Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21131/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 21131/2022 R.G.,
e vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. e amministratore unico, Sig. , con sede in Parte_2
Napoli alla Via Casanova n. 97, P.Iva quale acquirente l'azienda, P.IVA_1
con atto per notar del 20.6.2022, Persona_1 Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n.
[...]
10 presso lo studio degli Avv.ti Prof. Settimio DI SALVO (C.F.
e Rocco TRAVAGLINO (C.F. , i C.F._1 C.F._2
quali la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- Attore
CONTRO già ), in persona Controparte_3 Controparte_4
dell'amministratore delegato e legale rapp.te p.t. sig. con sede in CP_5
Napoli alla Via Artemisia Gentileschi n. 26, (C.F.: , rapp.to e dife- P.IVA_2
so, giusta mandato su separato foglio dall'avv. Ezio Maria ZUPPARDI (c.f.:
) con il quale elett.te domicilia presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in Napoli al Viale Gramsci n. 16;
1
NONCHE' con sede legale in MO Veneto (TV), Via Controparte_6
Marocchesa n. 14, partita I.V.A. in persona dei rappresentanti le- P.IVA_3
gali pro tempore, Dott. (C.F. ) nel- Controparte_7 C.F._4
la sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa, e del
Dott. (C.F. ), nella sua qualità di Dirigen- Controparte_8 C.F._5
te della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti (Notaio
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) Persona_2 dall'Avv. Renato MAGALDI (C.F. ) e con questi eletti- C.F._6
vamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32;
- Terzo chiamato in causa
E in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli in Controparte_9
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene IACOVELLA (C.F. ), giusta procu- C.F._7
ra generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. Persona_1
(rep.22594 del 15.09.2022);
- Convenuto
E
, in persona del Controparte_10
liquidatore e legale rappresentante pro tempore (P.IVA , con sede P.IVA_4
in Casoria, alla Via Ischia n. 4;
- Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente lite è la prosecuzione del giudizio già instaurato dinanzi al Tribu- nale di Napoli, con atto di citazione del 15.2.2002, e per il quale è intervenuta sentenza di primo grado che ha negato la giurisdizione (sent n. 11249/2008 doc.
2), poi confermata in grado d'appello (sent. 4357/2016 del 9.12.2016 – doc. 3).
Trasmigrato il giudizio dinanzi al TAR Campania, il giudice amministrativo sol- levava conflitto di giurisdizione rimettendo la decisione alle Sezioni Unite della
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Suprema Corte (ord. n. 5706/2021 del 6.9.16 – doc. 4) che, con ordinanza del
17.5.22, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la domanda risarcitoria attenga alla cattiva esecuzione dell'opera pubblica sul piano delle modalità esecutive dei lavori – venendo in rilievo la violazione del generale dovere del neminem laedere – caratterizzate da condotte materiali inos- servanti dei doveri di prudenza e diligenza e non riguardi il cattivo esercizio del potere pubblico.
Nel riassumere il giudizio, (nel prosieguo, Parte_1
“ ”) ha convenuto (nel prosieguo Parte_1 Controparte_3 anche “ ), Controparte_3 Controparte_10
Con
(nel prosieguo anche “ ”), il in persona del
[...] Controparte_9 sindaco pro tempore nonché (nel prosieguo anche “ Controparte_6 CP_11
[.
”) chiedendo la condanna dell'ente committente e delle società appaltatrici ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni, sia di carat- tere strutturale subiti all'immobile in proprietà adibito a laboratorio di pasticce- ria che legati alla inflessione dei guadagni e quindi al calo del volume di affari, patiti dall'attività commerciale a causa dei lavori volti alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in zona piazza San Francesco, oltre interessi e rivaluta- zione;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno della domanda, l'istante ha esposto quanto segue.
L'attività di bar pasticceria, sita in via Casanova, 97, angolo Corso Garibaldi, fu gravemente pregiudicata dallo svolgimento dei lavori, deliberati dal CP_9
di Napoli ed affidati alla società , In particolare, ciò fu Controparte_12 dovuto all'eccessivo protrarsi dei lavori (10 anni), che provocarono importanti scuotimenti del terreno con danno alle struttura site nelle vicinanze, nonché allo stravolgimento della viabilità sulla via antistante l'attività commerciale.
L'immobile di proprietà dell'istante riportò danni strutturali (come accertato dalla ctp dell'ing. - doc. 8 fasc. att.) e l'attività subì una dra- Persona_3
stica riduzione degli incassi.
L'ammontare dei danni è stato quantificato dall'istante in Lire 40.000.000,00, per danni strutturali ai locali e Lire 350.000.000,00, per la perdita economica. La responsabilità è imputata alle ditte appaltatrici, che eseguirono i lavori in viola-
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zione delle regole di diligenza professionale, nonché all'ente committente, sia per culpa in eligendo sia per aver omesso di attivare i poteri di controllo e vigilanza che permangono in capo a lui.
I lavori avevano inizio nell'anno 1989 e nonostante gli iniziali programmi che prevedevano la conclusione dei medesimi nel giro di poco più di un anno, si pro- traevano incredibilmente per circa dieci anni.
Infatti, oltre alle evidenti lesioni apparse sulle pareti del locale commerciale
(in particolare, nella parte adibita a laboratorio di pasticceria) in concomitanza con lo svolgimento dei lavori de quibus, si determinò un consistente calo degli incassi dovuto ad una diminuzione drastica della clientela manifestatasi nel corso dei predetti anni, e, ciò nonostante, la notorietà della pasticceria , da Parte_1
anni leader nel settore nella città di Napoli. Tale inflessione dei guadagni venne ad aggravarsi ulteriormente allorquando, dopo circa otto anni dall'inizio degli in- terventi appaltati, venne addirittura interdetta la viabilità della Via Casanova, do- ve fu lasciato, a disposizione dei soli pedoni, uno stretto cunicolo, peraltro in più punti ostruito da immondizia e materiali di risulta selvaggiamente “gettati” al suo interno, nell'incuria dell'amministrazione comunale, in spregio di qualsivoglia norma giuridica e/o di buon senso e di civiltà.
Per tali ragioni, con atto di citazione notificato in data 15 febbraio 2002, veni- va incardinato il giudizio avverso la (prima ditta Controparte_13
appaltatrice dei lavori), la (seconda ditta appaltatri- Controparte_4
ce), ed il proponendo la seguente domanda: “accertati i fatti Controparte_9 esposti ed accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità dei convenuti” con- dannasse questi ultimi, “ai sensi dell'art. 2043, solidalmente tra loro o ciascuno per quanto di competenza, al pagamento di tutti i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'istante, nonché al pagamento dei danni subiti per il rovinoso calo del volume di affari dell'attività commerciale”. I lamentati danni - “derivati dalla scarsa professionalità delle Ditte appaltanti per non aver posto in essere ed adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a preservare gli immobili circo- stanti, e dalla inosservanza del acchè i lavori fossero compiuti Controparte_9
ed ultimati in ragionevoli tempi tecnici, per non aver vigilato sulla esecuzione
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dei lavori, per aver, con la nuova convenzione, svilito, le ragioni e motivazioni che determinarono la esecuzione dei lavori, per non aver vigilato e compulsato le ditte a compiere i lavori nei tempi concordati e in modo da non ledere in ma- niera così pregnante i diritti della collettività” - venivano così quantificati: £.
40.000.000 per i danni strutturali verificatisi nei locali della deducente accoman- dita, ulteriori £. 350.000.000 per i danni subiti dall'attività commerciale parame- trati all'utile netto non perseguito (cfr., all'uopo, consulenza tecnica a firma del prof. Ing. ); il tutto oltre interessi e svalutazione monetaria Persona_3
dalla data della domanda.
La contestando nel merito le avverse domande, soste- Controparte_3
neva altresì la eventuale responsabilità della esecutrice dei lavori di CP_10
palificazione da cui sarebbero derivati i danni, chiedendo di essere autorizzata al- la chiamata in causa della stessa, nonché della compagnia Controparte_14
con la quale aveva stipulato polizza di garanzia per la responsabilità civile.
A sostegno della narrazione attorea, richiama le dichiara- Parte_1
zioni dei testi ascoltati nel corso del giudizio di primo grado (conclusosi con sent n. 11249/2008 - doc. 2). Il teste cliente abituale della pasticce- Testimone_1
ria, (“ho frequentato il bar anche durante i lavori ed oltre a riscontrare il minor numero di clienti ho verificato una riduzione del personale in quanto mentre prima dei lavori vi erano almeno cinque addetti, poi si sono ridotti a due, un banconista ed un barista, per poi tornare di nuovo a cinque alla fine dei lavori”)
e di , titolare di un chiosco alla Via Casanova, (“vi è stato un Testimone_2 calo della clientela così come accaduto anche per altri esercizi in zona […] a mio avviso il calo è stato di circa il 50%” […] “nel fabbricato dove è sita la pa- sticceria, durante tali lavorazioni, si aprì al terzo piano la parete e si sollevaro- no i pavimenti. Ricordo in particolare una fessura nel locale della società attrice posta dietro la cassa ed in prossimità di tale fessura fu posta una putrella di le- gno” – atto di citazione in riassunzione, pag. 14).
L'attrice ha altresì contestato le stime in ordine ai danni subiti come accertate nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, richiamando i rilievi svolti dal proprio consulente di parte.
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In relazione alle ditte esecutrici dei lavori, non riteneva di riassumere il giudi- zio nei confronti della così rinunciando alla domanda Controparte_12 limitatamente alla stessa società, atteso l'intervenuto fallimento della medesima.
Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente chiesto di Controparte_3 dichiarare l'interruzione del giudizio a causa del fallimento della ditta
[...]
nel merito, richiamando la relazione ctu, ha concluso per il rigetto Parte_3
della domanda, riproponendo le domande proposte in via subordinata. In partico- lare, la ditta appaltatrice richiama la relazione del ctu secondo cui i lavori avreb- bero al più assunto il ruolo di concause, essendo i danni principalmente causati dalle condizioni del fabbricato di via Casanova, dalla realizzazione di un soppal- co abusivo, dall'assenza di interventi di manutenzione ordinaria, dall'installazione di diversi apparecchi di tipo industriale con carico eccessivo sul piano nonché dal micro-clima presente nell'ambiente, privo di punti di aerazione.
Le opere di trivellazione furono infatti poste in essere secondo le prescrizioni di progetto, in modo da non arrecare danni ai fabbricati adiacenti. Anche quanto ai danni all'attività economica, come chiarito dal ctu, i lavori potrebbero aver inciso sulla vendita al pubblico ed al dettaglio ma non hanno condizionato l'ulteriore at- tività di vendita all'ingrosso; essendo conseguentemente infondata anche per tale parte la pretesa azionata in giudizio. In via subordinata al caso di accoglimento della domanda attorea, la ha indicato quale esclusiva re- Controparte_3
Con sponsabile (oggi in liquidazione), in quanto materiale esecutrice delle opere, incarico assunto in virtù di contratto di appalto (del 12.08.1997 – doc. 7 fasc. conv.) col quale la subappaltatrice assumeva “ogni e qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti, verso i terzi nonché verso la società per tutti i danni, di qualunque natura e causa, che si verificassero in conseguenza dei lavori oggetto del presente contratto. Essa si impegna comunque a tenere la società indenne da qualsiasi eventuale richiesta o pretesa di indennizzo fondata su fatti verificatisi in occasione dell'esecuzione del contratto” (art. 5 contratto d'appalto). ha anche dedotto che i ritardi sono da imputare alle dif- Controparte_3
ficoltà insorte nei rapporti con l'ente concedente successivamente all'aggiudicazione e che sfociarono nella domanda di arbitrato proposto contro il e nell'atto aggiuntivo del 25.02.1997 a modifica della Con- Controparte_9
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venzione originaria del 05.03.90 di affidamento in concessione;
vicenda conclusa solo nel 25.02.1997 quando le parti addivenivano alla stipula di una transazione.
Infine, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di Controparte_3
in virtù della polizza assicurativa n. 98752528 stipulata Controparte_14
in data 4.8.1997, nei confronti della quale ha chiesto di essere manlevata per il caso di condanna al pagamento dei danni. Con vittoria di spese e competenze di causa.
La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha ribadito i massimali di polizza (lire 1.000.000.000, con uno scoperto del 10% con il minimo di L.
10.000.000 quanto ai danni alle cose;
un massimale di lire 3.000.000.000 con franchigia del 10% con il minimo di lire 5.000.000,00 per sinistro risarcibile ope- ra) ed invocato l'esclusione della garanzia per danni a cose dovuti a vibrazioni
(art. 8, Sezione II, lett. p) e per il caso di interruzioni o sospensioni totali o par- ziali di attività commerciali (art. 8, Sezione II, lett. o) (pag. 10 – polizza, fasc. conv.). Ancor più, la compagnia ha escluso l'operatività della polizza in virtù del fatto che l'esecuzione materiale dei lavori – come riconosciuto dalla ditta assicu- Con rata – è stata compiuta da . Con vittoria di spese e competenze di causa. Con
, regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiara- ta contumace (verb. ud. 20.12.22). Inizialmente dichiarato contumace, in data
12.7.23 si è costituito il in persona del sindaco pro tempore, Controparte_9
chiedendo il rigetto della domanda, esclusa ogni responsabilità dell'ente per gli asseriti pregiudizi patiti dall'attrice, sul presupposto del difetto di legittimazione passiva. In particolare, vertendosi in caso di subappalto dei lavori affidati in con- cessione, il invoca l'art. 14 (rubricato “appalti”) secondo cui “La Con- CP_9
cessionaria resta comunque unica responsabile nei riguardi del Concedente de- gli impegni assunti e per quanto riguarda la corrispondenza dell'opera ai pro- getti allegati alla presente concessione e per la loro buona esecuzione nonché per il buon funzionamento degli impianti. Ogni rapporto e modalità di controllo delle Ditte e/o delle imprese che eseguiranno il lavoro e forniranno materiali sa- rà pertanto di esclusiva competenza della Concessionaria”; in secondo luogo, al- la fu traslato ogni potere di gestione della zona né sarebbe Controparte_3
sufficientemente allegato e provato, in particolare, il deficit di attività di controllo
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da parte del sulle attività progettuali ed esecutive della Concessionaria , CP_9
con esclusione di ogni forma di culpa in vigilando. Lo stesso a dirsi quanto alla ipotesi di culpa in eligendo.
La responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente do- veva quindi escludersi atteso che l'eventuale fatto dannoso non era stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configura- bile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione” (Cass. Civ., Sez. I,
18.09.2013, n.21337; Cass. Civ., sez. II, 17.02.2012, n.2363); Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
In data 12.10.2023, revocata la dichiarazione di contumacia del CP_9
il giudice prendeva atto della rinuncia alla domanda nei confronti di
[...] [...]
di cui è intervenuto il fallimento in tempo antecedente la Parte_4
riassunzione, non effettuata nei di lui confronti. Disposta inizialmente integrazio- ne di ctu, appresa l'impossibilità di ottenere chiarimenti (il dott. Di Salvo ha rap- presentato di non essere più iscritto all'albo), a seguito di rinvio all'udienza del
9.7.24, le parti così concludevano:
Per la società attrice, e per Parte_1 delega degli avv.ti Settimio di Salvo e Rocco Travaglino, è presente l'avv. Robert
Alfonso Rosario Cuomo, il quale si riporta alle conclusioni rassegnate nel pro- prio libello introduttivo e reiterate in corso di causa, e ad ogni altra eccezione, domanda, istanza, anche istruttoria, formulata nei successivi atti difensivi, non- ché nei verbali di udienza, che qui abbiansi per interamente ripetuti e trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di giu- dizio. In particolare, l'avv. Cuomo - preso atto dell'impossibilità rappresentata dal CTU di fornire i chiarimenti richiesti e tenuto conto che, con ordinanza del
20.10.2023, l'On.le Tribunale adito ha già dichiarato di voler procedere alla di- samina delle ragioni poste alla base di tali chiarimenti - si riserva ogni più ampia argomentazione sul punto in sede di difese finali. Ciò precisato, si impugnano e
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contestano estensivamente le avverse conclusioni, poiché manifestamente infon- date in fatto come in diritto, nonché smentite dalle risultanze istruttorie e dalla copiosa documentazione depositata in atti e si insiste affinchè la causa venga in- troitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per chiamata in causa dalla convenuta Controparte_6 CP_15
, e per delega dell'avv. Magaldi, l'avv. Emanuela Ragucci la quale si
[...]
riporta ai propri scritti ed a tutte le difese, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate, concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per il l'avv.to Irene Iacovella che si riporta alle difese in atti Controparte_9
insistendo per il loro accoglimento e chiede che la causa venga introitata a sen- tenza con la concessione dei termini del 190 cpc
Per l'avv.to Ezio Maria Zuppardi si riporta alle do- Controparte_3
mande ed istanze del giudizio opponendosi alla richiesta di consulenza.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Sull'eccezione di difetto di litisconsorzio (processuale) necessario sollevata da
Controparte_3
L'eccezione risulta infondata.
La prosecuzione del giudizio originariamente instaurato nel 2002 avrebbe do- vuto essere diretta nei confronti di tutte le parti originarie e quindi anche della una delle originarie parti convenute. Tuttavia, da un Controparte_12
lato essa falliva prima dell'intervenuta riassunzione, ed in realtà non era parte per scelta dell'attore neppure innanzi al giudizio che regolava la giurisdizione innan- zi alla Corte di Cassazione, dall'altro, parte attrice ha espressamente rinunziato alla domanda limitatamente alla stessa società, così come nessuna parte aveva proposta altra domanda nei suo confronti con sopravvenuta irrilevanza della par- tecipazione della stessa al giudizio che sarebbe quindi dovuto essere incardinato nei suoi confronti al solo fine di proporre espressamente la rinunzia.
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Deve quindi ritenersi corretto l'operato dell'attrice e nessun vizio del contrad- dittorio sussistente.
Il materiale probatorio acquisito.
Il presente giudizio è la prosecuzione di quello instaurato nel 2002. Risultano maturate le preclusioni istruttorie, acquisito il materiale probatorio e disposte le prove orali e n. 2 ctu, una contabile e l'altra sui danni all'immobile attoreo.
Consegue che la decisione nel merito valuterà il predetto quadro probatorio già acquisito.
Incontestata in modo specifico oltre che documentale la titolarità della proprie- tà in capo a parte attrice dei locali danneggiati, oltre che la natura ed il titolo per il quale sono state convenute e chiamate in causa le altre parti.
I fatti incontestati e documentali.
Con provvedimento del 5.3.1990 il individuava nella Controparte_9 [...]
