Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1511 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1511 2024 r.g. tra
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LAIS NICOLA
E
rappresentato e difeso dall'avv. CENZATO ARIANNA Controparte_1
Oggi 27/05/2025 ad ore 11:31 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi mediante collegamento teams:
Per 'avv. LAIS NICOLA Parte_1
Per l'avv. CENZATO ARIANNA Controparte_1
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 16:40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 10/04/2024 al n. 1511 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. LAIS NICOLA ) elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._1
del difensore;
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. CENZATO ARIANNA Controparte_1 P.IVA_2
), domiciliato presso il difensore C.F._2
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono Per parte ricorrente: Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ivi espressamente compresa quella ex art. 648 c.p.c. che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia:
a) in via preliminare e pregiudiziale, accertata la sua giurisdizione sulla questione, disporre la mediazione per la questione qui in esame e, comunque, disporre il mutamento del rito, stante il fatto che la materia esula dalla locazione, qualora si qualifichi come concessorio il rapporto;
b) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità, quanto meno a far data da febbraio 2019, delle parti del contratto in essere tra le parti, come sopra indicato, lì dove prevede (art. 3) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione, per i periodi successivi a tale nullità, di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, dal 1 gennaio 2021, dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege parametrate al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, accertando come non dovute le pretese del comune, per come indicate nell'atto qui opposto, se del caso previa compensazione tra le somme versate in eccesso da e quelle eventualmente non pagate dalla stessa, Pt_1
accertando quindi come non dovute le pretese del comune, per come indicate nel decreto ingiuntivo qui opposto;
c) conseguentemente annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto fondato su di un credito errato e comunque in quanto non fondato su di un credito certo, liquido ed esigibile, non concedendo la provvisoria esecutorietà richiesta, ordinando comunque la restituzione delle somme eventualmente corrisposte;
d) in via istruttoria si producono i documenti come da separato indice.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Per parte resistente: in via preliminare - considerato quanto sopra esposto, confermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario nella vertenza che oggi occupa, inerente il recupero dei canoni di locazione non corrisposti dall'odierna opponente al a far data dal 2019 al 2023; Controparte_1
- confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 246 emesso in data
26.02.2024 dal Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con ogni e consequenziale pronuncia di legge;
nel merito in via principale
- rigettarsi le domande tutte svolte da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nelle premesse;
- confermarsi l'azione monitoria intrapresa dal e volta al recupero Controparte_1
dei canoni di locazione non versati dall'odierna opponente a far data dal 2019 al 2023, avviata con la notifica del decreto ingiuntivo n. 246 emesso in data 26 febbraio 2024 dal
Tribunale di Vicenza;
- condannarsi a corrispondere al la somma di euro Parte_1 Controparte_1
47.134,16, o la somma che Codesto Tribunale riterrà provata e di giustizia, oltre interessi di legge, competenze e spese dal giorno del dovuto pagamento sino al saldo effettivo;
- rigettarsi la domanda di restituzione delle somme corrisposte da a far data Parte_1
dal febbraio 2019 ad oggi, in quanto generica ed illegittima, alla luce di quanto esposto in premessa;
- considerata la mancata partecipazione all'instaurato procedimento di mediazione da parte di senza giustificato motivo, si chiede a Codesto Giudice, ai sensi dell'art. 116 Parte_1
c.p.c. e dell'art. 12-bis del D. Lgs. 28/10, comma 3, di condannare l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore, nel massimo, alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione in favore del . Controparte_1
in ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso degli oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, (d'ora in poi Parte_1
– sul presupposto per cui nel 2015, il Comune di aveva rilasciato a Pt_1 CP_1
la disponibilità di una porzione di immobile meglio identificata al Controparte_2
NCEU del comune al fg. 3, pt.lla 1236, sub. 3 (presso lo stadio Comunale) ove procedere con l'installazione di impianti di telecomunicazione;
che il contratto, di durata nove anni più sei, prevedeva un canone di euro 10.000,00 annui;
che rispetto a tale contratto prima, CP_2
ed poi, avevano iniziato, dal 2019, a dare applicazione all'art. 93 del d.lgs. n. 259/03 Pt_1
(CCE), ritenendo nulle le clausole contrattuali (art. 3) in contrasto con tale norma – ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 246 del 26 febbraio 2024 emesso da questo Tribunale il
26/2/24, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente di pagare al la CP_1 CP_1 somma complessiva di € 47.134,16 oltre spese ed interessi, per canoni asseritamente non pagati per gli anni 2019-2023.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la giurisdizione del GO, disporsi la mediazione e il mutamento del rito, stante il fatto che il rapporto – ove qualificato alla stregua di una concessione – esulerebbe dalla locazione;
nel merito, ha chiesto dichiararsi la nullità, quanto meno a far data da febbraio 2019, delle parti del contratto in essere tra le parti in cui si prevedeva un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione, per i periodi successivi a tale nullità, di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinato nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale avrebbe ritenuto conforme a legge. Ha, poi, chiesto di accertarsi come non dovute le pretese del se del caso previa compensazione tra le somme versate in CP_1
eccesso da e quelle eventualmente non pagate dalla stessa;
conseguentemente Pt_1
annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, con condanna della resistente alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.
Si è costituito il , chiedendo la conferma della giurisdizione del Giudice Controparte_1
Ordinario in quanto la causa avrebbe ad oggetto il recupero dei canoni di locazione non corrisposti dall'odierna opponente al a far data dal 2019 al 2023; nel Controparte_1
merito, in via principale, rigettarsi le domande della ricorrente e confermarsi il d.i. opposto;
condannarsi a corrispondere al la somma di euro Parte_1 Controparte_1
47.134,16, o la somma che il Tribunale avrebbe ritenuto provata e di giustizia, oltre interessi di legge, competenze e spese dal giorno del dovuto pagamento sino al saldo effettivo;
rigettarsi, infine, la domanda di restituzione delle somme corrisposte da a far data Parte_1
dal febbraio 2019 ad oggi, in quanto generica ed illegittima, alla luce di quanto esposto in premessa. Ha, poi chiesto che, considerata la mancata partecipazione all'instaurato procedimento di mediazione da parte di senza giustificato motivo, il Giudice Parte_1
condannasse l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore, nel massimo, alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione in favore del . Controparte_1
Con ordinanza del 17/9/24 è stata concessa la p.e. al d.i. impugnato e disposto l'invio in mediazione.
All'udienza del 12/12/24 parte ricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso monitorio, in quanto parte opposta avrebbe notificato l'invito alla mediazione ad un indirizzo errato (cioè ad un indirizzo che non era sede legale e neanche via pec).
Parte opposta ha contestato tale aspetto, sottolineando di aver inviato l'invito all'indirizzo dichiarato dal procuratore di parte ricorrente nel ricorso.
Il giudice ha, quindi, disposto procedersi a mediazione, onerando parte opponente dell'incombente.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza di discussione.
All'udienza del 27/5/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente va accertata la giurisdizione di questo giudice a decidere la controversia in esame.
Viene, infatti, in rilievo la richiesta da parte del Comune di di pagamento del CP_1 canone di locazione, avente ad oggetto un'area in proprietà dell'Ente.
Come noto, l'art. 133 comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, delle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
E, pertanto, la giurisdizione di questo Tribunale va confermata, venendo in rilievo una controversia pacificamente di natura privatistica, non involgendo in alcun modo l'esercizio del potere della PA, posto che ciò che viene in discussione non è l'an debeatur, bensì il quantum.
2. Ancora in via preliminare va disattesa l'istanza di parte ricorrente tesa alla conversione del rito, tenuto conto che il contratto che viene in esame ha ad oggetto una locazione e, pertanto, si applica il relativo rito locatizio.
3. Venendo al merito della controversia, è d'uopo procedere ad una disamina della normativa che è intervenuta in materia. Il comma 1 dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nella sua versione originaria testualmente recitava: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.
Il successivo comma 2, nella versione risultante dalla novella apportata dal d.lgs. n. 70/2012, statuisce: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507”.
E' successivamente intervenuto l'articolo 12 comma 3 del decreto-legge numero 33 del 2016 che, nella sua versione originaria affermava che: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Tale ultima disposizione è stata, infine, integrata dall'articolo 8 bis comma 1C del decreto- legge numero 135 del 2018 convertito con modificazioni nella legge numero 12 del 2019 che ha aggiunto, al termine del periodo sopraccitato, l'inciso “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
L'art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, integrato dall'art.
