TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2628/2022 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CE IO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONELLI Controparte_1 P.IVA_1
IT (C.F. e dell'Avv. (C.F. ; C.F._3 C.F._3
APPELLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FURLÒ LUIGIA (C.F. CP_2 C.F._4
; C.F._5
APPELLATA
1
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 9 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 19.04.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di Marigliano, depositata in data 04.03.2022, chiedendo la riforma della suddetta pronuncia nella parte in cui dichiarava la domanda del non fondata e Pt_1 rigettava la stessa, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 92 c.p.c., ritenendo che l'odierno appellante fosse tenuto ad esercitare l'azione diretta onde essere manlevato dalla propria assicurazione;
2) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente interpretato il compendio probatorio in atti;
3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito al convincimento del Giudice circa gli esiti della CTU disposta. Chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e di riformare la sentenza gravata accogliendo la propria domanda;
in subordine, chiedeva di dichiarare il concorso di colpa, nella percentuale da accertare, con vittoria di spese e onorari.
2. La ritualmente citata, si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e di rigettare l'appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva altresì , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per carenza CP_2 dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., non indicando precisamente le parti della sentenza da censurare,
e l'infondatezza dell'appello, chiedendo di rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza, con vittoria di spese, e di condannare il , previo riconoscimento della responsabilità, al Pt_1 risarcimento dei danni di cui all'art. 96 co 3 c.p.c.
3. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (16.04.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e
2 della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.04.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Del pari, l'appello deve essere ritenuto ammissibile e va rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che, come modificata dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al presente procedimento, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed infatti, in virtù dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte per la quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), deve evidenziarsi che l'atto di gravame contiene l'enunciazione dei motivi di gravame e delle parti della sentenza di cui l'appellante richiede la riforma, risultando chiare ed inequivoche le doglianze mosse dalla parte soccombente e le motivazioni ad esse sottese, e con ciò pienamente esauditi i parametri di ammissibilità posti dalla norma citata.
4. Quanto al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione, con la precisazione che nella disamina dei motivi d'appello proposti saranno prima esaminati in ordine logico il secondo ed il terzo motivo e, da ultimo, il primo motivo, concernendo il capo relativo alla condanna alle spese.
Con riguardo al secondo e al terzo motivo d'appello, va precisato che le censure mosse alla sentenza impugnata in questa sede riguardano l'erronea valutazione, a parere dell'appellante, delle risultanze probatorie in atti, in particolar modo della dichiarazione testimoniale e dell'elaborato peritale, in virtù dei quali il Giudicante di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che la responsabilità dell'odierno appellante fosse da ascrivere esclusivamente al . Pt_1
3 In punto di diritto, va rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta invece condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
Deve osservarsi che la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina del compendio probatorio reso nel corso del primo giudizio.
Da un lato, il teste escusso all'udienza del 08.11.2019, dichiarava di aver Testimone_1 effettuato il sopralluogo nella qualità di ufficiale della Polizia Municipale di Mariglianella e confermava quanto contenuto nel rapporto del 10.01.2014 il quale riportava che “l'autovettura A
(Lancia PS DV948SX) procedeva in Via Umberto I, direzione Brusciano/Mariglianella, allorché in prossimità di una strada privata, intersecante con essa, veniva a collidere con l'autovettura B che da essa usciva, per immettersi sull'arteria principale. Non sono state rilevate tracce di frenata”. Il suddetto rapporto, essendo stato redatto successivamente all'incidente, costituisce materiale istruttorio liberamente valutabile dal
Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, giacché assumono
4 valenza probatoria fidefacente soltanto le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II 27/9/2022 n. 28149;
Cass. civ., sez. VI, del 01/04/2019 n. 9037; Cass. civ., del 11/11/2022 n. 1940).
Tanto dalla dichiarazione del tanto dal suddetto verbale non emerge alcun elemento Tes_1 idoneo a suffragare i fatti allegati dal nell'atto di citazione, avendo l'odierno appellante Pt_1 rappresentato che “il conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DV948SX procedeva lungo via Umberto I°, a forte velocità, in direzione di Brusciano, allorquando, in prossimità della strada privata, posta all'altezza dell'asilo dell'infanzia, urtava con la sua parte laterale anteriore destra, violentemente, contro la parte laterale anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Punto tg EJ796PN, la quale si era immessa dalla sopra citata strada privata sulla detta via principale, e, quest'ultima, per l'urto subito, collideva, poi con la sua parte laterale destra contro un muro perimetrale di un'abitazione, ivi posto”.
Ora, l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni.
Le dichiarazioni rese dal teste, il quale non era presente sul luogo del sinistro ma è intervenuto successivamente, non sono idonee ex se a provare che il sinistro nelle modalità descritte dall'appellante sia da ascrivere alla responsabilità del conducente del veicolo Lancia PS, giacché i fatti come allegati in citazione si fondano sulla velocità di marcia del veicolo condotto da quest'ultima e che alcun elemento a favore della prospettazione attorea risulta in tale sede, dovendosi invero evidenziare che l'assenza di tracce di frenata nell'immediatezza del fatto depone nel senso di ritenere che la PS marciasse ad una velocità contenuta.
Né, d'altro canto, alcuna prova a suffragio della domanda attorea può essere desunta dall'elaborato peritale.
Risulta sul punto opportuno evidenziare che il nominato CTU ha concluso per Persona_1
l'esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal in quanto, in base ai rilievi effettuati, la Pt_1 velocità dell'altro veicolo risultava inferiore al limite di velocità indicato (cfr. elaborato peritale depositato il 30.06.2020, in base al quale “il veicolo Fiat Punto tg. EJ795PN di proprietà del Sig. Parte_1
nell'uscire da una traversa privata si immetteva in via Umberto I e ponendosi in posizione obliqua per eseguire
[...] svolta a destra, successivamente sopraggiungeva il veicolo Lancia PS tg. DV948SX che percorreva via Umberto I con direzione Brusciano/Mariglianella che marciava ad una velocità non superiore al limite di velocità imposto,
5 agganciando con la propria parte laterale destra la parte angolare anteriore sinistra del veicolo Fiat Punto.
Successivamente il veicolo Fiat Punto tg. EJ795PN finiva la sua corsa con la parte anteriore destra con il muro posto alla sua destra”).
L'appellante lamenta, invero, la carenza sotto il profilo tecnico scientifico della CTU, senza, tuttavia, muovere censure specifiche sotto tale profilo, come anche emerso dalle osservazioni depositate nel corso del giudizio di primo grado e cui il CTU ha replicato evidenziando che le stesse non fondavano su alcun riferimento tecnico.
Del resto, quando ad una CTU vengano mosse censure puntuali e dettagliate, il Giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, non potendo acriticamente richiamare le conclusioni del proprio consulente, laddove questi non abbia esaminato e confutato i rilievi di parte, giacché, in tal caso, incorrerebbe in un vizio di motivazione
(ex plurimis, Cass. n. 23637 del 21.11.2016).
Nel caso in esame, le censure mosse alla CTU non fondano su alcuna prospettazione tecnico- scientifica e, ad ogni modo, dev'essere condiviso l'iter motivazionale del Giudicante di prime cure che ha aderito, in virtù di una motivazione adeguata e congrua, alle conclusioni della CTU, che si fondano su un preciso dato tecnico, ossia la mancata attivazione dell'airbag onde risalire alla velocità di crociera, e non vi si è discostato, tenuto conto anche della mancata specificità delle doglianze mosse all'operato del consulente né in sede di osservazioni né in fase di appello.
Con riguardo, ancora, alla richiesta effettuata in via subordinata ai fini del riconoscimento del concorso di colpa, giova osservare che dall'esame dell'atto di citazione del primo grado di giudizio tale domanda, ancorché in via subordinata, non era stata proposta.
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato sul tema che “la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento;
tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. civ., Sez. VI, 15.02.2023, n. 4770). Ed infatti, per quanto il concorso di colpa del danneggiato sia rilevabile ex officio, deve contemperarsi il rilievo officioso da parte del Giudice con quelli che sono gli oneri di allegazione della parte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17.05.2022, n. 15736 per cui “il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di
6 fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo”).
Nel caso in esame va osservato che la sentenza gravata non esamina affatto il profilo del concorso di colpa ma che dalla disamina dei motivi d'appello è chiaro che parte appellante non si dolga della suddetta omissione, limitandosi a chiedere soltanto nelle conclusioni di riconoscere, in subordine, il concorso di colpa, ma mai lamentando nel corpo dell'impugnazione l'omesso rilievo d'ufficio e l'omessa valutazione delle circostanze sul punto e in tal senso non devolvendo al giudice d'appello la cognizione in merito al mancato rilievo d'ufficio del concorso di colpa.
Del resto, considerato che la cognizione del giudice d'appello è limitata ai soli motivi d'impugnazione, costituendo l'appello uno strumento d'impugnazione a critica libera e devolutivo nei limiti di quanto impugnato, non essendo stato proposto appello in merito all'omesso esame del concorso di colpa, ritiene questo Giudice che l'esame della questione non possa che ritenersi precluso in conformità ai suddetti principi.
Dunque, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del materiale probatorio in atti e dell'elaborato peritale, ritenuto che alcun elemento depone per la dinamica prospettata dall'attore, l'appello proposto da non può che essere rigettato e dev'essere integralmente confermata la Parte_1 sentenza impugnata.
Infine, dev'essere altresì rigettato in quanto infondato anche il primo dei motivi di appello prospettati dal , relativo all'erronea interpretazione dell'art. 149 del Codice della Strada, ma ultimo per Pt_1 ordine logico, in quanto parte appellante si duole invero della condanna alle spese disposta dal
Giudice di prime cure.
Ebbene, l'art. 149 Codice della Strada dispone che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
Tale norma delinea l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal soggetto danneggiato e che non trova la sua origine nel contratto assicurativo, ma nella legge, la
7 quale la ricollega al verificarsi del sinistro a determinate condizioni, prospettando una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13/04/2012, n. 5928; Cass. civ., Sez. VI,
20/09/2019, n. 21896; Cass. civ., Sez. III, 27/03/2024, n. 8244).
Il ricorso a tale azione postula che l'attore dimostri nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accoglimento della stessa;
ne consegue che, in caso di reiezione dell'azione, come nel caso di specie, non può giustificarsi una regola alle ordinarie regole processuali, tra cui rientra il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. che impronta il governo delle spese di lite nel giudizio civile.
Del resto, il Giudice è sempre chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa sottesa all'art. 149
Codice della Strada ed il rigetto della stessa porta naturalmente con sé la soccombenza e la conseguente condanna alle spese del giudizio, non profilandosi, contrariamente a quanto da ultimo dedotto da parte appellante nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07.10.2025, alcun profilo di illegittimità costituzionale.
Pertanto, va rigettato anche tale profilo di appello, con conferma integrale della sentenza gravata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
6. Con riferimento alla domanda di parte appellata, , volta alla condanna ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., va premesso che, nonostante sia stato richiamato il comma 3, dalle richieste della parte appellata la domanda spiegata deve essere invece qualificata come richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c., istituto volto a tutelare l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa della controparte processuale.
Quanto alla proponibilità in sede di appello, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa risulta ammissibile per la prima volta in appello con riferimento a comportamenti della controparte posti in essere in tale grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 21.01.2016, n. 1115 per cui “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza
8 giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire o al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma”; nello stesso senso anche Cass. civ 24.11.2022 n. 34693).
Nel caso in esame, la ha censurato la condotta dell'odierno appellante relativamente alla CP_2 proposizione del gravame, tenuto conto anche dei motivi d'appello, dovendosi ritenere ammissibile la proposizione della domanda in questa sede.
Con riguardo alla domanda spiegata, l'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, tuttavia, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato;
dagli atti di causa non emerge il carattere temerario della lite, non potendosi lo stesso desumere dalle prospettazioni giuridiche non accolte (Cass. civ. n.
19298/2016), né l'infondatezza della domanda può costituire, in mancanza di ulteriori elementi, una condotta rimproverabile e sanzionabile da parte dell'ordinamento giuridico.
Ne consegue che la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Marigliano n. 82/2022, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di
Marigliano;
b) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;
condanna parte appellata al pagamento in favore di delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a.
e spese generali al 15%, come per legge c) Rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2628/2022 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CE IO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONELLI Controparte_1 P.IVA_1
IT (C.F. e dell'Avv. (C.F. ; C.F._3 C.F._3
APPELLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FURLÒ LUIGIA (C.F. CP_2 C.F._4
; C.F._5
APPELLATA
1
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 9 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 19.04.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di Marigliano, depositata in data 04.03.2022, chiedendo la riforma della suddetta pronuncia nella parte in cui dichiarava la domanda del non fondata e Pt_1 rigettava la stessa, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 92 c.p.c., ritenendo che l'odierno appellante fosse tenuto ad esercitare l'azione diretta onde essere manlevato dalla propria assicurazione;
2) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente interpretato il compendio probatorio in atti;
3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito al convincimento del Giudice circa gli esiti della CTU disposta. Chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e di riformare la sentenza gravata accogliendo la propria domanda;
in subordine, chiedeva di dichiarare il concorso di colpa, nella percentuale da accertare, con vittoria di spese e onorari.
2. La ritualmente citata, si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e di rigettare l'appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva altresì , la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per carenza CP_2 dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., non indicando precisamente le parti della sentenza da censurare,
e l'infondatezza dell'appello, chiedendo di rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza, con vittoria di spese, e di condannare il , previo riconoscimento della responsabilità, al Pt_1 risarcimento dei danni di cui all'art. 96 co 3 c.p.c.
3. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (16.04.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e
2 della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.04.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Del pari, l'appello deve essere ritenuto ammissibile e va rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che, come modificata dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al presente procedimento, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed infatti, in virtù dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte per la quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), deve evidenziarsi che l'atto di gravame contiene l'enunciazione dei motivi di gravame e delle parti della sentenza di cui l'appellante richiede la riforma, risultando chiare ed inequivoche le doglianze mosse dalla parte soccombente e le motivazioni ad esse sottese, e con ciò pienamente esauditi i parametri di ammissibilità posti dalla norma citata.
4. Quanto al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione, con la precisazione che nella disamina dei motivi d'appello proposti saranno prima esaminati in ordine logico il secondo ed il terzo motivo e, da ultimo, il primo motivo, concernendo il capo relativo alla condanna alle spese.
Con riguardo al secondo e al terzo motivo d'appello, va precisato che le censure mosse alla sentenza impugnata in questa sede riguardano l'erronea valutazione, a parere dell'appellante, delle risultanze probatorie in atti, in particolar modo della dichiarazione testimoniale e dell'elaborato peritale, in virtù dei quali il Giudicante di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che la responsabilità dell'odierno appellante fosse da ascrivere esclusivamente al . Pt_1
3 In punto di diritto, va rammentato che la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ., n. 1359/2014)”.
Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta invece condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
Deve osservarsi che la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina del compendio probatorio reso nel corso del primo giudizio.
Da un lato, il teste escusso all'udienza del 08.11.2019, dichiarava di aver Testimone_1 effettuato il sopralluogo nella qualità di ufficiale della Polizia Municipale di Mariglianella e confermava quanto contenuto nel rapporto del 10.01.2014 il quale riportava che “l'autovettura A
(Lancia PS DV948SX) procedeva in Via Umberto I, direzione Brusciano/Mariglianella, allorché in prossimità di una strada privata, intersecante con essa, veniva a collidere con l'autovettura B che da essa usciva, per immettersi sull'arteria principale. Non sono state rilevate tracce di frenata”. Il suddetto rapporto, essendo stato redatto successivamente all'incidente, costituisce materiale istruttorio liberamente valutabile dal
Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, giacché assumono
4 valenza probatoria fidefacente soltanto le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II 27/9/2022 n. 28149;
Cass. civ., sez. VI, del 01/04/2019 n. 9037; Cass. civ., del 11/11/2022 n. 1940).
Tanto dalla dichiarazione del tanto dal suddetto verbale non emerge alcun elemento Tes_1 idoneo a suffragare i fatti allegati dal nell'atto di citazione, avendo l'odierno appellante Pt_1 rappresentato che “il conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DV948SX procedeva lungo via Umberto I°, a forte velocità, in direzione di Brusciano, allorquando, in prossimità della strada privata, posta all'altezza dell'asilo dell'infanzia, urtava con la sua parte laterale anteriore destra, violentemente, contro la parte laterale anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Punto tg EJ796PN, la quale si era immessa dalla sopra citata strada privata sulla detta via principale, e, quest'ultima, per l'urto subito, collideva, poi con la sua parte laterale destra contro un muro perimetrale di un'abitazione, ivi posto”.
Ora, l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni.
Le dichiarazioni rese dal teste, il quale non era presente sul luogo del sinistro ma è intervenuto successivamente, non sono idonee ex se a provare che il sinistro nelle modalità descritte dall'appellante sia da ascrivere alla responsabilità del conducente del veicolo Lancia PS, giacché i fatti come allegati in citazione si fondano sulla velocità di marcia del veicolo condotto da quest'ultima e che alcun elemento a favore della prospettazione attorea risulta in tale sede, dovendosi invero evidenziare che l'assenza di tracce di frenata nell'immediatezza del fatto depone nel senso di ritenere che la PS marciasse ad una velocità contenuta.
Né, d'altro canto, alcuna prova a suffragio della domanda attorea può essere desunta dall'elaborato peritale.
Risulta sul punto opportuno evidenziare che il nominato CTU ha concluso per Persona_1
l'esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal in quanto, in base ai rilievi effettuati, la Pt_1 velocità dell'altro veicolo risultava inferiore al limite di velocità indicato (cfr. elaborato peritale depositato il 30.06.2020, in base al quale “il veicolo Fiat Punto tg. EJ795PN di proprietà del Sig. Parte_1
nell'uscire da una traversa privata si immetteva in via Umberto I e ponendosi in posizione obliqua per eseguire
[...] svolta a destra, successivamente sopraggiungeva il veicolo Lancia PS tg. DV948SX che percorreva via Umberto I con direzione Brusciano/Mariglianella che marciava ad una velocità non superiore al limite di velocità imposto,
5 agganciando con la propria parte laterale destra la parte angolare anteriore sinistra del veicolo Fiat Punto.
Successivamente il veicolo Fiat Punto tg. EJ795PN finiva la sua corsa con la parte anteriore destra con il muro posto alla sua destra”).
L'appellante lamenta, invero, la carenza sotto il profilo tecnico scientifico della CTU, senza, tuttavia, muovere censure specifiche sotto tale profilo, come anche emerso dalle osservazioni depositate nel corso del giudizio di primo grado e cui il CTU ha replicato evidenziando che le stesse non fondavano su alcun riferimento tecnico.
Del resto, quando ad una CTU vengano mosse censure puntuali e dettagliate, il Giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, non potendo acriticamente richiamare le conclusioni del proprio consulente, laddove questi non abbia esaminato e confutato i rilievi di parte, giacché, in tal caso, incorrerebbe in un vizio di motivazione
(ex plurimis, Cass. n. 23637 del 21.11.2016).
Nel caso in esame, le censure mosse alla CTU non fondano su alcuna prospettazione tecnico- scientifica e, ad ogni modo, dev'essere condiviso l'iter motivazionale del Giudicante di prime cure che ha aderito, in virtù di una motivazione adeguata e congrua, alle conclusioni della CTU, che si fondano su un preciso dato tecnico, ossia la mancata attivazione dell'airbag onde risalire alla velocità di crociera, e non vi si è discostato, tenuto conto anche della mancata specificità delle doglianze mosse all'operato del consulente né in sede di osservazioni né in fase di appello.
Con riguardo, ancora, alla richiesta effettuata in via subordinata ai fini del riconoscimento del concorso di colpa, giova osservare che dall'esame dell'atto di citazione del primo grado di giudizio tale domanda, ancorché in via subordinata, non era stata proposta.
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato sul tema che “la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento;
tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. civ., Sez. VI, 15.02.2023, n. 4770). Ed infatti, per quanto il concorso di colpa del danneggiato sia rilevabile ex officio, deve contemperarsi il rilievo officioso da parte del Giudice con quelli che sono gli oneri di allegazione della parte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17.05.2022, n. 15736 per cui “il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di
6 fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo”).
Nel caso in esame va osservato che la sentenza gravata non esamina affatto il profilo del concorso di colpa ma che dalla disamina dei motivi d'appello è chiaro che parte appellante non si dolga della suddetta omissione, limitandosi a chiedere soltanto nelle conclusioni di riconoscere, in subordine, il concorso di colpa, ma mai lamentando nel corpo dell'impugnazione l'omesso rilievo d'ufficio e l'omessa valutazione delle circostanze sul punto e in tal senso non devolvendo al giudice d'appello la cognizione in merito al mancato rilievo d'ufficio del concorso di colpa.
Del resto, considerato che la cognizione del giudice d'appello è limitata ai soli motivi d'impugnazione, costituendo l'appello uno strumento d'impugnazione a critica libera e devolutivo nei limiti di quanto impugnato, non essendo stato proposto appello in merito all'omesso esame del concorso di colpa, ritiene questo Giudice che l'esame della questione non possa che ritenersi precluso in conformità ai suddetti principi.
Dunque, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del materiale probatorio in atti e dell'elaborato peritale, ritenuto che alcun elemento depone per la dinamica prospettata dall'attore, l'appello proposto da non può che essere rigettato e dev'essere integralmente confermata la Parte_1 sentenza impugnata.
Infine, dev'essere altresì rigettato in quanto infondato anche il primo dei motivi di appello prospettati dal , relativo all'erronea interpretazione dell'art. 149 del Codice della Strada, ma ultimo per Pt_1 ordine logico, in quanto parte appellante si duole invero della condanna alle spese disposta dal
Giudice di prime cure.
Ebbene, l'art. 149 Codice della Strada dispone che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
Tale norma delinea l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal soggetto danneggiato e che non trova la sua origine nel contratto assicurativo, ma nella legge, la
7 quale la ricollega al verificarsi del sinistro a determinate condizioni, prospettando una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13/04/2012, n. 5928; Cass. civ., Sez. VI,
20/09/2019, n. 21896; Cass. civ., Sez. III, 27/03/2024, n. 8244).
Il ricorso a tale azione postula che l'attore dimostri nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accoglimento della stessa;
ne consegue che, in caso di reiezione dell'azione, come nel caso di specie, non può giustificarsi una regola alle ordinarie regole processuali, tra cui rientra il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. che impronta il governo delle spese di lite nel giudizio civile.
Del resto, il Giudice è sempre chiamato a vagliare la fondatezza della pretesa sottesa all'art. 149
Codice della Strada ed il rigetto della stessa porta naturalmente con sé la soccombenza e la conseguente condanna alle spese del giudizio, non profilandosi, contrariamente a quanto da ultimo dedotto da parte appellante nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07.10.2025, alcun profilo di illegittimità costituzionale.
Pertanto, va rigettato anche tale profilo di appello, con conferma integrale della sentenza gravata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
6. Con riferimento alla domanda di parte appellata, , volta alla condanna ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., va premesso che, nonostante sia stato richiamato il comma 3, dalle richieste della parte appellata la domanda spiegata deve essere invece qualificata come richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c., istituto volto a tutelare l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa della controparte processuale.
Quanto alla proponibilità in sede di appello, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa risulta ammissibile per la prima volta in appello con riferimento a comportamenti della controparte posti in essere in tale grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 21.01.2016, n. 1115 per cui “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza
8 giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire o al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma”; nello stesso senso anche Cass. civ 24.11.2022 n. 34693).
Nel caso in esame, la ha censurato la condotta dell'odierno appellante relativamente alla CP_2 proposizione del gravame, tenuto conto anche dei motivi d'appello, dovendosi ritenere ammissibile la proposizione della domanda in questa sede.
Con riguardo alla domanda spiegata, l'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, tuttavia, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato;
dagli atti di causa non emerge il carattere temerario della lite, non potendosi lo stesso desumere dalle prospettazioni giuridiche non accolte (Cass. civ. n.
19298/2016), né l'infondatezza della domanda può costituire, in mancanza di ulteriori elementi, una condotta rimproverabile e sanzionabile da parte dell'ordinamento giuridico.
Ne consegue che la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Marigliano n. 82/2022, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di
Marigliano;
b) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario;
condanna parte appellata al pagamento in favore di delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a.
e spese generali al 15%, come per legge c) Rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
10