(poi divenuta il concessionario che CP_16 Controparte_4
avrebbe dovuto progettare e realizzare e gestire nel sottosuolo di Piazza San francesco in Napoli, un parcheggio di n. 3 piano sotterranei dell'ampiezza di
5865 mq.
Nel 1991 la iniziava la predisposizione dei cantieri. I lavo- Controparte_17
ri venivano sospesi per alcuni anni (dal febbraio 1993 per circa 4 anni) e ripresi Con nel 1997 con attività affidata alla in ordine alla realizzazione di opere di sbancamento e realizzazione dei pali e paratie a tutela dello sbancamento. Attivi- tà che, almeno per quanto riguarda la via Casanova, ove è posta la ditta della par- te attrice, furono svolte nell'agosto-settembre 1997 sino al marzo 1998 (su tale date si tornerà in seguito).
A tale attività di palificazione, è seguita quella di sbancamento tra il novembre
1998 e 2000 quando furono ultimati i lavori. Lavori quindi, furono iniziati nel
1991 e terminati nel 2000.
I danni allegati da parte attrice. Lesioni ai due immobili.
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Parte attrice si duole di lesioni e danneggiamenti all'intonaco, come conse- guenza degli scuotimenti derivanti dalle attività di palificazione e/o di sbanca- mento.
Sul punto il ctu, come si legge nella relazione depositata nel 2007 nel corso del giudizio innanzi al tribunale di Napoli, in sede di operazioni peritali ha preso atto dell'intervenuto previo ripristino dei luoghi da parte dell'attore in modo au- tonomo. Ha chiarito che, ha chiesto ulteriori informazioni a chiarimento alla par- te e nulla in tal senso è stato offerto, e che, in sede di sopralluogo non “è stato possibile evidenziare suoi luoghi se, quali e quando tali presunti interventi sono stati eseguiti” (pagina 8 ctu).
I locali interessati dalle presunte lesioni si trovano su via Casanova al civico
96 con immobile su lato viario e sottostante deposito, tale edificio si trova all'angolo tra via Casanova e via Garibaldi ed è adibito alla vendita di prodotti di pasticceria e bar, ed immobile al civico 98 adibito a laboratorio.
Quanto al locale adibito a bar – pasticceria, lato strada, a seguito del sopral- luogo del ctu, lo stesso non ha rinvenuto alcun segno di lesione ed, alla richiesta di rimozione delle pannellature per visionare più a fondo le pareti, vi è stata op- posizione dell'attore, sicchè nessun danno ha potuto accertare. Aggiungeva il ctu che, rispetto la piantina catastale del 1940, il locale si presentava difforme attesa la maggiore “apertura dei setti sia in corrispondenza del varco di accesso, sia del- lo spuntone all'interno del locale” (cfr. pag. 10).
L'esame del piano sottostante il livello strada, destinato a deposito e servizi igienici, ha invece evidenziato la “parziale rottura di alcune pignatte” ed alcune fessurazioni sulla muratura perimetrale e sulla muratura che delimita i servizi igienici. Nel locale deposito il ctu ha accertato scarsa qualità dell'aerazione, alto tasso di umidità con ferri delle strutture metalliche in più punti esposti ed ossida- ti.
Il ctu ha accertato che, dal locale posto al piano viario, attraverso una scalinata stretta, si arrivo ad un locale adibito a studio e posto al piano ammezzato dell'edificio. Questo locale mette in comunicazione gli ambienti del civico 96 con quelli del laboratorio al civico 98.
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Tale locale, come anche il varco realizzato non risulta dalle piantine catastali.
Il varco ha realizzato una contiguità tra ambienti originariamente autonomi. Il varco presenta putrelle con ferri a vista ed ossidati ed alcune mattonelle distacca- te.
Qui il ctu ha rinvenuto “una lesione con andamento obliquo ed estensione per tutta l'altezza sulla parete di confine tra i due edifici ” (quello al civico 96 e l'altro al civico 98).
Il ctu ha inoltre verificato che il soppalco nell'edificio lato via Casanova, non risulta alcuna traccia nelle piantine catastali. In tale ambiente vi è una caldaia e relativo buco nella parte perimetrale per i gas di scarico a cui corrisponde una le- sione proprio all'altezza del buco lungo tutta la parete. Il ctu non ha rinvenuto la presenza di lesioni “passanti” ovvero quelle lesioni che attraversano interamente la parete portante, a differenza di lesioni sottili e superficiali.
Le cause dei danni.
Evidenzia il ctu che :” la causa più probabile delle lesioni, in maniera più di- retta della rottura delle pignatte (laterizi forati usati poer la muratura n.d.r.), deve ricercarsi nel particolare micro-clima esistente in questo ambiente e causato sia dalla esiguità dei punti di aerazione sia dalla presenza di macchinari. La combi- nazione di questi due fattori, unitamente ad una scarsa manutenzione, ha indotto
… l'ossidazione dei ferri e quindi movimenti delle murature che su questi risul- tavano ancorate.
A tale conclusione il ctu giunge atteso che il piano di calpestio del locale al piano viario, (quindi il piano superiore il deposito n.d.r.) anche in relazione alla particolare pavimentazione in essere, non presenta fessurazioni né lesioni al pa- vimento, né …. nessun altro elemento architettonico lascia ipotizzare che le pre- sunte vibrazioni indotte dallo scavo, abbiano comportato alcun danno evidente ai locali.
Considerazioni diverse sono offerte dal ctu in ordine ai locali adibiti a labora- torio.
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Il ctu esclude ogni nesso causale tra le lavorazioni del parcheggio e le lesioni rinvenute nei locali fronte via Casanova riconducendo le lesioni riscontrate all'ossidazione dei ferri, scarsa manutenzione, ed il microclima che si crea a causa del calore generato dall'utilizzo dei macchinari per la pasticceria, mancan- do un estrattore che porti all'esterno il calore sviluppatosi all'interno (cfr. pag. 15
e 16 ctu ). Per_4
Le lesioni nei tre vani al primo piano a tergo del locale adibito a
[...]
. CP_1
Il ctu premette che gli edifici insistenti su Piazza San Francesco, hanno una ti- pologia costruttiva priva della cordolatura in cemento armato. Questo li rende con resistenza limitata alle sollecitazioni sismiche, tanto che con legge del 1937, se ne è vietata la realizzazione in futuro. La medesima legge impone di predi- sporre strumenti atti a correggere e ridurre la predisposizione avverso la scarsa resistenza alle vibrazioni.
