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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 550 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 44 del 18.1.2024 del Tribunale di Busto Arsizio estensore Giudice dr.ssa Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA
(CF ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CF Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di Parte_1 parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
1 all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_1 favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 44/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22–
2022/23 per non essere stato provato l'interesse ad agire della ricorrente, mancando deduzione e prova del suo permanere nelle GPS
o per avere in corso un nuovo incarico temporaneo.
Il primo giudice dopo aver proceduto ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della questione, con richiamo alla sentenza n.
29961/2021 della Corte di Cassazione ed ai principi cui soggiace il diritto al beneficio della carta docente anche per gli insegnanti titolari di contratti a termine, con l'eccezione della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico, ha rilevato che la ricorrente non aveva documentato la sua attuale permanenza nel circuito scolastico.
Ha impugnato la sentenza l'appellante formulando tre motivi di appello.
Con il primo motivo deduce l'errore del primo giudice nella valutazione dei fatti e dei documenti, in quanto sarebbe risultato dai documenti allegati al ricorso introduttivo la sua presenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
2 Sostiene che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 aveva disciplinato l'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze previsto dal DL 22/2020 valide per gli a.s. 2020/21 e 2021/22, a cui aveva fatto seguito l'OM
112/2022 che aveva disposto anche per il biennio 2022/24
l'aggiornamento delle GPS.
L'appellante evidenzia che ella aveva avuto un incarico nell'a.s.
2022/23 come documentato dall'incarico in atti con la stipula di un contratto di lavoro fino al 31.8.23 dalla GPS e come da doc. 2 del 1.8.2022 con cui era stata inserita Parte_2 nella GPS.
Con il secondo motivo l'appellante ribadisce nel merito la fondatezza della sua domanda come anche affermata dalle norme CCNL scuola e dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del
18.5.2022 che ha accertato la violazione della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a t.d. 18.3.1999 CES UNICE CEEP.
Con il terzo motivo di appello la lavoratrice chiede il pagamento delle spese per la soccombenza nel doppio grado di giudizio del
. CP_1
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2.10.2024 il Collegio invitava la parte appellante a provare la sua permanenza nel “sistema scuola” per gli a.s.2023/2024 e 2024/2025 depositando idonea documentazione sul punto.
L'appellante depositava in data 3.10.2024 i contratti di lavoro per gli anni scolastici richiesti dalla Corte.
All'udienza odierna del 6 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato sotto il profilo giuridico il diritto alla carta elettronica del docente, tuttavia ha errato nell'escludere l'attuale interesse ad agire
3 dell'appellante stante la ritenuta mancanza della prova del permanere della stessa appellante nel circuito scolastico e d'insegnamento.
La questione della permanenza nel sistema scolastico è affrontata da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961:
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
(segue): la natura retributiva o meno.
13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o
"riparatoria" su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
4 Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
L'azione di adempimento.
14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta
Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n.
69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore "che questi dia accesso al portale" agli aventi diritto "al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto".
5 (segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione "di scopo".
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre- ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma
6 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
7 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.”
Sulla richiesta di questa Corte l'appellante ha prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato con l'
[...] dal 9.9.2023 al 31.8.2024 ed il Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato con l' Controparte_3 dal 9.9.2024 al 30.6.2025, in tal modo
[...] essendo dimostrata la permanenza della appellante nel circuito scolastico quale insegnante.
A ciò consegue il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente come già deciso molteplici volte da questa Corte
d'appello e a tal fine si richiama la sentenza n. 695/2023 anche ai fini di motivazione di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di €
500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a:
8 acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
[...
[...] e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
[...] adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
[...] di categoria”.
Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge:
“La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione:
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
10 introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non
11 può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio
2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
12 Pertanto, la domanda della parte appellante deve essere accolta stante il permanere della stessa nel circuito di insegnamento scolastico come provato in atti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di 1.000 per il primo grado ed € 1.800 per il secondo grado così ritenuti congrui in relazione al valore ed alla complessità della questione ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
In riforma della sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, accerta il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, con condanna del ad attribuire alla stessa la CP_1 carta docente dell'importo di € 500,00 annuo per gli anni sopra indicati per complessivi € 2.000,00.
Condanna il appellato al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio in favore di che liquida Parte_1 nell'importo complessivo di € 2.800 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 44 del 18.1.2024 del Tribunale di Busto Arsizio estensore Giudice dr.ssa Emanuela Fedele, discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA
(CF ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CF Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di Parte_1 parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
1 all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_1 favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 44/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22–
2022/23 per non essere stato provato l'interesse ad agire della ricorrente, mancando deduzione e prova del suo permanere nelle GPS
o per avere in corso un nuovo incarico temporaneo.
Il primo giudice dopo aver proceduto ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della questione, con richiamo alla sentenza n.
29961/2021 della Corte di Cassazione ed ai principi cui soggiace il diritto al beneficio della carta docente anche per gli insegnanti titolari di contratti a termine, con l'eccezione della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico, ha rilevato che la ricorrente non aveva documentato la sua attuale permanenza nel circuito scolastico.
Ha impugnato la sentenza l'appellante formulando tre motivi di appello.
Con il primo motivo deduce l'errore del primo giudice nella valutazione dei fatti e dei documenti, in quanto sarebbe risultato dai documenti allegati al ricorso introduttivo la sua presenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
2 Sostiene che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 aveva disciplinato l'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze previsto dal DL 22/2020 valide per gli a.s. 2020/21 e 2021/22, a cui aveva fatto seguito l'OM
112/2022 che aveva disposto anche per il biennio 2022/24
l'aggiornamento delle GPS.
L'appellante evidenzia che ella aveva avuto un incarico nell'a.s.
2022/23 come documentato dall'incarico in atti con la stipula di un contratto di lavoro fino al 31.8.23 dalla GPS e come da doc. 2 del 1.8.2022 con cui era stata inserita Parte_2 nella GPS.
Con il secondo motivo l'appellante ribadisce nel merito la fondatezza della sua domanda come anche affermata dalle norme CCNL scuola e dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del
18.5.2022 che ha accertato la violazione della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a t.d. 18.3.1999 CES UNICE CEEP.
Con il terzo motivo di appello la lavoratrice chiede il pagamento delle spese per la soccombenza nel doppio grado di giudizio del
. CP_1
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2.10.2024 il Collegio invitava la parte appellante a provare la sua permanenza nel “sistema scuola” per gli a.s.2023/2024 e 2024/2025 depositando idonea documentazione sul punto.
L'appellante depositava in data 3.10.2024 i contratti di lavoro per gli anni scolastici richiesti dalla Corte.
All'udienza odierna del 6 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato sotto il profilo giuridico il diritto alla carta elettronica del docente, tuttavia ha errato nell'escludere l'attuale interesse ad agire
3 dell'appellante stante la ritenuta mancanza della prova del permanere della stessa appellante nel circuito scolastico e d'insegnamento.
La questione della permanenza nel sistema scolastico è affrontata da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961:
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
(segue): la natura retributiva o meno.
13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o
"riparatoria" su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
4 Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
L'azione di adempimento.
14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta
Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n.
69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore "che questi dia accesso al portale" agli aventi diritto "al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto".
5 (segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione "di scopo".
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre- ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché
l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma
6 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
7 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.”
Sulla richiesta di questa Corte l'appellante ha prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato con l'
[...] dal 9.9.2023 al 31.8.2024 ed il Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato con l' Controparte_3 dal 9.9.2024 al 30.6.2025, in tal modo
[...] essendo dimostrata la permanenza della appellante nel circuito scolastico quale insegnante.
A ciò consegue il diritto all'attribuzione della carta elettronica del docente come già deciso molteplici volte da questa Corte
d'appello e a tal fine si richiama la sentenza n. 695/2023 anche ai fini di motivazione di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di €
500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a:
8 acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
[...
[...] e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
[...] adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
[...] di categoria”.
Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge:
“La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione:
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
10 introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non
11 può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio
2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
12 Pertanto, la domanda della parte appellante deve essere accolta stante il permanere della stessa nel circuito di insegnamento scolastico come provato in atti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di 1.000 per il primo grado ed € 1.800 per il secondo grado così ritenuti congrui in relazione al valore ed alla complessità della questione ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
In riforma della sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, accerta il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, con condanna del ad attribuire alla stessa la CP_1 carta docente dell'importo di € 500,00 annuo per gli anni sopra indicati per complessivi € 2.000,00.
Condanna il appellato al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio in favore di che liquida Parte_1 nell'importo complessivo di € 2.800 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
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