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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Canicattini Parte_1 C.F._1
Bagni (SR), via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO LIISTRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F. – P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo
Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. VITTORIO CAMILLERI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del giugno 2021 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021, con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto allo stesso di pagare in favore di
[...] la somma di €. 10.706,69, quale credito per somministrazione di energia Controparte_1
elettrica comprovato dalla fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019, rimasta insoluta, oltre interessi come da domanda, compensi e spese del procedimento monitorio. L'opponente, premettendo che la pretesa creditoria avversaria trarrebbe origine da un asserito prelievo abusivo di energia elettrica attuato mediante manomissione del misuratore elettronico e alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, preliminarmente ha chiesto disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza a suo carico di un procedimento penale volto ad accertare, per i medesimi fatti, la configurabilità del delitto di furto aggravato.
Ancora, ha eccepito l'insussistenza del credito ex adverso azionato. Parte_1
L'opponente ha in particolare lamentato che l'accertamento della manomissione del misuratore elettronico e dell'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi sarebbe stato compiuto dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in sua assenza.
Per altro verso, ha dedotto che le somme richieste in pagamento da Parte_1 Controparte_1 concernerebbero non i consumi effettivi registrati dall'utenza a lui intestata, bensì
[...]
consumi presunti.
A tal proposito, l'opponente ha sostenuto che la ricostruzione compiuta dalla società distributrice E-
Distribuzione s.p.a. non sarebbe corretto essendo incerta la data di inizio degli asseriti prelievi irregolari.
In ultimo, ha eccepito la parziale estinzione del credito azionato, per decorso del Parte_1 termine di prescrizione di due anni di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
[...]
L'opposta, preliminarmente, ha contestato la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ritenendone insussistenti i presupposti.
Nel merito, la società ha dedotto che la propria pretesa creditoria trarrebbe origine dal prelievo abusivo di energia elettrica, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, accertato dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in occasione di un controllo effettuato nell'aprile 2018 presso il punto di fornitura intestato all'opponente, seguito da verifiche di laboratorio sul gruppo di misura compiute nel marzo 2019.
Quanto alle contestazioni avversarie in ordine alla sussistenza del credito azionato, Controparte_1
ha esposto che le somme ingiunte sarebbero state dalla stessa quantificate applicando
[...] le tariffe correnti dell'energia elettrica ai consumi ricostruiti dalla società distributrice, che al riguardo avrebbe proceduto alla ricostruzione dei prelievi non registrati tenendo conto del periodo per il quale non sarebbe maturata la prescrizione ed utilizzando quale criterio di ricalcolo l'errore di misurazione rilevato in sede di verifica del misuratore elettronico. In ultimo, l'opposta ha reputato applicabile il termine prescrizionale quinquennale, con decorrenza dalla data di accertamento da parte dei tecnici di E-Distribuzione s.p.a. del prelievo abusivo di energia elettrica.
Solo parte opponente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con il ricorso monitorio Controparte_1 ha esercitato non un'azione di adempimento contrattuale – chiedendo il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di un regolare rapporto di somministrazione di energia elettrica – bensì un'azione risarcitoria.
Quello quantificato con la fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019, infatti, è l'equivalente monetario del mancato utile derivato alla società fornitrice in ragione di una asserita condotta illecita, consistente nel prelievo abusivo di energia elettrica, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, presso il punto di fornitura ubicato in Canicattini Bagni (SR), via Mazzini n. 35, n. cliente 979539061, codice POD IT001E979539061
(sulla natura risarcitoria di tale credito v. chiaramente Cass. Civ. Sez. III 21.5.2019, n. 13605).
3.1. Tanto premesso, la domanda risarcitoria avanzata da non può Controparte_1
trovare accoglimento per non aver questa provato il danno economico patito, fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità.
Invero, pronunciandosi sul tema della ripartizione degli oneri probatori nei casi di anomalie del misuratore elettronico in relazione a fattispecie nelle quali “la alterazione dell'apparecchio- contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa)”, la Suprema
Corte ha precisato che “in tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (così la già citata Cass. Civ. Sez. III 21.5.2019, n. 13605).
