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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/08/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Rosanna De Rosa Consigliere dr. Giuseppe G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5398/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9879/2021, deliberata il
1.12.2021 e pubblicata il 7.12.2021 (n. 26417/2017 RG); risarcimento danno da circolazione stradale;
TRA
Parte_1
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. P.IVA_1
Edoardo Strazzullo, c.f. , C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
c.f. , Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Dario Celentano (c.f. ), C.F._3
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
ha chiesto al Tribunale di Napoli il risarcimento del Controparte_1 danno alla persona sofferto in conseguenza del sinistro avvenuto il 25/3/2014, alle ore 21,00 circa, in Napoli, via Mario Palermo, all'altezza del civico 163-165, quartiere Ponticelli, allorquando scendeva dal marciapiede e veniva investita dall'autoveicolo Skoda Fabia tg. DK985XM, che, all'improvviso effettuava una azzardata manovra di retromarcia. La vettura risultava di proprietà di ed assicurata con Controparte_2 Parte_1
La compagnia assicuratrice ha chiesto il rigetto della domanda. non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà di nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
Controparte_2 condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, titolo di risarcimento danni, in favore dell'istante della somma complessiva di €. 41.819,00, oltre interessi da calcolarsi nella misura del 1% annuo dalla data del 25.3.2014 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessivi €. 4.600,00 (di cui Euro 3.700,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 900,00 per spese vive compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Dario Celentano.”.
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IV sezione civile
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN ACCOGLIMENTO
DEL PRESENTE GRAVAME ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I
GRADO, così provvedere:
IN VIA PROCESSUALE:
1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al N. 26417/2017 R.G. Tribunale di Napoli;
IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA:
2) sospendere senza cauzione la efficacia esecutiva della sentenza di I grado ex art. 283 e
351 c.p.c concorrendo i gravi e fondati motivi innanzi esposti;
IN MERITO:
3) accertare e dichiarare, la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, oltre che la mancanza di prova, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado dall'attrice sia in punto di veridicità storica del presunto Parte_2 investimento, sia in punto di an debeatur, sia in punto di sussistenza del nesso causale tra reclamate lesioni e presunto investimento sia in punto di quantum debeatur;
4) conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dall'attrice , in quanto del tutto illegittima ed infondata, sia Controparte_1 in fatto che in diritto, oltre che non provata sotto ogni profilo;
5) condannare l'attrice appellata al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese e competenze legali di lite del giudizio di I Parte_1 grado;
6) porre le spese della CTU medico legale espletata nel giudizio di I grado interamente a carico dell'attrice, odierna appellata, ; Controparte_1
7) condannare l'attrice appellata al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese e competenze legali di lite del giudizio di II grado.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“a) In via preliminare ed urgente , rigettare la richiesta di sospensione senza cauzione e
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9879/2021 per mancanza dei presupposti di legge e
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IV sezione civile
non provata la richiesta cautelare sia in ordine al fumus che al contestuale ed irreparabile pregiudizio che l'assicurazione potrebbe subire;
b) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 9879/2021 del Tribunale di Napoli.
c) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese di contributo unificato e di CTU nonché alle competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa in favore del procuratore antistatario.”.
Con ordinanza del 10.5.2022, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia di ed è Controparte_2 stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 6.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - LA PROVA DEL FATTO E DEL NESSO EZIOLOGICO
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_1
Tribunale di Napoli è incorso in macroscopici e gravi errori di valutazione, poichè: a) ha omesso di esaminare le prove documentali offerte alla sua attenzione da essa compagnia, che hanno messo in luce, tra l'altro, la falsità dell'unica deposizione testimoniale offerta dall'attore appellato, smentendo la versione dei fatti fornita ex adverso; b) ha erroneamente valutato l'unica deposizione testimoniale, rivelatasi sfacciatamente falsa, partigiana, inattendibile e del tutto inutilizzabile ai fini della decisione;
c) ha del tutto illegittimamente ritenuto provato il nesso di causalità tra le lesioni ed il presunto sinistro sulla scorta delle conclusioni rassegnate nella CTU medico legale espletata nel giudizio di primo grado e della sola relazione di parte attorea in atti.
Ha sostenuto che è apparsa alquanto singolare la presenza a piedi, in tarda serata (ore 21,00), in Napoli nel quartiere Ponticelli, dell'unica teste,
, residente, guarda caso, sempre in Volla (NA): come del Testimone_1
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IV sezione civile resto, davvero “strana”, è la presenza, con il proprio veicolo fermo sul luogo teatro del sinistro de quo, anche della convenuta residente Controparte_2 nel Comune di Cervinara (AV), distante oltre 50 km dalla Via Mario Palermo, quartiere Ponticelli – Napoli.
Ha aggiunto che gravi ed insuperabili dubbi emergono in ordine al contestato nesso causale, ove solo si consideri che il presunto investimento, secondo la versione attorea, si sarebbe verificato in data 25.3.2014, alle ore 21,00 circa, in conseguenza del quale l'istante avrebbe riportato una “frattura intasata del collo chirurgico dell'omero con interessamento del trichite a dx” senza però che la stessa sia stata prontamente accompagnata al Pronto Soccorso: ciò che è assolutamente impensabile ove si consideri la natura e la tipologia delle lesioni riportate dall'istante e reclamate nel presente procedimento.
Ha evidenziato che appare, a dir poco, inverosimile che non sia stato invocato l'intervento delle Autorità nè di mezzi di soccorso in conseguenza di un sinistro stradale che si sarebbe verificato in pieno centro cittadino ed a seguito del quale avrebbe riportato significative e gravi lesioni Controparte_1 personali quantificate in citazione in ben € 107.984,00.
Ha rimarcato che, secondo la prospettazione dell'attrice, essa sarebbe stata urtata dal veicolo Skoda alla parte sinistra del corpo, per poi cadere al suolo sul suo lato destro. Ma, se il presunto sinistro de quo si fosse verificato con le modalità narrate, avrebbe dovuto riportare, gravi lesioni a Controparte_1 detto lato sinistro, oltre a contusioni, ecchimosi, escoriazioni alla parte destra del corpo, con la quale sarebbe caduta in terra, ma nulla di tutto ciò è avvenuto.
Agli atti di causa, difatti, viene riportata unicamente la frattura del trochite omerale del collo chirurgico dx.
Ha lamentato che il Tribunale ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio, stralciando dagli atti di causa la documentazione medica versata in atti dalla parte attrice tardivamente, ovvero i seguenti documenti di cui al punto 7) dell'indice atti e documenti di parte istante: referto di PS del
26.03.2014, certificati medici del 03.04.2014, dell'08.04.2014 dell'08.05.2014, del
29.05.2014, del 19.06.2014, del 02.07.2014 e del 05.11.2015. Quindi, il CTU avrebbe dovuto espletare le operazioni peritali sulla base della sola
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IV sezione civile documentazione medica depositata tempestivamente dalla parte attrice, senza, quindi, procedere ad alcun esame dei documenti di cui al prefato punto 7) dell'indice atti. Il CTU ha precisato di non poter ritenere sussistente il nesso di causalità tra le lesioni ed il presunto investimento, in assenza del referto di
Pronto Soccorso, che non è stato prodotto tempestivamente dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, ma il primo giudice non ha tenuto conto di tale argomentazione. Invece, tale documento (il certificato di Pronto Soccorso) non esiste agli atti di causa, per cui non può essere preso in alcun modo in considerazione, né poteva essere valutato dal CTU.
I motivi meritano reiezione.
