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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 05.03.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta in primo grado al n. 6636/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e diesa dall'avv. CELENTANO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
Oggetto: ratei maturati e non riscossi di prestazione assistenziale.
RAGIONI DI ATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.07.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere erede della ha dedotto che quest'ultima era titolare della prestazione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'01.01.2019, il cui pagamento è stato CP_ sospeso dall' con missiva dell'01.05.2022 per ritenuta irreperibilità della beneficiaria.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di “condannare l' alla liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 maturati e non riscossi dalla in favore dell'odierna ricorrente, oltre agli interessi Persona_1 come per legge”.
1.1.Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in atto ed in diritto e, inoltre, per la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito, dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, altri precedenti intervenuti anche in questo ufficio in fattispecie analoga le cui motivazioni possono condividersi in quanto applicabili al caso di specie (v. sentenza Trib. Foggia, n. 2467/24, est.
Dott.ssa De Salvia;
sentenza Trib Roma n. 5034/2021).
2.1. Invero, le prestazioni di invalidità civile presuppongono la residenza del beneficiario sul territorio nazionale (v. art. 12, L. n. 118 del 1971; art. 26, L. n. 15 del 1969; art. 1, comma 6, L. n.
508 del 1988; in giur., v. Cass. 1° mar. 2011, n. 4995).
Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento al trasferimento dell'interessato all'interno dell'Unione europea;
è stato, infatti, affermato che “…la pensione di invalidità civile non è esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio contemplato dall'art.
10 bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all'assicurato residente fuori dal territorio nazionale” (Cass. ord. 7 set. 2018, n. 21901).
Se il beneficiario di provvidenza assistenziale risulta irreperibile sul territorio nazionale perde il diritto al godimento di quest'ultima.
2.2. Tuttavia, occorre osservare che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare come, nel periodo di riferimento, la de cuius non fosse irreperibile sul territorio nazionale.
Tanto emerge dai seguenti dati: 1) dal certificato di morte nel quale è indicato il luogo del decesso occorso in data 11.1.2023 in San Marco in Lamis;
dal testamento olografo nel quale è indicato San
Marco in Lamis quale luogo di redazione dello stesso in data 5.4.20; dall'attestazione rilasciata dal
Sindaco di San Marco in Lamis, sulla base delle sommarie informazioni acquisite dalla Polizia
Municipale, circa la dimora della de cuius nella predetta località in via Palude n. 7, residenza riferibile alla di lei germana odierna ricorrente, in quanto necessitante assistenza.
Pertanto, tutti i predetti elementi, congiuntamente valutati consentono di ritenere provata la presenza della de cuius sul territorio e non anche la sua irreperibilità.
2.3. A tal fine deve evidenziarsi che gli anagrafici dei residenti in Italia risultano dall'Anagrafe della
Popolazione Residente (ANPR), che è il registro anagrafico centrale del , che Controparte_2 attinge i suoi dati dai registri anagrafici dei vari comuni italiani.
Nel momento in cui si viene cancellati dal registro anagrafico di un comune, senza che contestualmente si venga iscritti nel registro di un altro, non si è più inseriti neppure nell'Anagrafe della Posizione Residente. Ciò tuttavia non può comportare una presunzione assoluta di non residenza in Italia.
Ove dall'interessato venga fornita la prova della permanenza nel territorio italiano ogni eventuale presunzione non può che ritenersi superata;
tanto, soprattutto, nella materia in oggetto, in cui le prestazioni erogate hanno una funzione assistenziale ed ogni interpretazione eccessivamente formalistica della normativa disciplinante i requisiti per la loro erogazione si traduce necessariamente nella frustrazione delle finalità proprie delle provvidenze in questione.
CP_
2.4. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento, oltre.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate mancando agli atti di causa evidenti elementi di CP_ un comportamento imputabile all' ed avendo parte ricorrente fornito solo in giudizio della prova della presenza sul territorio nazionale della de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell con ricorso depositato in data 18.07.2024, nella causa iscritta al n. CP_1
6636/2024 R.G.A.C., così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e non riscossi CP_1 relativi all'indennità di accompagnamento maturati in favore della de cuius , oltre Persona_1 interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL G.L.
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 05.03.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta in primo grado al n. 6636/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e diesa dall'avv. CELENTANO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE
Oggetto: ratei maturati e non riscossi di prestazione assistenziale.
RAGIONI DI ATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.07.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere erede della ha dedotto che quest'ultima era titolare della prestazione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'01.01.2019, il cui pagamento è stato CP_ sospeso dall' con missiva dell'01.05.2022 per ritenuta irreperibilità della beneficiaria.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di “condannare l' alla liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 maturati e non riscossi dalla in favore dell'odierna ricorrente, oltre agli interessi Persona_1 come per legge”.
1.1.Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in atto ed in diritto e, inoltre, per la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito, dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, altri precedenti intervenuti anche in questo ufficio in fattispecie analoga le cui motivazioni possono condividersi in quanto applicabili al caso di specie (v. sentenza Trib. Foggia, n. 2467/24, est.
Dott.ssa De Salvia;
sentenza Trib Roma n. 5034/2021).
2.1. Invero, le prestazioni di invalidità civile presuppongono la residenza del beneficiario sul territorio nazionale (v. art. 12, L. n. 118 del 1971; art. 26, L. n. 15 del 1969; art. 1, comma 6, L. n.
508 del 1988; in giur., v. Cass. 1° mar. 2011, n. 4995).
Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento al trasferimento dell'interessato all'interno dell'Unione europea;
è stato, infatti, affermato che “…la pensione di invalidità civile non è esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio contemplato dall'art.
10 bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all'assicurato residente fuori dal territorio nazionale” (Cass. ord. 7 set. 2018, n. 21901).
Se il beneficiario di provvidenza assistenziale risulta irreperibile sul territorio nazionale perde il diritto al godimento di quest'ultima.
2.2. Tuttavia, occorre osservare che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare come, nel periodo di riferimento, la de cuius non fosse irreperibile sul territorio nazionale.
Tanto emerge dai seguenti dati: 1) dal certificato di morte nel quale è indicato il luogo del decesso occorso in data 11.1.2023 in San Marco in Lamis;
dal testamento olografo nel quale è indicato San
Marco in Lamis quale luogo di redazione dello stesso in data 5.4.20; dall'attestazione rilasciata dal
Sindaco di San Marco in Lamis, sulla base delle sommarie informazioni acquisite dalla Polizia
Municipale, circa la dimora della de cuius nella predetta località in via Palude n. 7, residenza riferibile alla di lei germana odierna ricorrente, in quanto necessitante assistenza.
Pertanto, tutti i predetti elementi, congiuntamente valutati consentono di ritenere provata la presenza della de cuius sul territorio e non anche la sua irreperibilità.
2.3. A tal fine deve evidenziarsi che gli anagrafici dei residenti in Italia risultano dall'Anagrafe della
Popolazione Residente (ANPR), che è il registro anagrafico centrale del , che Controparte_2 attinge i suoi dati dai registri anagrafici dei vari comuni italiani.
Nel momento in cui si viene cancellati dal registro anagrafico di un comune, senza che contestualmente si venga iscritti nel registro di un altro, non si è più inseriti neppure nell'Anagrafe della Posizione Residente. Ciò tuttavia non può comportare una presunzione assoluta di non residenza in Italia.
Ove dall'interessato venga fornita la prova della permanenza nel territorio italiano ogni eventuale presunzione non può che ritenersi superata;
tanto, soprattutto, nella materia in oggetto, in cui le prestazioni erogate hanno una funzione assistenziale ed ogni interpretazione eccessivamente formalistica della normativa disciplinante i requisiti per la loro erogazione si traduce necessariamente nella frustrazione delle finalità proprie delle provvidenze in questione.
CP_
2.4. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento, oltre.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate mancando agli atti di causa evidenti elementi di CP_ un comportamento imputabile all' ed avendo parte ricorrente fornito solo in giudizio della prova della presenza sul territorio nazionale della de cuius.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell con ricorso depositato in data 18.07.2024, nella causa iscritta al n. CP_1
6636/2024 R.G.A.C., così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e non riscossi CP_1 relativi all'indennità di accompagnamento maturati in favore della de cuius , oltre Persona_1 interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
-dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL G.L.
Dott.ssa Monica Sgarro