TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8535/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.8.2022, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
Solo parte ricorrente compariva in data 10.2.2023 innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 12.5.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, i coniugi raggiungevano un accordo e, all'udienza del
16.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 13.12.2024, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], l'[...]);
[...] Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (atto n. 148, parte II, serie A, anno 1994), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 21.1.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8535/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.8.2022, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
Solo parte ricorrente compariva in data 10.2.2023 innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 12.5.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, i coniugi raggiungevano un accordo e, all'udienza del
16.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 13.12.2024, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], l'[...]);
[...] Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (atto n. 148, parte II, serie A, anno 1994), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 21.1.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro