Articolo 5 della Legge 5 agosto 1949, n. 604
Articolo 4Articolo 6
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25 settembre 1949
Art. 5.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito ai favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 25 settembre 1949