Il ctu evidenzia come manchi ogni tipo di intervento atto ad irrobustire
l'edificio e che, anzi, siano state fatte opere che inducono una maggiore spinta sulle pareti laterali oltre ad indebolirle attesa l'interruzione della continuità delle murature. Sono infatti stati realizzati varchi nella muratura portante, i varchi preesistenti sono stati aumentati di dimensioni, e risulta aumentato il carico verti- cale con la creazione di soppalchi (le opere non risultano conformi alle prescri- zioni urbanistiche). Inoltre, sono aumentati anche i carichi sul piano a causa del- la collocazione dei macchinari per la pasticceria, adibendo pesi eccessivi su di un solaio destinato a civile abitazione. Sempre i macchinari, fonte di vibrazioni, possono quantomeno aver contribuito se non creato, fenomeni fessurativi.
Tali considerazioni inducono il ctu a ritenere - sebbene in astratto possibile che le vibrazioni dei lavori per il parcheggio possano aver causato le lesioni di cui parte attrice si lamenta, e solo relativamente a tali ultimi luoghi indicati - sussistente un fenomeno concorrente d tali vibrazioni con gli interventi impropri ed inopportuni posti in essere da parte attrice ed appena descritti.
L'evento lesivo risulta essere il risultato di ulteriori e distinti fattori causali tra loro concorrenti, l'uno riconducibile alle vibrazioni delle attività di lavorazio-
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ne per la realizzazione di parcheggi, che il ctu definisce non predominante,
l'altro ad interventi al di fuori della conformità urbanistica ed inopportuni attuati da parte attrice.
Il che induce il tribunale a ritenere un concorso di colpa al 50% a carico della parte attrice con conseguente riduzione al 50% della somma a liquidarsi per i danni subiti.
Il quantum per i danni agli immobili accertati dal ctu.
Costui per i tre ambienti al primo piano di cui sopra, stima il danno in euro
8000,00, riferendosi alle attività volte a ricoprire le mattonelle lesionate, la ripa- razione delle fessurazioni, la sostituzione delle mattonelle danneggiate e le pittu- razioni conseguenti. Data la modesta entità delle riparazioni non ritiene necessa- rio che esse si realizzino con sospensione dell'attività lavorativa nel laboratorio.
Appare dirimente la precisazione del ctu che non ha potuto fare indagini più approfondite al fine di verificare l'estensione delle lesioni e degli altri danni atteso che non gli è stato consentito da parte attrice, con la conseguenza che si riterranno provati, a causa del comportamento ostruzionistico della parte attrice, solo i danni su descritti e le opere indicate dal ctu.
Tali considerazioni inducono a ritenere non fondate le censure a tale conslusione del ctu come formulate dal ctp attoreo, il quale ha sostenuto che :” nel corso della realizzazione degli scavi e dei pali di fondazione, i fabbricati prospicienti su via Casanova hanno subito danni alle strutture portanti in conseguenza delle notevoli vibrazioni prodotte dai macchinari utilizzati per eseguire i predetti lavori. Tra i danni si annoverano lesioni alle strutture portanti, piattabande, intonaci, etc. Per tale motivo la società, oltre alla partecipazione delle spese per i lavori condominiali, è stata costretta ad eseguire lavori di ripristino degli intonaci, murature, pitturazione, ecc. all'interno dei propri locali. La mancata esecuzione avrebbe prodotto con estrema conseguenza la chiusura dell'attività per carenza delle condizioni di sicurezza e igienico- sanitarie così come previsto dalla normativa. I danni cagionati alle murature sono stati stimati in 40.000.000 di lire, comprensive anche dello smontaggio e rimontaggio degli impianti, macchinari, attrezzature e mobili”.
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Il tribunale non ritiene di attribuire valore decisivo alle considerazioni del ctp atteso che, da un lato manca in atti ogni prova degli esborsi affrontati da parte attrice per i lavori di ripristino che assume aver realizzato, dall'altro la stessa parte attrice, non ha offerto la necessaria (e richiesta dal ctu) collaborazione per eseguire rilievi e saggi ancor più approfonditi di quelli effettuati al fine di accertare i danni ulteriori e le cause. Ne consegue che sono da ritenersi provati unicamente i danni superficiali per complessivi euro 8000,00 da porsi a carico dei convenuti per euro 4000,00 considerato il concorso di colpa.
La somma, da considerarsi debito di valore, andrà maggiorata degli interessi sulla somma devalutata alla data della perizia del ctu 7.12.2007 e rivalutata di anno in anno, sino al soddisfo.
I danni ai profitti della società Parte_1
Sostiene parte attrice che, a causa dei lavori di relizzazione dei parcheggi in piazza San Francesco, vi è stato un evidente decremento dell'attività di produzione e vendita commerciale che nell'arco di circa dieci anni ha visto ridurre notevolmente il numero dei clienti.
Prosegue allegando che l'eccessivo ed intollerabile protrarsi dei tempi per la conclusione degli interventi appaltati, si accompagnò ad un inaccettabile degrado ed abbandono della zona interessata dai medesimi, determinando, tra l'altro, un totale stravolgimento della viabilità, con conseguente rilevantissimo calo del volume di affari.
Il calo di affari, secondo la prospettazione di parte attrice, iniziato sin dalla realizzazione dei lavori, ha subito un accelerazione “dopo circa otto anni dall'inizio degli interventi appaltati, (allorquando n.d.r.) venne addirittura interdetta la viabilità della Via Casanova, dove fu lasciato, a disposizione dei soli pedoni, uno stretto cunicolo, peraltro in più punti ostruito da immondizia e materiali di risulta selvaggiamente “gettati” al suo interno, nell'incuria dell'amministrazione comunale, in spregio di qualsivoglia norma giuridica e/o di buon senso e di civiltà”.
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Il periodo interessato dall'accelerazione della diminuzione degli incassi quello che parte attrice allega avvenuto dopo circa 8 anni dall'inizio dei lavori, risulta essere, dall'agosto 1997 a sguire alla fine dei lavori avvenuta verso la fine del
2000 inizi 2001, ovvero il periodo in cui si è intervenuti sulla viabilità con la creazione del “cunicolo” indicato da parte attrice.
Risulta inoltre pacifico che i lavori sono stati sospesi tra il febbraio 1993 e
1997.
Altra circostanza incontestata è che l'“Atto aggiuntivo a modifica della convenzione del 5.3.90 rep. n. 61737 di affidamento in concessione alla società
della costruzione e gestione di strutture urbane da adibirsi a Controparte_17
ricovero di autoveicoli privati” all'art. 2, comma 3, espressamente prevedeva che
“Il completamento dei lavori dovrà avvenire entro il termine da computare a partire dall'inizio dei lavori (…), di 14 mesi per i parcheggi di Piazza S.
Francesco e di Piazza Nazionale…”.
Tale domanda risarcitoria risulta specificatamente contestata dalla CP_3
la quale deduce che, con riferimento al presunto danno all'attività,
[...] nessun pregiudizio imputabile può essersi prodotto sino al luglio/agosto del '97.
Solo da tale data – corrispondente all'inizio dei lavori di palificazione da parte
Con della - veniva compromesso il libero accesso pedonale e veicolare alla piazza, prima non esisteva alcun “cunicolo” per usare la terminologia attorea, che, stando a quello che risulta dalla fotografie in atti, altro non è che una rete di delimitazione del cantiere che invade il marciapiedi riducendo lo spazio per la camminata a quanto resta tra il fronte strada del locale pasticceria e la rete di delimitazione. Il cantiere era altrove e lontano dal locale attoreo.
Quindi, prima del luglio – agosto 1997, la via Casanova e la Piazza S.
Francesco non risultavano, interdette al traffico veicolare e pedonale.
La convenuta evidenziava inoltre che utilizzando come documentazione di supporto unicamente i bilanci depositati dall'attore dal 1988 al 31.12.1997, le risultanze della ctu contabile disposta prima della riassunzione, risultavano del tutto inattendibili e comunque doveva ritenersi non provato il danno.
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Deduceva la convenuta, richiamando le risultanze della ctu contabile disposta, che la documentazione oltre che carente per il periodo post 1997, era lacunosa per il periodo antecedente atteso che l'azienda, oltre ad essere un punto vendita al dettaglio, possiede anche un laboratorio e svolge attività di fornitura a bar, locali ovvero vendita all'ingrosso e catering. Senza contare che la recinzione era stata posta solo davanti uno dei due ingressi al pubblido del locare bar – pasticceria.
Proseguiva la convenuta che la documentazione contabile prodotta dall'attore non ha consentito una corretta analisi della voce “ricavi delle vendite” non essendo specificato quanta parte dei proventi derivavano dalla vendita al pubblico al dettaglio o dall'attività all'ingrosso di fornitura a bar e locali.
Richiamava la parte delle conclusioni del ctu, ove si deduceva che l'evento esterno costituito dai lavori di riqualificazione potrebbe aver inciso sulla vendita al pubblico ed al dettaglio ma sicuramente non avrebbe condizionato l'ulteriore attività di vendita all'ingrosso per cui la contrazione del volume d'affari nell'intero periodo temporale potrebbe essersi determinata anche in seguito ad una riduzione della suddetta attività di vendita all'ingrosso, e quest'ultima sicuramente non è stata influenzata dalla variabile esogena in esame (i lavori di costruzione del parcheggio).
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile depositata l'8.11.2006.
Il ctu, che ha esaminato i bilanci degli anni consecutivi dal 1988 al 1997, ha da subito premesso che ha richiesto ulteriore documentazione alla parte attrice
(all'epoca con denominazione e forma sociale Controparte_18
invano. Ha infatti precisato che ha richiesto alla
[...] parte ulteriori documenti a suo dire “fondamentali” al fine dell'espletamento del mandato in modo compiuto, (apertura partita iva, copia libri contabili obbligatori, copia libri matricola, listino prezzi, dichiarazione dei redditi, identificazione della superficie totale e di quella destinata alla vendita).
Ciò in quanto:” la copia dei libri contabili obbligatori ed il libro matricola sono gli unici documenti che, in una società di persona ( n.d.r. quale è quella attrice) permettono di verificare l'effettivo andamento economico della società
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nonché accertare la consistenza della forza lavoro impiegata nei vari anni. Il listino prodotti avrebbe altresì permesso di verificare com'è cambiato nel corso degli anni il rapporto costo di produzione/ costo di vendita onde accertare se l'aumento o la diminuzione dei ricavi sia anche dovuto all'aumento dei prezzi di fornitura oppure alal variazione del prezzo di vendita. Da ultimo le dichiarazioni dei redditi avrebbero consentito di valutare ulteriori aspetti che dal semplice esame dei bilanci non è possibile accertare. La mancanza della nota integrativa non consenti da dare compiuta spiegazione e valutazione alle varie poste indicate”.
Chiarisce inoltre il ctu, che non è stato in grado di discernere il contenuto della voce del bilancio ricavi da vendita, atteso che l'attrice svolge attività di laboratorio e vendita all'ingrosso, distinta da quella di vendita al dettaglio presso il bar – pasticcceria. Distinzione necessaria atteso che l'eventuale disagio all'accesso al bar – tra l'altro ad un solo ingresso dei due presenti - ad opera dei lavori contestati, inciderebbe sulla vendita al dettaglio e non su quella all'ingrosso.
Occorre premettere che prive di rilievo sono le valutazioni necessariamente sommarie e destinate ad essere oggetto di specifica prova documentale, dei testi e in ordine alla contrazione dell'attività Testimone_1 Testimone_2
economica, il secondo arriva a giudicarla pari al 50% in meno, il primo – mero avventore abituale – si pronunzia sull'assenza di alcuni dipendenti nel periodo dei lavori, come diretta conseguenza del calo di affari, senza neppure conoscere il tipo di inquadramento dell'intero personale, la presenza di alcune motivazioni o esigenze ulteriori in capo alla società.
Riprendendo i dati evidenziati dalla ctu, si evince che nel periodo di cui ai bilanci 1989 – 1997, emergono una serie di dati incompatibili con la tesi attorea.
Invero, i dati del bilancio del 1992 e del 1993 sono in trend positivo, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice aumenta l'utile del bilancio del 1995 oltre ad aumentare i costi del personale contrariamente a quanto sostenuto dal teste (il quale, in modo comunque inattendibile come su Tes_2
indicato, rappresenta di aver visto solo 2 lavoratori al posto dei 5 solitamente
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incontrati duramte la frequentazione abituale). Ancora, anche nel 1996 e 1997
l'utile aumenta come anche il costo del lavoro.
Al di là dei dati che si fermano al bilancio 31.12.1997 per una specifica scelta dell'attore nonostante la domanda proposta nel 2002, al di là delle risultanze della ctu che vedono gli indici ROS - Return on Sales - ( rapporto tra il profitto netto e il fatturato di un'azienda), ROI - Return on Investment – (rapporto tra il profitto e l'investimento iniziale), ROE -Return on Equity – (rapporto tra il profitto netto e il patrimonio netto di un'azienda) che non hanno un'univoca direzione verso la diminuzione progressiva nel periodo esaminato (cfr allegato alla ctu in esame doc. 6 produzione attorea, progressivo pagina 99), ciò che assume valore decisivo è la considerazione della circostanza, allegata dalla medesima parte attrice che la riduzione della viabilità sul marciapiedi, con la rete metallica di delimitazione del cantiere, recinzione larga almeno 1 metro mezzo davanti a soltanto una delle due entrate del locale bar – pasticceria (come descritta dalle dichiarazioni testimoniali e come si vede rappresentata nelle foto della perizia di parte attorea) e la limitazione della viabilità carrabile, sono intervenute solo “dopo anni 8 dall'inizio dei lavori”.
Lo stesso ctp attoreo, a sostegno delle ragioni di parte, allega che, la presenza di polvere ed il decoro immediatamente circostante al locale sono fattori che incidono sulla presenza degli avventori, con ciò implicitamente evidenziando che il momento più significativo per il calo degli affari è stato proprio quello della collocazione della rete metallica davanti il locale.
Orbene, se si considera che il con convenzione del Controparte_9
05.03.1990 ha affidato i lavori di costruzione per il riassetto urbano e la razionalizzazione dei parcheggi nel sottosuolo nella zona di San Francesco alla
, tale momento in cui si è realizzata la massima CP_3 CP_4
compressione degli affari dovrebbe corrispondere al 1998 a seguire.
Tuttavia dal complesso della documentazione e dalle allegazioni delle parti del giudizio tale momento di massimo disagio risulta essere non antecedente all'agosto 1997 allorquando viene dato in appalto (12 agosto 1997) alla società
i lavori di palificazione dell'opera. CP_10
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Sul punto si richiamano anche le dichiarazioni del teste che Tes_3
riferisce della collocazione della recinzione e sospensione della viabilità solo nel 1998, mentre il teste la colloca tra il 1997 e 1998. Tes_2
Con In ogni caso, la , ha proceduto alla delimitazione del cantiere riducendo lo spazio percorribile a piedi sul marciapiedi con la rete metalica di delimitazione, sospendendo anche la circolazione viaria carrabile ( confermata dal teste che colloca la chiusura del tratto stradale viario in Testimone_2 concomitanza dell'inizio dei lavori di palificazione e conseguente collocazione del cantiere per tali lavori).
Circa la durata della presenza della rete metallica un teste riferisce della collocazione di mesi sei ( ), altro di anni due ( Testimone_2 Parte_5
).
[...]
Prima di esporre le considerazioni sulle circostanze emerse, va qualificata come errata l'impostazione del ctp attoreo il quale sulla base dei bilanci e delle indagini di mercato di cui non vi è traccia, arriva a quantificare il danno subito dalll'attrice in termini decisamnete maggiori del ctu, attribuendo però una percentuale di redditività per mq al locale destinato alla vendita al pubblico, senza considerare che i bilanci dell'azienda attorea sono il complessivo risultato dell'attività di vendita all'ingrosso del laboratorio oltre che del punto vendita al dettaglio.
Del pari prive di rilievo sono le deduzioni alla ctu, espresse dal ctp con note del 25.5.07. Il ctp, contesta l'approccio metodologico del ctu, sia pure in parte, ma non supera la criticità emersa dalla ctu, ovvero non spiega come si possa distinguere e ricavare il valore delle attività economiche e utili derivanti dall'attività di laboratorio, lo si ripete difficilmente intaccabile dalle ripercussioni dei lavori di cui è causa, rispetto gli utili derivanti dalla vendita al dettaglio presso il bar – pasticceria. A ciò si aggiunga che il ctp introduce dati, quali ad esempio l'aumento del costo del caffè presso il bar attoreo, privi di alcun riscontro.
Ciò chiarito, a parere del Tribunale, la sola presenza di lavori per la realizzaizone del parcheggio in piazza San Francesco, che, come si rileva dalla documentazione in atti, dista circa 200 metri dal locale di parte attrice, di per sé
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non sia una causa immediata e diretta della riduzione del presunto calo di utili dedotto da parte attrice.
Significativa invece appare la successiva delimitazione del marciapiedi, e chiusura al traffico veicolare.
Tuttavia, anche a volerla collocare in un periodo di cui vi è traccia contabile, ovvero nella seconda parte del 1997, (sebbene un teste riferisca della rete e chiusura viabilità nel 1998), l'impossibilità di accertare e distinguere i ricavi ed utili, conseguenti all'attività di vendita al dettaglio da quella di vendita all'ingrosso tramite il laboratorio, impedisce l'effettiva quantificazione del danno che sarebbe del tutto arbitraria, non avendo neppure il dato dell'incidenza percentuale di un'attività sull'altra. Ciò, lo si ribadisce, come conseguenza della scarsa documentazione contabile offerta da parte attrice.
La domanda sul punto va quindi rigettata.
I soggetti responsabili.
Parte attrice, ipotizza un concorso ex art. 2043 c.c. del Controparte_9
e Controparte_4 CP_10
Il primo e secondo per omesso controllo, culpa in eligendo nell'aver affidato ad un soggetto inadeguato i lavori o comunque non aver controllato anche la loro tempistica, il terzo per aver realizzato materialmente le opere che hanno causato i danni lamentati.
