.c., riconoscendone la tardività, tuttavia insiste sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c. in relazione al presente grado di giudizio.
10 Deduce parte appellata a sostegno della domanda che il contegno serbato da controparte sia in fase stragiudiziale, sia nel giudizio di primo grado, avrebbe ingiustamente leso la sua immagine, il decoro, l'onore e la reputazione.
La domanda sul punto va respinta posto che la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. può essere pronunciata solo se la parte che lo chiede abbia fornito la prova sia dell'elemento soggettivo, sia della concreta ed effettiva esistenza di un danno conseguente alla condotta dell'avversario non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso;
né peraltro sono ravvisabili i presupposti per configurare la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria dovendosi evidenziare che l'asserita lesione dell'onore, del decoro e della reputazione potrebbero trovare tutela attraverso lo strumento di cui all'art. 89 c.p.c. ma non quello della condanna ex art. 96 c.p.c.
Nel merito l'appello va respinto per le ragioni di seguito evidenziate.
Il mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c., ha diritto alla provvigione da ciascuna della parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, intendendosi per affare la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.,
ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del
11 risultato utile del negozio programmato(Cass.
Ordinanza n. 28879 del 05/10/2022) e perché sorga il diritto alla provvigione non sono sufficienti l'esistenza del rapporto di mediazione e l'obbiettiva conclusione dell'affare ma anche che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta dal mediatore e che la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Cass. ord. 02.08.2001 n.
10606).
Ciò premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente atteso che essi vertono intorno alla asserita erronea valutazione del materiale probatorio acquisito da parte del giudice di primo grado e al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del in ordine alla sussistenza dell'incarico e allo Pt_1
svolgimento dell'attività di mediazione.
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure, erroneamente applicando gli artt. 1754 e ss. c.c., avrebbe ritenuto non assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato di aver “messo in relazione” le parti nella conclusione dell'affare avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito a PO
TO (TV) e descritto in atti;
non avendo provato in quale circostanza la parte convenuta le avrebbe conferito l'incarico, in quale data e in quale luogo ciò
12 sarebbe avvenuto, non allegando, a titolo esemplificativo, alcun foglio di visita che potesse attestare “non solo che i convenuti avevano visitato l'immobile grazie al suo operato ma anche l'impegno degli stessi di riconoscere all'agente il suo compenso economico, se l'affare fosse dovuto andare in porto e in che misura”.
Sostiene che il rapporto di mediazione risulterebbe per tabulas dalla proposta di acquisto immobiliare formulata dai promittenti acquirenti, odierni appellati, in cui si dà atto che la promessa irrevocabile di acquisto viene presentata “tramite
l'agenzia di mediazione immobiliare con sede a PO TO Parte_1
(TV), Via Cicogna n. 14” nonché dal modulo relativo al “consenso al trattamento dei dati personali” e dalla scrittura privata intercorsa con parte venditrice
( ) di data 30.11.2020 da cui risulterebbe il riconoscimento dell'attività P_
di mediazione svolta dal . Pt_1
Orbene, la proposta irrevocabile di acquisto immobiliare (doc. 3 fasc. I grado) ,
sottoscritta da in cui promette di acquistare l'immobile sito a Controparte_1
Povegliano (TV) per il tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare Parte_1
e accettata dal promittente venditore, non dimostra che l'appellante abbia
[...]
concretamente svolto attività di intermediazione in favore degli appellanti, vieppiù
considerato che tale proposta è stata sottoscritta, nella parte dedicata all'agenzia,
da (padre di ). SO Parte_1
13 Né è decisivo che tale documento, unitamente a quello relativo al consenso al trattamento dei dati personali, siano stati perfezionati presso la sede dell'agenzia perché ciò non prova la personale attività svolta da nella messa in Parte_1
relazione delle parti nella conclusione del contratto.
Né è dato far discendere lo svolgimento dell'attività di mediazione dalla sottoscrizione del modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali atteso che esso nulla prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione da parte dell'appellante, dimostrando esclusivamente che gli appellati hanno dato il consenso al trattamento dei dati personali “per l'inserimento nelle anagrafiche dei gestionali aziendali”.
Quanto all'accordo raggiunto dal promittente venditore con e Parte_1
cristallizzato nella scrittura privata del 30.11.2020 in cui il riconosce che P_
il ha svolto l'attività di mediazione, provvedendo al pagamento delle sue Pt_1
competenze, mentre il rinuncia agli atti della controversia pendente Pt_1
dinanzi al Tribunale di Treviso;
è circostanza non dirimente nel presente contenzioso, trattandosi di accordo non opponibile agli odierni appellanti a cui gli stessi sono rimasti estranei.
Va altresì precisato che il (promittente venditore) audìto come teste ha P_
dichiarato “non ho dato alcun incarico al mediatore così come a nessuna Pt_1
14 agenzia, poi però alla fine della vicenda ho ritenuto opportuno corrispondere
qualcosa al avendo firmato quel documento, siamo arrivati a un Parte_1
accordo transattivo con il signor ”(vedasi verbale udienza Parte_1
20.10.2021, teste , fascicolo primo grado), circostanza Controparte_2
confermata nel contratto di compravendita , ove dichiara “l'assenza di qualunque
pattuizione afferente attività di mediazione e compenso conseguente”.
Peraltro neppure decisive appaiono le deduzioni circa il conferimento di un incarico di mediazione da parte di e a , P_ Pt_2 SO
trattandosi di questione estranea alla materia del contendere, finalizzata a verificare se, nel concreto, un'attività di mediazione da parte di sia Parte_1
stata svolta in relazione all'affare in questione.
Deduce l'appellante con il secondo motivo di appello che avrebbe errato il giudice di prime cure nel non ritenere assolto l'onere probatorio posto a suo carico in ordine alla sussistenza dell'incarico e allo svolgimento dell'attività di mediazione.
Sostiene l'appellante che la messa in relazione degli appellati con il P_
sarebbe avvenuta per effetto della sua attività di mediazione, tuttavia non fornisce prova di siffatta attività; risultando invece dimostrato che la proposta di acquisto di data 20.02.2020 è stata formulata dinanzi a , il quale ha SO
apposto la sua firma in corrispondenza del timbro dell'agenzia immobiliare e ha
15 sottoscritto a titolo di ricevuta l'assegno di euro 20.000,00 rilasciato a titolo di caparra dai promittenti acquirenti.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.10.2021 da
[...]
, dipendente comunale, che riferisce di un accesso presso il Comune da Tes_1
parte del unitamente (sul punto la teste non sa ricordare con certezza) al Pt_1
e di quanto riferito dal teste (vicino di casa del ) che Pt_2 Tes_2 P_
ricorda di una visita presso la propria abitazione da parte del e del Pt_1 Pt_2
nell'ambito della quale gli sarebbe stato richiesto di poter derogare dai confini tra le proprietà; va osservato che tali attività non hanno apportato un contributo causalmente efficiente alla conclusione del contratto, il quale, in tale fase, già si era perfezionato.
Diversamente era onere dell'appellante offrire la prova di aver concretamente svolto l'attività di mediazione e tale prova poteva essere agevolmente offerta con la produzione del contratto di mediazione o quanto meno offrendo la prova delle condizioni contrattuali ivi previste, anche in punto compenso (sul quale nessuna rilevanza può essere attribuita al doc. 5 prodotto dall'appellante, trattandosi di una mera lettera mail di sollecito al pagamento della provvigione, di formazione unilaterale) nonché attraverso la prova delle attività svolte per mettere in relazione le parti e favorire la conclusione dell'affare (p.es visite presso l'immobile, essendo
16 invece risultato dall'istruttoria espletata in primo grado che in tutte le visite all'immobile gli appellati sono stati accompagnati da ) di cui, SO
invece, non vi è alcuna prova, se non nei termini di cui hanno riferito i testi suindicati, che riferiscono di attività posteriore alla conclusione dell'accordo.
Sul punto va osservato che nessuna norma impone al mediatore di redigere “fogli di visita” o report che documentino le visite, tuttavia, tuttavia, tali documenti potevano offrire un utile contributo in termini probatori.
Va ulteriormente soggiunto che le stesse parti nell'atto di compravendita davano atto che la vendita si era conclusa con l'intermediazione di SO
(vedasi atto di compravendita in fascicolo di primo grado).