Tornando al caso di specie, secondo quanto dedotto da (cfr. pagg. Controparte_1
8, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), l'importo indicato in seno alla fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019 (all. 7 della comparsa di costituzione e risposta) sarebbe stato determinato dalla medesima applicando le tariffe correnti dell'energia elettrica (costo materia energia, costo servizi di rete, costo trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte) ai consumi non registrati e ricostruiti da E-Distribuzione s.p.a. e da questa comunicati alla opposta fornitrice e all'utente con nota del 15.7.2019 (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta), nonché denunciati in pari data alle competenti autorità (all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Nelle predette note, in particolare, la società distributrice, avvalendosi del “coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, ha ricostruito i consumi dell'utenza relativamente al periodo “dal
02/07/2014 al 16/04/2018” e quantificato in totali “38074.761 kWh” l'energia elettrica abusivamente prelevata e non pagata (cfr. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, pag. 2; cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Al fine di contrastare quanto sopra, l'opponente si è così espresso: “si contesta, inoltre, l'attendibilità dei criteri utilizzati dalla società per determinare la misura del maggior consumo di energia, calcolato in via presuntiva a decorrere dal 02/07/2014 al 16/04/2018 sulla base del presupposto che
a quella data (2.07.2014) il contatore fosse stato già manomesso. Persino nella non concessa ipotesi in cui la verifica tecnica sul funzionamento del contatore eseguita, si ribadisce, solo nel 2019 la si dovesse ritenere corretta ed attendibile, si deduce che il predetto gestore non dimostra a partire da quale momento sarebbe stato manomesso il contatore che, invece, è circostanza rilevante al fine di stabilire l'effettivo consumo di energia elettrica superiore del 75,96%, come ipotizzato da controparte, rispetto a quello fatturato. Nessun elemento di prova ha prodotto in atti in sede monitoria controparte, sebbene onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., per affermare che il contatore fosse stato manomesso alla data del 2 luglio 2014 (data a decorrere dalla quale l'attrice ha calcolato in aumento i consumi effettivi di energia), né tale prova può dirsi raggiunta a mezzo di presunzioni, perché anche ipotizzando che il contatore sia stato manomesso dall'odierno opponente, ciò non consente di dedurne che esso fosse stato alterato a quella data, ma in un momento successivo” (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, come fondatamente contestato dall'odierno opponente, la ricostruzione dei consumi operata da E-Distribuzione s.p.a., richiamata da al fine di quantificare il Controparte_1
danno patito, non appare sostenibile, avuto particolare riguardo al periodo considerato.
Invero, occorre osservare che la società distributrice ha ricostruito i consumi per il periodo dal
2.7.2014 al 16.4.2018 individuando la prima data esclusivamente in relazione al termine quinquennale di prescrizione della pretesa di recupero (cfr. pag. 3 della denuncia del 15.7.2019, all'all. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “qualificazione e periodo di ricostruzione dei consumi […] La data di inizio è stata individuata nel 07/2014 determinata nell'ambito della prescrizione quinquennale”).
Di contro, non è stata offerta alcuna prova, neppure presuntiva, che permetta di ricondurre al 2.7.2014 la manomissione del misuratore elettronico e il conseguente prelievo abusivo di energia elettrica.
Siffatta prova, ad esempio, avrebbe potuto ritenersi raggiunta, ancorché con ragionamento induttivo, laddove fosse stato documentato che nel luglio 2014 l'utenza intestata a registrava un Parte_1
flesso dei consumi.
Sennonché nella tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla comunicazione di E-Distribuzione
s.p.a. del 15.7.2019 (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 4 e 5) sono riportati esclusivamente i prelievi registrati dall'utenza a decorrere dal luglio 2014, non anche quelli relativi al periodo antecedente a tale data.
Conseguentemente, non risulta in alcun modo possibile raffrontare i diversi intervalli temporali né riscontrare una eventuale contrazione dei consumi.
Né, in funzione di quanto sopra, ha prodotto le fatture dell'utenza Controparte_1
precedenti e successive al mese di luglio 2014, pur essendo le stesse nella sua disponibilità.
Nessun documento ulteriore rispetto a quelli offerti in comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso monitorio è stato depositato dalla opposta, che ha omesso anche il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e degli scritti conclusivi.
Per tali ragioni, dunque, non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva, il momento nel quale ha avuto inizio il lamentato prelievo abusivo di energia elettrica.
Difettando la prova del danno, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.,
[...]
– gravata del relativo onere probatorio – deve reputarsi soccombente. Controparte_1
4. Passando, in ultimo, ad esaminare la richiesta, avanzata dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione, di sospensione dell'odierno giudizio di danno in attesa della definizione, con pronuncia passata in giudicato, del processo penale n. R.G.N.R. 5568/2019, avviato nei confronti del medesimo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., deve rilevarsi la carenza dei presupposti di legge.
Invero, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
È noto che l'art. 35 della legge n. 353/1990, al fine di coordinare il disposto del predetto articolo con le modifiche introdotte al codice di procedura penale nel 1988, ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno, eliminando il richiamo all'art. 3 c.p.p. contenuto nella prima parte di siffatta norma. In conseguenza dell'apportata modifica, dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3,
c.p.p. (ossia quando l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), si avrà sospensione necessaria del giudizio civile solo ove lo stesso sia concretamente pregiudicato dal processo penale pendente.
Ebbene, tra il presente giudizio di risarcimento del danno promosso da Controparte_1
e il giudizio penale avviato a carico di per il delitto di furto aggravato non può
[...] Parte_1
ritenersi sussistere un rapporto di pregiudizialità.
Ed infatti, anche laddove in sede penale fosse stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la condotta illecita ascritta all'odierno opponente – consistente nel prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di fornitura al medesimo intestato, ubicato in Canicattini Bagni, via Mazzini n. 35, n. cliente 979539061, codice POD IT001E979539061, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi –, la domanda risarcitoria avanzata in questa sede da non avrebbe potuto trovare accoglimento. Controparte_1
Come si è detto nel paragrafo precedente, infatti, sarebbe comunque difettata la prova del danno patrimoniale patito dalla società fornitrice, fatto costitutivo, questo, unitamente alla condotta illecita, della fattispecie di responsabilità.
5. In conclusione, l'opposizione proposta da va accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021 deve essere revocato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, ivi inclusa quella relativa alla eccezione di prescrizione.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di in quanto soccombente. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito azionato da parte opposta e ritenuto insussistente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 -
€. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2785/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge. Così deciso in Siracusa, l'11.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Canicattini Parte_1 C.F._1
Bagni (SR), via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO LIISTRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F. – P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo
Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. VITTORIO CAMILLERI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del giugno 2021 ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021, con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto allo stesso di pagare in favore di
[...] la somma di €. 10.706,69, quale credito per somministrazione di energia Controparte_1
elettrica comprovato dalla fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019, rimasta insoluta, oltre interessi come da domanda, compensi e spese del procedimento monitorio. L'opponente, premettendo che la pretesa creditoria avversaria trarrebbe origine da un asserito prelievo abusivo di energia elettrica attuato mediante manomissione del misuratore elettronico e alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, preliminarmente ha chiesto disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza a suo carico di un procedimento penale volto ad accertare, per i medesimi fatti, la configurabilità del delitto di furto aggravato.
Ancora, ha eccepito l'insussistenza del credito ex adverso azionato. Parte_1
L'opponente ha in particolare lamentato che l'accertamento della manomissione del misuratore elettronico e dell'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi sarebbe stato compiuto dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in sua assenza.
Per altro verso, ha dedotto che le somme richieste in pagamento da Parte_1 Controparte_1 concernerebbero non i consumi effettivi registrati dall'utenza a lui intestata, bensì
[...]
consumi presunti.
A tal proposito, l'opponente ha sostenuto che la ricostruzione compiuta dalla società distributrice E-
Distribuzione s.p.a. non sarebbe corretto essendo incerta la data di inizio degli asseriti prelievi irregolari.
In ultimo, ha eccepito la parziale estinzione del credito azionato, per decorso del Parte_1 termine di prescrizione di due anni di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
[...]
L'opposta, preliminarmente, ha contestato la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ritenendone insussistenti i presupposti.
Nel merito, la società ha dedotto che la propria pretesa creditoria trarrebbe origine dal prelievo abusivo di energia elettrica, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, accertato dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in occasione di un controllo effettuato nell'aprile 2018 presso il punto di fornitura intestato all'opponente, seguito da verifiche di laboratorio sul gruppo di misura compiute nel marzo 2019.
