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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4846 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/11/2022 ed iscritto al n 4846 - 2022 RG , vertente tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova
(RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
1 ( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._6
( )costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
Controparte_3
, P.IVA e C. F. , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_3
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_4
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Guzzo, Controparte_3
c.f. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata C.F._8 nello studio del predetto procuratore, sito in S. Stefano di Rogliano (CS), Via
G. Valarioti n°4;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.11.2022, parte ricorrente espone che in data
06.10.2022 gli ha notificato la Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094762022 00001445000 cui è sotteso tra gli altri l'avviso di addebito n. 394 2019 0005835230000 con riferimento al quale delimita l'oggetto del ricorso, che assume mai notificato ed afferente contributi IVS operai a tempo determinato comp. individuali e correlate somme aggiuntive, per gli anni 2001, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio CP_1
Calabria.
Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa creditoria di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N.
09476202200001445000 limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420190005835230000 con ogni conseguenza di legge. Il valore della causa è di € 7.556,55
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente, sul presupposto dell'asserita omessa notifica dell'avviso di addebito n. 394 2019 0005835230000, eccepisce che “considerato il periodo temporale attinente il carico contributivo (anno 2001) e considerata la data di notifica della comunicazione esattoriale avvenuta il 06.10.2022 risulta
2 trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto espressamente dalla L. 335/95 senza che vi siano atti interruttivi della prescrizione medio tempore.”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Risulta documentalmente smentito l'assunto di parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata. L' ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica a CP_1 mezzo pec in data 01.01.2020 dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 che, non essendo stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile.
Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008).
Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 per cui è causa ed il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ridotte al minimo tabellare in considerazione della semplicità dell'unica questione di fatto e diritto e del modesto valore della causa.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094762022 00001445000;
3 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 2.695,00 Controparte_3 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in CP_1 solido con la , in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., che liquida CP_2 in € 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4846 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/11/2022 ed iscritto al n 4846 - 2022 RG , vertente tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova
(RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
1 ( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._6
( )costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
Controparte_3
, P.IVA e C. F. , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_3
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_4
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Guzzo, Controparte_3
c.f. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata C.F._8 nello studio del predetto procuratore, sito in S. Stefano di Rogliano (CS), Via
G. Valarioti n°4;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.11.2022, parte ricorrente espone che in data
06.10.2022 gli ha notificato la Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094762022 00001445000 cui è sotteso tra gli altri l'avviso di addebito n. 394 2019 0005835230000 con riferimento al quale delimita l'oggetto del ricorso, che assume mai notificato ed afferente contributi IVS operai a tempo determinato comp. individuali e correlate somme aggiuntive, per gli anni 2001, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio CP_1
Calabria.
Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa creditoria di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N.
09476202200001445000 limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420190005835230000 con ogni conseguenza di legge. Il valore della causa è di € 7.556,55
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente, sul presupposto dell'asserita omessa notifica dell'avviso di addebito n. 394 2019 0005835230000, eccepisce che “considerato il periodo temporale attinente il carico contributivo (anno 2001) e considerata la data di notifica della comunicazione esattoriale avvenuta il 06.10.2022 risulta
2 trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto espressamente dalla L. 335/95 senza che vi siano atti interruttivi della prescrizione medio tempore.”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Risulta documentalmente smentito l'assunto di parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata. L' ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica a CP_1 mezzo pec in data 01.01.2020 dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 che, non essendo stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile.
Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008).
Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 per cui è causa ed il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 ridotte al minimo tabellare in considerazione della semplicità dell'unica questione di fatto e diritto e del modesto valore della causa.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420190005835230000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094762022 00001445000;
3 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 2.695,00 Controparte_3 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in CP_1 solido con la , in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., che liquida CP_2 in € 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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