Il Controparte_9
Quanto alla posizone del da un lato risulta documentale Controparte_9
che con deliberazione di Giunta comunale n. 1877 del 4 giugno 1999, veniva approvata una variante tecnica al progetto del parcheggio di piazza San
Francesco, giustificata da difficoltà tecniche occorse durante la realizzazione, implicante l'abolizione della costruzione del terzo livello interrato e quindi una riduzione dei posti auto da 416 a 264, e successivamente, con deliberazione di
Giunta comunale n. 4134 del 7 novembre 2005, una seconda variante progettuale relativa al parcheggio di piazza San Francesco, comportante, tra l'altro, una diversa sistemazione “… a raso della Piazza S. Francesco con un uso
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prevalentemente pedonale e la soppressione del Terminal C.T.P....”. Risulta inoltre che dal 1990 al 1997, scaturiva un contenzioso arbitrale tra il comune e la risolto con una transazione approvata con Controparte_4
deliberazione n. 245 del 31 luglio 1995.
In mancanza di prova in atti secondo cui:
- poteva già riconoscersi la necessità di varianti in corso d'opera attesa la impraticabilità del progetto originario di parcheggio, progetto redatto dalla
(poi divenuta nella veste di CP_17 Controparte_4
concessionario di costruzione e gestione;
- risultasse evidente la temerarietà della lite incorsa tra il e la CP_9
( ; CP_17 Controparte_4
nessuna responsabilità può riconoscersi al il quale ha Controparte_9
conferito alla i poteri di direzione, controllo, Controparte_4
vigilanza, su tutte le opere di cui alla concessione, con apposito potere di scelta del direttore dei lavori. Manca quindi ogni profilo di responsabilità in capo al
Controparte_9
La Controparte_4
Del pari assente è la responsabilità della Controparte_4
concessionaria committente dei lavori alla Ciò perché, in materia di ap- CP_10
palto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di la- vori edili:
a) di regola risponde nei confronti dei terzi esclusivamente l'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività;
b) se però il danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifi- che direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
c) se le direttive e l'ingerenza del committente sono così specifiche da rendere l'appaltatore un nudus minister, risponde esclusivamente il committente;
d) il committente risponde infine anche per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645
22
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013, Rv. 625507 01; Sez. 3, Sentenza n.
17697 del 29/08/2011, Rv. 619450 01; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009,
Rv. 607389 01; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008, Rv. 604765 01; Sez. 3,
Sentenza n. 13131 del 01/06/2006, Rv. 590623 01; Sez. 3, Sentenza n. 5133 del
09/11/1978, Rv. 394885 01).
Manca in atti la prova che il committente si sia ingerito, abbia conferito diret- tive specifiche o comunque abbia scelto una ditta inidonea sin dal principio alla realizzazione dei lavori appaltati.
Quindi, per le lesioni all'immobile di proprietà attorea, risponde solo ed uni- Con camente la .
Essa, sarebbe stata responsabile anche dei danni economici alla ditta laddove fossero stati provati, atteso che risulta che l'area di cantiere creata con la delimi- tazione che ha ristretto il marciapiedi, fosse affidata alla completa custodia della
Con
(ciò lo si desume mancando ogni ingerenza e direttiva della committente sul punto), con la conseguente esclusiva responsabilità quindi di chi tale cantiere ha predisposto.
Con La condotta posta in essere da .
In atti vi sono le dichiarazioni del teste il quale riferisce di aver let- Tes_3
to da una relazione di ctu relativa ad altra controversia instaurata per danni ad al- tro edificio nella zona di cui è causa e per le medesime opere realizzate, che Con l'attività di palificazione realizzata dalla consistesse nell'imprimere forte pressione nel suolo con i pali, al fine di collocarli nel sottosuolo, senza attività di trivellazione antecedente, con conseguenti forti scuotimenti e vibrazioni nel can- tiere.
Tale dichiarazione, sebbene rappresenti un fatto, ovvero l'aver letto un tratto di una relazione tecnica, e non un giudizio, da un lato non è riferito a circostanza avvenute alla presenza del teste, dall'altro, risulta smentita dall'esame della me- desima ctu operato dal consulente d'ufficio ing. , appositamente nominato Per_4
nella prima fase del giudizio nel corso dell'istruttoria del giudizio instaurato nel
2002, il quale aggiunge alla pagina 6 che manca ogni descrizione sul tipo e tecni- Con ca di attività di palificazione che la è stata chiamata ad eseguire.
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Tali considerazioni preliminari, invero, non impediscono in astratto di confi- gurare comunque la responsabilità per i danni di cui si duole parte attrice, laddo- ve, a prescindere che l'attività di palificazione segua una tecnica peculiare, essa è stata posta in essere senza specifiche cautele. Il ctu ha ritenuto come pro- Per_4 babile che, in conseguenza dell'attività di palificazione, che prevede comunque un'attività idonea a creare forti vibrazioni, possano realizzarsi fessurazioni o altri tipi di lesioni, come meglio descritte nel paragrafo sui danni all'immobile che precede.
Ne consegue che sarà condannata esclusivamente la
[...]
al pagamento della somma di euro 4000,00 Controparte_19
oltre interessi sulla somma devalutata alla data del 7.12.2007 e rivalutata di anno in anno (come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712). Ovvero euro 6.546,77 somma da cui decorreranno gli interessi legali di cui alla legislazione speciale re- lativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Con Le spese di lite, seguono la soccombenza nei rapporti tra e parte attrice, si compensano vista la sentenza Cost., 19 aprile 2018 n. 77, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. come modificato dal « dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modi- ficazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, attesa la complessità dell'istruttoria e le questioni di diritto oggetto del giudizio.
Le spese di lite da liquidarsi sono solo quelle del giudizio di cui è sentenza a seguito della riassunzione, atteso che le sentenze di merito precedenti hanno già regolato le spese sino a quel momento processuale così come la sentenza a S.U. pronunziatasi sulla giurisdizione ha riconosciuto che “non deve provvedersi sulle spese atteso che nessuna delle parti ha compiuto attività difensive in sede di legit- timità”.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie la domanda proposta contro la Controparte_20
e per l'effetto condanna tale parte al paga-
[...]
mento in favore di parte attrice della somma di euro 6.546,77 somma da cui decorreranno dalla data della sentenza gli interessi legali di cui alla le-
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gislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com- merciali al soddisfo;
- condanna al Controparte_10
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro
6.000,00 oltre iva e cassa e spese generali e spese di ctu ed euro 550,00 per spese vive;
- compensa le spese tra parte attrice e le altre parti del giudizio e tra la
[...]
e la Controparte_21 Controparte_6
Così deciso in Napoli 30.1.25
Il giudice
Diego Ragozini
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