Articolo 10 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 febbraio 1996
Art. 10. (Facolta' per gli enti previdenziali
di investire in titoli pubblici emessi
nell'Unione europea). 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996