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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSICO' CAROLINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSICO'
CAROLINA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RONDO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RONDO ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.4.2024 , già dipendente della società Parte_1 resistente (denominata fino all'1.7.2018) CP_1 Parte_2 dal 25.6.2015 e fino al 30.10.2018 e poi della società resistente ora Controparte_3 CP_2
dall'1.11.2018 al 30.10.2021, inquadrato al livello F1 con mansioni di pulitore a bordo
[...] treno, evocava in giudizio le suddette società, lamentando che non gli avevano riconosciuto l'indennità per assenza dalla residenza, l'importo una tantum previsto dal CCNL Mobilità, Area contrattuale del marzo 2022, e l'indennità di turno. Chiedeva quindi che fossero condannate le due società, in solido o per quanto di ragione, al pagamento in suo favore: 1) dell'importo di €. 7.405,40 o, in subordine, €. 6.100,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennità di assenza dalla residenza;
2) dell'importo di €. 247,09 a titolo di Una tantum 2021-aprile 2022, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) dell'importo di €. 296,00 a pagina 1 di 3 titolo di indennità di turno oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si costituivano in giudizio le due società, con distinte difese, eccependo rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste e, comunque, la mancanza di prova circa la sussistenza di tali presupposti. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Quanto al riconoscimento dell'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 del CCNL di settore (documento n. 6 di parte ricorrente) al punto 2.1 stabilisce che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”. Ricorrendone i presupposti, tale indennità è espressamente riconosciuta anche al personale con mansioni di Pulitore a bordo treno ex art. 27 CCNL di settore. Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato in modo specifico, non solo di aver svolto determinate ore di lavoro nelle varie giornate, ma di averlo fatto per almeno tre ore durante la medesima giornata, al di fuori della residenza di servizio, contrattualmente individuata nella Provincia di Reggio di Calabria (documento n. 2 di parte resistente). Poiché infatti le mansioni del ricorrente consistevano nel fare servizi di pulizia anche durante la marcia del treno, la circostanza relativa risulta presupposto essenziale per la sussistenza del diritto al compenso per l'assenza dalla residenza. Il ricorrente si è invece limitato ad allegare turni di lavoro in cui sono indicate giornate di lavoro e orario, senza offrire la prova di quale parte della prestazione sarebbe stata svolta fuori dalla provincia di Reggio di Calabria. Nessuna prova testimoniale è stata specificamente offerta in tal senso, né è stato prodotto alcun documento o chiesto alcun ordine di esibizione che consentisse di verificare tale specifica circostanza. Né alcuna censura è mossa nel ricorso alla previsione contrattuale che individua nella provincia di Reggio Calabria la residenza rispetto alla quale stabilire il diritto all'indennità e la sua misura. Da ciò deriva il rigetto di tale domanda, restando in tale decisione assorbita quella delle ulteriori eccezioni delle società resistenti. Quanto poi alla domanda di pagamento dell'importo di €. 247,09 derivante dall'applicazione dell'allegato A del CCNL di settore del marzo 2022, l'Una tantum prevista dal nuovo contratto collettivo, a copertura della vacanza contrattuale gennaio 2021/aprile 2022, viene espressamente riconosciuto “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviaria del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo” (documento n. 12 di parte ricorrente). Poiché è lo stesso ricorrente ad affermare che il rapporto di lavoro con è CP_1 cessato nel novembre 2018 e quello con nell'ottobre 2021, deve ritenersi Controparte_4 che al momento della stipulazione dell'accordo del marzo 2022 non era “in forza” alle resistenti.
pagina 2 di 3 Né il ricorrente afferma di essere “in forza” ad altro appaltatore al momento della stipulazione del CCNL del 22.3.2022 che ha previsto l'Una tantum (per il periodo oggetto di controversia). È vero che secondo un recente orientamento giurisprudenziale v'è un'esigenza di “riproporzionamento” della suddetta indennità fra i vari datori di lavoro, in proporzione ai mesi di servizio prestati alle loro dipendenze (Cass. cv., sez. lav., 554/21), ma pur sempre per i lavoratori in forza a un datore di lavoro all'epoca del rinnovo del CCNL, che prevede il suddetto emolumento, e nel caso in cui quel datore di lavoro faccia applicazione di quel CCNL (di nuovo Cass. cv., sez. lav., 554/21). Nel caso in esame il ricorrente deduce la cessazione del rapporto di lavoro con le due società resistenti, prima della conclusione del nuovo CCNL, ma nulla afferma circa la sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della conclusione del CCNL di cui invoca l'applicazione. Anche tale domanda deve essere rigettata. Quanto, infine, al pagamento, per alcune giornate di alcuni mesi, dell'indennità di €. 2,00 per turno avvicendato, il ricorrente non ha dato prova del fatto che, nei giorni oggetto della richiesta, fosse stato assegnato in “turni avvicendati”, visto che l'art. 81 del CCNL di settore prevede espressamente che “Per ogni giornata di presenza è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: a) turni avvicendati nelle 24 ore euro 2,00
[…] b) turni non cadenzati nelle 24 ore euro 2,25 […] c) turni avvicendati su due periodi giornalieri euro 1,10”. Poiché l'orario di lavoro non è necessariamente previsto in turni dall'art. 27 n.
1.6 del CCNL di settore e non tutti i turni svolti danno diritto al compenso richiesto, era onere del ricorrente allegare e provare in modo preciso la sussistenza dei presupposti per godere dell'indennità suddetta anche nelle giornate oggetto di giudizio. Nessuna prova testimoniale è volta a dimostrare tale circostanza. Anche tale domanda deve essere rigettata. La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione per metà delle spese processuali;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1575/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] respinta, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per metà le spese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento a favore delle società resistenti della restante metà, liquidata - per ciascuna difesa - in complessivi €. 900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSICO' CAROLINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSICO'
CAROLINA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RONDO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RONDO ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.4.2024 , già dipendente della società Parte_1 resistente (denominata fino all'1.7.2018) CP_1 Parte_2 dal 25.6.2015 e fino al 30.10.2018 e poi della società resistente ora Controparte_3 CP_2
dall'1.11.2018 al 30.10.2021, inquadrato al livello F1 con mansioni di pulitore a bordo
[...] treno, evocava in giudizio le suddette società, lamentando che non gli avevano riconosciuto l'indennità per assenza dalla residenza, l'importo una tantum previsto dal CCNL Mobilità, Area contrattuale del marzo 2022, e l'indennità di turno. Chiedeva quindi che fossero condannate le due società, in solido o per quanto di ragione, al pagamento in suo favore: 1) dell'importo di €. 7.405,40 o, in subordine, €. 6.100,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennità di assenza dalla residenza;
2) dell'importo di €. 247,09 a titolo di Una tantum 2021-aprile 2022, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) dell'importo di €. 296,00 a pagina 1 di 3 titolo di indennità di turno oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Si costituivano in giudizio le due società, con distinte difese, eccependo rispettivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste e, comunque, la mancanza di prova circa la sussistenza di tali presupposti. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Quanto al riconoscimento dell'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 del CCNL di settore (documento n. 6 di parte ricorrente) al punto 2.1 stabilisce che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”. Ricorrendone i presupposti, tale indennità è espressamente riconosciuta anche al personale con mansioni di Pulitore a bordo treno ex art. 27 CCNL di settore. Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato in modo specifico, non solo di aver svolto determinate ore di lavoro nelle varie giornate, ma di averlo fatto per almeno tre ore durante la medesima giornata, al di fuori della residenza di servizio, contrattualmente individuata nella Provincia di Reggio di Calabria (documento n. 2 di parte resistente). Poiché infatti le mansioni del ricorrente consistevano nel fare servizi di pulizia anche durante la marcia del treno, la circostanza relativa risulta presupposto essenziale per la sussistenza del diritto al compenso per l'assenza dalla residenza. Il ricorrente si è invece limitato ad allegare turni di lavoro in cui sono indicate giornate di lavoro e orario, senza offrire la prova di quale parte della prestazione sarebbe stata svolta fuori dalla provincia di Reggio di Calabria. Nessuna prova testimoniale è stata specificamente offerta in tal senso, né è stato prodotto alcun documento o chiesto alcun ordine di esibizione che consentisse di verificare tale specifica circostanza. Né alcuna censura è mossa nel ricorso alla previsione contrattuale che individua nella provincia di Reggio Calabria la residenza rispetto alla quale stabilire il diritto all'indennità e la sua misura. Da ciò deriva il rigetto di tale domanda, restando in tale decisione assorbita quella delle ulteriori eccezioni delle società resistenti. Quanto poi alla domanda di pagamento dell'importo di €. 247,09 derivante dall'applicazione dell'allegato A del CCNL di settore del marzo 2022, l'Una tantum prevista dal nuovo contratto collettivo, a copertura della vacanza contrattuale gennaio 2021/aprile 2022, viene espressamente riconosciuto “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviaria del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo” (documento n. 12 di parte ricorrente). Poiché è lo stesso ricorrente ad affermare che il rapporto di lavoro con è CP_1 cessato nel novembre 2018 e quello con nell'ottobre 2021, deve ritenersi Controparte_4 che al momento della stipulazione dell'accordo del marzo 2022 non era “in forza” alle resistenti.
pagina 2 di 3 Né il ricorrente afferma di essere “in forza” ad altro appaltatore al momento della stipulazione del CCNL del 22.3.2022 che ha previsto l'Una tantum (per il periodo oggetto di controversia). È vero che secondo un recente orientamento giurisprudenziale v'è un'esigenza di “riproporzionamento” della suddetta indennità fra i vari datori di lavoro, in proporzione ai mesi di servizio prestati alle loro dipendenze (Cass. cv., sez. lav., 554/21), ma pur sempre per i lavoratori in forza a un datore di lavoro all'epoca del rinnovo del CCNL, che prevede il suddetto emolumento, e nel caso in cui quel datore di lavoro faccia applicazione di quel CCNL (di nuovo Cass. cv., sez. lav., 554/21). Nel caso in esame il ricorrente deduce la cessazione del rapporto di lavoro con le due società resistenti, prima della conclusione del nuovo CCNL, ma nulla afferma circa la sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della conclusione del CCNL di cui invoca l'applicazione. Anche tale domanda deve essere rigettata. Quanto, infine, al pagamento, per alcune giornate di alcuni mesi, dell'indennità di €. 2,00 per turno avvicendato, il ricorrente non ha dato prova del fatto che, nei giorni oggetto della richiesta, fosse stato assegnato in “turni avvicendati”, visto che l'art. 81 del CCNL di settore prevede espressamente che “Per ogni giornata di presenza è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: a) turni avvicendati nelle 24 ore euro 2,00
[…] b) turni non cadenzati nelle 24 ore euro 2,25 […] c) turni avvicendati su due periodi giornalieri euro 1,10”. Poiché l'orario di lavoro non è necessariamente previsto in turni dall'art. 27 n.
1.6 del CCNL di settore e non tutti i turni svolti danno diritto al compenso richiesto, era onere del ricorrente allegare e provare in modo preciso la sussistenza dei presupposti per godere dell'indennità suddetta anche nelle giornate oggetto di giudizio. Nessuna prova testimoniale è volta a dimostrare tale circostanza. Anche tale domanda deve essere rigettata. La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione per metà delle spese processuali;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1575/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] respinta, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per metà le spese processuali;
condanna il ricorrente al pagamento a favore delle società resistenti della restante metà, liquidata - per ciascuna difesa - in complessivi €. 900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3