Non è censurabile la valutazione eseguita dal Tribunale di Napoli, in ordine alla prova del fatto storico – l'incidente in cui è incorsa e Controparte_1 le modalità dello stesso – sulla scorta della deposizione testimoniale dell'unico testimone escusso, il quale ha riferito in maniera conforme e coerente alla prospettazione della domanda dell'attrice sull'accadimento e sulla dinamica dell'evento. E cioè che , dopo essere scesa dal marciapiede, Controparte_1 veniva investita dall'autoveicolo Skoda Fabia tg. DK985XM, il cui conducente effettuava una repentina manovra di retromarcia, senza avvedersi della presenza del pedone.
Non è significativa la circostanza che la teste sia stata l'unica ad essere escussa, posto che nessuna norma impone un numero minimo di testimoni al fine di conferire il crisma di attendibilità e/o veridicità delle deposizioni. E neanche la mera circostanza che la teste sia residente a [...], ove risiede anche l'attrice, è, di per sé sola, indice di partigianeria.
Assolutamente non dimostrata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio è rimasta l'asserzione di secondo cui la Parte_1 deposizione è “sfacciatamente falsa, partigiana, inattendibile”. Né assumono valenza le insinuazioni sulla presenza della teste, , sul luogo Testimone_1 del sinistro, solo perché residente a [...], e sulla presenza del veicolo di solo perché residente a [...]. L'appellante non ha Controparte_2 affatto spiegato per quale ragione un soggetto residente a [...](la testimone) non possa essersi trovato a Napoli, in occasione del sinistro, così come non ha
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IV sezione civile chiarito perché debba essere strano che la vettura di un soggetto residente a
Cervinara (la convenuta si sia trovata nel luogo teatro del Controparte_2 sinistro.
In definitiva, si è limitata a porre in dubbio la Parte_1 genuinità della testimonianza dell'unica testimone ed addirittura a tacciarla di falsità, partigianeria ed inattendibilità, senza però fornire a questa Corte alcun elemento di prova o di convincimento, ma sulla scorta di mere illazioni e congetture prive di pregnanza. non ha fornito alcuna prova neanche sull'assenza Parte_1 del veicolo investitore (Skoda Fabia tg. DK985XM), sul luogo del sinistro e nel giorno ed orario indicati, né sul fatto che il veicolo stesso, in quel momento, si trovasse altrove.
Nell'ambito del delineato quadro probatorio si innesta la mancata prestazione dell'interrogatorio formale da parte di che Controparte_2 consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, in concorso con le ulteriori risultanze istruttorie (art. 232 cod. proc. civ.). Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è la deposizione testimoniale l'unico elemento a sostegno della prova dell'evento, ma anche il riconoscimento della responsabile civile derivante dalla mancata prestazione dell'interpello.
L'ulteriore argomentazione indotta dalla società appellante, allo scopo di sostenere che il sinistro non è mai avvenuto, sono le circostanze che, nonostante l'entità e la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, non sia stato richiesto l'immediato intervento delle autorità di polizia e dell'ambulanza e che abbia fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso Parte_3 soltanto nel giorno successivo (26.3.2014).
La Corte rileva l'inconsistenza di tali deduzioni, atteso che può certamente essere avvenuta una sottovalutazione delle lesioni od una perdita di lucidità, da parte della vittima, nell'immediatezza dell'incidente, tali da indurla a non richiedere l'intervento degli organi di polizia o dell'ambulanza per il trasporto in ospedale, ma ciò non significa che, per ciò solo, l'incidente non sia mai avvenuto. Va ricordato, sul punto, che l'investimento avvenne nella tarda serata del 25.3.2014, alle ore 21,00 circa, mentre l'accesso al Pronto Soccorso di
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IV sezione civile
è avvenuto nella mattinata appena successiva del 26.3.2014 e, Controparte_1 pertanto, a distanza di poche ore e, comunque, in una contestualità temporale, seppure non immediata, ma comunque ravvicinata.
Non convince neppure l'assenza di escoriazioni, ematomi o lacerazioni alla parte destra del corpo della vittima, sulla quale essa è caduta, oppure l'assenza di lesioni alla testa, che pone a sostegno Parte_1 dell'inesistenza del fatto lesivo.
In argomento, va richiamato quanto già riferito dal CTU, in riscontro di analoghe osservazioni sollevate nel corso dell'indagine peritale, il quale ha riportato come: “… le lesioni patite dalla siano compatibili con un urto dovuto CP_3
a manovra di retromarcia, la quale solitamente avviene a velocità moderata e può causare traumi (vedi frattura omerale) nel tentativo di contrastare la caduta con proiezione anteriore degli arti superiori a difesa del corpo, anche in assenza di lesioni escoriative, che peraltro possono non essere state dichiarate dal sanitario come avviene sovente nella pratica quotidiana.”.
Il CTU medesimo ha motivato adeguatamente sull'assenza di lesioni alla testa od altre regioni del corpo della vittima, ribadendone l'insignificanza in relazione al reale accadimento del sinistro (“Come se un investimento pedonale, per dirsi tale, debba implicare necessariamente dei traumi cranici.”).
La Corte ritiene, ancora, che neanche la diatriba inerente all'utilizzabilità del referto del Pronto Soccorso, tardivamente prodotto in giudizio da CP
, ma, ciò nonostante, valutato e preso in considerazione dal CTU, possa
[...] escludere la prova del nesso di causalità tra la condotta dannosa e le lesioni riportate dall'attrice-appellata.
In realtà, la prova del nesso eziologico non è stata affidata al solo referto del Pronto Soccorso, ma al complesso degli elementi di prova offerti in giudizio.
Su tale premessa, la Corte rileva che, una volta acclarato l'effettivo accadimento e svolgimento del sinistro, nei termini sopra riportati, l'effettiva esistenza delle lesioni riportate da (“frattura intasata del collo chirurgico Controparte_1 dell'omero con interessamento del trochite a destra”), come riscontrate dal CTU,
l'astratta compatibilità di tali lesioni con l'investimento da parte dell'autovettura, anche questa ribadita dal CTU, e l'accesso al Pronto Soccorso
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IV sezione civile nella mattinata seguente l'evento, il nesso causale può ritenersi senza dubbio provato, sulla base di un ragionamento probatorio di natura presuntiva, in presenza dei predetti elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 cod. civ.).
Con l'ulteriore precisazione che, aldilà della disputa intercorsa tra le parti sull'utilizzabilità in giudizio del referto del Pronto Soccorso, per motivi strettamente processuali, inerenti alla tardiva produzione dello stesso, non vi è dubbio che l'accesso di nella struttura sanitaria è certamente e Controparte_1 realmente avvenuto e non risulta alcuna prova contraria.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione di
[...]
Parte_1
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha recriminato contro la regolamentazione delle Parte_1 spese del giudizio di primo grado, in quanto la illegittima declaratoria di accoglimento della domanda attrice, come disposta dal Giudice di prime cure, determina la conseguente illegittimità ed erroneità dei summenzionati punti della sentenza di primo grado in forza del fondamentale principio secondo cui le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.
Ha chiesto, quindi, la riforma anche della suindicata parte della sentenza del Tribunale, con la condanna dell'attrice-appellata al pagamento delle spese e competenze legali di lite del primo grado del giudizio, in favore di
[...]
Parte_1
Il motivo dev'essere respinto.
La conferma della decisione del Tribunale di primo grado, come sopra statuita, comporta la conferma della soccombenza di ed Parte_1 esclude ipso iure le ragioni che l'appellante ha posto fondamento dell'invocata riforma del regime delle spese.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022),
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata soccombenza, con Parte_1 attribuzione all'avv. Dario Celentano, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 41.819,00), come prevede l'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9879/2021, deliberata il
1.12.2021 e pubblicata il 7.12.2021 (n. 26417/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna , Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 5.600,00 per onorario, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv.
Dario Celentano;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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