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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 196/23R.G. posta in decisone all'udienza del 5 marzo
2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGGIARI
[...]
ANDREA e dall'avv. BAZZANA MAURO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO N. 55
BRESCIA presso il difensore avv. SPAGGIARI ANDREA, come da procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
pagina 1 di 11 c o n t r o e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
ZANINI CINZIA e dall'avv. PANTEGHINI MARIALAURA
( ) VIA ZERNA 55 25040 BIENNO;
elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA ZERNA 55 BIENNO presso il difensore avv. ZANINI
CINZIA, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Seconda Civile)
n. 242/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: respingere ogni avversa pretesa, da chiunque formulata
nei confronti dell' , poiché infondata sia in fatto che Controparte_3
in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di soccombenza dell' , con Controparte_3
accoglimento (anche parziale) delle domande di risarcimento dei danni
formulate dagli Appellati, contenere il risarcimento, liquidando a loro favore
entro il limite costituito dalle conseguenze immediate e dirette della condotta
dell' , alla stregua delle obiettive e concrete risultanze Controparte_3
dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda.Condannarsi gli pagina 2 di 11 appellati al ristoro dei compensi di assistenza professionale di primo e di
secondo grado, anticipazioni escluse, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
CPA ed IVA come per legge”
Degli appellati
“In via incidentale preliminare: rigettare per i motivi in atti l'istanza di
sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
In Via Principale:
respingere i motivi di appello proposti dall
[...]
perché infondati in fatto e in diritto per le Parte_1
ragioni in atti e confermare la sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 03.02. In via istruttoria: si oppone al rinnovo della CTU per le
ragioni in atti In ogni caso: spese di lite e di CTU di entrambi i giudizi
rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e convenivano in giudizio l' Controparte_2 CP_1 [...]
( di seguito: al fine di Parte_1 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dall'asserito insuccesso dell'intervento di sterilizzazione tubarica cui si era CP_1
sottoposta presso l'Azienda convenuta, in occasione del parto del quarto figlio,
che aveva determinato il concepimento e la nascita indesiderata del quinto figlio.
Gli attori allegavano l'inadempimento della struttura sanitaria che si era pagina 3 di 11 concretato nell'aver impiegato una tecnica di sterilizzazione tubarica non abituale, nell'omessa informazione circa l'incrementata possibilità di insuccesso dell'intervento qualora, come nella specie, fosse stato eseguito contestualmente al parto cesareo, e nella mancata informazione in ordine alle indagini post operatorie da effettuare.
Gli attori prospettavano i seguenti danni: danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, subito da entrambi i coniugi, danno da invalidità
temporanea, della sola signora per tutta la durata della degenza CP_1
conseguente al parto oltre alla sofferenza derivata da un ulteriore parto cesareo
( quello del quinto figlio); danno patrimoniale per esborsi da sostenere per il mantenimento del figlio non desiderato, sino al raggiungimento della sua maggiore età; danno biologico subito dal figlio nato con scafocefalia.
Con sentenza n. 242/23 il Tribunale di Brescia accertava che nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica non erano ravvisabili profili di imprudenza e/o imperizia da parte dei sanitari mentre riteneva sussistente la responsabilità della struttura per inidoneità della modulistica informativa sottoposta alla paziente e da questa sottoscritta prima del parto cesareo e contestuale intervento di sterilizzazione.
L'inidoneità del modulo a consentire la formazione di un consenso consapevole all'intervento veniva desunta dalla mancanza di riferimenti alla tecnica di sterilizzazione in concreto utilizzata, alla storia clinica della pagina 4 di 11 paziente, alla necessità di eseguire successivi accertamenti volti a verificare il successo operatorio e/o all'adozione di metodi contraccettivi volti a scongiurare una futura gravidanza.
Riteneva, pertanto, il tribunale che l'inadeguatezza del modulo informativo aveva leso il diritto all'autodeterminazione della signora che, se CP_1
correttamente informata, in ordine alle modalità di esecuzione dell'intervento,
non si sarebbe ad esso sottoposta ovvero avrebbe adottato presidi di natura anticoncezionale.
Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione veniva liquidato in euro
15.000 in favore della signora e in euro 5.000 in favore del marito. CP_1
Ad entrambi i coniugi veniva, altresì, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per la nascita di un figlio indesiderato parametrato agli esborsi necessari per il suo mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età, liquidato in euro 90.000.
Veniva respinta la domanda risarcitoria relativa al danno biologico subito dalla signora e dal figlio. CP_1
La sentenza è stata gravata dalla struttura sanitaria, rimasta soccombente, che ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che gli attori non avevano mai allegato né provato che, se correttamente informati, la signora non si CP_1
sarebbe sottoposta all'intervento di sterilizzazione tubarica;
al contrario, dalle stesse allegazioni degli attori, risultava che “ in accordo con il coniuge (
decise) di sottoporsi ad un intervento volto a scongiurare definitivamente
ulteriori gravidanze indesiderate” e che in occasione della nascita del figlio indesiderato la signora si era sottoposta ad un successivo intervento di CP_1
sterilizzazione tubarica contestuale al parto cesareo.
Erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il caso di specie integrasse la fattispecie prevista al n. 5) della nota pronuncia della Suprema Corte
28895/2019 in quanto, nella specie, si era accertato che l'intervento non aveva prodotto alcun danno alla salute.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si dava atto della inadeguatezza delle informazioni fornite alla paziente in quanto il modulo sottoposto alla sua firma conteneva una descrizione chiara e comprensibile a chiunque delle modalità alternative di intervento (“le tube sono chiuse con
clips, tagliate o asportate”).
Fa rilevare che gli attori avevano censurato la non abitualità della tecnica impiegata rispetto a quella cd. di ME che, diversamente da quanto dagli stessi prospettato, era risultata essere molto più pericolosa della tecnica pagina 6 di 11 utilizzata di Pt_2
Anche in relazione alla prospettazione dei rischi dell'intervento il tribunale aveva errato nel ritenere inadeguata l'informazione in quanto nel modulo si dava atto, in modo dettagliato, delle possibilità di insuccesso.
Quanto alla mancata indicazione della necessità di effettuare controlli volti alla verifica del successo dell'intervento, la statuizione del primo giudice era in contrasto con le risultanze della Ctu nella quale si dava atto dell'inesistenza di Linee Guida volte a raccomandare il ricorso ad esami strumentali per verificare la corretta interruzione della continuità tubarica e di una prassi consolidata diretta ad eseguire esame anatomo patologico su un frammento tubarico a seguito dell'intervento chirurgico.
Fanno altresì rilevare che l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non vi sarebbe stato, nella specie, un momento specificatamente dedicato all'illustrazione dell'intervento risultava smentita dal fatto che il modulo reca la data del 28 marzo 2011 mentre l'intervento era stato eseguito il 29 marzo
2011.
In relazione al danno patrimoniale fa rilevare che gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno subito per la necessità di mantenere il figlio indesiderato per 23 anni mentre il tribunale aveva liquidato detto danno per 25
anni.
----------------------------------
pagina 7 di 11 I motivi, tra loro strettamente correlati, possono essere esaminati congiuntamente.
L'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario presuppone che il modulo sottoposto al paziente – che può anche essere prestampato –
contenga informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi,
dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative» (v. Cass. n.
23328 del 19/09/2019; n. 2177 del 04/02/2016; n. 24791 del 08/10/2008).
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori si dolevano non già dell'omessa informazione del possibile insuccesso dell'intervento – circostanza esclusa dagli stessi consulenti di parte attrice ( che nella relazione Persona_1
riferivano che : “il rischio di fallimento è ben esplicitato nel modulo di
consenso presente nella cartella clinica e dall'interessata regolarmente
sottoscritto”- quanto, piuttosto, dell'omessa/inadeguata informazione circa l'incremento delle possibilità di fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica qualora, come nella specie, fosse stato effettuato in concomitanza con il parto cesareo oltre che della non abituale tecnica operatoria impiegata e dell'omessa informazione relativa alla necessità di controlli post operatori volti a verificare l'eventuale continuità e pervietà tubarica.
Né nell'atto introduttivo né in seguito gli attori allegavano che, se tali informazioni fossero state fornite, la signora non si sarebbe sottoposta CP_1
pagina 8 di 11 all'intervento di sterilizzazione tubarica.
Ciò premesso, all'esito della Ctu non emergevano evidenze scientifiche comprovanti l'assunto del maggior insuccesso dell'intervento se praticato in concomitanza con un parto cesareo;
si fa, notare, peraltro, che, in occasione della nascita del quinto figlio ( cd. indesiderato) la signora si sottopose, CP_1
durante il parto cesareo, ad un nuovo intervento di sterilizzazione tubarica.
In secondo luogo, si accertava l'inesistenza di Linee Guida che imponevano o suggerivano controlli post intervento volti a verificarne il buon esito.
Ancora, nella relazione peritale, si dava atto che la tecnica chirurgica cd.
ME, prevalentemente seguita sino alla fine degli anni '70, non veniva più
adottata, per l'esposizione al rischio di una successiva gravidanza, mentre attualmente veniva adottata la tecnica cd. Ukada, impiegata nel caso di specie.
Pertanto, tutti i profili censurati dagli attori/appellati venivano smentiti dalle risultanze istruttorie.
Il primo giudice, tuttavia, riteneva che l'inadeguatezza del consenso fosse dipesa dal fatto che alla signora non fosse stato concesso uno spazio CP_1
temporale sufficiente per addivenire ad un convincimento consapevole in quanto le informazioni le sarebbero state fornite solo in prossimità del parto.
Tale circostanza – peraltro mai allegata dagli attori così come mai allegata era stata la circostanza relativa alla datazione del modulo di consenso informato–
risultava, tuttavia, smentita dal dato documentale ossia dalla datazione del pagina 9 di 11 modulo di consenso un giorno prima dell'intervento.
Nel caso di specie, nel modulo prestampato sottoposto alla firma della paziente, il giorno prima dell'intervento, veniva spiegata la natura dell'intervento, la sua pressochè irreversibilità, sicchè la paziente veniva esortata a prendere in considerazione metodi contraccettivi alternativi, si precisava che, se effettuato in corso di parto cesareo, veniva sfruttato “
l'accesso laparotomico previsto per questo intervento” e venivano previste le possibili complicanze.
I primi due motivi dell'appello meritano, pertanto, di essere accolti esimendo dall'esame del terzo.
In riforma della sentenza gravata, le domande risarcitorie proposte dagli appellati vanno respinte.
Per la loro soccombenza gli appellati vanno condannati a rifondere in favore dell'appellante, le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro
2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge le domande risarcitorie proposte da e contro Controparte_2 CP_1 Parte_1
[...]
condanna gli appellati a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 196/23R.G. posta in decisone all'udienza del 5 marzo
2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGGIARI
[...]
ANDREA e dall'avv. BAZZANA MAURO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO N. 55
BRESCIA presso il difensore avv. SPAGGIARI ANDREA, come da procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
pagina 1 di 11 c o n t r o e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
ZANINI CINZIA e dall'avv. PANTEGHINI MARIALAURA
( ) VIA ZERNA 55 25040 BIENNO;
elettivamente C.F._2
domiciliati in VIA ZERNA 55 BIENNO presso il difensore avv. ZANINI
CINZIA, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Seconda Civile)
n. 242/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: respingere ogni avversa pretesa, da chiunque formulata
nei confronti dell' , poiché infondata sia in fatto che Controparte_3
in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di soccombenza dell' , con Controparte_3
accoglimento (anche parziale) delle domande di risarcimento dei danni
formulate dagli Appellati, contenere il risarcimento, liquidando a loro favore
entro il limite costituito dalle conseguenze immediate e dirette della condotta
dell' , alla stregua delle obiettive e concrete risultanze Controparte_3
dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda.Condannarsi gli pagina 2 di 11 appellati al ristoro dei compensi di assistenza professionale di primo e di
secondo grado, anticipazioni escluse, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
CPA ed IVA come per legge”
Degli appellati
“In via incidentale preliminare: rigettare per i motivi in atti l'istanza di
sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
In Via Principale:
respingere i motivi di appello proposti dall
[...]
perché infondati in fatto e in diritto per le Parte_1
ragioni in atti e confermare la sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 03.02. In via istruttoria: si oppone al rinnovo della CTU per le
ragioni in atti In ogni caso: spese di lite e di CTU di entrambi i giudizi
rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e convenivano in giudizio l' Controparte_2 CP_1 [...]
( di seguito: al fine di Parte_1 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dall'asserito insuccesso dell'intervento di sterilizzazione tubarica cui si era CP_1
sottoposta presso l'Azienda convenuta, in occasione del parto del quarto figlio,
che aveva determinato il concepimento e la nascita indesiderata del quinto figlio.
Gli attori allegavano l'inadempimento della struttura sanitaria che si era pagina 3 di 11 concretato nell'aver impiegato una tecnica di sterilizzazione tubarica non abituale, nell'omessa informazione circa l'incrementata possibilità di insuccesso dell'intervento qualora, come nella specie, fosse stato eseguito contestualmente al parto cesareo, e nella mancata informazione in ordine alle indagini post operatorie da effettuare.
Gli attori prospettavano i seguenti danni: danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, subito da entrambi i coniugi, danno da invalidità
temporanea, della sola signora per tutta la durata della degenza CP_1
conseguente al parto oltre alla sofferenza derivata da un ulteriore parto cesareo
( quello del quinto figlio); danno patrimoniale per esborsi da sostenere per il mantenimento del figlio non desiderato, sino al raggiungimento della sua maggiore età; danno biologico subito dal figlio nato con scafocefalia.
Con sentenza n. 242/23 il Tribunale di Brescia accertava che nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica non erano ravvisabili profili di imprudenza e/o imperizia da parte dei sanitari mentre riteneva sussistente la responsabilità della struttura per inidoneità della modulistica informativa sottoposta alla paziente e da questa sottoscritta prima del parto cesareo e contestuale intervento di sterilizzazione.
L'inidoneità del modulo a consentire la formazione di un consenso consapevole all'intervento veniva desunta dalla mancanza di riferimenti alla tecnica di sterilizzazione in concreto utilizzata, alla storia clinica della pagina 4 di 11 paziente, alla necessità di eseguire successivi accertamenti volti a verificare il successo operatorio e/o all'adozione di metodi contraccettivi volti a scongiurare una futura gravidanza.
Riteneva, pertanto, il tribunale che l'inadeguatezza del modulo informativo aveva leso il diritto all'autodeterminazione della signora che, se CP_1
correttamente informata, in ordine alle modalità di esecuzione dell'intervento,
non si sarebbe ad esso sottoposta ovvero avrebbe adottato presidi di natura anticoncezionale.
Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione veniva liquidato in euro
15.000 in favore della signora e in euro 5.000 in favore del marito. CP_1
Ad entrambi i coniugi veniva, altresì, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per la nascita di un figlio indesiderato parametrato agli esborsi necessari per il suo mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età, liquidato in euro 90.000.
Veniva respinta la domanda risarcitoria relativa al danno biologico subito dalla signora e dal figlio. CP_1
La sentenza è stata gravata dalla struttura sanitaria, rimasta soccombente, che ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che gli attori non avevano mai allegato né provato che, se correttamente informati, la signora non si CP_1
sarebbe sottoposta all'intervento di sterilizzazione tubarica;
al contrario, dalle stesse allegazioni degli attori, risultava che “ in accordo con il coniuge (
decise) di sottoporsi ad un intervento volto a scongiurare definitivamente
ulteriori gravidanze indesiderate” e che in occasione della nascita del figlio indesiderato la signora si era sottoposta ad un successivo intervento di CP_1
sterilizzazione tubarica contestuale al parto cesareo.
Erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il caso di specie integrasse la fattispecie prevista al n. 5) della nota pronuncia della Suprema Corte
28895/2019 in quanto, nella specie, si era accertato che l'intervento non aveva prodotto alcun danno alla salute.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si dava atto della inadeguatezza delle informazioni fornite alla paziente in quanto il modulo sottoposto alla sua firma conteneva una descrizione chiara e comprensibile a chiunque delle modalità alternative di intervento (“le tube sono chiuse con
clips, tagliate o asportate”).
Fa rilevare che gli attori avevano censurato la non abitualità della tecnica impiegata rispetto a quella cd. di ME che, diversamente da quanto dagli stessi prospettato, era risultata essere molto più pericolosa della tecnica pagina 6 di 11 utilizzata di Pt_2
Anche in relazione alla prospettazione dei rischi dell'intervento il tribunale aveva errato nel ritenere inadeguata l'informazione in quanto nel modulo si dava atto, in modo dettagliato, delle possibilità di insuccesso.
Quanto alla mancata indicazione della necessità di effettuare controlli volti alla verifica del successo dell'intervento, la statuizione del primo giudice era in contrasto con le risultanze della Ctu nella quale si dava atto dell'inesistenza di Linee Guida volte a raccomandare il ricorso ad esami strumentali per verificare la corretta interruzione della continuità tubarica e di una prassi consolidata diretta ad eseguire esame anatomo patologico su un frammento tubarico a seguito dell'intervento chirurgico.
Fanno altresì rilevare che l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non vi sarebbe stato, nella specie, un momento specificatamente dedicato all'illustrazione dell'intervento risultava smentita dal fatto che il modulo reca la data del 28 marzo 2011 mentre l'intervento era stato eseguito il 29 marzo
2011.
In relazione al danno patrimoniale fa rilevare che gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno subito per la necessità di mantenere il figlio indesiderato per 23 anni mentre il tribunale aveva liquidato detto danno per 25
anni.
----------------------------------
pagina 7 di 11 I motivi, tra loro strettamente correlati, possono essere esaminati congiuntamente.
L'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario presuppone che il modulo sottoposto al paziente – che può anche essere prestampato –
contenga informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi,
dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative» (v. Cass. n.
23328 del 19/09/2019; n. 2177 del 04/02/2016; n. 24791 del 08/10/2008).
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori si dolevano non già dell'omessa informazione del possibile insuccesso dell'intervento – circostanza esclusa dagli stessi consulenti di parte attrice ( che nella relazione Persona_1
riferivano che : “il rischio di fallimento è ben esplicitato nel modulo di
consenso presente nella cartella clinica e dall'interessata regolarmente
sottoscritto”- quanto, piuttosto, dell'omessa/inadeguata informazione circa l'incremento delle possibilità di fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica qualora, come nella specie, fosse stato effettuato in concomitanza con il parto cesareo oltre che della non abituale tecnica operatoria impiegata e dell'omessa informazione relativa alla necessità di controlli post operatori volti a verificare l'eventuale continuità e pervietà tubarica.
Né nell'atto introduttivo né in seguito gli attori allegavano che, se tali informazioni fossero state fornite, la signora non si sarebbe sottoposta CP_1
pagina 8 di 11 all'intervento di sterilizzazione tubarica.
Ciò premesso, all'esito della Ctu non emergevano evidenze scientifiche comprovanti l'assunto del maggior insuccesso dell'intervento se praticato in concomitanza con un parto cesareo;
si fa, notare, peraltro, che, in occasione della nascita del quinto figlio ( cd. indesiderato) la signora si sottopose, CP_1
durante il parto cesareo, ad un nuovo intervento di sterilizzazione tubarica.
In secondo luogo, si accertava l'inesistenza di Linee Guida che imponevano o suggerivano controlli post intervento volti a verificarne il buon esito.
Ancora, nella relazione peritale, si dava atto che la tecnica chirurgica cd.
ME, prevalentemente seguita sino alla fine degli anni '70, non veniva più
adottata, per l'esposizione al rischio di una successiva gravidanza, mentre attualmente veniva adottata la tecnica cd. Ukada, impiegata nel caso di specie.
Pertanto, tutti i profili censurati dagli attori/appellati venivano smentiti dalle risultanze istruttorie.
Il primo giudice, tuttavia, riteneva che l'inadeguatezza del consenso fosse dipesa dal fatto che alla signora non fosse stato concesso uno spazio CP_1
temporale sufficiente per addivenire ad un convincimento consapevole in quanto le informazioni le sarebbero state fornite solo in prossimità del parto.
Tale circostanza – peraltro mai allegata dagli attori così come mai allegata era stata la circostanza relativa alla datazione del modulo di consenso informato–
risultava, tuttavia, smentita dal dato documentale ossia dalla datazione del pagina 9 di 11 modulo di consenso un giorno prima dell'intervento.
Nel caso di specie, nel modulo prestampato sottoposto alla firma della paziente, il giorno prima dell'intervento, veniva spiegata la natura dell'intervento, la sua pressochè irreversibilità, sicchè la paziente veniva esortata a prendere in considerazione metodi contraccettivi alternativi, si precisava che, se effettuato in corso di parto cesareo, veniva sfruttato “
l'accesso laparotomico previsto per questo intervento” e venivano previste le possibili complicanze.
I primi due motivi dell'appello meritano, pertanto, di essere accolti esimendo dall'esame del terzo.
In riforma della sentenza gravata, le domande risarcitorie proposte dagli appellati vanno respinte.
Per la loro soccombenza gli appellati vanno condannati a rifondere in favore dell'appellante, le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro
2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge le domande risarcitorie proposte da e contro Controparte_2 CP_1 Parte_1
[...]
condanna gli appellati a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11