CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 155/2022 R.G., avverso la sentenza n. 770/2021 pronunciata il 9.11.2021 dal Tribunale di Campobasso (proc. n. 1423/2018 R.G.), avente ad oggetto responsabilità civile magistrati ex l. n. 117/1988; TRA
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Aldo De Dominicis, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del Presidente e l. r. in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: I. Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Campobasso, previo rigetto di ogni contraria richiesta deduzione ed eccezione, riformare la Sentenza n. 770 del 9.11.2021 del Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Unica Civile, resa a definizione del procedimento rubricato al R.G. N. 1423/2018, accertando la responsabilità civile del
Magistrato, Dott.ssa , per i danni patrimoniali causati all'istante con Controparte_2 colpa grave, per i motivi esposti sopra, e, per l'effetto,
1 II. Condannare l'Amministrazione della Giustizia dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., al risarcimento dei predetti danni, in favore del ricorrente, da liquidarsi nella misura di € 10.494,70 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà decisa dall'On.le Giudicante. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Per l'appellata:
Rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili/manifestatamente infondate per tutte le ragioni già esposte difensivamente e con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Campobasso il 4.7.2018 Parte_1 ha proposto domanda di accertamento della responsabilità civile della
[...]
Magistrata per i danni patrimoniali dalla stessa causati all'istante Controparte_2 con colpa grave e di condanna dell'Amministrazione della Giustizia dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei predetti danni, nella misura di € 10.494,70, oltre interessi, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo:
• la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 35 del 12.1.2017, passata in giudicato, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo n. 257/2010 ha condannato al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 25.500,00 oltre interessi;
Parte_1
• nel corso del giudizio di primo grado il aveva presentato ricorso per Pt_1 sequestro conservativo (proc. n. 1824-2/2001 R.G.) per la somma di € 10.494,70, giacente su libretto bancario depositato presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Teramo, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 114/2006 R.G.E., pendente tra le medesime parti ( e Pt_1 [...]
) e vincolato agli ordini del giudice, ricavato della vendita effettuata nella CP_3 stessa procedura esecutiva;
• la , quale giudice istruttore della causa n. 1824/2001 R.G., con CP_2 ordinanza del 26.5.2009, aveva autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e degli eventuali crediti di pertinenza della sino alla CP_3 concorrenza della somma di € 45.291,07;
• nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n. 114/2006 R.G.E., la stessa , in qualità di giudice dell'esecuzione, all'udienza del CP_2
29.1.2009, a seguito della vendita senza incanto, da cui era stata ricavata la somma di € 23.920,04 (depositata presso la Banca Popolare di AN e
MO, sede di Teramo), aveva approvato il piano di riparto predisposto il
20.11.2008, assegnando al creditore la somma di € Parte_1
13.425,34 e disponendo la restituzione della rimanente somma di € 10.494,70 alla;
CP_3
• in data 17.6.2009 il creditore aveva notificato alla Banca Parte_1
Popolare di AN e MO nuovo atto di sequestro conservativo presso terzi e l'istituto di credito aveva fatto rituale dichiarazione, datata 22.6.2009, con
2 cui precisava di essere debitrice di della somma di € Controparte_3
11.099,40 depositata su libretto aperto presso la medesima banca;
attesa la dichiarazione positiva, nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 358/2009, promosso dal nei confronti della , la Giudice Pt_1 CP_3 dell'esecuzione aveva disposto il sequestro conservativo della citata somma di € 11.099,40, oltre interessi, “in esecuzione della misura cautelare resa in data
11/26.05.2009 in seno al giudizio civile n. 1824/2001 R.A.C.C. del Tribunale di Teramo, nonché del successivo atto di sequestro conservativo in data 17/06/2009”;
• passata in giudicato la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 35 del 12.1.2017, il aveva appreso che alla data del 7.6.2017 il saldo del Pt_1 libretto di deposito a risparmio della procedura esecutiva immobiliare ammontava a soli € 54,12 e, in seguito a verifiche, aveva accertato che nell'esecuzione immobiliare la Giudice Cannavale, con provvedimento del 5.5.2011, a seguito di istanza presentata dalla , aveva ordinato alla Banca Popolare di CP_3
AN e MO la restituzione, in favore della debitrice esecutata, della somma di € 10.494,70, maggiorata di interessi. A fondamento della domanda risarcitoria proposta il ha dedotto che, in Pt_1 presenza del sequestro conservativo disposto nel maggio 2009, la Giudice Cannavale non avrebbe potuto disporre la restituzione della somma depositata sul libretto bancario e che tale errore giudiziario gli ha arrecato un pregiudizio, consistente nella impossibilità di recuperare, almeno in parte, il credito di € 25.500,00 riconosciuto in suo favore con sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, in quanto la è in seguito emigrata CP_3 negli Stati Uniti, dove è poi deceduta, e non risulta essere titolare in Italia di altri beni tali da garantire il soddisfacimento del suo credito. Con sentenza n. 770 del 9.11.2021 il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda. Considerata la data di presentazione del ricorso, ha ritenuto che fossero applicabili le disposizioni di cui alla l. n. 18/2015, di modifica della l. n. 117/1988, con conseguente esclusione del filtro di ammissibilità della domanda e applicazione del termine di decadenza di tre anni;
ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza della domanda, individuando il dies a quo di decorrenza del termine nel fatto indicato come fonte di danno e non nella data di pronuncia della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 35/2017; ha comunque escluso, nel merito, la sussistenza di profili censurabili nell'operato del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Teramo.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato il 6.5.2022, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si è costituita in giudizio la la quale ha concluso Controparte_1 per il rigetto delle domande avversarie. All'esito dell'udienza del 29.5.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. L'appello, argomentato in maniera sufficientemente specifica, si articola in quattro motivi, con cui si deduce: 1) violazione dell'art. 132 cpc. - violazione dell'art. 4 l. 117/1988
- erroneità della sentenza di primo grado nell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza;
2) violazione dell'art. 132 cpc. - violazione artt. 2 e 4 l. n. 117/1988 sulle date dei provvedimenti giurisdizionali che hanno causato la presente controversia: conseguente errore sul dies a quo del termine decadenziale;
3) violazione dell'art. 4 comma 2 l. n. 117/1988 - erroneità della sentenza impugnata circa l'esperibilità di ordinari mezzi di impugnazione;
4) violazione dell'art. 2 l. n. 117/1988 - erroneità della sentenza impugnata circa la natura dell'errore compiuto dal magistrato Cannavale nel caso di specie.
2. I primi due motivi, riguardanti la pronuncia con cui il tribunale ha ritenuto intervenuta la decadenza del dall'azione di risarcimento del danno, devono essere Pt_1 esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
2.1. Il tribunale, nel richiamare la disciplina di cui all'art. 4 comma 2 della l. n. 117/1988, sul punto non modificata dalla legge del 2015, ha rilevato che il termine di tre anni ivi previsto decorre dal momento in cui l'azione è esperibile, vale a dire o dall'esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione (o degli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari), e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento (o, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno), ovvero “dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”.
Considerato tale riferimento univoco, ha quindi escluso la possibilità di individuare il dies a quo di decorrenza del termine nella data di irrevocabilità della sentenza di appello n. 35/2017, trattandosi di procedimento diverso da quello “nell'ambito del quale il fatto dannoso si è verificato”, che è pacificamente la procedura di esecuzione immobiliare n. 114/2006 RGE, promossa dal nei confronti della per tutelare una Pt_1 CP_3 posizione creditoria diversa e autonoma rispetto a quella oggetto del procedimento di cognizione concluso con la sentenza n. 35/2017. Ha individuato il fatto che ha cagionato il danno: nel provvedimento di assegnazione di somme del 20.11.2008, predisposto dal giudice dell'esecuzione, che prevedeva l'assegnazione al unico creditore, dell'importo di € 13.425,34, contestualmente Pt_1 ordinando la restituzione alla del residuo di € 10.494,70, reso esecutivo CP_3 all'udienza del 29.1.2009 in mancanza di contestazioni;
nel successivo provvedimento del 5.5.2011, con cui lo stesso giudice dell'esecuzione, a riscontro dell'istanza della debitrice esecutata, e dando seguito al precedente provvedimento, ha disposto la restituzione dell'importo residuo alla debitrice. Ha rilevato, di conseguenza, che rispetto a entrambi i provvedimenti suddetti il termine triennale di decadenza era spirato al momento della proposizione del ricorso ex l. n.
117/1988. 2.2. L'appellante ritiene erronee le argomentazioni del primo giudice in quanto: 1) soltanto dopo la definizione del processo di appello con sentenza n. 35/2017, che ha riconosciuto in suo favore il credito di € 25.500,00, e quindi con la conversione del
4 sequestro in pignoramento, ha potuto scoprire il fatto origine del danno, consistito nell'autorizzazione alla restituzione di una somma adottato inaudita altera parte; 2) in presenza del sequestro conservativo sulle somme presenti sul libretto della procedura esecutiva, il poteva fare affidamento sul vincolo e non era, quindi, tenuto a Pt_1 controllare quotidianamente il fascicolo processuale dell'esecuzione immobiliare;
3) è irrilevante la circostanza che all'udienza del 29.1.2009 il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita sia stato approvato e reso esecutivo senza alcuna contestazione da parte del dal momento che a quella data non era ancora stato Pt_1 emesso alcun provvedimento di sequestro, che risale al 26.5.2009; 4) gli atti relativi al sequestro, autorizzato dalla , erano presenti all'interno del fascicolo della CP_2 procedura immobiliare, di cui era titolare lo stesso magistrato, che quindi avrebbe dovuto rigettare la richiesta di restituzione della somma residuata dalla vendita forzata, o quanto meno convocare la parti per assumere la decisione in contraddittorio. Le doglianze sono infondate.
2.3. Non vi è dubbio che il fatto produttivo del danno lamentato da parte appellante sia costituito nel caso in esame dal provvedimento del 5.5.2011, con cui la Giudice Cannavale, ordinava, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 114/2006 RGE, versarsi alla debitrice esecutata la somma di € 10.494,70, “come da Controparte_3 piano di riparto”, all'esito della distribuzione di parte del ricavato della vendita al creditore esecutante Pt_1
Tanto è riconosciuto dallo stesso appellante (v., in particolare, pag. 9 dell'appello, in cui si legge: “dunque, il provvedimento lesivo non è l'approvazione del piano di riparto, ma quello con cui il Giudice Cannavale ordinava la restituzione della somma alla Sig.ra
[...]
nonostante tale somma fosse vincolata (anzi sequestrata) e tale provvedimento è CP_3 datato 5.5.2011”), il quale, tuttavia, sostiene che di tale provvedimento non poteva avere contezza prima del 2017, quando, all'esito della pronuncia della Corte d'appello dell'Aquila, intendeva procedere con il pignoramento della somma. La prospettazione, con cui nella sostanza l'appellante sostiene l'affidamento incolpevole sulla indisponibilità del residuo della vendita immobiliare, è priva di fondamento.
Come ricordato dal tribunale, la nozione di “fatto che ha cagionato il danno”, a cui fa riferimento l'art. 4 della l. n. 117/1988, deve essere intesa come “fatto dannoso” e non come “danno conseguenza”, non rientrando tra i requisiti di ammissibilità della domanda proposta ai sensi della legge suddetta il verificarsi di un danno (Cass., n. 12997/2016); non è, quindi, il definitivo accertamento del credito del intervenuto con la Pt_1 sentenza n. 35/2017, ad aver determinato il sorgere del fatto dannoso nel senso prima indicato, ma, secondo quanto prospettato dal l'adozione dell'ordine di Pt_1 versamento del 5.5.2011. È, poi, infondata la prospettazione relativa all'impossibilità per il di avere Pt_1 conoscenza del provvedimento lesivo in questione prima del definitivo accertamento giudiziale del suo diritto di credito.
Decisivo in senso contrario è il rilievo che già con il provvedimento di assegnazione somme del 20.11.2008, il giudice dell'esecuzione immobiliare, oltre ad assegnare a la somma di € 13.425,34, aveva disposto “che la rimanente somma Parte_1 di € 10.494,70 sia restituita alla debitrice ”; all'esito dell'udienza Controparte_3
5 di comparizione delle parti del 29.1.2009, quindi nel contraddittorio del unico Pt_1 creditore, il piano di riparto era stato dichiarato esecutivo, con espresso mandato “alla cancelleria per l'emissione dei relativi mandati”. Della intervenuta restituzione della somma residua, in attuazione di quanto previsto dall'art. 510 ult. comma c.p.c. (secondo cui “il residuo della somma ricavata … è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione”) era, quindi, a piena conoscenza il creditore il quale nulla aveva obiettato in sede di distribuzione, Pt_1 pur avendo già a quella data proposto domanda (non ancora decisa neppure in primo grado) nei confronti della per il riconoscimento del credito poi definitivamente CP_3 accertato dalla Corte d'appello dell'Aquila con sentenza n. 35/2017 e pur avendo la possibilità di spiegare intervento nella stessa procedura esecutiva immobiliare anche in mancanza di titolo esecutivo.
Va considerato, infatti, che, ai sensi dell'art. 510 commi 2 e 3 c.p.c., il giudice dell'esecuzione può accantonare le somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore e tale accantonamento può essere disposto per il tempo necessario (non superiore a tre anni) a consentire ai predetti creditori di munirsi di titolo esecutivo. L'odierno appellante, quindi, pur vantando, nei confronti della , un credito CP_3 azionato dal 2001 in via riconvenzionale dinanzi al Tribunale di Teramo, non solo non ha ritenuto di spiegare intervento nella procedura esecutiva immobiliare da lui intrapresa per altro credito, ma ha anzi espressamente approvato il progetto di distribuzione che prevedeva la restituzione alla debitrice della somma di € 10.494,70. Tale sua condotta, pur legittima, gli imponeva, tuttavia, in presenza di una restituzione del residuo già disposta in favore della , di verificare periodicamente se la CP_3 disposizione giudiziale di restituzione della somma di cui al provvedimento del 20.11.2008, dichiarato esecutivo il 29.1.2009, fosse stata attuata: a tal fine non era necessario un accesso quotidiano al fascicolo dell'esecuzione, essendo sufficiente a fini cautelativi anche una verifica annuale, che avrebbe consentito di prendere cognizione del provvedimento del 5.5.2011 in tempo utile a impedire il verificarsi di qualsiasi decadenza. Non può, alla luce delle considerazioni esposte, considerarsi non imputabile all'appellante la non conoscenza del provvedimento del 5.5.2011, e pertanto non ritenersi giustificata la proposizione dell'azione risarcitorio otre il termine di decadenza stabilito dall'art. 4 della l. n. 117/1988.
Tale conclusione trova un'indiretta conferma nella disciplina della suddetta disposizione, il cui ultimo comma, nell'escludere la decorrenza del termine di decadenza “nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto”, attribuisce rilievo esclusivamente a una impossibilità assoluta di conoscenza, quale è quella derivante dal segreto istruttorio. L'odierno appellante aveva, invece, libero accesso al fascicolo della procedura esecutiva immobiliare e, soprattutto, era a conoscenza della restituzione del residuo della vendita già disposta con il suo consenso, fatto che doveva allertare la sua attenzione, richiedendo un controllo, pienamente esigibile, nei termini temporali sopra indicati.
6 3. Le considerazioni che precedono, pur di rilievo assorbente, non esimono dall'esame dei motivi di merito (terzo e quarto), con cui l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che le doglianze avverso l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. avrebbero dovuto essere proposte con opposizione agli atti esecutivi e ha ritenuto esente da censure la condotta addebitata alla , per non avere avuto Controparte_4 conoscenza del sequestro, sulla base degli atti della procedura esecutiva immobiliare n.
114/2006 RGE, di cui era assegnataria. Le censure sono infondate, per le ragioni di seguito indicate, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
3.1. In primo luogo, la necessità di accertare se il provvedimento di sequestro conservativo fosse presente o meno nel fascicolo della procedura immobiliare e se, quindi, rientrasse o meno nel doveroso patrimonio di conoscenze del giudice dell'esecuzione al momento in cui questi ha ordinato, in data 5.5.2011, il versamento alla debitrice esecutata del residuo della vendita (non rileva, invece, la conoscenza privata, derivante dalla accidentale coincidenza soggettiva tra giudice dell'esecuzione e giudice istruttore che aveva pronunciato ordinanza cautelare in corso di causa) è superata dal rilievo della inefficacia del sequestro nella data in cui tale ordine di versamento è stato adottato.
Come risulta dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 35/2017, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 257/10 aveva definito in primo grado il giudizio in cui il veva azionato in via riconvenzionale il diritto di credito (a titolo Pt_1 di indennità per migliorie e addizioni apportate all'immobile oggetto di causa e, in subordine, di indennità ex art. 2041 c.c. nei limiti dell'aumento di valore dell'immobile) a cautela del quale era stato adottato in corso di giudizio il provvedimento di sequestro conservativo del 26.5.2009, pronunciando la condanna del l pagamento della Pt_1 somma di € 13.000,00, oltre interessi, in favore della e la condanna di CP_3 quest'ultima al pagamento della somma di € 3.686,20, oltre interessi, in favore del
Pt_1
In conseguenza di detta pronuncia, che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del in minima parte, con liquidazione di un credito nella sostanza azzerato per Pt_1 effetto del controcredito ben superiore riconosciuto in favore della , il CP_3 provvedimento di sequestro conservativo del 26.5.2009 era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c., secondo cui il provvedimento cautelare perde efficacia, tra le altre ipotesi, “se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”. La sufficienza, ai fini della perdita di efficacia del sequestro, della sentenza di primo grado non è dubitabile, alla luce del chiaro riferimento alla “sentenza, anche non passata in giudicato” e, secondo l'interpretazione della Suprema corte (Cass., n. 41078/2021): l'efficacia del sequestro viene meno sia per effetto del totale rigetto della domanda in primo grado sia in conseguenza del riconoscimento di un credito inferiore (ipotesi in cui la perdita di efficacia riguarda la parte eccedente rispetto alla richiesta); la perdita di efficacia conseguente alla pronuncia di rigetto (o di accoglimento solo parziale) di primo grado non è recuperabile in conseguenza della riforma in melius operata in appello, sia
7 quando venga accolta la domanda prima rigettata, sia quando la domanda venga accolta per un importo maggiore di quello riconosciuto in primo grado. Non può dubitarsi neppure del fatto che la condanna della in primo grado al CP_3 pagamento della somma di € 3.686,20 sia stata azzerata dalla condanna del Pt_1 per importo ben maggiore. È lo stesso appellante ad aver implicitamente riconosciuto, con il proprio comportamento, di non essere creditore di alcuna somma all'esito della sentenza di primo grado n. 257/2010, per effetto di intervenuta compensazione con il controcredito riconosciuto alla , in quanto non ha effettuato pignoramento per detto minore CP_3 importo, come pure avrebbe potuto, in considerazione del fatto che la conversione del sequestro in pignoramento consegue alla pronuncia di sentenza di condanna esecutiva (art. 686, comma 1 c.p.c.), quindi anche a quella di primo grado non passata in giudicato
(nel senso che, a seguito dell'introduzione del rito cautelare uniforme, con l. n. 353/1990, è “impossibile ammettere – per questione di logica formale, prima che di diritto – che l'art. 686 c.p.c. faccia salvi gli effetti del sequestro fino a che non intervenga il giudicato” v. Cass., n. 41078/2021, cit.). Va aggiunto che quando il credito a garanzia del quale venne concesso il sequestro sia escluso all'esito del giudizio di merito, con sentenza di primo grado non passata in giudicato, l'effetto di caducazione del sequestro conservativo è automatico e non è condizionato alla formale adozione di un provvedimento di revoca o di dichiarazione di inefficacia: se, infatti, il presupposto dell'adozione del provvedimento cautelare finalizzato a preservare la garanzia patrimoniale al creditore è il fumus boni iuris, con l'accertata inesistenza del credito nel giudizio di merito (mediante pronuncia, che, per quanto non passata in giudicato, presuppone un'ampiezza di cognizione ben maggiore di quella che ha portato alla pronuncia del provvedimento cautelare) il legislatore presume ipso facto l'insussistenza del fumus.
3.3. Il provvedimento del 5.5.2011 deve considerarsi, in ogni caso, legittimamente adottato dalla Giudice , anche a voler considerare presente nel fascicolo n. CP_2
114/2006 RGE e legalmente conosciuto dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di sequestro conservativo del 26.5.2009 e anche a voler ritenere quest'ultimo efficace, alla predetta data, per la somma di € 3.686,20, oggetto della condanna con sentenza del Tribunale di Teramo n. 257/2010. Con la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione era stata già disposta, in data 29.1.2009, quindi prima dell'adozione del provvedimento di sequestro conservativo, la restituzione della somma di € 10.494,70 in favore di . Controparte_3
Da questo momento il danaro presente sul libretto di risparmio della procedura n. 1262593, aperto presso la Banca Popolare di AN e MO, filiale di Teramo, ormai svincolato, non era più di pertinenza della procedura, ma di proprietà della debitrice . CP_3
In questo senso la chiara formulazione dell'art. 510 ult. comma c.p.c., di cui il provvedimento del 29.1.2009 costituisce attuazione, secondo cui “il residuo della somma ricavata … è consegnato al debitore”: la legge si limita a prevedere la consegna del danaro che è, per definizione, del debitore, in quanto residuato alle operazioni di
8 distribuzione del ricavato della vendita: il provvedimento che dispone la restituzione è una semplice conseguenza dell'accertamento dell'esistenza di tale residuo. Del ricavato della vendita residuo restituito al debitore, quindi, il giudice dell'esecuzione non può disporre, non trattandosi più di somme di pertinenza della procedura esecutiva. La Banca Popolare di AN e MO, presso cui era aperto il libretto n. 1262593, nel rendere la dichiarazione del terzo nella procedura di sequestro conservativo presso terzi, in data 22.6.2009, ha dichiarato di essere debitrice di Controparte_3 dell'importo contenuto nel libretto suddetto, con la precisazione della mancanza di qualsiasi vincolo sullo stesso;
tale dichiarazione trova la sua giustificazione proprio nel venir meno del vincolo alla procedura e nella restituzione delle somme alla debitrice esecutata, che, per quanto non ancora materialmente eseguito, era stato comunque già disposto.
Va poi considerato che nell'”atto di sequestro conservativo presso terzi”, che risulta parte del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 114/2006 prodotto dall'Avvocatura, si indica che “la somma di € 10.494,70 è stata, dal Tribunale di Teramo – Sez. Esecuzioni Immobiliari, depositata – mediante l'apertura di un libretto di deposito … intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 114/2006 e vincolato agli ordini del giudice dell'esecuzione – presso la dipendenza di Teramo del Banca Popolare di AN e
MO …” e si citano come terzi per la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c. sia il cancelliere delle esecuzioni immobiliari sia la banca predetta. In realtà alla data del sequestro, come detto in precedenza, il vincolo non esisteva più, essendo stata già disposta la restituzione del residuo della vendita alla;
quindi CP_3 il sequestro presso terzi non poteva vedere alcuna dichiarazione positiva da parte del
Cancelliere delle esecuzioni immobiliari, che in effetti non risulta essere stata resa. L'unica dichiarazione positiva poteva essere – e così in effetti è stato – quella della banca, che una volta venuto meno il vincolo alla procedura con il provvedimento del 29.1.2009, era unica debitrice di e, come tale, espressamente Controparte_3 dichiaratasi custode delle somme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 546 c.p.c. In tale contesto, è evidente che l'ordine di versamento adottato dalla Giudice Cannavale il 5.5.2011 non riguardava un deposito vincolato alla procedura, ma aveva semplice funzione attuativa di una restituzione già disposta il 29.1.2009; il sequestro presso terzi nelle more intervenuto non determinava alcun vincolo sopravvenuto se non per il terzo debitor debitoris che aveva reso la dichiarazione positiva.
3.4. Ogni altra questione resta assorbita, in particolare quella proposta con il terzo motivo, in ordine alla necessità di esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'approvazione del progetto di distribuzione del 29.1.2009 e la conseguente restituzione del residuo della vendita. Al riguardo va comunque ribadito che, pur non essendo stato ancora adottato, in quella data, il provvedimento di sequestro conservativo, la circostanza che il antasse Pt_1 un credito ancora sub judice, lo onerava di attivarsi per l'accantonamento delle somme residuate alla distribuzione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 510 c.p.c. nell'attesa di munirsi di titolo esecutivo e, quindi, di opporsi alla restituzione del residuo alla . CP_3
9 4. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014 e ss. mm., in misura pari ai valori medi e avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione. Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 770/2021 pronunciata il 9.11.2021 dal Tribunale di Campobasso, proposto da con citazione Parte_1 notificata il 6.5.2022, nei confronti della così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
10