8-bis, comma 1, lettera c), d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, nella versione così modificata, recita quindi: " L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Ciò posto, occorre inoltre osservare che “ … se sulla portata dell'intervento legislativo del
2016 non sono emersi dubbi di sorta - atteso il chiaro disposto normativo - quanto alla valenza di norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente (cfr. Cass. n.
283/2017), maggiori problemi ha posto l'“aggiunta” apportata dalla legge n. 12/2019 (in sede di conversione del D.L. n. 135/2018) all'art. 12 comma 3, d.lgs. n. 33/2016 (“...restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”) che, secondo il più recente e condivisibile arresto dei giudici amministrativi di legittimità, deve qualificarsi alla stregua di
“nuovo ed innovativo precetto normativo” che, come tale, in mancanza di diversa disposizione espressa, “è applicabile solo per il futuro” (cfr. Cons. Stato n. 3467/2020).”
Tribunale Pavia sez. III, 13/03/2023, (ud. 10/03/2023, dep. 13/03/2023), n. 324.
Trattasi, invero, di norma che, lungi dal limitarsi ad assegnare alla disposizione interpretata
(ossia all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003) un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, estende il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, anche diversi dai poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali, e, quindi, anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali quali le convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio.
Ad ogni modo, siffatta valenza “innovativa” e “non retroattiva” dell'intervento legislativo del
2019 non incide sulla presente decisione, dal momento che il rapporto è ancora in essere tra le parti (i.e. non ha “esaurito i suoi effetti” prima del 13 febbraio 2019) ed il credito ingiunto attiene al canone dovuto per gli anni 2019 - 2023.
In seguito, l'articolo 1 comma 816 della legge numero 160/2019, ha introdotto, a partire dal
2021, un canone unico in sostituzione, tra le altre, della TOSAP/COSAP.
L'articolo 831 bis introdotto infine dall'articolo 40 della legge numero 108/2021, ha fissato la misura di tale canone unico senza, tuttavia, variare il presupposto della sua applicazione.
Tale disciplina è stata considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, ai quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti (v. Corte Cost., n. 336/2005, n. 450/2006, n. 272/2010, n. 47/2015; Cons. Stato, n.
2335/2016).
Da tali norme, in definitiva, si può desumere che il legislatore intenda unificare e moderare, a vantaggio delle società di telecomunicazioni, l'importo dei canoni, ma solo con riferimento a beni del demanio o patrimonio indisponibile (confronta sul punto Corte d'Appello di Venezia,
Sent. N. 2488/2022).
4. Ciò posto, occorre tuttavia valutare il tipo di bene messo a disposizione da parte del tenuto conto che la disciplina che limita l'importo del canone dovuto è ascrivibile CP_1
solo alle aree demaniali o del patrimonio indisponibile dell'Ente.
Ed, infatti, l'art. 54 d.lgs. n. 207/2021, che attualmente detta la disciplina in materia di canoni di occupazione, contiene una clausola di riserva che espressamente fa salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178 (la norma testualmente prevede che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone
», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”). Ora, si deve ritenere che, posto che tale canone sostituisce “la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, anche l'attuale canone unico è quindi applicabile solo alle aree demaniali o del patrimonio indisponibile, rimanendo escluse quelle afferenti a beni patrimoniali disponibili, che resteranno quindi regolate da contratti di locazione. Ora, nel caso di specie oggetto del contratto di locazione è la porzione di terreno presso lo stadio comunale, costituita da una struttura reggiantenne / torre di faro di mq. 24,48 di proprietà comunale.
Ciò premesso, come noto, un bene, che non rientra nel demanio o patrimonio indisponibile necessario, può indubbiamente assumere il carattere pubblico di bene patrimoniale indisponibile se 'destinato ad un pubblico servizio' ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c..
Tuttavia, deve anche sussistere un doppio requisito (soggettivo e oggettivo): la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al servizio stesso (Cass. Civ. Sez. Unite
15/07/1999 n.391, Cass. Civ. Sez. Unite, 27/11/2002 n. 16831 e Cass. Civ. Sez. Unite
Ordinanza 25/03/2016 n. 6019).
In difetto della contemporanea presenza delle condizioni sopra indicate e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione.
Dirimente è invece l'inserimento del bene nei beni pubblici in senso stretto, inserimento per il quale occorre un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti.
Nel caso di specie, tale manifestazione di volontà non c'è.
D'altra parte, in tale contesto risulta avvalorare vieppiù l'idea che si tratti di un bene attratto al patrimonio disponibile, atteso il tipo contrattuale prescelto ovvero quello della locazione anziché della concessione.
Quanto alla destinazione del bene ad un servizio pubblico, non possono essere qui valorizzate le difese di parte ricorrente.
Sul punto, assume, in particolare, che il bene in questione è di natura pubblicistica in Pt_1
quanto “Gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia, e relative infrastrutture) sono, per legge (art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/03, oggi art. 43), opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico”.
Inoltre, parte ricorrente deduce che “Da quanto sopra ne deriva la natura indisponibile dell'area concessa in detenzione all'operatore di comunicazioni elettroniche sia perché ricadente all'interno dello Stadio Comunale che sotto un duplice profilo: 1) da una parte
l'area è indisponibile per legge, in forza di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del d.P.R.
n. 380/01 che dispone che le opere di urbanizzazione ricadano (sempre) nel patrimonio indisponibile dell'ente” e che “2) dall'altra è indisponibile, sempre per legge, in forza dell'art. 826, comma 3, c.c., sussistendo sia il requisito oggettivo (svolgimento di un pubblico servizio), che soggettivo (volontà espressa di destinare l'area a quel servizio, per come indicato già nel contratto, dove all'art. 4 si parla di bene destinato allo svolgimento del servizio pubblico di comunicazioni elettroniche), richiesti dalla giurisprudenza per qualificare come indisponibile un bene.”.
Chiara l'eterogenesi dei fini, suggerita dalla lettura interpretativa della ricorrente.
Ebbene, in primo luogo occorre distinguere tra la finalizzazione al servizio pubblico del bene su cui incide l'opera di urbanizzazione e l'opera di urbanizzazione stessa (che in questo caso è costituita dall'impianto di comunicazione).
Ciò premesso, l'attività di telecomunicazioni, svolta mediante infrastrutture posizionate su beni appartenenti al comune è sicuramente attività di interesse pubblico, ma non equipollente ad un “servizio pubblico”, in quanto tutto il regime di accesso alle telecomunicazioni ha carattere privatistico: i consumatori pagano, infatti, a società con scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato (Corte d'Appello di Venezia, Sent. N.
2488/2022).
Si aggiunga che un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c. deve essere destinato a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale tra i quali per i comuni, certamente non rientra il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Non è dato, quindi, assumere che un terreno rientri automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'Ente solo perché il posizionamento dell'antenna risponde a un servizio di pubblica utilità.
Quanto, poi, al rilievo per cui l'area rientrerebbe tra i beni pubblici, perché ricadente all'interno dello Stadio Comunale, basta qui osservare che il bene non è asservito a tale funzione. Tant'è che il ha esplicitamente dedotto che “Mai, su tale porzione di terreno, si è CP_1
svolta attività sportiva o comunque in favore della collettività. si tratta di area afferente
l'impianto sportivo, che ha perduto la sua natura in sede di stipula contrattuale (sia per natura, che per conformazione) ed è inibita a qualsiasi diverso uso che non sia quello collegato alla destinazione che gli ha impresso la società di telefonia.”.
Che ciò sia si evince chiaramente dalla struttura del bene, che viene appunto descritto come una struttura “reggiantenne”.
Si tratta, quindi, di una zona che, per quanto collocata in area contigua all'impianto sportivo comunale, deve essere considerata “separatamente” rispetto allo stesso.
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si ritiene di liquidare € 2.906,00 di cui € 851,00 per la fase di studio;
€602 per quella introduttiva e € 1.453,00 per quella decisionale.
Non sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento della sanzione Pt_1
pecuniaria per la mancata iniziale partecipazione all'instaurato procedimento di mediazione. Le spese vive del procedimento di mediazione introdotto dal Comune di non sono dovute in quanto non indicate nel loro preciso ammontare. CP_1
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il d.i. 246/24 emesso da questo Tribunale il 26/6/24;
CONDANNA a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.906,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 27/05/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello