Articolo 24 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 23Articolo 25
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13 novembre 1960
Art. 24. Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero, nel termine stabilito dal bando di concorso, documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960