Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5682 del 2021, proposto da
AN SS, AU ME, ZO IN, ZO GL, TA LG, PE LL, IO RI, AD LE, ZO AB, ME CA, EN AN, NC OL, WA DE, CI IA, IO RB, CI TO, NU EN, PE UN, ZA la OT, IT ON, IA IN, OV EN, PE PA, AN MI, AN RA, ND TA, RI SE e TI OS, rappresentati e difesi tutti dall’avv. Roberta Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1. del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida ad adempiere notificata a mezzo Pec in data 3 aprile 2021 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, affinché ciascuna autorità intimata, per quanto di propria competenza, provvedesse, in adempimento all’art. 12 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 16 novembre 2018, n. 130 e agli artt. 8 e 9 d.lgs. 300/1999 all’emanazione dei provvedimenti necessari per il passaggio nei ruoli dell’Ansfisa del personale attualmente assegnato negli Ustif del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa acquisizione del parere favorevole degli stessi, e con conservazione della sede di attuale applicazione e per l’effetto ordinare alle amministrazioni convenute di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle procedure di cui all’art. 9 d.lgs. 300/1999;
2. del d.p.c.m. 23 dicembre 2020, n. 190 - Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 56 del 6 marzo 2021;
3. di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale a quelli impugnati, ancorché incognito ed in ogni caso lesivo dell’interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), impiegati presso gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (Ustif), domandavano l’annullamento del silenzio rifiuto opposto dal dicastero al transito presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) a seguito dell’attribuzione a quest’ultima delle competenze già attribuite agli Ustif.
2. Si costituivano in resistenza sia il Mit, sia l’Ansfisa.
3. In data 10 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente depositava una nota con cui rappresentava l’avvenuto transito degli esponenti alle dipendenze dell’Agenzia ministeriale, sostenendo il venir meno dell’interesse all’annullamento degli atti gravati.
4. Su tali basi, all’udienza del 14 marzo 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione della parte ricorrente circa il soddisfacimento in altro modo del proprio interesse, non resta che dichiarare improcedibile il ricorso.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO