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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2204 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2204 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da e entrambi difesi ed assistiti dall'Avv. Parte_1 Parte_2
MORIELLI RICCARDO
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“2. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 stabile presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre, sita in Millesimo (SV), Via G. Mazzini ove gli stessi vivranno prevalentemente;
3. il padre terrà con sé i figli, pernottamento compreso, secondo la seguente ripartizione:
un giorno a settimana, salvo diverso accordo il mercoledì, e ogni weekend, dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica sera, con rientro presso la madre entro le 21.00; il padre sarà comunque libero di trascorrere più tempo con i figli, sempre rispettando la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi ultimi e tenuto conto delle esigenze lavorative della
Sig.ra la quale al momento presta attività lavorativa, sia pure non regolarizzata, ed è in attesa di formalizzare Parte_1 la propria posizione occupazionale;
vacanze di Natale e vacanze di Pasqua e, più in generale, tutte le festività calendarizzate (ivi compresi i compleanni) saranno suddivisi ad anni alterni e, in ogni caso, in misura sempre equa tra i genitori, in base alle disponibilità degli stessi, salvaguardando il diritto reciproco di vedere e frequentare i figli, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
per il periodo estivo (ovvero dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo) i figli staranno con il padre preferibilmente durante le due settimane consecutive centrali di agosto e, in ogni caso, almeno due settimane anche non consecutive dal termine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo;
4. qualora la IGa o il IG fossero impossibilitati a tenere i figli, dovranno dare preavviso all'altro Parte_1 Parte_2 genitore non appena possibile e, in caso di impossibilità anche dell'altro genitore, si opterà per i nonni o per una baby-sitter scelta di comune accordo;
resta salva la possibilità per le parti di organizzarsi tra loro, sempre rispettando la turnazione e, più in generale, il principio della bigenitorialità;
5. la IGa beneficerà in via esclusiva ed integrale dell'assegno unico (attualmente dell'importo di € Parte_1
700,00) o di altro sussidio statale disposto a favore dei figli;
6. attesa la collocazione pressoché paritetica della prole, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei tre figli in via diretta;
in più il padre verserà, entro i primi quindici giorni di ogni mese, alla Signora un assegno Parte_1 mensile dell'importo di euro 150,00€ (centocinquanta/00), complessivo per i tre figli, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e condivise, così come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
qualora l'importo dell'assegno unico o di altro sussidio statale fosse inferiore ad € 500,00 il IG verserà, entro i primi quindici giorni di ogni mese, alla Signora Parte_2 Parte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 300,00€ (trecento/00), complessivo per i tre figli, a titolo di contributo al
[...] mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e condivise, così come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. il IG si fa carico del pagamento di tutte le rate restanti del mutuo gravante sull'ex casa coniugale e di tutte Parte_2 le spese ad essa relative;
8. il IG si fa carico del pagamento di tutte le restanti rate dei tre finanziamenti attualmente in corso;
Parte_2
9. il IG si fa carico in via integrale della polizza assicurativa dell'autovettura e ne concede il suo utilizzo in via Parte_2 esclusiva alla IGa , fatto salvo le situazioni di emergenza in cui risulterà necessario servirsene;
Parte_1
10. la IGa si occuperà delle altre spese dell'autovettura di proprietà del IG e delle eventuali Parte_1 Parte_2 sanzioni e/o multe comminate durante il suo utilizzo;
11. la IGa , entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, si impegna a trasferire a titolo gratuito Parte_1 al IG la propria quota di proprietà dell'ex casa coniugale a condizione che la stessa venga destinata ai figli;
il Parte_2 IG dal canto suo, si impegna a preservare tale immobile per i figli, e a non distrarne la proprietà, il possesso e Parte_2
l'uso a favore di terzi;
12. il IG in caso di decesso della IGa , si impegna a destinare esclusivamente ai figli, tutti gli Parte_2 Parte_1 importi liquidati dalla polizza vita intestata e contratta dalla IGa;
Parte_1
13. la IGa , in caso di decesso del IG si impegna a destinare esclusivamente ai figli, tutti gli Parte_1 Parte_2 importi liquidati delle polizze vite intestate e contratte dal IG Parte_2
14. le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
15. le parti si impegnano reciprocamente, in caso di nuova relazione e/o convivenza, ad introdurre il nuovo partner nella vita dei figli in modo graduale e, per i primi mesi, si dovranno prediligere gli incontri al di fuori delle mura domestiche;
16. i coniugi si rilasciano autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli
; Per_1 Per_2 Persona_3
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2204 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da e entrambi difesi ed assistiti dall'Avv. Parte_1 Parte_2
MORIELLI RICCARDO
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“2. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 stabile presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre, sita in Millesimo (SV), Via G. Mazzini ove gli stessi vivranno prevalentemente;
3. il padre terrà con sé i figli, pernottamento compreso, secondo la seguente ripartizione:
un giorno a settimana, salvo diverso accordo il mercoledì, e ogni weekend, dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica sera, con rientro presso la madre entro le 21.00; il padre sarà comunque libero di trascorrere più tempo con i figli, sempre rispettando la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi ultimi e tenuto conto delle esigenze lavorative della
Sig.ra la quale al momento presta attività lavorativa, sia pure non regolarizzata, ed è in attesa di formalizzare Parte_1 la propria posizione occupazionale;
vacanze di Natale e vacanze di Pasqua e, più in generale, tutte le festività calendarizzate (ivi compresi i compleanni) saranno suddivisi ad anni alterni e, in ogni caso, in misura sempre equa tra i genitori, in base alle disponibilità degli stessi, salvaguardando il diritto reciproco di vedere e frequentare i figli, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
per il periodo estivo (ovvero dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo) i figli staranno con il padre preferibilmente durante le due settimane consecutive centrali di agosto e, in ogni caso, almeno due settimane anche non consecutive dal termine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo;
4. qualora la IGa o il IG fossero impossibilitati a tenere i figli, dovranno dare preavviso all'altro Parte_1 Parte_2 genitore non appena possibile e, in caso di impossibilità anche dell'altro genitore, si opterà per i nonni o per una baby-sitter scelta di comune accordo;
resta salva la possibilità per le parti di organizzarsi tra loro, sempre rispettando la turnazione e, più in generale, il principio della bigenitorialità;
5. la IGa beneficerà in via esclusiva ed integrale dell'assegno unico (attualmente dell'importo di € Parte_1
700,00) o di altro sussidio statale disposto a favore dei figli;
6. attesa la collocazione pressoché paritetica della prole, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei tre figli in via diretta;
in più il padre verserà, entro i primi quindici giorni di ogni mese, alla Signora un assegno Parte_1 mensile dell'importo di euro 150,00€ (centocinquanta/00), complessivo per i tre figli, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e condivise, così come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
qualora l'importo dell'assegno unico o di altro sussidio statale fosse inferiore ad € 500,00 il IG verserà, entro i primi quindici giorni di ogni mese, alla Signora Parte_2 Parte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 300,00€ (trecento/00), complessivo per i tre figli, a titolo di contributo al
[...] mantenimento, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e condivise, così come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. il IG si fa carico del pagamento di tutte le rate restanti del mutuo gravante sull'ex casa coniugale e di tutte Parte_2 le spese ad essa relative;
8. il IG si fa carico del pagamento di tutte le restanti rate dei tre finanziamenti attualmente in corso;
Parte_2
9. il IG si fa carico in via integrale della polizza assicurativa dell'autovettura e ne concede il suo utilizzo in via Parte_2 esclusiva alla IGa , fatto salvo le situazioni di emergenza in cui risulterà necessario servirsene;
Parte_1
10. la IGa si occuperà delle altre spese dell'autovettura di proprietà del IG e delle eventuali Parte_1 Parte_2 sanzioni e/o multe comminate durante il suo utilizzo;
11. la IGa , entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, si impegna a trasferire a titolo gratuito Parte_1 al IG la propria quota di proprietà dell'ex casa coniugale a condizione che la stessa venga destinata ai figli;
il Parte_2 IG dal canto suo, si impegna a preservare tale immobile per i figli, e a non distrarne la proprietà, il possesso e Parte_2
l'uso a favore di terzi;
12. il IG in caso di decesso della IGa , si impegna a destinare esclusivamente ai figli, tutti gli Parte_2 Parte_1 importi liquidati dalla polizza vita intestata e contratta dalla IGa;
Parte_1
13. la IGa , in caso di decesso del IG si impegna a destinare esclusivamente ai figli, tutti gli Parte_1 Parte_2 importi liquidati delle polizze vite intestate e contratte dal IG Parte_2
14. le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
15. le parti si impegnano reciprocamente, in caso di nuova relazione e/o convivenza, ad introdurre il nuovo partner nella vita dei figli in modo graduale e, per i primi mesi, si dovranno prediligere gli incontri al di fuori delle mura domestiche;
16. i coniugi si rilasciano autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli
; Per_1 Per_2 Persona_3
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo