Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1821 del 12.09.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.02.2025, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa.ss. 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), con conseguente condanna del
(da ora in poi ) al pagamento Controparte_1 CP_1
della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda in relazione a tutti gli anni, con esclusione degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, in quanto coperti dalla prescrizione, compensando integralmente le spese di lite.
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n. 29961/2023)”. Ha dedotto che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che -al momento di proposizione del giudizio in primo grado (17.03.2023) sulla questione oggetto di giudizio erano già intervenute, in senso favorevole alla parte ricorrente, innumerevoli sentenze di merito, oltre alla decisione del Consiglio di
Stato (n. 1842/2022) e alla sentenza della Corte di Giustizia UE (del 18.05.20222 in causa C-450/21).
Ha evidenziato, altresì, la condotta del convenuto che, nel giudizio di primo grado, CP_1
aveva continuato a contrastare la domanda attorea. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo CP_1
grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti ed evidenziando che parte CP_1
appellante era stata comunque parzialmente soccombente in relazione alle rivendicazioni economiche relative agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova precisare che nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Dunque, in base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n.
3977/2020).
2 Ciò posto, nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado la questione sottoposta a giudizio risultava già oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di merito, oltre che della decisione del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa
C-450/21).
In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado -confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente, già consolidatosi alla luce delle pronunce suddette- non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
Né a diverse conclusioni può indurre il fatto che il Tribunale abbia respinto la domanda attorea in relazione alle rivendicazioni economiche per gli. aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, in quanto
-in mancanza delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., per come sopra indicate- l'accoglimento parziale della domanda non integra i presupposti in presenza dei quali disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite.
In considerazione di tanto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.500,00)- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 25.02.2025 da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del 12.09.2024 n. 1821 del Tribunale di Taranto, così provvede: 3 Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Brunetti Michele, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Brunetti Michele.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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