Quanto alle contestazioni avversarie in ordine alla sussistenza del credito azionato, Controparte_1
ha esposto che le somme ingiunte sarebbero state dalla stessa quantificate applicando
[...] le tariffe correnti dell'energia elettrica ai consumi ricostruiti dalla società distributrice, che al riguardo avrebbe proceduto alla ricostruzione dei prelievi non registrati tenendo conto del periodo per il quale non sarebbe maturata la prescrizione ed utilizzando quale criterio di ricalcolo l'errore di misurazione rilevato in sede di verifica del misuratore elettronico. In ultimo, l'opposta ha reputato applicabile il termine prescrizionale quinquennale, con decorrenza dalla data di accertamento da parte dei tecnici di E-Distribuzione s.p.a. del prelievo abusivo di energia elettrica.
Solo parte opponente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con il ricorso monitorio Controparte_1 ha esercitato non un'azione di adempimento contrattuale – chiedendo il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di un regolare rapporto di somministrazione di energia elettrica – bensì un'azione risarcitoria.
Quello quantificato con la fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019, infatti, è l'equivalente monetario del mancato utile derivato alla società fornitrice in ragione di una asserita condotta illecita, consistente nel prelievo abusivo di energia elettrica, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi, presso il punto di fornitura ubicato in Canicattini Bagni (SR), via Mazzini n. 35, n. cliente 979539061, codice POD IT001E979539061
(sulla natura risarcitoria di tale credito v. chiaramente Cass. Civ. Sez. III 21.5.2019, n. 13605).
3.1. Tanto premesso, la domanda risarcitoria avanzata da non può Controparte_1
trovare accoglimento per non aver questa provato il danno economico patito, fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità.
Invero, pronunciandosi sul tema della ripartizione degli oneri probatori nei casi di anomalie del misuratore elettronico in relazione a fattispecie nelle quali “la alterazione dell'apparecchio- contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa)”, la Suprema
Corte ha precisato che “in tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (così la già citata Cass. Civ. Sez. III 21.5.2019, n. 13605).
Tornando al caso di specie, secondo quanto dedotto da (cfr. pagg. Controparte_1
8, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), l'importo indicato in seno alla fattura n. 89023079010615A del 26.7.2019 (all. 7 della comparsa di costituzione e risposta) sarebbe stato determinato dalla medesima applicando le tariffe correnti dell'energia elettrica (costo materia energia, costo servizi di rete, costo trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte) ai consumi non registrati e ricostruiti da E-Distribuzione s.p.a. e da questa comunicati alla opposta fornitrice e all'utente con nota del 15.7.2019 (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta), nonché denunciati in pari data alle competenti autorità (all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Nelle predette note, in particolare, la società distributrice, avvalendosi del “coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, ha ricostruito i consumi dell'utenza relativamente al periodo “dal
02/07/2014 al 16/04/2018” e quantificato in totali “38074.761 kWh” l'energia elettrica abusivamente prelevata e non pagata (cfr. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, pag. 2; cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Al fine di contrastare quanto sopra, l'opponente si è così espresso: “si contesta, inoltre, l'attendibilità dei criteri utilizzati dalla società per determinare la misura del maggior consumo di energia, calcolato in via presuntiva a decorrere dal 02/07/2014 al 16/04/2018 sulla base del presupposto che
a quella data (2.07.2014) il contatore fosse stato già manomesso. Persino nella non concessa ipotesi in cui la verifica tecnica sul funzionamento del contatore eseguita, si ribadisce, solo nel 2019 la si dovesse ritenere corretta ed attendibile, si deduce che il predetto gestore non dimostra a partire da quale momento sarebbe stato manomesso il contatore che, invece, è circostanza rilevante al fine di stabilire l'effettivo consumo di energia elettrica superiore del 75,96%, come ipotizzato da controparte, rispetto a quello fatturato. Nessun elemento di prova ha prodotto in atti in sede monitoria controparte, sebbene onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., per affermare che il contatore fosse stato manomesso alla data del 2 luglio 2014 (data a decorrere dalla quale l'attrice ha calcolato in aumento i consumi effettivi di energia), né tale prova può dirsi raggiunta a mezzo di presunzioni, perché anche ipotizzando che il contatore sia stato manomesso dall'odierno opponente, ciò non consente di dedurne che esso fosse stato alterato a quella data, ma in un momento successivo” (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, come fondatamente contestato dall'odierno opponente, la ricostruzione dei consumi operata da E-Distribuzione s.p.a., richiamata da al fine di quantificare il Controparte_1
danno patito, non appare sostenibile, avuto particolare riguardo al periodo considerato.
Invero, occorre osservare che la società distributrice ha ricostruito i consumi per il periodo dal
2.7.2014 al 16.4.2018 individuando la prima data esclusivamente in relazione al termine quinquennale di prescrizione della pretesa di recupero (cfr. pag. 3 della denuncia del 15.7.2019, all'all. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “qualificazione e periodo di ricostruzione dei consumi […] La data di inizio è stata individuata nel 07/2014 determinata nell'ambito della prescrizione quinquennale”).
Di contro, non è stata offerta alcuna prova, neppure presuntiva, che permetta di ricondurre al 2.7.2014 la manomissione del misuratore elettronico e il conseguente prelievo abusivo di energia elettrica.
Siffatta prova, ad esempio, avrebbe potuto ritenersi raggiunta, ancorché con ragionamento induttivo, laddove fosse stato documentato che nel luglio 2014 l'utenza intestata a registrava un Parte_1
flesso dei consumi.
Sennonché nella tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla comunicazione di E-Distribuzione
s.p.a. del 15.7.2019 (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 4 e 5) sono riportati esclusivamente i prelievi registrati dall'utenza a decorrere dal luglio 2014, non anche quelli relativi al periodo antecedente a tale data.
Conseguentemente, non risulta in alcun modo possibile raffrontare i diversi intervalli temporali né riscontrare una eventuale contrazione dei consumi.
Né, in funzione di quanto sopra, ha prodotto le fatture dell'utenza Controparte_1
precedenti e successive al mese di luglio 2014, pur essendo le stesse nella sua disponibilità.
Nessun documento ulteriore rispetto a quelli offerti in comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso monitorio è stato depositato dalla opposta, che ha omesso anche il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e degli scritti conclusivi.
Per tali ragioni, dunque, non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva, il momento nel quale ha avuto inizio il lamentato prelievo abusivo di energia elettrica.
Difettando la prova del danno, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.,
[...]
– gravata del relativo onere probatorio – deve reputarsi soccombente. Controparte_1
4. Passando, in ultimo, ad esaminare la richiesta, avanzata dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione, di sospensione dell'odierno giudizio di danno in attesa della definizione, con pronuncia passata in giudicato, del processo penale n. R.G.N.R. 5568/2019, avviato nei confronti del medesimo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., deve rilevarsi la carenza dei presupposti di legge.
Invero, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
È noto che l'art. 35 della legge n. 353/1990, al fine di coordinare il disposto del predetto articolo con le modifiche introdotte al codice di procedura penale nel 1988, ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno, eliminando il richiamo all'art. 3 c.p.p. contenuto nella prima parte di siffatta norma. In conseguenza dell'apportata modifica, dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3,
c.p.p. (ossia quando l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), si avrà sospensione necessaria del giudizio civile solo ove lo stesso sia concretamente pregiudicato dal processo penale pendente.
Ebbene, tra il presente giudizio di risarcimento del danno promosso da Controparte_1
e il giudizio penale avviato a carico di per il delitto di furto aggravato non può
[...] Parte_1
ritenersi sussistere un rapporto di pregiudizialità.
Ed infatti, anche laddove in sede penale fosse stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la condotta illecita ascritta all'odierno opponente – consistente nel prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di fornitura al medesimo intestato, ubicato in Canicattini Bagni, via Mazzini n. 35, n. cliente 979539061, codice POD IT001E979539061, attuato mediante la manomissione del misuratore elettronico e l'alterazione in difetto della registrazione dei prelievi –, la domanda risarcitoria avanzata in questa sede da non avrebbe potuto trovare accoglimento. Controparte_1
Come si è detto nel paragrafo precedente, infatti, sarebbe comunque difettata la prova del danno patrimoniale patito dalla società fornitrice, fatto costitutivo, questo, unitamente alla condotta illecita, della fattispecie di responsabilità.
5. In conclusione, l'opposizione proposta da va accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021 deve essere revocato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, ivi inclusa quella relativa alla eccezione di prescrizione.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di in quanto soccombente. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito azionato da parte opposta e ritenuto insussistente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 -
€. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2785/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
502/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €. 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge. Così deciso in Siracusa, l'11.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti