Art. 5.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito ai favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito ai favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.