Inoltre, appaiono prive di pregio le deduzioni svolte dall'appellante circa le presunte dichiarazioni confessorie contenute nella memoria ex art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c. dalle quali si desumerebbe il conferimento dell'incarico di intermediazione a da parte di e Parte_1 P_ Pt_2
A ben vedere nel citato atto difensivo si legge: “Si ribadisce, in ogni caso, che, nel
caso che ci occupa, l'attività astrattamente riconducibile a quella di mediazione
è stata svolta solo ed esclusivamente da ”; è evidente che da SO
tale deduzione non è dato inferire alcuna ammissione da parte degli odierni appellati.
17 In sostanza, ciò che è emerso dal compendio istruttorio acquisito è che fu _1
a segnalare l'immobile in oggetto agli appellanti già nel 2019
[...]
(circostanza non contestata), che li accompagnò nelle visite (così i testi _1
, e l'Arch. , che ricevette la proposta
[...] Controparte_2 Testimone_3
d'acquisto e l'assegno versato a titolo di caparra.
Va, infine, respinta l'istanza di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi di controparte svolta da parte appellante atteso che le espressioni censurate non risultano eccedenti le esigenze difensive né risultano collegabili al mero intento di offendere l'avversario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza n.1770/2022 del Tribunale di
Treviso confermata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a
18 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto della rinuncia all'appello incidentale da parte dell'appellata;
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1770/2022 del Tribunale di Treviso;
3. condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, 31 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2310/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12/12/2022, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. SERENA MARCO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro c.f. , con l'avv. DE BENETTI ANDREA;
Controparte_1 C.F._2
appellato
Oggetto: “Mediazione”; appello avverso la sentenza n.1170/2022 del 04.11.2022 del Tribunale
di Treviso.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1 preliminarmente, dichiarare l'appello incidentale proposto dai sig.ri P_
inammissibile perché tardivo;
[...] Parte_2
- ancora preliminarmente, dichiarare l'appello incidentale inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc;
- nel merito, rigettare l'appello incidentale perché infondato in fatto e diritto;
- ancora nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1770/2022 pubblicata il 04.11.22 del
Tribunale di Treviso, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito: rigettate siccome infondate, malposte e comunque errate le eccezioni e le domande formulate da parte convenuta, accertata l'attività professionale di mediazione svolta dal sig. titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
prodromica alla compravendita conclusasi tra il sig. ed i sig.ri Controparte_2
e in data 03.06.2020, dichiarare i sig.ri Controparte_1 Parte_2
e obbligati, in solido, al pagamento del relativo Controparte_1 Parte_2
compenso e, per l'effetto, condannare i sig.ri e Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma di €. 5.124,00 o a quella diversa ritenuta di Giustizia,
anche maggiore o minore, secondo gli Usi locali, come da Raccolta della CCIAA
di Treviso.
2 In ogni caso: condannare i sig.ri e ex art. 96 cpc al pagamento P_ Pt_2
dell'ulteriore somma di €. 5.000,00 o quella diversa anche maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave.
ancora, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali (oltre accessori di legge RF, IVA e CPA) dei due gradi di Giudizio.
per parte appellata:
Nel merito, in via principale:
- per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente l'appello promosso;
Nel merito, in tesi di subordine: per le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento della impresa individuale in persona Parte_1
del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che, ex art. 1460 c.c., nessuna somma è dovuta a titolo di provvigione dai sigg.ri e alla impresa Controparte_1 Parte_2
individuale in persona del suo titolare firmatario, e, per l'effetto, Parte_1
rigettare integralmente le domande da quest'ultima formulate nei confronti degli odierni esponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in tesi di ulteriore subordine: per le causali indicate in narrativa e accertato e dichiarato l'inadempimento della impresa individuale , Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti,
3 procedere all'esatta quantificazione del compenso dovuto dai sigg.ri
[...]
e , tra loro in solido, alla impresa individuale P_ Parte_2 Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, a titolo di provvigione per l'attività di
[...]
mediazione svolta, secondo il criterio dell'equità di cui all'art. 1755, co. 2, c.c. e,
in ogni caso, in misura non superiore a quella prevista dagli usi locali di cui alla allegata Raccolta predisposta e pubblicata dalla CCIAA di Treviso.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché, per le causali indicate in narrativa, con condanna della impresa individuale Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c.,
[...]
il tutto anche con riferimento al presente grado di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa individuale Parte_1
– che svolge professionalmente attività di mediazione immobiliare - conveniva in giudizio , e al fine di Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
ottenere il pagamento delle due fatture emesse per l'importo di € 5.124 ciascuna,
in ragione dell'attività di mediazione svolta.
Dopo la notificazione dell'atto di citazione il (proprietario-venditore) P_
concludeva un accordo transattivo con il per effetto del quale gli Pt_1
corrispondeva la predetta somma (vedasi scrittura privata dd. 30.11.2020 agli atti
4 di causa), quindi, per effetto dell'intervenuto pagamento, il rinunciava Pt_1
agli atti del giudizio nei confronti del . P_
Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano l'incompetenza P_ Pt_2
per valore del giudice adìto, nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree,
asserendo che nessuna attività di mediazione era stata prestata dal e in Pt_1
via subordinata sollevavano l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Radicatasi così la lite, il giudice concedeva alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e ammetteva le prove testimoniali richieste.
Assunte le prove e dichiarata esaurita l'attività istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti, con sentenza n.
1770/2022 emessa nel procedimento RG 6353/2020 e pubblicata il 04.11.2022, il
Tribunale di Treviso così decideva:
“Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda attorea nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_2
5 - condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese
processuali che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre
anticipazioni, 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.”
Sosteneva il giudice di prime cure che l'attore non aveva offerto la prova dell'incarico e dello svolgimento dell'attività di mediazione;
che non era stata provata la circostanza in cui sarebbe avvenuto il conferimento dell'incarico, in quale luogo ciò sarebbe accaduto, non essendo stato allegato alcun foglio di visita attestante che i convenuti avevano visitato l'immobile con l'intermediazione dell'attore, né sarebbe stato concordato il compenso per la mediazione.
Evidenziava il Tribunale che dalla documentazione dimessa dai convenuti emergeva che l'incarico era stato dato a (padre dell'attore) già SO
nel 2019 e che erano stati accompagnati nella visita dell'immobile solo dal medesimo.
Inoltre la proposta di acquisto da parte di e era stata formulata P_ Pt_2
in data 20.02.2020 innanzi a , il quale aveva apposto la firma in SO
corrispondenza del timbro agenzia immobiliare, aveva firmato per ricevuta copia dell'assegno di euro 20.000,00, rilasciato dai promittenti acquirenti a titolo di caparra, tenendolo a garanzia, riservandosi di corrisponderlo a parte venditrice allorquando avrebbe comunicato l'eventuale accettazione ai proponenti.
6 Secondo il Tribunale nessun rilievo si poteva attribuire alla circostanza che i predetti fatti si fossero verificati presso la sede dell'agenzia attrice, in quanto non era stata offerta la prova da parte del che la conclusione dell'affare fosse Pt_1
da porsi in relazione causale con la sua opera;
né tale incarico era desumibile dal documento redatto su carta intestata dell'agenzia recante il consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dalla e dal e per ricevuta da P_ P_
, in quanto tale documento non conteneva alcun incarico di Parte_1
mediazione.
Concludeva il Tribunale rigettando la domanda attorea nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti per non essere stata offerta la prova dei danni richiesti.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 1770/2022 pubblicata il 04.11.22 del Tribunale di Treviso, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel merito: rigettate
siccome infondate, malposte e comunque errate le eccezioni e le domande
formulate da parte convenuta, accertata l'attività professionale di mediazione
svolta dal sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, prodromica Parte_1
7 alla compravendita conclusasi tra il sig. ed i sig.ri Controparte_2 P_
e in data 03.06.2020, dichiarare i sig.ri
[...] Parte_2 Controparte_1
e obbligati, in solido, al pagamento del relativo compenso e, per Parte_2
l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento Controparte_1 Parte_2
della somma di €. 5.124,00 o a quella diversa ritenuta di Giustizia, anche
maggiore o minore, secondo gli Usi locali, come da Raccolta della CCIAA di
Treviso.
In ogni caso: condannare i sig.ri e ex art. 96 cpc al pagamento P_ Pt_2
dell'ulteriore somma di €. 5.000,00 o quella diversa anche maggiore o minore,
che sarà ritenuta di Giustizia, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa
grave. Con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori di legge (RF 15%, IVA
e CPA). In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del
presente giudizio”.
Si costituivano nel giudizio di appello e i quali Controparte_1 Parte_2
concludevano come segue:“per i motivi di cui in narrativa, rigettare
integralmente l'appello promosso;
per i motivi di cui in narrativa e in parziale
riforma della sentenza di prime cure, accogliere l'appello incidentale,
condannando l'impresa individuale , in persona del suo titolare Parte_1
8 firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c., anche relativamente al giudizio
di primo grado.
Nel merito, in tesi di subordine: per le causali indicate in narrativa, accertare e
dichiarare l'inadempimento della impresa individuale , in persona Parte_1
del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che, ex art. 1460 c.c., nessuna somma è dovuta a titolo di
provvigione dai sigg.ri e alla impresa Controparte_1 Parte_2
individuale , in persona del suo titolare firmatario, e, per l'effetto, Parte_1
rigettare integralmente le domande da quest'ultima formulate nei confronti degli
odierni esponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in tesi di ulteriore subordine: per le causali indicate in narrativa e
accertato e dichiarato l'inadempimento della impresa individuale , Parte_1
in persona del suo titolare firmatario, alle obbligazioni sulla stessa gravanti,
procedere all'esatta quantificazione del compenso dovuto dai sigg.ri
[...]
e , tra loro in solido, alla impresa individuale P_ Parte_2 Parte_1
, in persona del suo titolare firmatario, a titolo di provvigione per l'attività
[...]
di mediazione svolta, secondo il criterio dell'equità di cui all'art. 1755, co. 2, c.c.
e, in ogni caso, in misura non superiore a quella prevista dagli usi locali di cui
alla allegata Raccolta predisposta e pubblicata dalla CCIAA di Treviso.
9 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché, per
le causali indicate in narrativa, con condanna della impresa individuale Parte_1
, in persona del suo titolare firmatario, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o 3, c.p.c.,
[...]
il tutto anche con riferimento al presente grado di appello”.
Con note scritte autorizzate parte appellante eccepiva in via preliminare la tardività
ex art. 343 c.p.c. (nella versione vigente ante Riforma Cartabia) ed inammissibilità per violazione del precetto di cui all'art. 342 c.p.c, dell'appello incidentale.
Quindi l'appellata rinunciava in sede di comparsa conclusionale all'appello incidentale avente ad oggetto la condanna ex art. 96 primo e o terzo comma c.p.c.,
che, invece, confermava, in relazione al giudizio d'appello e concludeva nei termini suepigrafati.
*******
Va preliminarmente dato atto che l'appellante ha rinunciato all'appello incidentale proposto, avente ad oggetto la domanda di condanna ex art. 96 commi 1 e/o 3
c.p.c., riconoscendone la tardività, tuttavia insiste sulla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c. in relazione al presente grado di giudizio.
10 Deduce parte appellata a sostegno della domanda che il contegno serbato da controparte sia in fase stragiudiziale, sia nel giudizio di primo grado, avrebbe ingiustamente leso la sua immagine, il decoro, l'onore e la reputazione.
La domanda sul punto va respinta posto che la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. può essere pronunciata solo se la parte che lo chiede abbia fornito la prova sia dell'elemento soggettivo, sia della concreta ed effettiva esistenza di un danno conseguente alla condotta dell'avversario non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso;
né peraltro sono ravvisabili i presupposti per configurare la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria dovendosi evidenziare che l'asserita lesione dell'onore, del decoro e della reputazione potrebbero trovare tutela attraverso lo strumento di cui all'art. 89 c.p.c. ma non quello della condanna ex art. 96 c.p.c.
Nel merito l'appello va respinto per le ragioni di seguito evidenziate.
Il mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c., ha diritto alla provvigione da ciascuna della parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, intendendosi per affare la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.,
ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del
11 risultato utile del negozio programmato(Cass.
Ordinanza n. 28879 del 05/10/2022) e perché sorga il diritto alla provvigione non sono sufficienti l'esistenza del rapporto di mediazione e l'obbiettiva conclusione dell'affare ma anche che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta dal mediatore e che la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Cass. ord. 02.08.2001 n.
10606).
Ciò premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente atteso che essi vertono intorno alla asserita erronea valutazione del materiale probatorio acquisito da parte del giudice di primo grado e al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del in ordine alla sussistenza dell'incarico e allo Pt_1
svolgimento dell'attività di mediazione.
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure, erroneamente applicando gli artt. 1754 e ss. c.c., avrebbe ritenuto non assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato di aver “messo in relazione” le parti nella conclusione dell'affare avente ad oggetto la compravendita dell'immobile sito a PO
TO (TV) e descritto in atti;
non avendo provato in quale circostanza la parte convenuta le avrebbe conferito l'incarico, in quale data e in quale luogo ciò
12 sarebbe avvenuto, non allegando, a titolo esemplificativo, alcun foglio di visita che potesse attestare “non solo che i convenuti avevano visitato l'immobile grazie al suo operato ma anche l'impegno degli stessi di riconoscere all'agente il suo compenso economico, se l'affare fosse dovuto andare in porto e in che misura”.
Sostiene che il rapporto di mediazione risulterebbe per tabulas dalla proposta di acquisto immobiliare formulata dai promittenti acquirenti, odierni appellati, in cui si dà atto che la promessa irrevocabile di acquisto viene presentata “tramite
l'agenzia di mediazione immobiliare con sede a PO TO Parte_1
(TV), Via Cicogna n. 14” nonché dal modulo relativo al “consenso al trattamento dei dati personali” e dalla scrittura privata intercorsa con parte venditrice
( ) di data 30.11.2020 da cui risulterebbe il riconoscimento dell'attività P_
di mediazione svolta dal . Pt_1
Orbene, la proposta irrevocabile di acquisto immobiliare (doc. 3 fasc. I grado) ,
sottoscritta da in cui promette di acquistare l'immobile sito a Controparte_1
Povegliano (TV) per il tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare Parte_1
e accettata dal promittente venditore, non dimostra che l'appellante abbia
[...]
concretamente svolto attività di intermediazione in favore degli appellanti, vieppiù
considerato che tale proposta è stata sottoscritta, nella parte dedicata all'agenzia,
da (padre di ). SO Parte_1
13 Né è decisivo che tale documento, unitamente a quello relativo al consenso al trattamento dei dati personali, siano stati perfezionati presso la sede dell'agenzia perché ciò non prova la personale attività svolta da nella messa in Parte_1
relazione delle parti nella conclusione del contratto.
Né è dato far discendere lo svolgimento dell'attività di mediazione dalla sottoscrizione del modulo relativo al consenso al trattamento dei dati personali atteso che esso nulla prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione da parte dell'appellante, dimostrando esclusivamente che gli appellati hanno dato il consenso al trattamento dei dati personali “per l'inserimento nelle anagrafiche dei gestionali aziendali”.
Quanto all'accordo raggiunto dal promittente venditore con e Parte_1
cristallizzato nella scrittura privata del 30.11.2020 in cui il riconosce che P_
il ha svolto l'attività di mediazione, provvedendo al pagamento delle sue Pt_1
competenze, mentre il rinuncia agli atti della controversia pendente Pt_1
dinanzi al Tribunale di Treviso;
è circostanza non dirimente nel presente contenzioso, trattandosi di accordo non opponibile agli odierni appellanti a cui gli stessi sono rimasti estranei.
Va altresì precisato che il (promittente venditore) audìto come teste ha P_
dichiarato “non ho dato alcun incarico al mediatore così come a nessuna Pt_1
14 agenzia, poi però alla fine della vicenda ho ritenuto opportuno corrispondere
qualcosa al avendo firmato quel documento, siamo arrivati a un Parte_1
accordo transattivo con il signor ”(vedasi verbale udienza Parte_1
20.10.2021, teste , fascicolo primo grado), circostanza Controparte_2
confermata nel contratto di compravendita , ove dichiara “l'assenza di qualunque
pattuizione afferente attività di mediazione e compenso conseguente”.
Peraltro neppure decisive appaiono le deduzioni circa il conferimento di un incarico di mediazione da parte di e a , P_ Pt_2 SO
trattandosi di questione estranea alla materia del contendere, finalizzata a verificare se, nel concreto, un'attività di mediazione da parte di sia Parte_1
stata svolta in relazione all'affare in questione.
Deduce l'appellante con il secondo motivo di appello che avrebbe errato il giudice di prime cure nel non ritenere assolto l'onere probatorio posto a suo carico in ordine alla sussistenza dell'incarico e allo svolgimento dell'attività di mediazione.
Sostiene l'appellante che la messa in relazione degli appellati con il P_
sarebbe avvenuta per effetto della sua attività di mediazione, tuttavia non fornisce prova di siffatta attività; risultando invece dimostrato che la proposta di acquisto di data 20.02.2020 è stata formulata dinanzi a , il quale ha SO
apposto la sua firma in corrispondenza del timbro dell'agenzia immobiliare e ha
15 sottoscritto a titolo di ricevuta l'assegno di euro 20.000,00 rilasciato a titolo di caparra dai promittenti acquirenti.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.10.2021 da
[...]
, dipendente comunale, che riferisce di un accesso presso il Comune da Tes_1
parte del unitamente (sul punto la teste non sa ricordare con certezza) al Pt_1
e di quanto riferito dal teste (vicino di casa del ) che Pt_2 Tes_2 P_
ricorda di una visita presso la propria abitazione da parte del e del Pt_1 Pt_2
nell'ambito della quale gli sarebbe stato richiesto di poter derogare dai confini tra le proprietà; va osservato che tali attività non hanno apportato un contributo causalmente efficiente alla conclusione del contratto, il quale, in tale fase, già si era perfezionato.
Diversamente era onere dell'appellante offrire la prova di aver concretamente svolto l'attività di mediazione e tale prova poteva essere agevolmente offerta con la produzione del contratto di mediazione o quanto meno offrendo la prova delle condizioni contrattuali ivi previste, anche in punto compenso (sul quale nessuna rilevanza può essere attribuita al doc. 5 prodotto dall'appellante, trattandosi di una mera lettera mail di sollecito al pagamento della provvigione, di formazione unilaterale) nonché attraverso la prova delle attività svolte per mettere in relazione le parti e favorire la conclusione dell'affare (p.es visite presso l'immobile, essendo
16 invece risultato dall'istruttoria espletata in primo grado che in tutte le visite all'immobile gli appellati sono stati accompagnati da ) di cui, SO
invece, non vi è alcuna prova, se non nei termini di cui hanno riferito i testi suindicati, che riferiscono di attività posteriore alla conclusione dell'accordo.
Sul punto va osservato che nessuna norma impone al mediatore di redigere “fogli di visita” o report che documentino le visite, tuttavia, tuttavia, tali documenti potevano offrire un utile contributo in termini probatori.
Va ulteriormente soggiunto che le stesse parti nell'atto di compravendita davano atto che la vendita si era conclusa con l'intermediazione di SO
(vedasi atto di compravendita in fascicolo di primo grado).
Inoltre, appaiono prive di pregio le deduzioni svolte dall'appellante circa le presunte dichiarazioni confessorie contenute nella memoria ex art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c. dalle quali si desumerebbe il conferimento dell'incarico di intermediazione a da parte di e Parte_1 P_ Pt_2
A ben vedere nel citato atto difensivo si legge: “Si ribadisce, in ogni caso, che, nel
caso che ci occupa, l'attività astrattamente riconducibile a quella di mediazione
è stata svolta solo ed esclusivamente da ”; è evidente che da SO
tale deduzione non è dato inferire alcuna ammissione da parte degli odierni appellati.
17 In sostanza, ciò che è emerso dal compendio istruttorio acquisito è che fu _1
a segnalare l'immobile in oggetto agli appellanti già nel 2019
[...]
(circostanza non contestata), che li accompagnò nelle visite (così i testi _1
, e l'Arch. , che ricevette la proposta
[...] Controparte_2 Testimone_3
d'acquisto e l'assegno versato a titolo di caparra.
Va, infine, respinta l'istanza di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi di controparte svolta da parte appellante atteso che le espressioni censurate non risultano eccedenti le esigenze difensive né risultano collegabili al mero intento di offendere l'avversario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza n.1770/2022 del Tribunale di
Treviso confermata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a
18 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto della rinuncia all'appello incidentale da parte dell'appellata;
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1770/2022 del Tribunale di Treviso;
3. condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, 31 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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