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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2094/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maco Puliatti e Micaela Puliatti
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è attualmente affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
2. Compensa le spese processuali del procedimento di ATPO n. 6098/2022 e del presente giudizio.
pagina 1 di 5 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 6098/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 10.04.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che in data 26.07.2021 presentava domanda amministrativa per ottenere l'accertamento sanitario utile per accedere alla prestazione economica in parola, purtuttavia la CMC dell' la riconosceva invalida al 100% senza diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento stante la ritenuta insussistenza degli ulteriori requisiti medico-legali di legge. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 6098/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6098/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale, o meglio con integrazione della stessa, in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla Pt_1 documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di pagina 2 di 5 merito. Ed infatti, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo stesso CTU della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione/integrazione venga disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido. Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio, il Dr. previo esame della documentazione sanitaria in atti ed Persona_1 in particolare quella sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “1) Spondiloartrosi diffusa, artrosi generalizzata ed osteoporosi 2) Dislipidemia 3) Ipertensione arteriosa 4) Esiti di intervento di prolasso vaginale 5) Cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II 6) Ipoacusia bilaterale 7) Sindrome vertiginosa con frequenti cadute 8) Esiti di frattura malleolo peroneale esterno e impotenza funzionale arto superiore destro in tendinopatia cuffia dei rotatori 9)
Maculopatia distrofia occhio destro con ipovisus 10) Decadimento cognitivo”.
Ciò posto premette che l'indennità di accompagnamento viene concessa, a mente dell'art. 1 della L. n. 18/1980, agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e, pertanto, hanno necessità di assistenza continuativa. L'impossibilità di autonoma deambulazione si concretizza quando ricorre la presenza di menomazioni degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi. L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in pagina 3 di 5 modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità ecc. Relativamente agli over 65, il D.lgs. n. 509/1988 ha previsto che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Ciò posto, con riferimento alle patologie in diagnosi, precisa che: la cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II è una patologia a carico dell'apparato cardio-circolatorio determinata dalla riduzione progressiva o improvvisa del flusso sanguigno dovuto ad un restringimento o ad una ostruzione completa delle arterie coronarie;
l'ipoacusia bilaterale è un danno uditivo generalmente causato da un malfunzionamento della coclea (orecchio interno) dovuto al danneggiamento di alcune o della maggior parte delle cellule ciliate;
la sindrome vertiginosa con frequenti cadute è una sintomatologia causata da un aumento della pressione dei fluidi contenuti nel labirinto auricolare dell'orecchio interno;
l'impotenza funzionale dell'arto superiore destro in tendinopatia cuffia dei rotatori interessa il complesso muscolo-tendineo della spalla che forma un importante mezzo di fissità e di stabilizzazione dell'articolazione scapolo-omerale; la maculopatia distrofia occhio destro con ipovisus è una malattia che colpisce la macula ossia la zona della retina che serve alla visione centrale distinta;
il decadimento cognitivo
è un insieme di disturbi che interessano la memoria a breve termine, l'attenzione, la concentrazione, il calcolo mentale, il linguaggio e l'attività motoria, con ripercussioni sulle usuali attività sociali.
Riferisce, quindi, di avere accertato un quadro patologico che ha notevolmente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza della ricorrente che presenta allo stato attuale severe limitazioni motorie con frequenti cadute e decadimento cognitivo e, quindi, versa in una condizione di ridotta autosufficienza che necessita di supervisione nelle 24 h per lo svolgimento di quasi tutte le attività basilari e strumentali della vita quotidiana. Conclude, quindi, che la sig.ra “non è in grado di compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita in modo autonomo” per cui ha necessità di assistenza continuativa e presenta quindi i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la stabilizzazione del quadro patologico meritevole della suddetta valutazione, considerato l'apprezzabile aggravamento del quadro clinico funzionale rispetto a quello obiettivato nella fase dell'ATPO, lo individua nel mese di gennaio 2025 in ragione degli esiti della valutazione multidimensionale geriatrica eseguita presso l'Ospedale Sant'Eugenio in data 11.04.2025 che evidenzia un pagina 4 di 5 quadro di compromissione delle funzioni cognitive sovrapponibile a quello evidenziato nelle operazioni peritali.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
Il possesso da parte della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti, relativamente all'esito negativo dell'ATPO, e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento in epoca successiva al deposito del ricorso di merito giustificano la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i procedimenti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' (tenuto conto, per quanto riguarda la fase dell'ATPO del possesso da parte CP_1 della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali).
Velletri, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2094/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maco Puliatti e Micaela Puliatti
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è attualmente affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
2. Compensa le spese processuali del procedimento di ATPO n. 6098/2022 e del presente giudizio.
pagina 1 di 5 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 6098/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 10.04.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che in data 26.07.2021 presentava domanda amministrativa per ottenere l'accertamento sanitario utile per accedere alla prestazione economica in parola, purtuttavia la CMC dell' la riconosceva invalida al 100% senza diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento stante la ritenuta insussistenza degli ulteriori requisiti medico-legali di legge. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 6098/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6098/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale, o meglio con integrazione della stessa, in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla Pt_1 documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di pagina 2 di 5 merito. Ed infatti, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va in primo luogo precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo stesso CTU della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione/integrazione venga disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido. Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio, il Dr. previo esame della documentazione sanitaria in atti ed Persona_1 in particolare quella sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “1) Spondiloartrosi diffusa, artrosi generalizzata ed osteoporosi 2) Dislipidemia 3) Ipertensione arteriosa 4) Esiti di intervento di prolasso vaginale 5) Cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II 6) Ipoacusia bilaterale 7) Sindrome vertiginosa con frequenti cadute 8) Esiti di frattura malleolo peroneale esterno e impotenza funzionale arto superiore destro in tendinopatia cuffia dei rotatori 9)
Maculopatia distrofia occhio destro con ipovisus 10) Decadimento cognitivo”.
Ciò posto premette che l'indennità di accompagnamento viene concessa, a mente dell'art. 1 della L. n. 18/1980, agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e, pertanto, hanno necessità di assistenza continuativa. L'impossibilità di autonoma deambulazione si concretizza quando ricorre la presenza di menomazioni degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi. L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in pagina 3 di 5 modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità ecc. Relativamente agli over 65, il D.lgs. n. 509/1988 ha previsto che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Ciò posto, con riferimento alle patologie in diagnosi, precisa che: la cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II è una patologia a carico dell'apparato cardio-circolatorio determinata dalla riduzione progressiva o improvvisa del flusso sanguigno dovuto ad un restringimento o ad una ostruzione completa delle arterie coronarie;
l'ipoacusia bilaterale è un danno uditivo generalmente causato da un malfunzionamento della coclea (orecchio interno) dovuto al danneggiamento di alcune o della maggior parte delle cellule ciliate;
la sindrome vertiginosa con frequenti cadute è una sintomatologia causata da un aumento della pressione dei fluidi contenuti nel labirinto auricolare dell'orecchio interno;
l'impotenza funzionale dell'arto superiore destro in tendinopatia cuffia dei rotatori interessa il complesso muscolo-tendineo della spalla che forma un importante mezzo di fissità e di stabilizzazione dell'articolazione scapolo-omerale; la maculopatia distrofia occhio destro con ipovisus è una malattia che colpisce la macula ossia la zona della retina che serve alla visione centrale distinta;
il decadimento cognitivo
è un insieme di disturbi che interessano la memoria a breve termine, l'attenzione, la concentrazione, il calcolo mentale, il linguaggio e l'attività motoria, con ripercussioni sulle usuali attività sociali.
Riferisce, quindi, di avere accertato un quadro patologico che ha notevolmente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza della ricorrente che presenta allo stato attuale severe limitazioni motorie con frequenti cadute e decadimento cognitivo e, quindi, versa in una condizione di ridotta autosufficienza che necessita di supervisione nelle 24 h per lo svolgimento di quasi tutte le attività basilari e strumentali della vita quotidiana. Conclude, quindi, che la sig.ra “non è in grado di compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita in modo autonomo” per cui ha necessità di assistenza continuativa e presenta quindi i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda la stabilizzazione del quadro patologico meritevole della suddetta valutazione, considerato l'apprezzabile aggravamento del quadro clinico funzionale rispetto a quello obiettivato nella fase dell'ATPO, lo individua nel mese di gennaio 2025 in ragione degli esiti della valutazione multidimensionale geriatrica eseguita presso l'Ospedale Sant'Eugenio in data 11.04.2025 che evidenzia un pagina 4 di 5 quadro di compromissione delle funzioni cognitive sovrapponibile a quello evidenziato nelle operazioni peritali.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
Il possesso da parte della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti, relativamente all'esito negativo dell'ATPO, e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento in epoca successiva al deposito del ricorso di merito giustificano la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i procedimenti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' (tenuto conto, per quanto riguarda la fase dell'ATPO del possesso da parte CP_1 della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali).
Velletri, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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